Codice Civile
Libro Secondo
Titolo III
Capo I
Delle successioni
Delle successioni testamentarie
Disposizioni generali
Art. 587.
Testamento.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
_______________Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 7 settembre 2009, n. 19283 in Altalex Massimario.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Art. 589.
Testamento congiuntivo o reciproco.
Art. 590.
Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle.
Capo II
Della capacità di disporre per testamento
Sono incapaci di testare:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere o di volere nel momento in cui fecero testamento.
Nei casi d'incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Capo III
Della capacità di ricevere per testamento
Art. 592.
Figli naturali riconosciuti o riconoscibili. (1)
I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 593. (1)
[Figli naturali non riconoscibili.
Se al testatore sopravvive il coniuge, i figli non riconoscibili non possono ricevere più del terzo dell'eredità. L'eccedenza è attribuita al coniuge.
I discendenti legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli non riconoscibili.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai figli non riconosciuti, dei quali sarebbe ammissibile il riconoscimento a norma degli articoli 251 e 252, terzo comma.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 594.
Assegno ai figli non riconoscibili. (1)
(1) Rubrica così modificata dall'art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall'art. 83, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 595. (1)
[Coniuge del binubo.
L'eccedenza di cui è stato disposto a favore del coniuge, anche per donazione, deve essere divisa in parti eguali tra il coniuge medesimo e tutti i figli del testatore.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 596.
Incapacità del tutore e del protutore.
Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.
Art. 597.
Incapacità del notaio, dei testimoni e dell'interprete.
Art. 598.
Incapacità di chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto.
Art. 599.
Persone interposte.
Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui richiama l'art. 595 c.c..
Art. 600. (1)
[Enti non riconosciuti.
eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento.
Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Capo IV
Della forma dei testamenti (1)
Sezione I
Dei testamenti ordinari
Art. 601.
Forme.
Il testamento per atto di notaio è pubblico o segreto.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
Art. 603.
Testamento pubblico.
Il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni. Di ciascuna di tali formalità è fatta menzione nel testamento.
Il testamento deve indicare il luogo, la data del ricevimento e l'ora della sottoscrizione, ed essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio. Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.
Per il testamento del muto o sordo (1) si osservano le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone. Qualora il testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.
(1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.
Art. 604.
Testamento segreto.
Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.
Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.
Art. 605.
Formalità del testamento segreto.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordo, (1) deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.
Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti.
(1) A norma della L. 20 febbraio 2006, n. 95, in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine “sordomuto” è stato sostituito con l’espressione “sordo”.
Art. 606.
Nullità del testamento per difetto di forma.
Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Art. 607.
Validità del testamento segreto come olografo.
Art. 608.
Ritiro di testamento segreto od olografo.
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.
Sezione II
Dei testamenti speciali
Art. 609.
Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni.
Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.
(1) Parole abrogate dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 610.
Termine di efficacia.
Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena è possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui è stato ricevuto.
Art. 611.
Testamento a bordo di nave.
Il testamento del comandante può essere ricevuto da colui che lo segue immediatamente in ordine di servizio.
Art. 612.
Forme.
Il testamento è conservato tra i documenti di bordo ed è annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.
Art. 613.
Consegna.
Al ritorno della nave nella Repubblica (1) i due originali del testamento o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all'autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all'annotazione sopraindicata.
(1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Art. 614.
Verbale di consegna.
(1) Il Ministero della marina mercantile è stato soppresso, unitamente al Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, la quale ha istituito, in loro vece, il Ministero dei trasporti e della navigazione, poi modificato in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla L. 14 luglio 2008, n. 121.
Art. 615.
Termine di efficacia.
tre mesi dopo lo sbarco del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie.
Art. 616.
Testamento a bordo di aeromobile.
Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni.
Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli articoli 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche.
Il testamento è annotato sul giornale di rotta. (1)
(1) Il giornale di rotta è stato denominato giornale di bordo dalla L. 13 maggio 1983, n. 213.
Art. 617.
