Titolo VI
DEL PROCESSO DI LIBERAZIONE DEGLI IMMOBILI DALLE IPOTECHE
Art. 792. Deposito del prezzo
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori
iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere,
con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la
determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente
provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione
nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al
precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi
prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto e presentare nella
cancelleria il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di
trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale
dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti.
Art. 793. Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati
nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il
procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente
proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro
il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura
dell'acquirente.
Art. 794. Provvedimenti del giudice
All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti
del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte
anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la
liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli
articoli 596 e seguenti.
Art. 795. Espropriazione
Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni
stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si
proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.
La vendita non puo' essere
fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.
L'incanto si
apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della
somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i
creditori dell'acquirente.
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella
graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di
liberazione.
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