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lunedì 3 settembre 2018

Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il commento



A seguito di un incendio nell’appartamento e del mancato utilizzo per molto tempo il proprietario non intendeva partecipare alle spese di riscaldamento sulla base di un articolo del regolamento di condominio. La Cassazione sancisce il principio in cui nel fornire un interpretazione alle clausole del regolamento contrattuale il Giudice deve utilizzare i canoni ermeneutici previsti dal codice civile e quindi leggere le clausole complessivamente e non limitarsi alla singola disposizione e cercare di ricostruire la volontà e l'intenzione delle parti contraenti.


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Spese di riscaldamento, regolamento di condominio ed esonero dalle spese - Cassazione 03 Maggio 2018 - N 10478 - Il testo





CASSAZIONE 03 MAGGIO 2018, N. 10478

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. MANNA  Felice  -  Presidente  
Dott. D'ASCOLA Pasquale  -  rel. Consigliere  
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere 
Dott. SCARPA Antonio   -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          
ORDINANZA

sul ricorso 13656/2014 proposto da: 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,  presso lo studio dell'avvocato A. D.A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. D.A.; 
- ricorrente - 
CONTRO
C.G.; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 1825/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA,  depositata il 18/03/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/05/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) C.G. impugnava davanti al Tribunale di Roma la delibera del 14.10.2010 del Condominio (OMISSIS) con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo del 2009 e il bilancio preventivo del 2010, relativamente alle spese di riscaldamento e ad altri oneri condominiali. Affermava che, a seguito di un incendio sviluppatosi nell'appartamento di sua proprietà in data 19.04.2005, il Comando dei VV.FF. aveva dichiarato l'appartamento inagibile sino al ripristino delle condizioni di sicurezza, sicchè aveva diritto alla riduzione del 50% della quota inerente alle spese di riscaldamento, come previsto dall'art. 5 del regolamento condominiale

Il Condominio (OMISSIS) rimaneva contumace.

1.1.) il Tribunale, con sentenza n. 20147/2013, depositata il 10.10.2013, accoglieva la domanda e annullava la delibera nella parte relativa all'approvazione del bilancio consuntivo del 2009, in relazione alla gestione del servizio di riscaldamento e al riparto delle relative spese. Condannava quindi il Condominio alla restituzione della metà della somma versata a tale titolo dal C., previa dichiarazione del diritto del condomino al pagamento della quota del 50% a suo carico del servizio di riscaldamento.

2) su gravame del Condominio, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1825/2014, depositata il 18.3.2014, rigettava il gravame. Affermava che l'inagibilità dell'appartamento a causa dell'incendio integrava una situazione di inesigibilità temporanea, sebbene protratta nel tempo, tale da giustificare la riduzione del 50% del concorso alle spese del servizio di riscaldamento.

3) Per la cassazione della sentenza il Condominio ha proposto ricorso, ritualmente notificato 26.5.2014, articolato su due motivi.

L'intimato non ha svolto difese.

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, con proposta di accoglimento.

6) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè degli artt. 5 e 13 del regolamento condominiale, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Il Condominio lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto l'inagibilità dell'appartamento temporanea e dipendente dall'incendio.

La Corte d'appello ha ritenuto la fattispecie inquadrabile nell'art. 5 del regolamento condominiale secondo cui "se un'unità rimanesse disabitata durante il periodo invernale per un periodo superiore a due mesi il condomino interessato potrà ottenere una riduzione del 50 % della quota a suo carico facendone richiesta con lettera raccomandata chiudendo i corpi radianti e facendolo constatare all'amministrazione o a un suo incaricato".

Secondo il Condominio tale disposizione andava coordinata con l'art. 13 del regolamento, secondo cui "nessun condomino può sottrarsi al pagamento della quota parte di spese che gli compete, nemmeno mediante abbandono o rinunzia delle proprietà comuni".

Parte ricorrente sostiene che secondo una valutazione alla luce del principio di buona fede contrattuale la persistente mancata riattivazione dell'impianto di riscaldamento aveva mutato l'iniziale temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni" ai sensi dell'art. 13 del regolamento e non temporanea inagibilità ai sensi dell'art. 5 del medesimo atto.

Parte ricorrente sostiene, in definitiva, che le disposizioni del regolamento condominiale e, in particolare, l'art. 5, e l'art. 13, dovevano essere interpretate in modo sistematico alla stregua dei canoni di ermeneutica contrattuale ex artt. 1362 e 1363 c.c..

7) Con il secondo mezzo, il Condominio deduce la violazione dell'art. 281 sexies c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

La Corte d'appello avrebbe omesso di confrontarsi con la circostanza della inagibilità permanente per scelta del condomino, obliterando così la valutazione su tale specifico punto.

I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro attinenza alla medesima problematica interpretativa del regolamento condominiale, sono fondati nei termini che seguono.

In tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. nn. 14460/2011;4670/09, 18180/07, 4176/07 e 28479/05).

Di qui l'erroneità dell'esegesi fissata esclusivamente su di una singola parola o frase, astratta dal resto della stessa o di altre clausole del contratto, cui pure deve applicarsi il medesimo canone interpretativo.

