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lunedì 3 settembre 2018

Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il commento



A seguito di un incendio nell’appartamento e del mancato utilizzo per molto tempo il proprietario non intendeva partecipare alle spese di riscaldamento sulla base di un articolo del regolamento di condominio. La Cassazione sancisce il principio in cui nel fornire un interpretazione alle clausole del regolamento contrattuale il Giudice deve utilizzare i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e quindi leggere le clausole complessivamente e non limitarsi alla singola disposizione e cercare di ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti contraenti.


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Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il testo





CASSAZIONE 03 MAGGIO 2018, N. 10478

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA  Felice  -  Presidente  
Dott. D'ASCOLA Pasquale  -  rel. Consigliere  
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere 
Dott. SCARPA Antonio   -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          
ORDINANZA

sul ricorso 13656/2014 proposto da: 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato A. D.A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D.A.; 
- ricorrente - 
CONTRO
C.G.; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 1825/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  depositata il 18/03/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) C.G. impugnava davanti al Tribunale di Roma la delibera del 14.10.2010 del Condominio (OMISSIS) con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo del 2009 e il bilancio preventivo del 2010, relativamente alle spese di riscaldamento e ad altri oneri condominiali. Affermava che, a seguito di un incendio sviluppatosi nell'appartamento di sua proprietà in data 19.04.2005, il Comando dei VV.FF. aveva dichiarato l'appartamento inagibile sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, sicchè aveva diritto alla riduzione del 50% della quota inerente alle spese di riscaldamento, come previsto dall'art. 5 del regolamento condominiale

Il Condominio (OMISSIS) rimaneva contumace.

1.1.) il Tribunale, con sentenza n. 20147/2013, depositata il 10.10.2013, accoglieva la domanda e annullava la delibera nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del 2009, in relazione alla gestione del servizio di riscaldamento e al riparto delle relative spese. Condannava quindi il Condominio alla restituzione della metà della somma versata a tale titolo dal C., previa dichiarazione del diritto del condomino al pagamento della quota del 50% a suo carico del servizio di riscaldamento.

2) su gravame del Condominio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1825/2014, depositata il 18.3.2014, rigettava il gravame. Affermava che l'inagibilità dell'appartamento a causa dell'incendio integrava una situazione di inesigibilità temporanea, sebbene protratta nel tempo, tale da giustificare la riduzione del 50% del concorso alle spese del servizio di riscaldamento.

3) Per la cassazione della sentenza il Condominio ha proposto ricorso, ritualmente notificato 26.5.2014, articolato su due motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di accoglimento.

6) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè degli artt. 5 e 13 del regolamento condominiale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Condominio lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto l'inagibilità dell'appartamento temporanea e dipendente dall'incendio.

La Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie inquadrabile nell'art. 5 del regolamento condominiale secondo cui "se un'unità rimanesse disabitata durante il periodo invernale per un periodo superiore a due mesi il condomino interessato potrà ottenere una riduzione del 50 % della quota a suo carico facendone richiesta con lettera raccomandata chiudendo i corpi radianti e facendolo constatare all'amministrazione o a un suo incaricato".

Secondo il Condominio tale disposizione andava coordinata con l'art. 13 del regolamento, secondo cui "nessun condomino può sottrarsi al pagamento della quota parte di spese che gli compete, nemmeno mediante abbandono o rinunzia delle proprietà comuni".

Parte ricorrente sostiene che secondo una valutazione alla luce del principio di buona fede contrattuale la persistente mancata riattivazione dell'impianto di riscaldamento aveva mutato l'iniziale temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni" ai sensi dell'art. 13 del regolamento e non temporanea inagibilità ai sensi dell'art. 5 del medesimo atto.

Parte ricorrente sostiene, in definitiva, che le disposizioni del regolamento condominiale e, in particolare, l'art. 5, e l'art. 13, dovevano essere interpretate in modo sistematico alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e 1363 c.c..

7) Con il secondo mezzo, il Condominio deduce la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza della inagibilità permanente per scelta del condomino, obliterando così la valutazione su tale specifico punto.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro attinenza alla medesima problematica interpretativa del regolamento condominiale, sono fondati nei termini che seguono.

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 14460/2011;4670/09, 18180/07, 4176/07 e 28479/05).

Di qui l'erroneità dell'esegesi fissata esclusivamente su di una singola parola o frase, astratta dal resto della stessa o di altre clausole del contratto, cui pure deve applicarsi il medesimo canone interpretativo.

Nello specifico la sentenza impugnata ha adoperato in modo non conforme agli enunciati anzidetti i canoni ermeneutici dell'interpretazione complessiva della clausole (art. 1363 c.c.) e dell'interpretazione secondo l'intenzione delle parti contraenti (art. 1362 c.c.).

L'interpretazione isolata dell'art. 5 del regolamento conduce a qualificare erroneamente il caso di specie come provvisoria sospensione dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Dal complesso delle clausole contrattuali, artt. 5 e 13 del regolamento, raccordate tra loro, si evince chiaramente che lo scopo delle previsioni era nel senso di tutelare il singolo condomino in caso di temporaneo non utilizzo dell'impianto e, al contempo, salvaguardare le ragioni del Condominio da una eventuale mancata contribuzione alle spese condominiali per una scelta prolungata, si potrebbe dire "strutturale", della proprietà quale l'abbandono o la rinuncia alla proprietà comune di un impianto.

In tale prospettiva, risulta operazione contraria alle regole di ermeneutica contrattuale sancite dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ricondurre il caso in esame all'ambito di applicazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, quando in base ai fatti accertati nei giudizi di merito, risultava all'evidenza integrata l'ipotesi contemplata dall'art. 13.

In tale operazione di qualificazione giuridica e esegesi sistematica occorreva tenere conto del fatto per cui la mancata riattivazione dell'impianto, perdurante nel tempo già per quattro anni al momento della delibera, alla stregua del principio di buona fede contrattuale, mutava l'iniziale situazione di temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente.

Il limite alla qualificabilità di una sospensione temporanea con pagamento ridotto ex art. 5 Reg., era da trarre dalla connessione con l'art. 13 che negava la facoltà di trasformare la transitorietà di utilizzo in condizione permanente di esonero totale dal pagamento, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni".

