sabato 27 febbraio 2010

Legge sul diritto d'autore - Titolo IV: Diritto demaniale

Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(Legge 22 aprile 1941, n. 633)

Titolo IV
Diritto demaniale


Art. 175.
[Per ogni rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione di un'opera adatta a pubblico spettacolo o di un'opera musicale, quando, per qualsiasi motivo, essa sia di pubblico dominio, deve essere corrisposto allo Stato da chi rappresenta, esegue o radiodiffonde l'opera, con le norme stabilite dal regolamento, un diritto demaniale sugli incassi lordi e sulle quote degli incassi corrispondenti alla parte che l'opera occupa nella rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione complessiva, qualunque sia lo scopo della rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione e qualunque sia il paese di origine dell'opera.
L'ammontare del diritto demaniale è determinato con decreto reale da emanarsi a norma dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100.
La determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è attribuita alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), secondo le norme del regolamento, sulla base dell'ammontare del compenso normalmente richiesto dall'ente suddetto per le opere tutelate eseguite in analoghe condizioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Art. 176.
[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell'articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell'autore della elaborazione, l'ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l'opera di pubblico dominio nella sua forma originale.] (1)
(1) Articolo abrogato dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
Art. 177.
[Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 22 maggio 1993, n. 159.
Art. 178.
[Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 22 maggio 1993, n. 159.
Art. 179.
[La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate.] (1)
(1) Articolo abrogato dalla Legge 22 maggio 1993, n. 159.





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