Nello specifico la sentenza impugnata ha adoperato in modo non conforme agli enunciati anzidetti i canoni ermeneutici dell'interpretazione complessiva della clausole (art. 1363 c.c.) e dell'interpretazione secondo l'intenzione delle parti contraenti (art. 1362 c.c.).

L'interpretazione isolata dell'art. 5 del regolamento conduce a qualificare erroneamente il caso di specie come provvisoria sospensione dell'utilizzo dell'impianto di riscaldamento.

Dal complesso delle clausole contrattuali, artt. 5 e 13 del regolamento, raccordate tra loro, si evince chiaramente che lo scopo delle previsioni era nel senso di tutelare il singolo condomino in caso di temporaneo non utilizzo dell'impianto e, al contempo, salvaguardare le ragioni del Condominio da una eventuale mancata contribuzione alle spese condominiali per una scelta prolungata, si potrebbe dire "strutturale", della proprietà quale l'abbandono o la rinuncia alla proprietà comune di un impianto.

In tale prospettiva, risulta operazione contraria alle regole di ermeneutica contrattuale sancite dagli artt. 1362 e 1363 c.c., ricondurre il caso in esame all'ambito di applicazione dell'art. 5 del regolamento condominiale, quando in base ai fatti accertati nei giudizi di merito, risultava all'evidenza integrata l'ipotesi contemplata dall'art. 13.

In tale operazione di qualificazione giuridica e esegesi sistematica occorreva tenere conto del fatto per cui la mancata riattivazione dell'impianto, perdurante nel tempo già per quattro anni al momento della delibera, alla stregua del principio di buona fede contrattuale, mutava l'iniziale situazione di temporaneità dell'inagibilità in inagibilità permanente.

Il limite alla qualificabilità di una sospensione temporanea con pagamento ridotto ex art. 5 Reg., era da trarre dalla connessione con l'art. 13 che negava la facoltà di trasformare la transitorietà di utilizzo in condizione permanente di esonero totale dal pagamento, tale da integrare "abbandono... delle cose comuni".

Significativamente il ricorso evidenzia che in citazione la richiesta principale del condomino era di esonero totale ex art. 13, circostanza che è verificabile perchè emerge dalla sentenza del tribunale 10 ottobre 2013.

Il tutto trova conferma anche nel comportamento complessivo tenuto posteriormente dal condomino. Condotta rilevante ai sensi dell'art. 1362 c.c., comma 2.

A tal proposito, parte ricorrente deduce che già in appello aveva denunciato il fatto che dopo otto anni dal risarcimento assicurativo l'appartamento era ancora disusato per scelta, sicchè se l'iniziale inagibilità non era imputabile al C., non altrettanto poteva dirsi a seguito del risarcimento del danno che lo metteva nella condizione di ripristinare l'agibilità dell'appartamento.

Simile circostanza, acclarata nella sentenza di secondo grado, riscontra che già nel 2009 il comportamento di mancato ripristino dell'impianto equivaleva ad abbandono o rinunzia, con conseguente applicabilità dell'art. 13 del regolamento condominiale, nel cui perimetro ricade la fattispecie in esame.

Emerge da quanto esposto la fondatezza del ricorso e la possibilità di decidere la controversia nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiarando, in accoglimento del ricorso, il rigetto dell'impugnazione della delibera assembleare proposta da C. nella parte oggetto della sentenza di appello e dell'odierno ricorso.

Non vi è cioè necessità di rimettere la causa al giudice d'appello perchè la sentenza di primo grado ebbe a decidere la controversia relativamente alle sole spese di riscaldamento oggetto delle impugnazioni successive. Non residuano quindi questioni diverse da quelle relative al riparto delle spese di riscaldamento per cui è stato proposto ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'impugnazione della delibera assembleare condominiale per cui è causa.

Condanna la parte controricorrente alla refusione a parte ricorrente delle spese di lite liquidate in Euro 1.100,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; 1.800,00 Euro per il giudizio di primo grado di cui 200 per esborsi e 2000,00 per il giudizio di secondo grado, di cui duecento per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2018
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venerdì 15 settembre 2017

Termovalvole: attento a chi non è ancora in regola!

Quando arriva il freddo si torna a parlare di riscaldamento e quindi di come ridurre i consumi. L'intervento da parte dello Stato importante è quello di imporre le termovalvole: lo scorso 30 giugno scadeva l'obbligo di mettersi in regola con l'installazione di valvole e contabilizzatori per gli impianti a impianto di riscaldamento centralizzato. Non è stato predisposto un censimento degli impianti (questo per fortuna, almeno un attimo di burocrazia evitata), ma le associazioni di categoria stimano che almeno il 20% degli condomini non abbia ancora aggiornato i propri impianti.

Da dove arriva l'obbligo
L'obbligo di predisporre questi strumenti di regolazione, si è reso necessario a livello europeo onde evitare sprechi energetici: con questi strumenti possiamo agevolmente predisporre la potenza del calore e le ore in cui ha bisogno di usarlo, conteggiare i consumi. Grazie alla Direttiva Comunitaria 2012/27/CE, che ha imposto anche sanzioni efficaci ed esaustive. L'Italia, come altri paese europei, ha recepito questa norma e legiferato con i Decreti 102/2014 e 141/2016.