Significativamente il ricorso evidenzia che in citazione la richiesta principale del condomino era di esonero totale ex art. 13, circostanza che è verificabile perchè emerge dalla sentenza del tribunale 10 ottobre 2013.

Il tutto trova conferma anche nel comportamento complessivo tenuto posteriormente dal condomino. Condotta rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2.

A tal proposito, parte ricorrente deduce che già in appello aveva denunciato il fatto che dopo otto anni dal risarcimento assicurativo l'appartamento era ancora disusato per scelta, sicchè se l'iniziale inagibilità non era imputabile al C., non altrettanto poteva dirsi a seguito del risarcimento del danno che lo metteva nella condizione di ripristinare l'agibilità dell'appartamento.

Simile circostanza, acclarata nella sentenza di secondo grado, riscontra che già nel 2009 il comportamento di mancato ripristino dell'impianto equivaleva ad abbandono o rinunzia, con conseguente applicabilità dell'art. 13 del regolamento condominiale, nel cui perimetro ricade la fattispecie in esame.

Emerge da quanto esposto la fondatezza del ricorso e la possibilità di decidere la controversia nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando, in accoglimento del ricorso, il rigetto dell'impugnazione della delibera assembleare proposta da C. nella parte oggetto della sentenza di appello e dell'odierno ricorso.

Non vi è cioè necessità di rimettere la causa al giudice d'appello perchè la sentenza di primo grado ebbe a decidere la controversia relativamente alle sole spese di riscaldamento oggetto delle impugnazioni successive. Non residuano quindi questioni diverse da quelle relative al riparto delle spese di riscaldamento per cui è stato proposto ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'impugnazione della delibera assembleare condominiale per cui è causa.

Condanna la parte controricorrente alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; 1.800,00 Euro per il giudizio di primo grado di cui 200 per esborsi e 2000,00 per il giudizio di secondo grado, di cui duecento per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018
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Il condominio in potenziale conflitto d'interesse può votare sull'ordine del giorno. CASSAZIONE 25 GENNAIO 2018, N. 1853 - Il commento




La Suprema Corte, nel confermare le decisioni dei Giudici di merito, respinge il ricorso e decreta la legittimità della decisione assembleare, ribadendo il proprio chiarissimo orientamento, già espresso in altre decisioni precedenti, secondo il quale i condomini in potenziale conflitto di interessi non hanno alcun obbligo di astenersi dalle decisioni della assemblea. Le maggioranze necessarie per approvare le delibere, osserva ancora la Corte, sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'edificio, compresi quindi i condomini in potenziale conflitto di interessi.


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Il condominoo in potenziale conflitto d'interesse può votare sull'ordine del giorno. CASSAZIONE 25 GENNAIO 2018, N. 1853 - Il testo



CASSAZIONE 25 GENNAIO 2018, N. 1853

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA   Felice  -  Presidente  
Dott. D'ASCOLA Pasquale   -  Consigliere 
Dott. ORICCHIO Antonio   -  Consigliere 
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere 
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere 
ha pronunciato la seguente:    
                                      
ORDINANZA
                                   
sul ricorso 2026/2017 proposto da: 
C.G.,  G.F.,  N.M.S.,  O.SA.,  A.R.E., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato A. T., rappresentati e difesi dall'avvocato M. S.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. D. C., rappresentato e difeso dall'avvocato D. S.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 1666/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.F., Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S. hanno proposto ricorso articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 1394 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 c.c.) avverso la sentenza 10 novembre 2016, n. 1666/2016, resa dalla Corte d'Appello di Catania, la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Condominio (OMISSIS), contro la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Catania, ha respinto l'impugnazione della deliberazione assembleare del 19 febbraio 2010.

Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.

La Corte d'Appello di Catania ha escluso che fosse ravvisabile, in relazione all'impugnata deliberazione assembleare, un conflitto di interessi (in analogia al disposto di cui all'art. 2373 c.c.) in capo al condomino L.S., in quanto titolare dell'impresa appaltatrice dei lavori di manutenzione dell'edificio condominiale, le cui spese erano state approvate appunto con la delibera del 19 febbraio 2010. Ha sostenuto la Corte d'Appello che fosse rimasta indimostrata la circostanza che i lavori condominiali, se affidati in appalto ad altra impresa, avrebbero comportato un risparmio di spesa rispetto al corrispettivo da versare all'impresa del condomino L., sicchè mancava in concreto prova dello specifico conflitto di interessi denunciato.

Ora G.F., Co.Sa., A.R.E., C.G. e N.M.S., condomini che avevano proposto due distinte azioni ex art. 1137 c.c., poi riunite, allegano, col primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1394 c.c., giacchè, a differenza di quanto affermato dalla Corte di Catania, per aversi annullamento del contratto concluso da rappresentante in conflitto di interessi, non occorrerebbe prova specifica di un concreto danno arrecato al rappresentato, avendo peraltro, nella specie, l'assemblea dovuto votare "in blocco" il bilancio consuntivo degli anni 2004-2008, con indicazione dei lavori eseguiti in un'unica voce, senza neppure poter verificare la convenienza di un'eventuale diversa offerta. Col secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell'art. 2373 c.c., ribadendo, pure con riferimento a questa norma, come per la rilevanza del conflitto di interessi basti la potenzialità del danno, nonchè un potenziale conflitto tra l'interesse del singolo condomino e quello del condominio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 2. Va al riguardo premesso che, come questa Corte ha già precisato, l'art. 380-bis c.p.c., modificato dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (Cass. Sez. 6 - 3, 22/02/2017, n. 4541).

I due motivi di ricorso si rivelano comunque il primo inammissibile ed il secondo infondato.

Il primo motivo rivela carenza di specificità e riferibilità della censura alla decisione impugnata. Si invoca dai ricorrenti, a parametro di legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Catania, l'art. 1394 c.c., ma nella fattispecie astratta prevista da questa norma il conflitto di interessi si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, e verte sul contrasto tra l'interesse personale del rappresentato e quello, pure personale, del rappresentante, laddove, nel caso previsto dall'art. 2373 c.c., sul quale si è incentrata, piuttosto, la presente controversia, il conflitto di interessi si manifesta in sede di assemblea al momento dell'esercizio del potere deliberativo, e verte sul contrasto tra l'interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune della collettività (arg. da Cass. Sez. 1, 10/10/2013, n. 23089).

