mercoledì 2 marzo 2011

Testo unico delle imposte sui redditi: TITOLO II - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

TITOLO II
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

Capo IV
SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI


Art. 151
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa, anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).

Art. 152
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.
3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
4. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.



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