Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma chiesta a rimborso).
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Ufficio Territoriale di X si è rivolto all'Ufficio Consulenza della
Direzione Regionale competente per chiedere delucidazioni in merito alla
corretta procedura da seguire nel caso di istanza di rimborso IVA recante visto di
conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore alla somma
chiesta a rimborso.
In particolare, la società Alfa ha presentato, in riferimento all'anno 2014,
istanza di rimborso per un ammontare complessivo di Euro 5.583.469,00, recante visto di conformità di un professionista garantito da polizza assicurativa con
massimale pari ad Euro 3.000.000.
Posto che l'erogazione del rimborso è, a volte, subordinata alla
presentazione di un'apposita polizza fideiussoria che garantisca l'intero importo e
che, nel caso in esame l’importo chiesto a rimborso è superiore al massimale
della polizza stipulata dal professionista che ha apposto il visto di conformità, ci
si chiede se, al fine di ottenerne il rimborso, il contribuente sia tenuto a
presentare un’ulteriore polizza a garanzia delle differenza non coperta dal valore
della polizza del professionista (ritenendo, comunque, efficace, seppur
parzialmente, il visto), ovvero una polizza che copra l'intero importo chiesto a
rimborso (ritenendo il visto invalido).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L’attuale articolo 38-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, per quello che qui interessa, che i rimborsi dell’eccedenza di credito IVA siano eseguiti previa presentazione della garanzia, ovvero, in presenza di determinati requisiti soggettivi, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale.
Con riguardo al visto di conformità, l'art. 22 del DM. 1999 prevede che la polizza
assicurativa di cui deve dotarsi il professionista deve essere adeguata al numero
dei contribuenti, dei visti da rilasciare e, comunque, non deve essere inferiore a
3.000.000 euro (cfr. circolare n. 28/E del 2014).
Inoltre, come chiarito dalla circolare 7/E del 2015, la polizza deve essere già
adeguata prima di apporre il visto e deve "garantire la totale copertura degli
eventuali danni subiti dal contribuente."
Nel caso in cui, come nella fattispecie prospettata dall'Ufficio, l’importo chiesto a
rimborso sia di ammontare superiore al massimale garantito dalla polizza del
professionista che appone il visto di conformità, la Direzione istante è dell’avviso
che il visto dovrebbe ritenersi inefficace limitatamente a detto importo chiesto a
rimborso.
Conseguentemente, per poter ottenere le somme chieste a rimborso, il
contribuente dovrebbe prestare la garanzia nelle forme previste dalla legge.
La Direzione istante si pone il dubbio se, invece, non sia corretto pretendere dal
contribuente una garanzia solo per la differenza non coperta dalla polizza del
professionista, e, in tale caso, se le due garanzie debbano essere vincolate
reciprocamente, quindi solidali, oppure non solidali, anche se cumulative. In tal
caso potrebbero tornare utili i chiarimenti già resi con la circolare 32/ del 2014, al
punto 4.3, ove è stato detto che, "l'ammontare oggetto della garanzia deve essere
pari all'importo dell'imposta chiesta a rimborso" e che, l'ammontare del
rimborso può essere assistito da due distinte garanzie non solidali, eventualmente
rese da soggetti diversi, che garantiscano cumulativamente l'intero importo anche
se richiesto con unica procedura (semplificata o ordinaria).
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 38 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (come da
ultimo modificato dall’articolo 7-quater, comma 32, del decreto legge 22 ottobre
2016, n. 193) dispone che, “Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi
di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della
relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso
recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10,
comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla
dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, a norma dell’articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in
relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili
dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli
immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo
d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per
effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze
contabili;
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di
capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta,
azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento
del capitale sociale;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.”
E’ stato, quindi, eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia, che
resta, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro,
quando si verificano le situazioni di rischio elencate al comma 4 del medesimo
articolo 38-bis.