Il secondo motivo di ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento espresso sul punto da questa Corte, che il Collegio intende riaffermare. Si è chiarito come, in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201). E' noto come tale orientamento discenda dal presupposto dell'ammissibilità, nella disciplina delle assemblee di condominio, di una "interpretazione estensiva" (o meglio, del ricorso ad un'applicazione analogica) dell'art. 2373 c.c., norma riguardante il conflitto di interessi del socio nelle deliberazioni della società per azioni. Nel testo dell'art. 2373 c.c., conseguente alla riformulazione operatane dal D.Lgs. n. 6 del 2003, è venuta meno la disposizione che portava a distinguere, in caso di conflitto di interesse, tra quorum costitutivo dell'assemblea e quorum deliberativo della stessa, e si afferma unicamente che la deliberazione approvata con il voto determinante di soci, che abbiano un interesse in conflitto con quello della società, è impugnabile, a norma dell'art. 2377 c.c., qualora possa recarle danno. Nella ricostruzione da ultimo offerta da Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131 (ma si veda anche Cass. Sez. 2, 16/05/2011, n. 10754), dunque, soltanto se risulti dimostrata una sicura divergenza tra l'"interesse istituzionale del condominio" e specifiche ragioni personali di determinati singoli partecipanti, i quali non si siano astenuti ed abbiano, perciò, concorso con il loro voto a formare la maggioranza assembleare, la deliberazione approvata sarà invalida. L'invalidità della delibera discende, quindi, non solo dalla verifica del voto determinante dei condomini aventi un interesse in conflitto con quello del condominio (e che, perciò, abbiano abusato del diritto di voto in assemblea), ma altresì dalla dannosità, sia pure soltanto potenziale, della stessa deliberazione. Il vizio della deliberazione approvata con il voto decisivo dei condomini in conflitto ricorre, in particolare, quando la stessa sia diretta al soddisfacimento di interessi extracondominiali, ovvero di esigenze lesive dell'interesse condominiale all'utilizzazione, al godimento ed alla gestione delle parti comuni dell'edificio. In ogni modo, il sindacato del giudice sulle delibere condominiali deve pur sempre limitarsi al riscontro della legittimità di esse, e non può estendersi alla valutazione del merito, ovvero dell'opportunità, ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei partecipanti (si veda, ad esempio, Cass. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199). L'impugnazione ex art. 1137 c.c., grazie anche al rinvio all'art. 1109 c.c. consentito dall'art. 1139 c.c., si amplia al più all'ipotesi in cui la delibera ecceda dai poteri dell'organo assembleare, non potendosi consentire alla maggioranza del collegio, distolta dal perseguimento di interessi particolari, di ledere l'interesse collettivo. Allorchè la decisione dell'assemblea sia deviata dal suo modo di essere, perchè viene formata con il voto determinante di partecipanti ispirati da finalità extracondominiali, al giudice non può quindi chiedersi comunque di controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dal collegio, quanto, piuttosto, di stabilire che essa non costituisca il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (cfr. Cass. Sez. 6 2, 21/02/2014, n. 4216; Cass. Sez. 2, 14/10/2008, n. 25128). Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Catania ha fatto corretto uso di questi principi, motivatamente escludendo che, nell'approvare con la delibera del 19 febbraio 2010 le spese dell'appalto eseguito dall'impresa del condomino L., l'assemblea dei condomini, supportata dal voto dello stesso L., abbia perseguito apprezzamenti obiettivamente rivolti alla realizzazione di interessi incompatibili con l'interesse collettivo alla buona gestione dell'amministrazione.

Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare al Condominio controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018
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Cassazione: le spese per la richiesta della documentazione sono a carico del condominio richiedente. Non spetta nessun compenso per tale attività se non stabilito nel conferimento dell'incarico. CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686 - Il testo



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CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. GIUSTI   Alberto  -  Presidente     
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere 
Dott. SCALISI  Antonino  -  Consigliere  
Dott. TEDESCO  Giuseppe -  Consigliere   
Dott. SCARPA  Antonio -  rel. Consigliere    
ha pronunciato la seguente:          
                                
ORDINANZA

sul ricorso 22147/2014 proposto da: 
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato P. L. rappresentato e difeso dall'avvocato S. S.; 
- ricorrente - 
CONTRO

CONDOMINIO; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 138/2014 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, 
depositata il 06/02/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.


FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. F.G. ha proposto ricorso in cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 138/2014 resa il 21.01.2014. Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Condominio (OMISSIS).

Il giudizio ebbe inizio con citazione del 6 giugno 2004, con cui F.G. convenne innanzi al Tribunale di Pescara il Condominio (OMISSIS), domandando la declaratoria di nullità totale della Delib. Assembleare adottata il 18 marzo 2004 o, in subordine, la declaratoria di nullità o annullamento dei soli punti 1, 2, 3, 6 e 13 della stessa. Il Tribunale, con sentenza del 25 marzo 2008, annullò la delibera dell'assemblea limitatamente al punto n. 6, relativo al compenso previsto in favore dell'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale, rigettando le restanti domande. F.G. appellò in via principale la pronuncia di primo grado, quanto, in particolare, alla mancata dichiarazione di invalidità della deliberazione impugnata circa i punti 1, 2, 3 e 13. La Corte di Appello rigettò l'impugnazione principale, mentre accolse l'appello incidentale del Condominio relativo al compenso spettante all'amministratore per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

2. Il primo motivo di ricorso di F.G. denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.. Il ricorrente deduce che con l'atto di appello egli aveva reiterato la richiesta di annullare i punti della Delib. Condominiale 18 marzo 2004, relativi ai compensi riconosciuti all'amministratore per il recupero forzoso del credito e per l'impedimento nella lettura del contatore (temi indicati nella stessa sentenza impugnata come contenuto del secondo motivo di appello); tuttavia, la Corte di L'Aquila ha omesso qualsiasi pronuncia su tali specifiche censure, limitandosi ad argomentare in ordine al punto della Delib. relativo al compenso per il rilascio di copia di atti della gestione condominiale.