Un trimestre con molto lavoro
Ora arrivando l'inverno, ed essendoci l'obbligo di installazione, si avrà un trimestre caldo per chi non è ancora in regola, si dovrà progettare, installare e occupare tutta la filiera del settore della termoregolazione. Purtroppo, come accade sempre, solo quando se ne ha bisogno si fanno i lavori, e difficilmente si pensa al lungo periodo: invece di fare queste installazioni nel periodo primaverile ed estivo, a impianti spenti, si è atteso l'arrivo del freddo. C'è da attendersi che non prima di un quinquennio i condomini saranno tutti a norma.

Le senzioni
Chi non è ancora a norma, cioè i condomini che non ancora deliberato l'installazione e fatto eseguire i lavori per tempo, rischia di ricevere un'ammenda dai 500 ai 2'500 € per OGNI unità immobiliare. La responsabilità non è da imputarsi all'amministratore ma è dei singoli cittadini. Le ispezioni scattano per ogni singola regione e sono a campione: le regioni dotate di un catasto degli impianti, che non hanno ricevuto l'adeguato aggiornamento dei loro archivi, avranno maggiore facilità di trovare gli non è ancora in regola.

Le società
C'è da valutare la possibilità per niente bassa, che quando si arriverà ad accendere le caldaia, le società di manutenzione degli impianti potranno chiedere esse stesse, la risoluzione dei contratti con quei condomini che non si sono messi in regola, visto che queste società hanno il ruolo di terzo responsabile, cioè responsabile per la collettività dei condomini, di fronte alla legge.

La scappatoia
C'è la possibilità data dalla norma, di attestare da parte di un professionista, che l'installazione di questi elementi sia controproducente o non conveniente per il proprio palazzo. Tuttavia queste sono soggette a controlli, e anche i tecnici che sono chiamate ad attestare questo, non possono farlo tanto alla leggere, essendo le loro relazioni soggette a controlli. “Occorre che un tecnico abilitato verifichi e garantisca la mancanza di convenienza dell’installazione dei dispositivi per la termoregolazione.” Vuol dire che se il costo delle valvole, anche in termini di energia usata a crearla, crea un effetto controproducente sul lungo periodo, allora si possono non installare, ma questo è altamente instabile e non sempre sicuro. 











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martedì 27 dicembre 2016

NO SPESE AL COSTRUTTORE: CASSAZIONE 04 AGOSTO 2016, N. 16321





CASSAZIONE 04 AGOSTO 2016, N. 16321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente  
Dott. D’ASCOLA Pasquale -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO Antonio -  Consigliere 
Dott. SCALISI Antonino -  Consigliere
Dott. SCARPA Antonio -  rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA

sul ricorso 6841-2015 proposto da: 
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. C., rappresentato e difeso dagli avvocati L. S., M. G. C.; 
- ricorrente - 

