venerdì 18 febbraio 2011

Legge Fallimentare: TITOLO II - DEL FALLIMENTO

TITOLO II - DEL FALLIMENTO

CAPO XI

DEI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 155.
(Patrimoni destinati ad uno specifico affare).

Se e' dichiarato il fallimento della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.

Art. 156.
(Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza).

Se a seguito del fallimento della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della societa' nei casi di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima, il curatore puo' agire in responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della societa' ai sensi dell'articolo 146.

Art. 157.
[ARTICOLO ABROGATO]

Art. 158.
[ARTICOLO ABROGATO]

Art. 159.
[ARTICOLO ABROGATO]



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