
Per i giudici è quindi il condomino che frequenta abitualmente le scale del suo edificio a dovere prestare la dovuta attenzione per evitare eventi dannosi essendo perfettamente a conoscenza dello svolgimento dei lavori.
Il comportamento negligente da parte del condomino viene ad interrompere, secondo i giudici, il nesso causale tra la cosa in custodia, ovvero il pianerottolo, e l’evento.
In assenza di elementi probatori che dimostrino la sussistenza del nesso di causalità il condominio non è obbligato al risarcimento dei danni.
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