contro
S. S. SRL elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato S. R., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. A.; 
- controricorrente - 
e contro
L.L.P., L. G. SRL; 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D'APPELLO SEZ DIST. DI SASSARI, depositata il 12/12/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; 
udito gli Avvocati S. e R; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 novembre 2011, la S. S. S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia - il Condominio, impugnando la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 18 agosto 2011, con la quale era stata modificata la clausola del regolamento condominiale (art. 3, rubricata "Deroga temporale"). Tale clausola regolamentare disponeva:
"premesso:
che i singoli garages del complesso autorimessa di proprietà della Sea Smeralda s.r.l. sono destinati alla vendita;
che dette unità non usufruiscono di tutti questi servizi di cui gode il Complesso Autorimessa e che sostanzialmente rappresentano il 75% (settantacinquepercento) dei costi sui bilancio di gestione;
resta espressamente ed essenzialmente stabilito che le spese condominiali poste a carico della soc. S. S. s.r.l., relativamente alle unità immobiliari ancora invendute, non potranno essere superiori al 25% (venticinquepercento) di quelle poste a carico e calcolate per i singoli garage di proprietà dei singoli condomini. Il restante 75% (settantacinquepercento) verrà ovviamente suddiviso fra tutti i millesimi delle unità immobiliari già vendute e di proprietà dei singoli condomini".
L'attrice S.S. S.r.l. deduceva che tale clausola, in quanto contenuta in un regolamento "contrattuale", era suscettibile di modifica solo con il consenso dell'unanimità dei condomini, nella specie mancante, con conseguente nullità o annullabilità della deliberazione dell'assemblea del 18 agosto 2011, nonchè della deliberazione di approvazione del bilancio.
Il Condominio si costituiva e domandava in via riconvenzionale di dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola contenuta nel regolamento di condominio.
L.L.P. e L. G. S.r.l. intervenivano nel giudizio a sostegno delle ragioni del Condominio.
11 Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia -, con sentenza n. 177/2013 del 10 aprile 2013, rigettava l'impugnativa proposta da Sea Smeralda S.r.l. Esponeva il Tribunale che la clausola sub art. 3 del Regolamento condominiale, limitandosi a disciplinare la ripartizione delle spese, avesse natura regolamentare, sicchè poteva essere modificata anche in difetto dell'unanimità.
Proponeva appello la S.S. S.r.l., affermando la natura contrattuale del regolamento condominiale, in quanto predisposto dalla comune venditrice ed accettato dai singoli condomini nell'atto di acquisto, di tal che per modificare le sue clausole sarebbe occorsa la volontà unanime del partecipanti.
Gli appellati Condominio, L.L.P. e L.G. S.r.l. chiedevano il rigetto dell'impugnazione principale e proponevano appello incidentale subordinato, insistendo per la nullità o inefficacia della clausola regolamentare, in forza dell'art. 1355 c.p.c..
La Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 507/2014 del 12 dicembre 2014, accoglieva l'appello principale ed annullava la deliberazione assembleare nella parte in cui essa modificava l'art. 3 del cap. 4 del Regolamento condominiale, nonchè sui punti relativi al bilancio La Corte di Sassari qualificava la clausola che limitava al 25% le spese condominiali poste a carico della Sea Smeralda s.r.l., per le unità immobiliari ancora invendute, come "diversa convenzione" di ripartizione delle spese, ai sensi dell'art. 1123 c.c., modificabile, pertanto, solo con il consenso unanime di tutti i condomini. Ai fini della vincolatività del regolamento, la Corte di merito osservava come risultasse prodotto il primo contratto di vendita del 26 agosto 1987, nel quale l'acquirente conferiva mandato alla società venditrice "di predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato "Capitolato di patti e condizioni", recando tale Capitolato la specifica previsione della clausola sulle spese poi inserita nel regolamento condominiale.
Il Regolamento, continuano i giudici dell'appello, risultava registrato e trascritto nel 1997 e nessun titolo anteriore a tale anno e sprovvisto del richiamo alla clausola spese era stato prodotto. Relativamente agli altri motivi addotti dal Condominio Autorimessa Sea Smeralda per contrastare l'impugnazione, la Corte di Sassari evidenziava come la violazione delle norme del Codice del consumo fosse stata prospettata per la prima volta soltanto in sede di appello, e che, comunque, nemmeno fosse stato dedotto che gli acquirenti dei garages avessero proceduto alla stipula dei contratti di vendita per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta.
Non pertinente appariva alla Corte di merito, inoltre, il richiamo all'art. 1355 c.c., in quanto la mancata vendita dei garages configurerebbe non una condizione, per giunta meramente potestativa, quanto un termine di efficacia della clausola. Nè contrasto alcuno sussisterebbe fra l'art. 1123 c.c. e la clausola in oggetto, essendo la stessa norma a prevedere la possibilità di sua deroga.
Avverso questa sentenza, il Condominio Autorimessa Sea Smeralda ha proposto ricorso articolato in sei motivi, cui resiste con controricorso la S.S. S.r.l., mentre sono rimasti intimati senza svolgere attività difensiva L.L.P. e la L G. S.r.l. Il Condominio e la S. S. S.r.l. hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. rispettivamente in data 9 giugno 2016 e 30 giugno 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso del Condominio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1138 c.c., avversando la natura contrattuale del regolamento condominiale in questione, invece ravvisata dalla Corte d'Appello. Si assume che il regolamento fosse stato trascritto soltanto nel 1997, mentre il primo atto di vendita risaliva al 26 agosto 1987, epoca in cui il regolamento, quindi, non esisteva, e non era possibile per gli acquirenti conoscerne il contenuto. Da ciò l'inopponibilità della clausola sulla ripartizione delle spese a coloro che avessero acquistato le unità immobiliari prima della redazione del regolamento.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto, una volta dedotto che alcune autorimesse erano state vendute prima della redazione del regolamento, spettava alla controparte, che aveva affermato la natura contrattuale del regolamento, la prova del suo assunto.
Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. (carente ed erronea motivazione) e dell'art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato), nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, e, ancora, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo alla vessatorietà della clausola contestata. Ciò in quanto la Corte di Sassari avrebbe omesso di considerare l'eccezione circa la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 3 del Regolamento, ritenendola non proposta nel giudizio di primo grado, là dove tale eccezione di violazione del Codice del Consumo e conseguente domanda di nullità o inefficacia della clausola erano state dal Condominio formulate già nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale del 14 gennaio 2012, e quindi riproposte nella comparsa cd costituzione in appello del 9 novembre 2013 e nelle conclusioni dell'appello incidentale subordinato.
Il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1138 c.c., in quanto la clausola in questione poteva essere modificata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2, poichè attinente all'uso e al godimento delle parti comuni e all'organizzazione e al funzionamento delle parti condominiali o, comunque, alla ripartizione delle spese.
Il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c., in quanto la Corte di Sassari avrebbe trascurato che la clausola in questione rimetteva al mero arbitrio della Sea Smeralda S.r.l. la sua contribuzione alle spese condominiali, così integrando una condizione meramente potestativa, da ritenere nulla.
Il sesto motivo di ricorso, infine, denuncia, in via subordinata per il caso di rigetto dei precedenti motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., nonchè l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, non essendo state ammesse le prove richieste dal ricorrente per provare che la società usufruiva dei servizi condominiali per le unità invendute.
2. I primi cinque motivi di ricorso, per la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente sulla base di una comune premessa di indagine.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). La natura delle disposizioni contenute nell'art. 1118 c.c., comma 1 e art. 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall'art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988). Non opera, del resto, in materia di condominio negli edifici, nulla di simile all'art. 2265 c.c. (divieto del patto leonino), trovando questa norma la sua rado nella posizione che un socio assume nell'ambito societario e nella necessità che lo stesso partecipi al rischio patrimoniale d'impresa, ovvero nell'essenziale scopo lucrativo che viene perseguito tramite una attività imprenditoriale, scopo del tutto estraneo alla situazione di mero godimento di beni comuni, tipica del condominio di edifici.
Come autorevolmente spiegato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, mentre, allora, la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non ponendosi come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini, rivela, viceversa, natura contrattuale la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123 c.c., comma 1. La sostanza di tale "diversa convenzione" è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata.
Problema ulteriore è quello dell'efficacia reale, ovvero dell'opponibilità anche nei confronti dei successori dei condomini originari dell'eventuale clausola regolamentare con cui un'unità immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dalle spese, in o
deroga a quanto discenderebbe dalla meccanica applicazione dei criteri di cui all'art. 1123 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7353 del 09/08/1996; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7039 del 23/12/1988).
Viene, pertanto, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17101 del 27/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000).
Nella specie, deve allora condividersi la decisione della Corte d'Appello di Sassari, per cui è affetta da nullità la Delib. 18 agosto 2011 dell'assemblea del Condominio Autorimessa Sea Smeralda, con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modificavano i criteri di riparto delle spese stabiliti dall'art. 3 (Deroga temporale) del Regolamento per la prestazione di servizi nell'interesse comune, relativamente alle unità immobiliari ancora invendute.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, in particolare, sostengono che il regolamento di condominio, recante la clausola di "Deroga temporale" nella ripartizione delle spese, era stato trascritto nel 1997, mentre il primo atto di vendita di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, e dunque la costituzione del condominio, erano risalenti al 26 agosto 1987, spettando alla SEA SMERALDA s.r.l. dar prova dell'opponibilità di detto regolamento.
In effetti, questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo dell'acquirente, previsto nel contratto di compravendita di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poichè è solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest'ultimo come facente parte, "per relationem", di tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 20/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 16/02/2005). La Corte d'Appello di Sassari, tuttavia, non ha affatto affermato che i condomini, che avevano acquistato le rispettive unità immobiliari nel Condominio Autorimessa Sea Smeralda prima del 1997, si fossero contrattualmente obbligati a rispettare un regolamento ancora non esistente, dando sul punto una "delega in bianco" alla costruttrice-venditrice di redigere un qualunque regolamento. I giudici del merito, piuttosto, hanno evidenziato come l'atto costitutivo del condominio, ovvero il primo contratto di frazionamento del 26 agosto 1987, prevedeva, si, un mandato alla società venditrice "di predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato Capitolato di patti e condizioni", ma tale Capitolato già conteneva il riferimento alla clausola sul limite di contribuzione alle spese in favore della venditrice, sicchè il richiamo al Capitolato, preesistente, consentiva di considerare la pattuizione di ripartizione delle spese come inserita "per relationem" nel titolo d'acquisto. Questa ratio decidendi, logica e del tutto sufficiente a sostenere argomentativamente la pronuncia resa, non è stata specificamente impugnata dal Condominio ricorrente.
E' poi infondato il quarto motivo che, al fine di sostenere la modificabilità a maggioranza della clausola di cui all'art. 3 del Regolamento, ne nega la natura "contrattuale", giacchè, secondo quanto già affermato, la possibile deroga ai criteri normativi di proporzionalità dettati dall'art. 1123 c.c. suppone indispensabilmente una "convenzione", ovvero un'espressione non della regola della collegialità e del principio maggioritario, ma dell'autonomia negoziale.