Con il secondo motivo ricorso, articolato in due punti, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1713 c.c., nonchè degli artt. 194 e 195 c.p.c.. In particolare il ricorrente, sul presupposto dell'accoglimento dell'appello incidentale, sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la legge consenta di limitare il diritto del condominio al controllo sull'attività di gestione dell'amministratore. Ancora, la Corte di Appello de L'Aquila avrebbe omesso di pronunciarsi su specifiche questioni processuali sollevate con l'atto di appello (in particolare quelle relative alla nullità della C.T.U.), il cui contenuto il ricorrente ritrascrive integralmente a pagine 7 e 8 di ricorso, essendosi i giudici di secondo grado limitati a statuire esclusivamente sul rilievo relativo al rinvio delle operazioni peritali.

2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

E' nota la ripartizione tra cause di nullità e di annullabilità delle delibere condominiali autorevolmente operata da Cass. Sez. U, 07/03/2005, n. 4806. La sussistenza di un vizio di annullabilità della delibera condominiale comporta la necessità di espressa e tempestiva domanda "ad hoc" proposta dal condomino interessato nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.. Va aggiunto che l'assemblea dei condomini, ancorchè sia redatto un unico processo verbale per l'intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell'ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti all'una o all'altra Delib.. Di tal che, ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell'assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria "causa petendi", che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiesta di annullamento di una delibera dell'assemblea per un motivo difforme da quello inizialmente dedotto in giudizio, e che allo stesso tempo impedisce al giudice la dichiarazione di annullamento della deliberazione dell'organo collegiale per un motivo di contrarietà alla legge o alle regole statutarie distinto da quello indicato dalla parte (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1378 del 18/02/1999; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5101 del 20/08/1986).

Ne consegue che la prospettazione in domanda e poi come motivo di appello di una ragione di invalidità della deliberazione assembleare impugnata, consistente, nella specie, nella dedotta illegittimità del compenso riconosciuto all'amministratore per il recupero forzoso del credito e per l'impedimento nella lettura del contatore obbliga il giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), a prendere in esame la questione oggetto di doglianza. Il lamentato difetto di attività del giudice di secondo grado è riscontrato nel fatto che la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila non abbia pronunciato sulla devoluta censura inerente al compenso per il "recupero forzoso del credito" e per l' "impedimento nella lettura del contatore".

11.2. E' invece infondato il secondo motivo di ricorso.

L'art. 1129 c.c., comma 2, dopo la Riforma introdotta con la L. n. 220 del 2012 (nella specie inapplicabile, ratione temporis), prevede ora espressamente che l'amministratore debba comunicare il locale dove si trovano i registri condominiali, nonchè i giorni e le ore in cui ogni interessato, su preventiva richiesta, possa, prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia firmata. E' quindi vieppiù meritevole tuttora di conferma l'orientamento di questa Corte secondo cui la vigilanza ed il controllo, esercitati dai partecipanti essenzialmente, ma non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, non devono mai risolversi in un intralcio all'amministrazione, e quindi non possono porsi in contrasto con il principio della correttezza, ex art. 1175 c.c. (Cass. Sez. 6-2, 18/05/2017, n. 12579; Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19210; Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159; Cass. Sez. 2, 19/09/2014, n. 19799). Va precisato, peraltro, pur trattandosi di rilievo che esula da quanto specificamente devoluto all'esame di questa Corte con il secondo motivo di ricorso (col quale si lamenta soltanto l'astratta illegittimità di ogni limite apposto al diritto dei condomini ex art. 1713 c.c.), che l'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicchè i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/2010, n. 10204; Cass. Sez. 2, 12/03/2003, n. 3596). Quanto poi al profilo di doglianza secondo cui il compenso deciso per il rilascio di copia degli atti fosse di "elevatissimo ed oscillante importo", e rivelasse perciò un "carattere dissuasivo e deterrente" rispetto all'esercizio dello stesso diritto di controllo sulla gestione attribuito al singolo partecipante, viene così di fatto sollecitato un controllo non sulla legittimità della scelta operata dall'assemblea, ma sulla congruenza economica della stessa, e quindi sul merito, controllo esulante dai limiti consentiti al sindacato giudiziale ex art. 1137 c.c., se non quando l'eccesso di potere dell'organo collegiale arrechi grave pregiudizio alla cosa comune ed ai servizi che ne costituiscono parte integrante (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, 17/08/2017, n. 20135).

La seconda parte delle censure contenute nel secondo motivo di ricorso, relativa alle nullità per il difetto di regolarità del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, è, infine, inammissibile. La sentenza della Corte di L'Aquila ha affermato che non vi fossero stati rinvii delle operazioni di CTU a data da destinarsi, nè sessioni di attività davanti all'ausiliare cui risultasse assente F.G..

In ogni caso, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso della data cui siano rinviate le operazioni del consulente configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità. Ne discende che, qualora, come nella specie, in sede di ricorso per cassazione, venga dedotta l'omessa pronuncia del giudice d'appello sull'eccezione di nullità della consulenza tecnica, il ricorrente ha l'onere, in virtù dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, subito dopo il deposito dell'elaborato peritale e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex artt. 342 e 346 c.p.c., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, avendo la stessa, come visto, carattere relativo (arg. da Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23896).

3. Deve, in definitiva, essere accolto il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo motivo. La sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, che pronuncerà sul motivo di appello non esaminato, e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018
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Cassazione: le spese per la richiesta della documentazione sono a carico del condominio richiedente. Non spetta nessun compenso per tale attività se non stabilito nel conferimento dell'incarico. CASSAZIONE 28 FEBBRAIO 2018, N. 4686



L'esercizio della facoltà del singolo condomino di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili non deve risolversi in un onere economico per il condominio, sicchè i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale, e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale. Fattispecie ante riforma 220 del 2012.


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martedì 15 maggio 2018

CASSAZIONE: Lavori straordinari e il compenso dell'amministratore - 02 marzo 2018, N. 5014 - Il commento



In tema di condominio, per quanto l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza, debba tendenzialmente ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa, rientra nelle competenze dell'assemblea quella di riconoscergli, con una specifica delibera, un compenso aggiuntivo al fine di remunerare un'attività straordinaria, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato (la sentenza si riferisce a fatti e circostanze ante riforma).


