Codice Civile
Libro Secondo
Delle successioni
Titolo IV
Della divisione
Capo I
Disposizioni generali
Art. 713.
Facoltà di domandare la divisione.
Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Egli può anche disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio.
Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.
Art. 714.
Godimento separato di parte dei beni.
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. (1)
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele.
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti.
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.
(1) Comma sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, così modificato dall'art. 86, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 716. (1)
[Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 717.
Sospensione della divisione per ordine del giudice.
Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell'eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 719.
Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari.
Quando concorre il consenso di tutte le parti, la vendita può seguire tra i soli condividenti e senza pubblicità, salvo che vi sia opposizione dei legatari o dei creditori.
Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 12119 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 giugno 2009, n. 2066 .
Art. 721.
Vendita degli immobili.
Art. 722.
Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale.
Art. 723.
Resa dei conti.
Art. 724.
Collazione e imputazione.
Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione.
Art. 725.
Prelevamenti.
I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualità di quelli che non sono stati conferiti in natura.
Art. 726.
Stima e formazione delle parti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Art. 727.
Norme per la formazione delle porzioni.
Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.
_______________L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.
Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3029
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Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26 marzo 2008, n. 7833
Art. 729.
Assegnazione o attribuzione delle porzioni.
Art. 730.
Deferimento delle operazioni a un notaio.
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Art. 731.
Suddivisioni tra stirpi.
Art. 732.
Diritto di prelazione.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono più, la quota è assegnata a tutti in parti uguali.
Art. 733.
Norme date dal testatore per la divisione.
Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l'autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
Art. 734.
Divisione fatta dal testatore.
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.
Art. 735.
Preterizione di eredi e lesione di legittima.
Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi.
Art. 736.
Consegna dei documenti.
I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprietà è divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredità si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha l'obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi è contrasto nella scelta, la persona è determinata con decreto dal tribunale (1) del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.
(1) La parola: “pretore” è stata sostituita dalla parola: “tribunale” dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l’istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999.
Capo II Della collazione
Art. 737. (1)
Soggetti tenuti alla collazione.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
(2) Comma così modificato dall'art. 87, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 738. (1)
Limiti della collazione per il coniuge.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 739.
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi.
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Art. 740. (1)
Donazioni fatte all'ascendente dell'erede.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 741. (1)
Collazione di assegnazioni varie.
(1) Articolo così sostituito dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 742.
Spese non soggette a collazione.
Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.
Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo 770.
Art. 743.
Società contratta con l'erede.
Art. 744.
Perimento della cosa donata.
Art. 745.
Frutti e interessi.
Art. 746.
Collazione d'immobili.
Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Art. 747.
Collazione per imputazione.
Art. 748.
Miglioramenti, spese e deterioramenti.
Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.
Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.
Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.
Art. 749.
Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato.
Art. 750.
Collazione di mobili.
Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.
Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell'aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.
La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.
Art. 751.
Collazione del danaro.
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro denaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
Capo III Del pagamento dei debiti
Art. 753.
Immobili gravati da rendita redimibile.
Alla prestazione della rendita è tenuto solo l'erede, nella cui quota cade detto immobile, con l'obbligo di garantire i coeredi.
Art. 754.
Pagamento dei debiti e rivalsa.
Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Art. 755.
Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede.
Art. 756.
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti.
Capo IV Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote
Art. 757.
Diritto dell'erede sulla propria quota.
Art. 758.
Garanzia tra coeredi.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Art. 759.
Evizione subita da un coerede.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Art. 760.
Inesigibilità di crediti.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
Capo V Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione
Art. 761.
Annullamento per violenza o dolo.
L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.
Art. 762.
Omissione di beni ereditari.
Art. 763.
Rescissione per lesione.
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
Art. 764.
Atti diversi dalla divisione.
L'azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite.
Art. 765.
Vendita del diritto ereditario fatta al coerede.
Art. 766.
Stima dei beni.
Art. 767.
Facoltà del coerede di dare il supplemento.
Art. 768.
Alienazione della porzione ereditaria.
Il coerede non perde il diritto di proporre l'impugnazione, se la vendita è limitata a oggetti di facile deterioramento o di valore minimo in rapporto alla quota.
Capo V-bis (1) Del patto di famiglia
(1) Capo (da art. 768-bis ad art. 768-octies) inserito dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.
Art. 768-bis.
Nozione.
Art. 768-ter.
Forma.
Art. 768-quater.
Partecipazione.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Art. 768-quinquies.
Vizi del consenso.
L'azione si prescrive nel termine di un anno.
Art. 768-sexies.
Rapporti con i terzi.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.
Art. 768-septies.
Scioglimento.
1) mediante diverso contratto, con le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti di cui al presente capo;
2) mediante recesso, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Art. 768-octies.
Controversie.
Consulta il Codice Civile Italiano:
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