Discorso diverso deve farsi per il terzo ed il quinto motivo di ricorso. Il terzo motivo lamenta la mancata pronuncia della Corte di Sassari sulla domanda di declaratoria di nullità o inefficacia della clausola contenuta nell'art. 3 del Regolamento per violazione dell'art. 1469 bis c.c., e ss., ratione temporis applicabili. Il quinto motivo sostiene la nullità della stessa clausola del Regolamento per contrasto con l'art. 1355 c.c., in quanto contenente una condizione meramente potestativa.
Si consideri come il presente giudizio sia stato promosso nei confronti del Condominio Autorimessa Sea Smeralda, in persona del suo amministratore, con riguardo alla resistenza rispetto alla domanda della SEA SMERALDA S.r.l., volta all'annullamento della delibera assembleare del 18 agosto 2011, ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 1 e art. 1130 c.c., n. 1). Oggetto di queste censure è invece la nullità o l'inefficacia della convenzionale relativa alla ripartizione delle spese, contenuta nel regolamento di condominio, che si assume accettato dai partecipanti e che sia stato, nella specie, pure trascritto, azione che, di regola, supporrebbe una domanda esperibile da o nei confronti (non del condominio, ma) di tutti i condomini, in quanto partecipi al vincolo negoziale che si assume viziato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2605 del 03/08/1972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12342 del 29/11/1995).
Riguardo alla prima questione, va tuttavia osservato come sia stato più volte affermato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., pur ove sia verificata l'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione da parte del giudice d'appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando la suddetta domanda o eccezione sia infondata, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010).
Ora, in presenza di una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, predisposta dal venditore-costruttore ed accettata dagli acquirenti nei singoli contratti di vendita, può sostenersi l'applicabilità delle norme del Codice del consumo, e quindi valutarsi la pattuizione alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" e della "buona fede", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, (ovvero dell'art. 1469 bis c.c., ratione temporis). Questo sempre che si ritenesse che il Regolamento del Condominio Autorimessa Sea Smeralda si fosse formato soltanto all'epoca della sua trascrizione (26 marzo 1997), e non già precedentemente (ovvero sin dalla costituzione del condominio stesso nel 1987), in quanto le disposizioni sostanziali di cui all'art. 1469 bis c.c. e ss., introdotte dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15871 del 06/07/2010).
In verità, la Corte d'Appello, pur avendo ritenuto tardivamente introdotta la questione della tutela consumeristica, ha poi motivato sull'infondatezza della stessa, osservando come non fosse stato neppure dedotto che gli acquirenti dei garages avessero proceduto alla stipula dei contratti di vendita per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta. Su tale ratio decidendi il ricorrente non esprime specifica censura. E' evidente che, ai fini dell'applicabilità delle norme di cui (attualmente) al Codice del consumo, possono venire in rilievo le sole convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall'originario unico proprietario dell'edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale da quello svolta; e sempre che il condomino acquirente dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, dovendo rivestire lo status di consumatore, agisca per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività a sua volta imprenditoriale o professionale. Peraltro, la disciplina delle clausole vessatorie potrebbe risultare pertinente unicamente con riguardo a convenzioni che introducano vincoli di destinazione di natura reale incidenti in via diretta sulla consistenza della proprietà condominiale e della frazione di proprietà esclusiva oggetto dei rispettivi programmi negoziali sinallagmatici di compravendita, determinando contrattualmente le modalità di utilizzazione del bene ceduto. Solo questa tipologia di convenzioni condominiali potrebbe, infatti, rientrare nella categoria protetta dei contratti di acquisto di beni a scopo di consumo, realizzando una funzione economica unitaria rispetto alla prestazione di dare assunta dal venditore, nonchè strumentale al soddisfacimento delle esigenze di consumo proprie dell'acquirente.
Del pari insuperata è la ragione esposta dalla Corte di merito che ha interpretato che la mancata alienazione degli immobili ancora in proprietà della costruttrice valesse, nell'economia del programma pattizio, non come condizione ma come termine di efficacia.
3. Le esposte considerazioni rendono evidente pure l'infondatezza del sesto motivo di ricorso, circa la mancata ammissione delle prove richieste dal ricorrente per provare che la società usufruiva dei servizi condominiali per le unità immobiliari invendute.
Innanzitutto, tale motivo è introdotto come violazione dell'art. 111 Cost. e come omesso esame di un fatto decisivo, mentre la violazione delle norme costituzionali non può essere direttamente prospettata a motivo di doglianza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nè la mancata ammissione di mezzi di prova da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio di motivazione (nella specie, pure soggetto al regime conseguente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), ma deve essere denunciata come error in procedendo, e quindi prospettando la violazione delle regole processuali che disciplinano la predetta attività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014). Per di più, il ricorrente, pur denunciando l'esistenza di un vizio della sentenza correlato al rifiuto opposto dalla Corte di merito di dare ingresso ai mezzi di prova, non adempie all'onere ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni istruttorie che assume disattese, ma si limita a far rinvio per relationem a scritti difensivi depositati nei precedenti gradi di giudizio. Per quanto sintetizzate in ricorso, emerge pure netta la non decisività di tali disattese deduzioni istruttorie, non trovando affatto giustificazione causale la clausola di cui all'art. 3 del Regolamento nella non fruizione dei servizi condominiali da parte delle unità immobiliari invendute di proprietà Sea Smeralda S.r.l..
4. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola controricorrente Sea Smeralda S.r.l., non avendo svolto attività difensiva L.L.P. e la Loriga Graniti S.r.l..
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Condominio Autorimessa Sea Smeralda a rimborsare alla controricorrente Sea Smeralda S.r.l. le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016
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giovedì 17 novembre 2016