Detto comma (anch’esso modificato dal citato articolo 7-quater, comma 32, del
D.L. n. 193 del 2016) dispone che, “Sono eseguiti previa prestazione della
garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro
quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni
diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221;
b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso,
sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per
ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta
o del credito dichiarato superiore:
1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma
non superano 1.500.000 euro;
3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli
importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la
dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del
visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile
risultante all'atto della cessazione dell'attività.”
Il successivo comma 5 individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia
può essere prestata.
La presenza della garanzia assicura all’Erario la possibilità di recuperare il
credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Come già anticipato, al di fuori dei casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del
d.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, i crediti superiori a 30.000,00 euro possono
essere rimborsati - al verificarsi dei requisiti soggettivi attestati mediante
dichiarazione sostitutiva di atto notorio - previa presentazione della relativa
dichiarazione o istanza recante il visto di conformità.
La disciplina inerente l’apposizione del visto di conformità da parte del
professionista abilitato è contenuta nell’articolo 22, del decreto ministeriale n.
164, del 31 maggio 1999.
In particolare, il citato articolo 22 prevede che, “I professionisti ed i certificatori
stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale
adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di
conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e,
comunque, non inferiore a tre milioni di euro, al fine di garantire ai propri
clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e
al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo
39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Come ulteriormente chiarito con Circolare n. 7/E, del 26 febbraio 2015, “la
polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire
assistenza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal
contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento
nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto”.
La polizza mira, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti
dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento
delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti indicati nell'articolo 35 del
d.lgs. n. 241 del 1997 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione
infedele.
Trattasi, quindi, di una responsabilità civilistica nei confronti del cliente e del
terzo creditore, mentre la garanzia disposta dall’articolo 38-bis in commento è
volta ad assicurare all’Erario la possibilità di recuperare il credito fiscale
rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.
Il medesimo articolo 22, disponendo che il massimale deve essere “adeguato al
numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle
asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati,” non contiene alcun
riferimento testuale che consenta di qualificare come requisito di validità, ovvero
di efficacia, la parità tra l’importo del massimale della polizza e i crediti indicati
nelle dichiarazioni dei clienti e chiesti a rimborso o compensati.
Ciò posto, nel caso specifico, la società ha presentato un'istanza di rimborso
corredata da visto di conformità per Euro 5.583.469,00. Il professionista abilitato
a svolgere attività di assistenza fiscale ha una polizza assicurativa con massimale
pari a Euro 3.000.000,00.
Al riguardo, dal combinato disposto delle norme sopra richiamate, il suddetto
visto di conformità non può considerarsi privo di efficacia con la conseguenza
che, non si po’ obbligare il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito
chiesto a rimborso - né totale né parziale – salvo che lo stesso non si trovi in uno
dei casi di cui al comma 4 dell’articolo 38-bis.
Concludere diversamente, oltre ad avere l’effetto di traslare l’onere del costo
della garanzia in capo ad un soggetto terzo (cioè sul professionista, che dovrebbe
stipulare garanzie proporzionali ai crediti chiesti a rimborso dai propri clienti),
sarebbe in contrasto proprio con la ratio che ha ispirato le recenti modifiche dell’articolo 38-bis, con le quali è stato soppresso l’onere generalizzato della
garanzia per ottenere i rimborsi, circoscrivendone la prestazione solo ai casi in
cui ricorre uno dei rischi individuato dalla medesima norma.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
ART. 293 (L) (Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità.
ART. 294 (L) (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
ART. 295 (L) (Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
ART. 296 (L) (Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
ART. 297 (R) (Non applicabilità di norme)
1. Non si applicano alle spese di giustizia gli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
ART. 298 (L) (Norme che restano abrogate)
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835; l'articolo 245, già espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13 comma primo; 14; 15; 16 comma primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115 n. 2; 116; 120; 121; 137; e 149, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176; e 178, già espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 50 a 76, già espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, già espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, già espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, già espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, già espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, già espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, già espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1° luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, già espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
ART. 299 (L) (1) (Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano già abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n.1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione al codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n.1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto, e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile), l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 5 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l' articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143; e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n.157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664 comma 3; 691; 692, comma 3; 693, all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione al codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001 n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3 limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13; l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole"è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5 bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5 bis, della legge 24 marzo, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui abroga l’art. 660 cod. proc. pen.".
