venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO II - DEL FALLIMENTO


TITOLO II - DEL FALLIMENTO

CAPO X

DEL FALLIMENTO DELLE SOCIETÀ



Art. 146.
(Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di societa' a responsabilita' limitata).

Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilita' contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilita' contro i soci della societa' a responsabilita' limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

Art. 147.
(Societa' con soci a responsabilita' illimitata).

La sentenza che dichiara il fallimento di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo' essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

NB: La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:
a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;
b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.".

NB: La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa".

NB: La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili".

NB: La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata.".
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Art. 148.
(Fallimento della societa' e dei soci).

Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della societa', sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori.
Il patrimonio della societa' e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della societa' si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore puo' contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

Art. 149.
(Fallimento dei soci).

Il fallimento di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della societa'.

Art. 150.
(Versamenti dei soci a responsabilita' limitata).

Nei fallimenti delle societa' con soci a responsabilita' limitata il giudice delegato puo', su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilita' limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
Contro il decreto emesso a norma del primo comma puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.

Art. 151.
(Fallimento di societa' a responsabilita' limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria).

Nei fallimenti di societa' a responsabilita' limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, puo' autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.

Art. 152.
(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la societa' fallita e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle societa' di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, nonche' nelle societa' cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Art. 153.
(Effetti del concordato della societa').

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5.
Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.

Art. 154.
(Concordato particolare del socio).

Nel fallimento di una societa' con soci a responsabilita' illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito puo' proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.



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