La Corte di Cassazione con sentenza nr. 16846 del 5 agosto 2015 ha stabilito che è legittima l’installazione dell’ascensore per disabili anche se comporta la riduzione della larghezza della scala condominiale. Nel valutare se l’innovazione possa recare pregiudizio all’uso o al godimento della cosa comune occorre infatti confrontare gli interessi delle parti e nel caso specifico i disagi lamentati dai condomini risultano essere controbilanciati dal normale utilizzo del bene comune da parte del condomino portatore di handicap.
I giudici hanno anche fatto notare come l’ascensore sia un’opera per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che in base alla legge 13/1989 l’autorizzazione può avvenire anche con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio, in deroga alle norme previste dall’articolo 1120 c.c. per le innovazioni ordinarie.
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