sabato 27 febbraio 2010

Testo unico in materia di spese di giustizia: Parte IX - Norme transitorie

Testo unico in materia di spese di giustizia
(D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Parte IX
Norme transitorie

Titolo I
Voci di spesa

Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo

ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano agli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata in causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.


Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile


ART. 266 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformità)

1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
vedi allegato

ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)

1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.(1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 52, comma 2, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
vedi allegato

ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)

1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. (1)
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 408, lett. b), D.L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014  e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, comma 2, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
vedi allegato

ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)

1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformità, il diritto dovuto è triplicato.

ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)

1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.


ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)

1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.

Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale


ART. 273. (L)
(Diritto di certificato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,84; (1)
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,84. (1)

(1) Importo così elevato dall'art. 1, comma 1, Decreto 8 gennaio 2009, dall'art. 1, comma 1, Decreto 10 marzo 2014 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, Decreto 7 maggio 2015.

Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato


ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)

1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
Ausiliari del magistrato


ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

Capo VI
Indennità di custodia


ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennità di custodia)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi


ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)

1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.

Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari


ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)

1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato


ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)

1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1° luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.

Titolo III
Registri


ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)

1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

ART. 281 (R)
(Crediti già iscritti nella tavola alfabetica)

1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)

1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

Titolo IV
Pagamento


Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni


ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)

1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonchè delle spese
per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile


ART. 284 (R)
(Raccordo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, si applicano le norme che seguono.

ART. 285 (R)
(Modalità di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)

1. Il pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo.
2. Per le spese relative alle notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, la parte applica le marche sulla nota di iscrizione a ruolo o su atto equipollente, di cui all'articolo 165 del codice di procedura civile.
3. Per il diritto di copia e per il diritto di certificato la marca si applica sull'originale o sull'istanza.
4. Il funzionario addetto all'ufficio annulla mediante il timbro a secco dell'ufficio le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito.

ART. 286 (R)
(Modalità di pagamento della copia su compact disk)

1. Per la copia su compact disk il diritto è corrisposto con le modalità previste per il pagamento del contributo unificato.

Titolo V
Riscossione


Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato


ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)

1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 228, per l'importo previsto dall'articolo 12 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'ufficio non effettua l'iscrizione a ruolo in caso di inadempimento di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento.

ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilità delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)

1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi più alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 è discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo è adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi


ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 289 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.

ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)

1. In applicazione dell'articolo 6, quarto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, le somme di cui all'articolo 296 sono liquidate con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità e le regole tecniche telematiche per acquisire le notizie utili dai concessionari.



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