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CASSAZIONE: Lavori straordinari e il compenso dell'amministratore - 02 marzo 2018, N. 5014 - Il testo

CASSAZIONE 02 MARZO 2018, N. 5014


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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. D'ASCOLA  Pasquale  -  Presidente  
Dott. FEDERICO  Guido -  Consigliere 
Dott. CARRATO   Aldo -  Consigliere 
Dott. TEDESCO   Giuseppe -  Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro -  rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente:   
                                       
SENTENZA

sul ricorso 11610-2015 proposto da: 
A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. D. P., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F. A. giusta procura in  calce al ricorso; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. V. P., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C. B. in virtù di procura a margine del controricorso; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 3939/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/02/2015; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per revocazione, e pronunciandosi in sede rescissoria, per l'accoglimento del 4 motivo con il rigetto dei restanti motivi del ricorso; 
udito l'Avvocato Francesco Arnone per la ricorrente e l'Avvocato M. V. P. per il condominio.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 17-5-2002 A.G. impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la Delib. adottata in data 9 aprile 2002 dall'assemblea del Condominio di Via (OMISSIS).

L'attrice affermava che tale delibera era illegittima nella parte in cui aveva disposto la ripartizione della spesa in base ai millesimi di proprietà anche per le parti dei balconi visibili dall'esterno, in quanto detti balconi, come previsto anche dall'art. 7 del regolamento condominiale, appartenevano per l'intero ai proprietari dei piani ai quali accedevano. L' A., inoltre, censurava la statuizione con la quale era stato accordato all'amministratore un compenso ad hoc per l'assistenza prestata in occasione del citato intervento di manutenzione straordinaria.

Nel costituirsi, il Condominio contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza in data 23-8-2005 il Tribunale rigettava l'impugnazione.

Avverso la predetta decisione proponeva appello l'attrice.

Con sentenza in data 20-5-2008 la Corte di Appello di Bologna rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che dalla documentazione fotografica acquisita si evinceva che le proiezioni esterne delle balconate cui accedevano le balaustre e le solette, con la loro forma geometrica e la loro simmetrica disposizione, conferivano alla facciata dell'edificio una particolare connotazione, che si traduceva nel decoro architettonico del fabbricato stesso. Ciò posto, essa osservava che il riferimento contenuto nell'art. 7 del regolamento del condominio alla "manutenzione delle finestre e balaustre dei balconi", posta a carico dei rispettivi proprietari, doveva intendersi effettuato nei limiti della descrizione della proprietà comune, che, all'art. 2, contemplava, tra l'altro, tutte le parti costitutive dell'edificio e i suoi accessori, richiamando, in ogni caso, le previsioni dell'art. 1117 c.c..

In considerazione, poi, della tutela che l'art. 4 dello stesso regolamento accordava all'estetica ed alla simmetria esterna dell'edificio, una corretta interpretazione sistematica del citato art. 7, secondo il giudice del gravame, induceva a ritenere che tale norma non poteva riferirsi alle parti esterne dei balconi, le quali, acquistando rilievo sotto il profilo estetico-funzionale nei riguardi della facciata, erano da considerarsi comuni. Ad avviso della Corte di Appello, pertanto, svolgendo le parti esterne dei balconi, oggetto di delibera, una funzione estetica estesa all'intero edificio, del quale accrescevano il pregio, ed essendo, quindi, parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 c.c., la spesa per la relativa riparazione doveva ricadere a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Quanto alla decisione di attribuire un compenso a parte all'amministratore, la Corte territoriale rilevava che la stessa rientrava nelle attribuzioni dell'assemblea e costituiva il legittimo esercizio del potere discrezionale alla stessa spettante in materia.

Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso A.G. sulla base di quattro motivi.

Il Condominio intimato resisteva con controricorso.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3939 del 26 febbraio 2015 dichiarava il ricorso inammissibile per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 osservando che, pur essendo dedicato in ricorso un paragrafo intitolato allo "Svolgimento del processo" nello stesso erano riportate le sole conclusioni rassegnate, mancando invece una sia pur sintetica descrizione dei fatti e della vicenda processuale, essendo omessa ogni indicazione in merito al contenuto dell'atto di citazione, alla data di proposizione della domanda, all'autorità giudiziaria adita, alle difese svolte dalla controparte, alla decisione resa in prime cure, allo svolgimento del processo nelle sue varie articolazioni. Alla dichiarazione d'inammissibilità conseguiva altresì la condanna alle spese di lite.

2. A.G. proponeva ricorso per revocazione avverso la sentenza di questa Corte ex art. 391 bis c.p.c., assumendo che la stessa fosse affetta da errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte non si sarebbe avveduta che l'esposizione sommaria dei fatti di causa era contenuta alla pag. 3 del ricorso originario, prolungandosi sino all'inizio della successiva pagina 4.

Il Condominio ha depositato memorie ex art. 378 c.p.c. in prossimità dell'udienza.

3. Con un unico motivo di revocazione si sostiene che la sentenza gravata sarebbe affetta da un'evidente errore di fatto risultante dall'erronea ed incompleta (per omissione) lettura del ricorso proposto averso la sentenza d'appello, non essendosi avveduta che in realtà i fatti di causa erano ampiamente esposti alla pag. 3 del ricorso, dovendosi reputare che il Collegio si sia fermato nella lettura alle sole conclusioni riportate alla pag. 2.

Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato.

Ed, invero, come già rilevato nell'ordinanza interlocutoria sopra menzionata, "La configurabilità dell'errore revocatorio presuppone che la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realtà effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare" (SU Cass. 13863/2015), e che, ove invece esattamente percepito, "avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale" (Cass. 10466/2011).

Nel caso in esame, emerge dal fascicolo di parte, riprodotto con le spillature originali del ricorso, il quale reca sul frontespizio della prima pagina il timbro dell'Ufficio depositi della Corte di Cassazione in data 22 luglio 2009, che il ricorso introduttivo originario proposto dalla ricorrente conteneva la pagina 3, nella quale risultava sviluppato il paragrafo intitolato "I fatti del Processo", contenente, secondo la ricorrente, "l'esposizione sommaria dei fatti di causa" prescritti ex lege.

La pagina in questione risulta anche presente nella copia notificata a parte resistente, da essa prodotta nel fascicolo dell'avv. Bergonzini, che è ancora presente nel fascicolo del procedimento n. 16984/09.

La pagina 3 era invece mancante solo in alcune copie semplici, tra cui in quella trasmessa dalla cancelleria al relatore per il ricorso per revocazione, sì da rendere monca l'esposizione dei fatti.

