martedì 15 febbraio 2011

Dell'affiliazione e dell'affidamento



Codice Civile

Libro Primo

 Delle persone e della famiglia

Titolo XI 

 Dell'affiliazione e dell'affidamento


Art. 400.
Norme regolatrici dell'assistenza dei minori.
L'assistenza dei minori è regolata oltre che dalle leggi speciali dalle norme del presente titolo.


Art. 401.
Limiti di applicazione delle norme.
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento. (1)
Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.
(1) Comma così modificato dall'art. 61, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,  a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 402.
Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza. (1)
L'istituto di pubblica assistenza esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del titolo X, capo I di questo libro, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, e in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito. Resta salva la facoltà del giudice tutelare di deferire la tutela all'ente di assistenza o all'ospizio, ovvero di nominare un tutore a norma dell'articolo 354.
Nel caso in cui il genitore riprenda l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
(1) Aricolo così modificato dall'art. 62, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154,  a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 403.
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.





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