ART. 300 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" è sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" è sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 è sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
ART. 301 (R) (Abrogazioni di norme secondarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- l'articolo 131, del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'esecuzione della tariffa in materia civile), non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 giugno 1866 (istruzioni per l'eseguimento della tariffa in materia penale), non pubblicato in G.U.;
- il regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708;
- il regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103;
- il regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
- l'articolo 38, del regio decreto 23 dicembre 1897, n. 549;
- gli articoli da 454 a 463, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- il regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981
- il decreto ministeriale 19 febbraio 1940, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 19 febbraio 1942, non pubblicato in G.U.;
- del decreto del Ministro per le finanze 19 maggio 1943, non pubblicato in G.U.: gli articoli da 104 a 110;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n.103;
- gli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564;
- gli articoli 11, comma 2; 12; 22 e 30 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
- il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 11 ottobre 1989, n. 347;
- il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989, in G.U. 25 gennaio 1990, n. 20, come modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 1990, in G.U. 24 maggio 1990, n. 119;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia 14 febbraio 1990, non pubblicato in G.U.;
- il decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze 3 novembre 1990, n. 327;
- il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 601;
- del decreto del Ministro della Giustizia 27 marzo 2000, n. 264: l'articolo 6, comma 1, limitatamente alle parole: "dall'articolo 160…regio decreto 16 marzo 1942, n. 267"; l'articolo 13, limitatamente alle parole: al comma 1: "n. 29) registro per l'annotazione delle spese anticipate dall'erario nelle procedure fallimentari"; "n. 39) registro per le istanze di ammissione al gratuito patrocinio"; "n. 40) registro dei verbali di adunanza della commissione per il gratuito patrocinio"; "n. 41) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 42) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 48) registro dei ruoli"; al comma 2: numeri "40" e "41"; al comma 3: numeri "41", "42" e "48"; al comma 4: numeri "39", "40", "41", "42" e "48"; al comma 5: "n. 5) registro delle spese inerenti alle cause riflettenti persone o enti giuridici ammessi alla prenotazione a debito"; al comma 6: "n. 9) registro delle spese di giustizia anticipate dall'erario"; "n. 10) registro delle spese concernenti le cause in cui siano parti persone o enti ammessi alla prenotazione a debito"; "n. 12) registro dei ruoli";
- il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2001, n. 126, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 2001, n. 466;
- l'articolo 18, del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
ART. 302 (L) (Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.
Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 266 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico. vedi allegato
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.(1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
vedi allegato
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (1) (1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 408, lett. b), D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. vedi allegato
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale
ART. 273. (L)
(Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,84; (1)
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,84. (1)
(1) Importo così elevato dall'art. 1, comma 1, Decreto 8 gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, Decreto 10 marzo 2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, Decreto 7 maggio 2015.
Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V
Ausiliari del magistrato
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.
Capo VI
Indennità di custodia
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennità di custodia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari
ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato
ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
Titolo III
Registri
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)
1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.
Titolo IV
Pagamento
Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 284 (R)
(Raccordo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.
ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.
ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia su compact disk)
1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.
Titolo V
Riscossione
Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato
ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.
ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.
Parte VIII
Disposizioni speciali per il processo amministrativo, contabile e tributario
Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo
Capo I
Disposizioni generali
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
Capo II
Diritto di copia
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
Articolo 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile
Capo I
Disposizioni generali
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
1. Nel processo contabile di responsabilità e di conto le spese relative agli atti disposti dal magistrato sono anticipate dall'erario e sono riscosse, unitamente al credito principale, nelle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260.