LA NORMA DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE CHE ESONERA DALLE SPESE IL COSTRUTTORE

La norma del Regolamento contrattuale che esonera il costruttore da una parte delle spese condominiali costituisce diversa convenzione e può essere modificata all'unanimità e non a maggioranza.

Secondo la Suprema Corte, solo con il consenso di tutti i condomini in tema di ripartizione spese, è possibile apportare deroghe alle norme del codice civile. Inserita la relativa clausola nel regolamento di natura contrattuale, trascritto ed espressamente richiamato negli atti di acquisto di tutti i condomini, il costruttore può escludersi dalla partecipazione delle spese fino alla vendita delle unità immobiliari. Tale diversa convenzione, che trova giustificazione nella libertà dei privati di regolare, come meglio credono, i propri rapporti patrimoniali – deve infatti essere prevista in un regolamento condominiale contrattuale o in una delibera dell’assemblea che venga approvata con l’unanimità dei voti di tutti partecipanti al condominio.


La vicenda trae origine dalla impugnazione di una delibera condominiale con la quale i condomini ritenevano modificare "a maggioranza" il criterio di ripartizione delle spese condominiali che escludeva in consistente misura percentuale il costruttore dell'edificio dalla partecipazione agli oneri. Secondo la sentenza in rassegna i criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'articolo 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). La natura delle disposizioni contenute nell'articolo 1118 c.c., comma 1 e articolo 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di disciplina convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall'articolo 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988).
Come autorevolmente spiegato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, mentre, allora, la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non ponendosi come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini, rivela, viceversa, natura contrattuale la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'articolo 1123 c.c., comma 1. La sostanza di tale "diversa convenzione" é, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata.
Viene, pertanto, imposta a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'articolo 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17101 del 27/07/2006, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000).
In sostanza secondo la Corte di Cassazione la norma del regolamento condominiale contrattuale che esonera taluno dei condomini in tutto o in parte dalla partecipazione alle spese comuni costituisce "diversa convenzione" ammessa e legittima secondo l'art.1123 c.c. E tale criterio, essendo espressione di una volontà negoziale derogativa ai criteri imposti dalla legge, può essere modificato unicamente con l'unanimità dei consensi e non a maggioranza.

di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
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martedì 27 settembre 2016

Giurisprudenza e lavoro: Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo

Il Ministero del Lavoro, con una nota postata sul sito www.cliclavoro.gov.it, comunica che a partire dal giorno 8 giugno 2016 il deposito dei contratti di secondo livello.
Nella Sezione Notizie del sito internet del Ministero del Lavoro è disponibile la procedura telematica per il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello che regolamentano l’erogazione delle suddette somme. Pertanto ai fini del deposito degli accordi NON SI DOVRA’ più recarsi presso gli Uffici territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ma esclusivamente con modalità telematica.

NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO in merito alle sanzioni d’applicare per infedele registrazione LUL in caso di disconoscimento della trasferta:
il Ministero del Lavoro con la nota n.11885 DEL 14 GIUGNO 2016 ha fornito importanti chiarimenti sulle ipotesi di infedele registrazione sul LUL della trasferta del lavoratore e sulle conseguenze sanzionatorie di tale anomalia.
Nella nota viene precisato che, si verifica una infedele registrazione di una trasferta sul LUL quando sia riscontrabile una difformità tra quanto indicato sul LuL e la qualità o quantità della prestazione lavorativa effettuata o le somme effettivamente erogate.

Più precisamente il il dicastero del lavoro precisa che la non conforme registrazione della voce “trasferta” può integrare la condotta di infedele registrazione tutte le volte in cui, a seguito di accertamento ispettivo, venga rilevata “una difformità tra la realtà “fattuale” e quanto registrato sul LUL e sempre che “l’erronea” scritturazione del suddetto dato abbia determinato una differente quantificazione dell’imponibile contributivo”. Come ad esempio, la suddetta difformità si verifica qualora la trasferta non sia stata effettuata o la relativa indennità occulti emolumenti dovuti ad altro titolo.
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Giurisprudenza e lavoro: CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

E’ stata pubblicata in data 7 marzo 2016 la circolare INPS n.95/2016 che detta gli indirizzi operativi e le linee guida in merito alla esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati in malattia del settore privato.Con il D. Lgs. 151/2015 il legislatore ha previsto l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori la cui assenza sia connessa con:
  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’Istituto ha già provveduto ad introdurre le modifiche procedurali per la gestione automatizzata dei certificati di malattia relativi alle patologie previste dalla norma, ma rimanda a successivo messaggio per le istruzioni alle Strutture territoriali in merito alle attività di monitoraggio e controllo medico legale. AGENZIA DELLE ENTRATE indicazioni su Premi di risultato e welfare aziendale L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 unitamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito i primi chiarimenti in materia di detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale. Più precisamente , viene illustrata l’agevolazione prevista per i premi di produttività, richiamando la prassi emanata negli anni scorsi in quanto ancora applicabile, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti prorogate fino al 2014.
Sono, inoltre, esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.
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Giurisprudenza e lavoro: INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)

