sabato 27 febbraio 2010

Testo unico in materia di spese di giustizia: Parte X Disposizioni finali e abrogazioni

Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte X
Disposizioni finali e abrogazioni


ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.

ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.

ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.

ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

ART. 297 (R)
(Non applicabilità di norme)
1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:

- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.

ART. 299 (L) (1)
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui abroga l’art. 660 cod. proc. pen.".

ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."

ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160…regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.


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