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. Nel processo contabile il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti.
Capo II
Tassa fissa
ART. 257(L)
(Tassa fissa)
1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
ART. 258 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.
3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.
Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, è gratuita.
Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario
Capo I
Disposizioni generali
ART. 260 (R) (1)
(Imposta di bollo)
(1) L'articolo che recitava: "1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo tributario." è stato abrogato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
1. Al ricorso per cassazione e al relativo processo si applica la disciplina prevista dal presente testo unico per il processo civile.
Capo II
Diritto di copia
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
ART. 263 (L)
(Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 598, lett. c), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
ART. 264 (R)
(Modalità di pagamento)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
ART. 200 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonché le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 201 (L)
(Applicabilità della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 202 (L)
(Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)
1. Le disposizioni di questa parte non si applicano ai processi di cui alla parte IV, titoli I, III, IV e V.
Capo II
Principi per il processo penale
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
ART. 205. (L)
(Recupero intero, forfetizzato e per quota) (1)
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno al fine di garantire l’integrale recupero delle somme anticipate dall’erario. (2)
2. Il decreto di cui al comma 1 determina la misura del recupero con riferimento al grado di giudizio e al tipo di processo. Il giudice, in ragione della complessità delle indagini e degli atti compiuti, nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali può disporre che gli importi siano aumentati sino al triplo. Sono recuperate per intero, oltre quelle previste dal comma 2-bis, le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (2)
2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (3)
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione. L'ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno. (3)
2-quater. Gli importi di cui al comma 2-bis, nonché le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, le spese per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e le spese per la demolizione di opere abusive e per la riduzione in pristino dei luoghi, di cui al comma 2, sono recuperati nei confronti di ciascun condannato in misura corrispondente alla quota del debito di ciascuno dovuta in base al decreto di cui al comma 1, senza vincoli di solidarietà. (4)
2-quinquies. Il contributo unificato e l’imposta di registro prenotati a debito per l’azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà. (4)
2-sexies. Gli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all’articolo 316 del codice di procedura penale sono recuperati nei confronti del condannato a carico del quale è stato disposto il sequestro conservativo. (4)
(1) La rubrica: “Recupero per intero e forfetizzato” è stata così sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
(2) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
(3) Questo comma è stato inserito dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311.
(4) Questo comma è stato inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69
.
ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
Capo IV
Definizioni
ART. 208. (R) (Ufficio competente)
1. Se non diversamente stabilito in modo espresso, ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è così individuato:
a) per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario è quello presso il magistrato, diverso dalla Corte di cassazione, il cui provvedimento è passato in giudicato o presso il magistrato il cui provvedimento è divenuto definitivo;
b) per il processo penale è quello presso il giudice dell’esecuzione. (1)
2. Negli articoli 6, 15, 16, 18, 22, 38, 39, 47, 57 e 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, i termini "ente creditore" e "soggetti creditori" non si riferiscono all'ufficio di cui al comma 1.
(1) Questo comma è stato così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 con vigenza dall’entrata in vigore della legge stessa.
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)
1. Ai fini delle norme che seguono, il discarico automatico del credito iscritto a ruolo comporta l'eliminazione dalle scritture patrimoniali dei crediti erariali, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tiene luogo dell'annullamento del credito previsto dall'articolo 265, comma 3, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Titolo II
Disposizioni generali per le spese nel processo amministrativo, contabile e tributario (1)
(1) La rubrica: “Disposizioni per spese generali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali” è stata così sostituita dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
(1) L’articolo: “1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
2. Il funzionario addetto all'ufficio, altresì, corregge eventuali propri errori, d'ufficio o su istanza di parte.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.
ART. 212. (R)
(Invito al pagamento) (1)
(…)
(1) L’articolo: “1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti.
2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento.
3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.
Le parole: “o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto” e “o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto,” sono state soppresse dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
ART. 213. (R)
(Iscrizione a ruolo) (1)
(…)
(1) L’articolo: “1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.” è stato abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 a decorrere dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1 comma 367 della stessa legge.