In tal modo deve reputarsi che il Collegio che ha deciso la controversia con la sentenza oggi gravata, è incorso in un'"errata percezione del fatto", perchè ha creduto mancante una pagina contenente parte di un paragrafo rilevante del ricorso, pagina che invece era presente negli originali facenti fede.

Trattasi, concordemente a quanto ritenuto dal consigliere relatore, con valutazione condivisa dall'ordinanza di rimessione alla pubblica udienza, di un errore connotato dalla evidenza e della obiettività, oltre che della "decisività" (ex multis Cass. 2425/2006; Cass. n. 3264/2007).

Inoltre costituisce un errore attinente ad un atto "interno" al giudizio di legittimità, percepibile con estrema immediatezza e semplicità, dovendosi dissentire alle osservazioni di parte resistente, posto che il tenore della decisione oggi gravata afferma in maniera radicale la assenza di elementi che sono invece presenti nell'originale del ricorso alla pag. 3, tanto da far ritenere che vi sia stata un'omessa lettura dell'originale del ricorso e che la sentenza si sia basata, per errore materiale del Collegio, sulla lettura delle copie semplici dell'atto introduttivo, che erano appunto prive della pagina decisiva.

Ed in tal senso va evidenziato che alla pag. 3 del ricorso in originale è dato leggere che l'attrice aveva impugnato la Delib. che riguardava interventi di straordinaria manutenzione; che l'atto di citazione era stato notificato il 17 maggio 2002 (data di proposizione della domanda); che l'impugnazione era stata proposta "davanti al Tribunale di Bologna" (autorità giudiziaria adita); che la sentenza di primo grado era stata depositata il 23 agosto 2005 (svolgimento del processo), confermandosi quindi proprio la presenza di quegli elementi che invece la sentenza n. 3939/2015 ha reputato essere assenti, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Il ricorso per revocazione deve quindi essere accolto, e per l'effetto in attuazione dell'effetto rescindente, va dichiarata la nullità della sentenza di questa Corte n. 3939/2015.

4. Deve quindi procedersi alla fase rescissoria, conseguente all'accoglimento della revocazione, addivenendosi per l'effetto alla disamina dei motivi di ricorso che la precedente sentenza ha omesso di valutare, avendo erroneamente reputato sussistere una preliminare causa di inammissibilità.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione.

Le censure mosse vengono cosi sintetizzate, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame: La Corte territoriale ha erroneamente dichiarato la natura di parte comune dei balconi aggettanti dell'edificio posto in Bologna alla via Mazzini n. 96, e quindi conseguentemente la competenza dell'assemblea condominiale a deliberarne il rifacimento, facendo ricorso a criteri erronei e in contrasto con la più concorde giurisprudenza della S.C. e attribuendo le caratteristiche tali da conferire ornamento e decoro all'edificio di cui fanno parte, non ai balconi in quanto tali, ma per la loro apposizione simmetrica nella parete dell'edificio.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'interpretazione del regolamento condominiale. Il fatto decisivo e controverso viene individuato nell'avere erroneamente interpretato il regolamento condominiale in senso contrario alla sua letteralità, attribuendo così al Condominio il diritto di deliberare il rifacimento dei balconi, contrariamente all'art. 7 del regolamento, che prevede che i balconi debbono essere riparati a carico del proprietario e non del Condominio.

Con il terzo motivo l' A. denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta nullità della delibera assembleare che ha attribuito all'amministratore un compenso straordinario per l'esecuzione dei lavori relativi al rifacimento dei balconi. Il fatto decisivo e controverso viene individuato nel non avere annullato la delibera condominiale che ha attribuito all'amministratore un compenso extra per i lavori relativi al rifacimento dei balconi.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 147, art. 6. Sostiene che la liquidazione delle competenze ed onorari doveva essere effettuata sulla base della somma che sarebbe stata a carico della ricorrente in caso di reiezione dell'appello (Euro 4.562,81); e che, invece, gli importi liquidati dalla Corte territoriale risultano superiori al massimo previsto per lo scaglione fino ad Euro 5.200,00.

Il motivo si conclude con la formulazione di un quesito di diritto con cui si chiede se in relazione alle tabelle di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 147 deve essere liquidato l'importo delle competenze e degli onorari per il soccombente tenuto conto della somma pari alla quota di spese condominiali, e quindi per un valore inferiore a quello liquidato, e se del caso determinandone l'entità.

5. Il primo motivo è infondato.

La sentenza di appello in motivazione ha adeguatamente ricostruito i termini giuridici della questione concernente la natura comune o meno dei balconi, richiamando i precedenti di questa Corte, che nel corso degli anni hanno avuto modo di chiarire, e spesso proprio in relazione al tema che qui viene in discussione, della legittimità del riparto delle spese di manutenzione tra tutti i condomini, entro quali limiti possa attribuirsi natura condominiale a elementi dei balconi.

Sul punto, e volendo sommariamente ripercorrere le opinioni espresse sul punto, va ricordato che l'approdo al quale è pervenuta questa Corte è nel senso che gli elementi esterni, quali i rivestimenti della parte frontale e di quella inferiore, e quelli decorativi di fioriere, balconi e parapetti di un condominio, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3), con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. 2, 30 aprile 2012, n. 6624; Cass. n. 21641/2017).

Nella fattispecie, in cui pacificamente si controverte in materia di balconi aggettanti, i quali, non assolvendo ad alcuna funzione di sostegno/copertura, costituiscono un mero prolungamento della corrispondente unità immobiliare, si è precisato che occorre verificare se l'intervento manutentivo abbia interessato la struttura portante, di proprietà esclusiva dal titolare dell'appartamento, o il rivestimento che, se ha una funzione estetica, costituisce bene comune di tutti i condomini. Tra i summenzionati elementi decorativi, possono annoverarsi - alla luce delle vicende oggetto di precedenti di questa Corte appunto i frontalini (intendendo per tali la parte terminale della struttura armata del balcone semplicemente perchè visibile guardando il balcone, a volte a filo, a volte sporgente dallo stesso), il rivestimento (in marmo o con intonaco) della fronte della soletta dell'aggetto, i cielini, le piantane, le fasce marcapiano, le aggiunte sovrapposte con malta cementizia, le balaustre, le viti in ottone, i piombi, le cimose, i basamenti, i pilastrini.