Testamento dei militari e assimilati.
Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente, che ne ordina il deposito nell'archivio notarile del luogo del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.
Art. 618.
Casi e termini d'efficacia.
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie.
(1) Testo così modificato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Art. 619.
Nullità.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 606.
Sezione III Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Art. 620.
Pubblicazione del testamento olografo.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al tribunale del circondario (1) in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il tribunale (2) può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale.
(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 621.
Pubblicazione del testamento segreto.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 620.
(1) Le parole: “pretore del mandamento” sono state sostituite dalle parole: “tribunale del circondario” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 622.
Comunicazione dei testamenti alla pretura. (1)
(1) Ai sensi del D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti, e le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
(2) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 623.
Comunicazioni agli eredi e legatari.
Capo V
Dell'istituzione di erede e dei legati
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 624.
Violenza, dolo, errore.
L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.
Art. 625.
Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione.
La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.
Art. 626.
Motivo illecito.
Art. 627.
Disposizione fiduciaria.
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.
Art. 628.
Disposizione a favore di persona incerta.
Art. 629.
Disposizioni a favore dell'anima.
Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'articolo 648.
Il testatore può designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
Art. 630.
Disposizioni a favore dei poveri.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.
Art. 631.
Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.
Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Sezione II Delle disposizioni condizionali, a termine e modali
Art. 634.
Condizioni impossibili o illecite.
Art. 635.
Condizione di reciprocità.
Art. 636.
Divieto di nozze.
Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza.
Art. 637.
Termine.
Art. 638.
Condizioni di non fare o di non dare.
Art. 639.
Garanzia in caso di condizione risolutiva.
Art. 640.
Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine.
La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.
Art. 641.
Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia.
Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.
Art. 642.
Persone a cui spetta l'amministrazione.
Se non è prevista la sostituzione o non vi sono coeredi a favore dei quali abbia luogo il diritto di accrescimento, l'amministrazione spetta al presunto erede legittimo.
In ogni caso l'autorità giudiziaria, quando concorrono giusti motivi, può provvedere altrimenti.
Art. 643.
Amministrazione in caso di eredi nascituri.
Se è chiamato un concepito, l'amministrazione spetta al padre e alla madre. (1)
(1) Comma così sostituito dall'art. 84, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 644.
Obblighi e facoltà degli amministratori.
Art. 645.
Condizione sospensiva potestativa senza termine.
Art. 646.
Retroattività della condizione.
Art. 647.
Onere.
Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità, può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione.
L'onere impossibile o illecito si considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Art. 648.
Adempimento dell'onere.
Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Sezione III Dei legati
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
Art. 650.
Fissazione di un termine per la rinunzia.
Art. 651.
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
Art. 652.
Legato di cosa solo in parte del testatore.
È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
Art. 654.
Legato di cosa non esistente nell'asse.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Art. 655.
Legato di cosa da prendersi da certo luogo.
Art. 656.
Legato di cosa del legatario.
Se al tempo dell'apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell'onerato o di un terzo, e dal testamento risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento.
Art. 657.
Legato di cosa acquistata dal legatario.
Se dopo la confezione del testamento la cosa legata è stata dal legatario acquistata, a titolo gratuito, dall'onerato o da un terzo, il legato è senza effetto; se l'acquisto ha avuto luogo a titolo oneroso, il legatario ha diritto al rimborso del prezzo, qualora ricorrano le circostanze indicate dall'articolo 651.
Art. 658.
Legato di credito o di liberazione da debito.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
Art. 659.
Legato a favore del creditore.
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall'articolo 438, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Art. 661.
Prelegato.
Art. 662.
Onere della prestazione del legato.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
Art. 663.
Legato imposto a un solo erede.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Art. 664.
Adempimento del legato di genere.
Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell'eredità, il legatario può scegliere la migliore.
Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell'articolo 631.
Art. 665.
Scelta nel legato alternativo.
Art. 666.
Trasmissione all'erede della facoltà di scelta.
La scelta fatta è irretrattabile.