Capo II
Riscossione mediante ruolo
Articolo 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)
1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)
1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)
1. In applicazione dell'articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all'ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)
1. In applicazione dell'articolo 17, comma 6, e dell'articolo 26, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il funzionario addetto all'ufficio emette gli ordini di pagamento a valere sulle aperture di credito disposte con le modalità dell'articolo 185, per il rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e delle somme versate al debitore che ha pagato somme iscritte a ruolo riconosciute indebite.
Capo III
Disposizioni comuni a più fasi della riscossione
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)
1. Nel modello di pagamento e nel ruolo devono risultare gli importi prenotati a debito a favore di soggetti diversi dall'erario per consentirne il riversamento da parte del concessionario all'esito della riscossione.
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)
1. Se il credito è rateizzato prima dell'iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l'intero o per il residuo.
2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l'iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l'intero o per il residuo.
Capo IV
Annullamento del credito
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilità)
1. Quando la notifica dell'invito al pagamento si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, l'ufficio annulla il credito, previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 265, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per gli importi ivi previsti.
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)
1. In tutti i casi in cui il credito è estinto legalmente, l'ufficio provvede direttamente all'annullamento ai sensi dell'articolo 267, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
2. Se il credito è già iscritto a ruolo è discaricato automaticamente.
Capo V
Comunicazioni per reati finanziari
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
1. Nei casi in cui si applica l'articolo 338, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'ufficio provvede a tenere informato l'ufficio finanziario in ordine alle vicende relative all'eventuale sequestro della merce oggetto del contrabbando.
Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)
1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalità per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)
1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
ART. 225 (L)
(Esenzioni)
1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
ART. 227 (L)
(Concessionari)
1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilità, la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20 eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonché l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
Titolo II-bis
Disposizioni generali per spese di mantenimento in carcere, spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni processuali nel processo civile e penale (1)
(1) Il capo: “Capo VI-bis - Riscossione mediante ruolo” è stato inserito dal D. L. 25 giugno 2008, n. 112 e così sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'art. 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati dalla società Equitalia Giustizia S.p.a.
ART. 227-ter. (L)
(Riscossione a mezzo ruolo)
1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l'ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia S.p.a. procede all'iscrizione a ruolo.
2. L'agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
ART. 227-quater. (L)
(Norme applicabili)
Alle attività previste dal presente titolo si applicano gli articoli 214, 215, 216, 218, comma 2, e 220.Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento
e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I
Estinzione legale
ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attività per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
1. Per l'importo previsto dall'articolo 12 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali.
Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo
ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo è discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente più elevato.
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)
1. In applicazione dell'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sono fissati i criteri eccezionali sulla base dei quali l'ufficio provvede alla reiscrizione degli articoli di ruolo discaricati ai sensi degli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Capo III
Dilazione e rateizzazione
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Il debitore può chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine più breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
1. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuati i criteri, anche in riferimento alla condizione del debitore, e sono stabilite le modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle comunicazioni al concessionario.
Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)
1. Ai sensi dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie
ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'è stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)
1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
ART. 237. (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie) (1)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
ART. 238. (L)
(Conversione delle pene pecuniarie) (1)
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilità, può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata già disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura, e il concessionario è automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, è ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)
1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.
Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilità e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
ART. 242 (R)
(Raccordo)
1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.
Titolo VI
Riversamento del riscosso
ART. 243. (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all'articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito. (1)
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
3. Le somme sono ripartite ai sensi dell'articolo 138, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
(1) Le parole: “e le somme relative ai diritti di cui all'articolo 25” sono state soppresse dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 .
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.
ART. 245 (L)
(Privilegi)
1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
Titolo VII
Riscossione del contributo unificato
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)
1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.
ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)
1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. (1)
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.(2)
3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.
(1) Comma così modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall’art. 49, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.