Con la circolare n. 89 del 24 maggio 2016 dell’INPS, l’Istituto illustra la disciplina relativa all’incentivo fornendone le indicazioni operative, la cumulabilità con gli altri aiuti di stato, il coordinamento con altri incentivi, e indicando gli adempimenti dei datori di lavoro relativamente al procedimento di ammissione a tale provvidenza ed alla sua fruizione. Il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro. A tal riguardo si precisa che tale incentivo l’incentivo spetta:
  • per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate;
  • a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori. Per l’ammissione all’incentivo, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare attraverso il modulo “GAGI”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito internet www.inps.it.
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Giurisprudenza e lavoro: Esonero contributivo biennale - precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza

Il Ministero del Lavoro, in risposta all'interpello n. 17 del 20 maggio 2016 , chiarisce, in relazione all'istanza di chiarimento avanzata dall'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio, che è possibile fruire dell’esonero contributivo, di cui all'art. 1, comma 178, L. n. 208/2015, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 A tal riguardo il Ministero ha precisato che:
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo. Anche nel caso in cui “l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione però che il datore di lavoro che assume non sia una società precisa che l’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016
  • spetta, nel limite massimo di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale un datore di lavoro diverso abbia già beneficiato dell’esonero contributivo;
  • non spetta se l’assunzione riguarda un lavoratore per il quale il medesimo datore di lavoro (o una società controllata/collegata) abbia già beneficiato dell’esonero contributivo.
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Giurisprudenza e lavoro: Incentivo giovani genitori - applicabile anche agli studi professionali

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16 del 20 maggio 2016, chiarisce, in merito all'ambito di applicazione dell’incentivo “giovani genitori”, che è possibile ricomprendere nella nozione di imprenditore/datore di lavoro “qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato” ricomprendendo anche gli studi professionali tra i possibili beneficiari dell’incentivo.
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mercoledì 14 settembre 2016

Flash Lavoro Notizie di aggiornamento dal mondo del lavoro - Giurisprudenza e lavoro

di Vincenzo Di Domenico
Segretario SACI

Permessi Legge 104 e sospensione delle ferie programmate: Interpello del Ministero del Lavoro

In risposta all'interpello (n. 20 del 20 maggio 2016) Il Ministero del lavoro, ha precisato - a seguito dell’istanza presentata da CGIL riguardante la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile per assistere il familiare con disabilità) – A tal proposito il dicastero specifica che la fruizione di tale permesso sospende il godimento delle ferie e pertanto trova applicazione “il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.

  • Incentivo “giovani genitori”: applicabile anche agli studi professionali
  • Esonero contributivo biennale: precisazioni ministeriali sulle condizioni di spettanza
  • INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI (NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI)
  • CIRCOLARE INPS ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA' PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
  • Attivata la procedura telematica per il deposito dei contratti di secondo
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martedì 12 aprile 2016

IL COSTRUTTORE E' TENUTO AL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI?

Il più delle volte (ormai è diventata una prassi) il costruttore di un intero fabbricato indica sul regolamento condominiale una clausola specifica che lo esonera dal pagamento delle spese per gli alloggi rimasti invenduti.

Come logico le spese condominiali rimarranno a carico di tutti i "nuovi" proprietari con notevoli aggravi di spesa.

La Cassazione ha sancito il principio secondo il quale i rapporti tra condomini e costruttore sono identici a quelli tra consumatori e professionisti. Per questa ragione è applicabile la disciplina prevista dal Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articoli dal 33 al 38).

Resta inteso che il costruttore è un condomino fino all'atto della vendita di tutte le unità immobiliari. La giurisprudenza (Cfr. Cass. Civ. sez. II., Sent. n. 5975/2004) e l’art. 1123 Codice Civile, consentendo la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, ha considerato favorevole l’esonero totale o parziale di tutte le spese condominiali a favore del costruttore sulle unità invendute.

Ovviamente la volontà deve essere tacitamente espressa nel primo rogito di vendita stipulato dal notaio con allegate le tabelle millesimali ed il regolamento di condominio, che, essendo allegato al primo atto, è di tipo contrattuale.

Poiché il regolamento contrattuale firmato dai condomini e dal costruttore è configurabile come un esempio di convenzione tra le parti, la clausola di esonero in cui si accetta l’esclusione del costruttore dalle spese comuni è da considerarsi legittima per i motivi suddetti.

Questo diritto di esonero non può avere una durata superiore ai primi due anni finanziari del condominio a decorrere dalla data del primo atto di compravendita.

Questa pattuizione è ritenuta vessatoria per il consumatore/acquirente e quindi, bisognevole della cosiddetta seconda firma per essere valida ed efficace (ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C)che deve essere apposta in calce al contratto, “per espressa accettazione”.

Una diversa pattuizione deve ritenersi vessatoria nei confronti dei condomini, salvo che l’imprenditore non fornisca prova che lo stesso accordo abbia formato oggetto di una compensazione specifica con l’acquirente e che quest’ultimo abbia ricevuto in cambio un vantaggio superiore (ad es. un abbattimento del prezzo a cui l’immobile è stato venduto). La valutazione di vessatorietà deve essere richiesta dal giudice e valutata da un tecnico volta per volta, tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione dell’atto e alle altre clausole previste.
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