Tuttavia, e senza che questa elencazione possa reputarsi esaustiva, all'interno dei balconi, possono eventualmente anche ricorrere elementi decorativi che costituiscono un ornamento della facciata, assimilabili, per tale loro funzione, ai sensi dell'art. 1117 c.c., alle parti comuni dell'edificio, dovendosi però reputare che l'individuazione di tali elementi, la loro funzione architettonica e il conseguente regime di appartenenza - condominiale, che devono essere orientati dal canone ermeneutico costituito dalla loro idoneità ad assolvere alla funzione di rendere esteticamente gradevole l'edificio, non possono essere oggetto di un riscontro in astratto, ma devono essere frutto di una verifica in concreto, in base al criterio della loro funzione precipua e prevalente.

In tale prospettiva, ad esempio, si è ritenuto: che le spese di rifacimento dei frontalini sono relative a lavori eseguiti sui balconi dell'edificio, e da considerare beni comuni in quanto elementi che si inseriscono nella facciata e concorrono a costituire il decoro architettonico dell'immobile (Cass. civ., sez. 2, 30 gennaio 2008, n. 2241); il rivestimento del parapetto e della soletta possono essere beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l'edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (Cass. civ., sez. 2, 21 gennaio 2000, n. 637); i cementi decorativi relativi ai frontalini ed ai parapetti, svolgendo una funzione di tipo estetico rispetto all'intero edificio, del quale accrescono il pregio architettonico, costituiscono, come tali, parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 3), con la conseguenza che la spesa per la relativa riparazione ricade su tutti i condomini, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (Cass. civ., sez. 2, 19 gennaio 2000, n. 568); i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano, quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini, sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell'intero edificio (Cass. civ., sez. 2, 7 settembre 1996, n. 8159); deve essere riconosciuta la natura comune dei frontalini di marmo, riguardo all'esclusa loro funzione protettiva od ornamentale dei balconi ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio nonchè all'utilizzazione come gocciolatoi (Cass. civ., sez. 2, 3 agosto 1990, n. 7831).

Risulta altresì confortata la soluzione per la quale la valutazione circa la natura comune delle parti dei balconi interessate dai lavori di manutenzione non è suscettibile di una soluzione aprioristica, ma richiede una valutazione in concreto che evidentemente, ed in maniera tendenzialmente insindacabile, è demandata al giudice di merito.

Nel caso in esame, la sentenza della Corte distrettuale ha osservato che sulla scorta della documentazione fotografica in atti, la forma geometrica e la simmetrica disposizione delle proiezioni esterne delle balconate, cui accedono le balaustre e le solette, conferiscono alla facciata del fabbricato una particolare connotazione che si traduce in una peculiare conformazione del decoro architettonico.

A tal fine ha valorizzato il rapporto tra la forma di parallelepipedo dei balconi posizionati in posizione centrale e quella dei balconi posti ai lati delle facciate, laddove le balaustre di tali balconi assumono forma semicircolare, al fine di assicurare un apprezzabile raccordo stilistico, smussando l'angolo retto che si verrebbe a formare in loro assenza.

La sentenza ha altresì evidenziato che le balaustre dei balconi hanno un rivestimento in intonaco che si colloca in armonia con quello della restante facciata, e che la loro complessiva superficie impegna una parte considerevole della facciata, venendone quindi a costituire un elemento integrante.

Con valutazione tipicamente in fatto, e logicamente argomentata, e come tale insuscettibile di censura in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto che le balaustre dei balconi, ivi inclusi quelli prospicienti l'unità immobiliare della ricorrente, avessero natura comune, in quanto destinate a contribuire nel loro insieme all'aspetto estetico del fabbricato assicurando l'euritmia architettonica della facciata.

La decisione in esame, lungi dall'avere pretermesso la valutazione circa la natura comune del singolo balcone alla luce dei criteri sopra esposti, ha invece motivatamente considerato la complessiva conformazione del fabbricato, atteso che solo dalla visione unitaria della facciata è possibile stabilire quale sia la nozione di decoro dello stesso, e quindi di poter apprezzare la natura ornamentale e decorativa dell'elemento del singolo balcone.

Il motivo deve pertanto essere disatteso.

6. Quanto al secondo motivo di ricorso, va in primo luogo rilevata la mancanza di specificità del medesimo ai sensi della previsione di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 avendo parte ricorrente, pur a fronte del dichiarato intento di denunciare la non corretta interpretazione delle clausole del regolamento condominiale, omesso di riportare il contenuto degli articoli (2, 4 e 7), che sulla scorta della interpretazione offertane dal giudice di merito consentivano di ritenere corretta la decisione assembleare di ripartire tra tutti i condomini le spese di rifacimento delle parti esterne dei balconi, in quanto ritenute beni comuni.

Tale omissione impedisce quindi di poter apprezzare, sulla base della lettura del ricorso, la stessa decisività della critica mossa. A tali considerazioni va poi aggiunto che costituisce orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. 2, 08/01/2016, n. 138) non è censurabile in Cassazione l'interpretazione del regolamento di condominio compiuta dai giudici di merito i salvo che per violazione dei canoni ermeneutici o per vizi di motivazione (conf. Cassazione civile, sez. 2, 23/05/2012, n. 8174; Cassazione civile, sez. 2, 04/04/2011, n. 7633).

Inoltre, e proprio in relazione all'interpretazione del regolamento condominiale di origine contrattuale, si è ribadito che (cfr. Cassazione civile, sez. 2, 19/10/2012, n. 18052) ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

Una volta ribadita la necessità di fare applicazione delle regole legali di interpretazione in materia di contratti anche al caso in esame, va altresì ricordato che costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità, quello secondo il quale, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l'indagine ermeneutica, è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione, con la conseguenza che non può trovare ingresso la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nella prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto esaminati dal giudice a quo.

In tale prospettiva appare altresì incensurabile la soluzione ermeneutica alla quale sia pervenuto il giudice del merito laddove sia una delle possibili interpretazioni (cfr. Cass. 7500/07; Cass. 24539/09), non essendo, quindi, necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile (Cass. 4178/07; Cass. n. 10131/06).

