sabato 17 dicembre 2011

DPR 151/2011 - Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali


Articolo 11

Disposizioni transitorie e finali



1. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”. 

2. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell’articolo 2 del presente rego- lamento, all’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attività di cui all’Allegato I, sono allegati: 


a) la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; 


b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento; 

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell’ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell’impresa che procede all’installazione del deposito. 

3. Fino all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. Per le nuove attività introdotte all’Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le atti- vità di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all’Allegato II del presente regolamento. 

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti en- tro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il 7 ottobre 2016(7). 

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del presente regolamento. 

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell’articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: 

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988;(8) 

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, che alla data di entrata in vi- gore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempi- menti di cui all’articolo 4 del presente regolamento. 

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 7 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.



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