Art. 667.
Accessioni della cosa legata.
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo, sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686.
Se il fondo legato è stato accresciuto con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica.
Art. 668.
Adempimento del legato.
Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
Art. 669.
Frutti della cosa legata.
Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
Art. 670.
Legato di prestazioni periodiche.
Si può tuttavia esigere all'inizio del termine il legato a titolo di alimenti.
Art. 671.
Legati e oneri a carico del legatario.
Art. 672.
Spese per la prestazione del legato.
Art. 673.
Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Sezione IV
Del diritto di accrescimento
Art. 674.
Accrescimento tra coeredi.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima.
L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
Art. 675.
Accrescimento tra collegatari.
Art. 676.
Effetti dell'accrescimento.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Art. 677.
Mancanza di accrescimento.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
Art. 678.
Accrescimento nel legato di usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
Sezione V Della revocazione delle disposizioni testamentarie
Art. 679.
Revocabilità del testamento.
Art. 680.
Revocazione espressa.
Art. 681.
Revocazione della revocazione.
Art. 682.
Testamento posteriore.
Art. 683.
Testamento posteriore inefficace.
Art. 684.
Distruzione del testamento olografo.
Art. 685.
Effetti del ritiro del testamento segreto.
Art. 686.
Alienazione e trasformazione della cosa legata.
Lo stesso avviene se il testatore ha trasformato la cosa legata in un'altra, in guisa che quella abbia perduto la precedente forma e la primitiva denominazione.
È ammessa la prova di una diversa volontà del testatore.
Art. 687.
Revocazione per sopravvenienza di figli.
La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento. (2)
La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.
Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.
(1) Comma così modificato dall'art. 85, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostitutio dall'art. 85, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Capo VI
Delle sostituzioni
Sezione I
Della sostituzione ordinaria
Art. 688.
Casi di sostituzione ordinaria.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
Art. 689.
Sostituzione plurima. Sostituzione reciproca.
La sostituzione può anche essere reciproca tra i coeredi istituiti. Se essi sono stati istituiti in parti disuguali, la proporzione fra le quote fissate nella prima istituzione si presume ripetuta anche nella sostituzione. Se nella sostituzione insieme con gli istituiti è chiamata un'altra persona, la quota vacante viene divisa in parti uguali tra tutti i sostituiti.
Art. 690.
Obblighi dei sostituiti.
Art. 691.
Sostituzione ordinaria nei legati.
Sezione II Della sostituzione fedecommissaria
Art. 692.
Sostituzione fedecommissaria.
La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.
Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.
La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. E' anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.
In ogni altro caso la sostituzione è nulla.
Art. 693.
Diritti e obblighi dell'istituito.
All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario.
[Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.] (1)
(1) Comma abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 694.
Alienazione dei beni.
Art. 695.
Diritti dei creditori personali dell'istituito.
Art. 696.
Devoluzione al sostituito.
Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell'incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell'incapace.
Art. 697.
Sostituzione fedecommissaria nei legati.
Art. 698.
Usufrutto successivo.
Art. 699.
Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili.
Capo VII Degli esecutori testamentari
Art. 700.
Facoltà di nomina e di sostituzione.
Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.
Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.
Art. 701.
Persone capaci di essere nominate.
Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.
Art. 702.
Accettazione e rinunzia alla nomina.
L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.
L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.
(1) Le parole: “della pretura” sono state sostituite dalle parole: “del tribunale” dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 703.
Funzioni dell'esecutore testamentario.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.
Art. 704.
Rappresentanza processuale.
Art. 705.
Apposizione di sigilli e inventario.
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.
Art. 706.
Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Art. 707.
Consegna dei beni all'erede.
Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
Art. 708.
Disaccordo tra più esecutori testamentari.
Art. 709.
Conto della gestione.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l'esecutore testamentario dall'obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
Art. 710.
Esonero dell'esecutore testamentario.
L'autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e può disporre opportuni accertamenti.
Art. 711.
Retribuzione.
Art. 712.
Spese.
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