mercoledì 16 febbraio 2011

Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Capo II - Sezione II Disposizioni relative al Libro II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE



Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318 - Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

  

CAPO II

Disposizioni transitorie

SEZIONE II
Disposizioni relative al Libro II





Art. 132
L'erede col beneficio d'inventario (Cod. Civ. 484) può promuovere la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 503 del codice anche se l'accettazione, è stata fatta prima del 21 aprile 1940.

Art. 133
La rinunzia all'eredità (Cod. Civ. 519) o al legato (Cod. Civ. 649), fatta dopo il 21 aprile 1940, produce tutti gli effetti previsti dal codice, ancorché si tratti di successione apertasi anteriormente a quella data (Cod. Civ. 519 e seguenti).

Art. 134
La disposizione dell'art. 528 del codice è applicabile anche per le successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se il chiamato non ha ancora accettato e non è nel possesso di beni ereditari.
L'obbligo del curatore di procedere alla liquidazione dell'eredità giacente (Cod. Civ. 5302) incombe anche sui curatori già nominati, se, in caso di opposizione dei creditori o legatari, il pretore ritiene opportuno disporre la liquidazione.

Art. 135
Le norme sulla riduzione delle donazioni (Cod. Civ. 555 e seguenti) sono applicabili anche alle donazioni fatte anteriormente al 21 aprile 1940, purché la successione si sia aperta dopo. Tali donazioni sono soggette a riduzione, avuto riguardo alla misura dei diritti riservati ai legittimari stabilita dal codice (Cod. Civ. 537 e seguenti).
La medesima disposizione si applica per le regole stabilite dal codice sulla collazione (Cod. Civ. 737 e seguenti), sull'imputazione (Cod. Civ. 564) e sulla riunione fittizia (Cod. Civ. 556).
Tuttavia per le donazioni di beni mobili fatte anteriormente al 21 aprile 1940, si tiene conto del valore risultante dalla stima annessa all'atto di donazione.

Art. 136
Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del codice si applicano anche alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, se i diritti dei figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o mediante convenzione.
Possono inoltre valersi delle disposizioni degli artt. 580 e 594 i figli naturali che si trovano nelle condizioni previste dai nn. 1 e 4 dell'art. 269 del codice, ma che non possono ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità perché nati anteriormente al 1° luglio 1939 (*).
I figli naturali indicati dal comma precedente hanno facoltà di chiedere l'assegno vitalizio (Cod. Civ. 594) anche per le successioni già aperte, ma non oltre cinque anni prima del 21 aprile 1940; l'assegno in questo caso deve essere calcolato con riguardo allo stato e al valore che i beni ereditari avevano a tale data.
(*) Comma dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza 16 febbraio 1963, n. 7. Cfr. l'attuale testo dell'art. 580 Cod. Civ.

Art. 137
Non possono essere promosse né proseguite azioni per la dichiarazione di nullità, per vizio di forma, per incapacità a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullità ammessa anche da questo non può essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.

Art. 138
Le condizioni di vedovanza (Cod. Civ. 636) ammesse dall'ultimo comma dell'art. 850 del codice del 1865, relative alle successioni apertesi prima del 21 aprile 1940, conservano la loro efficacia.

Art. 139
I diritti derivanti da una disposizione testamentaria sotto condizione sospensiva si trasmettono agli eredi dell'onorato, se questi muore dopo il 21 aprile 1940 senza che la condizione si sia verificata.

Art. 140
Ancorché la divisione sia stata già effettuata, si applica la norma dell'art. 759 del codice, se l'evizione ha luogo dopo il 21 aprile 1940.

Art. 141
Le norme sulla revocazione per ingratitudine (Cod. Civ. 801 e seguenti) sono applicabili alle donazioni anteriori, se la causa di revocazione si è verificata dopo il 21 aprile 1940. Tuttavia la norma del secondo comma dell'art. 802 del codice è applicabile anche se la causa di revocazione è anteriore.

  




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