Tornando alla formulazione del motivo di ricorso, va osservato che la condomina non ha in alcun modo dedotto la violazione di regole ermeneutiche legali, essendosi limitata a censurare la decisione solo sotto il profilo della correttezza della motivazione, senza peraltro adeguatamente addurre elementi idonei ad inficiare la logicità del ragionamento della Corte d'Appello, che ha offerto una lettura delle previsioni regolamentari tale da conciliare la regolamentazione in punto di spese per la manutenzione delle finestre e delle balaustre con quella in tema di individuazione dei beni comuni, addivenendo alla conclusione che la prima previsione sia invocabile solo per quelle parti dei balconi che non assolvano anche ad una funzione ornamentale, come in precedenza esplicitata. Nè appare sostenibile che a voler seguire la tesi dei giudici di merito le stesse previsioni regolamentari in punto di riparto delle spese perderebbero ogni rilevanza, non potendosi giammai addivenire ad un'attribuzione delle spese di manutenzione delle finestre e della balaustre dei balconi a carico dei condomini, non emergendo dagli atti che i balconi per cui è causa siano gli unici presenti nell'edificio condominiale, sicchè in assenza di tale dimostrazione, ben potrebbe sostenersi che le diposizioni di cui al regolamento sarebbero destinate a trovare applicazione per quei diversi balconi, che non assumono la connotazione di beni comuni ex art. 1117 c.c., secondo la ricostruzioni in fatto operata dalla sentenza gravata.

7. Va parimenti disatteso il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia l'inadeguatezza della motivazione in ordine al rigetto del motivo di impugnativa concernente il riconoscimento di un compenso straordinario all'amministratore per i lavori di manutenzione straordinaria.

Infatti, è pur vero che questa Corte ha avuto modo di precisare che (cfr. Cass. n. 10204/2010) l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e non esorbitante dal mandato con rappresentanza - le cui norme sono applicabili nei rapporti con i condomini, deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, perciò, essere retribuita a parte (conf. Cass. n. 3596/2003, richiamata anche dalla difesa della ricorrente), ma trattasi di principi che non attengono alla diversa ipotesi, qui ricorrente, in cui un compenso straordinario non sia preteso in maniera unilaterale dall'amministratore, ma sia stato oggetto di un'espressa delibera da parte dell'assemblea.

In tal senso valga il richiamo a Cass. n. 22313/2013 (non massimata) che, proprio facendo riferimento ai precedenti sopra indicati, ha per converso precisato che gli stessi appaiono correttamente applicabili alle ipotesi in cui manchi una specifica delibera condominiale che abbia invece ritenuto di dover autonomamente remunerare l'attività straordinaria dell'amministratore, non ravvisando sufficiente il compenso forfettario in precedenza accordato.

La sentenza di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio avendo per l'appunto ribadito che rientra nelle competenze dell'assemblea ex art. 1135 c.c. anche quella di riconoscere un compenso straordinario all'amministratore, costituendo oggetto di una valutazione esclusivamente riservata all'organo assembleare, la cui decisione non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, dovendosi escludere quindi anche la ricorrenza del denunciato vizio della motivazione (tale modus operandi va ritenuto sicuramente conforme a legge in relazione alla fattispecie in esame, sviluppatasi in epoca anteriore alla riforma di cui alla L. n. 220 del 2012, dovendosi in relazione al novellato testo dell'art. 1129 c.c., tenere in debita considerazione la previsione che impone all'amministratore all'atto dell'accettazione della nomina, di dovere analiticamente specificare, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso, ben potendosi ipotizzare che in tale indicazione debbano includersi anche i compensi legati all'esecuzione di eventuali attività straordinarie).

8. Quanto al quarto motivo, ritiene il Collegio che lo stesso sia fondato, dovendosi reputare, alla luce dei precedenti di questa Corte che il rinvio che il D.M. n. 127 del 2004, art. 6 fa alle norme del codice di procedura civile ai fini della determinazione del valore della controversia, fa sì che la causa in esame rientrasse nello scaglione di valore fino ad Euro 5.200,00, ai fini della liquidazione dei compensi professionali.

In tal senso si è, infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 16898/2013), sebbene ai fini della determinazione della competenza per valore, riguardo all'impugnativa della deliberazione dell'assemblea condominiale di approvazione del rendiconto annuale e di ripartizione dei contributi, e seppure l'attore abbia chiesto la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intera Delib., deducendo l'illegittimità di un obbligo di pagamento a lui imposto, occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificamente contestata (conf. Cass. n. 18283/2015).

Trattasi peraltro di orientamento che può ritenersi ormai costante negli ultimi anni, a seguito della sentenza di questa Corte n. 6363/2010, la quale nell'affermare che occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa, la quale è intervenuta proprio al fini di dirimere i contrasti in precedenza manifestatisi, dovendosi quindi escludere che la questione sia, oggetto di attuali contrasti presso questa Corte.

Orbene, avendo peraltro parte ricorrente denunciato la violazione dei massimi tariffari, la censura risulta fondata, essendo evidente come la liquidazione alla quale si è attenuta la sentenza di appello risulta palesemente in violazione dei detti massimi, e frutto dell'erronea liquidazione sulla scorta di uno scaglione di riferimento evidentemente difforme da quello imposto dalla legge neo caso in esame.

L'accoglimento del motivo, con la conseguente riforma della sentenza d'appello in parte qua, consente però a questa Corte di poter addivenire in ogni caso ad una decisione nel merito attesa la necessitò di dover rivalutare le complessive statuizioni in punto di spese di lite alla luce dell'esito del processo, a che in conseguenza del limitato accoglimento del ricorso.

Ad avviso del Collegio, la obiettiva complessità dell'accertamento in punto di natura comune o meno del balconi, che non può prescindere da una valutazione di merito e che è legata alla particolare conformazione della facciata, come si ricava anche dalla approfondita motivazione di appello, la obiettiva difficoltà di pervenire ad un'interpretazione che renda compatibile l'accertamento in ordine alla natura dei balconi con le previsioni regolamentari, la fondatezza del quarto motivo di ricorso e la stessa fondatezza del motivo di revocazione avverso la precedente sentenza di questa Corte, costituiscono tutti elementi che complessivamente apprezzati inducono il Collegio a dover pervenire all'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello e delle due fasi di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione ed annulla la

sentenza di questa Corte n. 3939/2015, e decidendo sul ricorso proposto da A.G. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 792 del 20 maggio 2008, rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto, cassa nei limiti di cui in motivazione la sentenza impugnata, e decidendo nel merito dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di appello e delle due fasi di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 10 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018
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