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martedì 6 dicembre 2016

NESSUNA NUOVA TASSA SUGLI ASCENSORI: interventi mirati per migliorare la sicurezza

Negli ultimi mesi su numerosi mezzi di informazione è stata diffusa la notizia di una presunta tasse sugli ascensori, introdotta da un provvedimento messo a punto dal Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) e in procinto di essere adottato dal Consiglio dei Ministri. La notizia in merito alla definizione della tassa ascensori è falsa, come ha già precisato il Ministero con due diversi comunicati stampa.
E' importante che cittadini e utenti disorientati da notizie inesatte, confuse e tendenziose, abbiano le informazioni necessarie per formarsi un'opinione consapevole rispetto ad una questione importante quale è quella della sicurezza ed integrità fisica delle persone nell'utilizzo dell'ascensore.
Si tratta di un argomento che ormai è all'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica da oltre 10 anni e che riguarda la sicurezza degli ascensori installati in Italia prima del luglio 1999.

CONCLUSIONI
I SUGGERIMENTI AI PROPRIETARI




di Michele Mazzarda
Presidente nazionale ANACAM

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IL LIVELLO DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI ITALIANI

Si stima che in Italia vi siano oltre 950.000 ascensori in esercizio, il parco impianti più vasto d'Europa e il secondo al mondo dopo quello cinese e tra questi circa 700.000 installati prima del 1999.
L'ascensore è un mezzo di trasporto sicuro, anzi il più sicuro tra quelli maggiormente utilizzati dall'uomo nella società moderna. Essendo un mezzo di trasporto senza conducente, esso è progettato in modo tale che i dispositivi di sicurezza, di cui è dotato, intervengano automaticamente, bloccando il funzionamento dell'impianto, non appena viene rilevata un'anomalia nel funzionamento. Per molti invece il fermo è percepito dall'opinione pubblica come un rischio. Inoltre, come noto, gli ascensori non sono lasciati a se stessi, ma devono essere controllati periodicamente in base al contratto di manutenzione da un manutentore abilitato.
Inoltre ogni due anni, un ingegnere di un organismo competente autorizzato dallo Stato esegue i controlli sullo stato dell'impianto e sul funzionamento dei componenti di sicurezza.
Tuttavia, gli ascensori hanno una vita lavorativa mediamente assai più lunga di quella degli altri mezzi di trasporto, sono ubicati in beni stabili e la tendenza comune è quella di sostituire alcuni componenti usurati nel corso di vari anni migliorando le prestazioni, adeguando gli impianti alle nuove tecnologie oltre che diluire la spesa. Si stima che quasi un terzo dei 950.000 ascensori in esercizio in Italia abbia più di 40 anni e che poco meno di 200.000 siano conformi ai moderni criteri di sicurezza fissati dalla normativa di origine europea per gli impianti di nuova installazione.
Si può quindi affermare che il parco ascensori italiano è caratterizzato da impianti con livelli di sicurezza diversi tra loro, a causa della presenza di un gran numero di impianti vetusti non sottoposti a sufficienti interventi di adeguamento e spesso privi dei dispositivi di sicurezza rispondenti alla corrente regola dell'arte attuale e presente sugli impianti installati dopo giugno 1999.

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ASCENSORI: LA SITUAZIONE E LE REGOLE IN EUROPA

Per ridurre il rischio che fossero mantenuti in funzione impianti con livelli di sicurezza inferiori a quelli garantiti dalla moderna regola dell'arte, come sta accadendo in Italia, la Commissione europea, al momento della emanazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, aveva pubblicato un'apposita raccomandazione con la quale invitava gli Stati membri, competenti per la legislazione di sicurezza degli impianti preesistenti all'entrata in vigore della direttiva, a promuovere un graduale adeguamento della sicurezza del proprio parco nazionale, indicando anche alcune aree di intervento prioritarie identificate poi con una norma tecnica emanata dal CEN, la EN 81-80 "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti", poi tradotta in Italia dall'UNI (UNI EN 81-80:2004) e successivamente, revisionata, con la sigla UNI EN 81-80:2009.
Sono stati numerosi i Paesi membri delI'UE nei quali il legislatore nazionale ha dato concreta applicazione alla Raccomandazione 95/216/CE, tra Cui il Belgio, la Francia, la Spagna, la Grecia e molti altri.

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ASCENSORI: LA SITUAZIONE E LE REGOLE IN ITALIA

L'Italia ha emanato due diversi provvedimenti finalizzati al graduale e progressivo adeguamento del livello di sicurezza degli ascensori pre-1999: il DM 26 ottobre 2005 "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16 CE" e il DM 23 luglio 2009 "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensore anteriori alla direttiva 95/16/CE". II nostro Paese ha anche provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 2-2-2006, il testo della norma tecnica UNI EN 81-80, con un atto inusuale che ha contribuito a dare ampia pubblicità ad una normativa tecnica considerata rilevante per la sicurezza dei cittadini.
Per diversi motivi, nessuno dei due decreti sopra richiamati è oggi applicato e in vigore, per cui la decisione di operare interventi di miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima del giugno 1999 è rimessa alla valutazione e alla volontà dei singoli proprietari, anche se essendo la norma tecnica pubblicata in gazzetta ufficiale in caso di lavori sugli ascensori si impone l'obbligo di rispettarla e in caso di incidente le responsabilità, anche penali, gravano su tutti.
In proposito occorre sottolineare che il progressivo invecchiamento del parco ascensori italiano sta determinando un costante aumento degli incidenti: sia di quelli "minori" con danni limitati per le persone infortunate, come ampiamente documentato dalle statistiche fornite dalle compagnie assicurative che gestiscono polizze RC nel settore ascensoristico; sia degli incidenti gravi e di quelli mortali.
Il provvedimento in esame in questi giorni è oggetto della polemica. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, dopo aver coinvolto tutte le parti interessate inclusi i rappresentanti delle grandi proprietà immobiliari, Anaci e tutte le categorie interessate, ha elaborato, da diversi mesi, uno schema dl regolamento da approvarsi tramite decreto del Presidente della Repubblica che modificherà il DPR 162/99, la legge quadro sugli ascensori in Italia. Tale provvedimento è necessario per recepire nel nostro ordinamento la nuova direttiva ascensori 2014/33/UE che, a partire dal 20 aprile 2016, doveva sostituire la vigente direttiva ascensori 95/16/CE. Oltre al recepimento della direttiva, il Ministero intende apportare al DPR 162/99 alcune modifiche di competenza nazionale, tra cui:
  • la riaffermazione della competenza delle Prefetture per il rilascio delle abilitazioni ai tecnici manutentori, aspetto fondamentale in quanto le relative commissioni prefettizie sono state soppresse e da oltre due anni non si tengono più sessioni di esame. Vi sono molte aziende che non possono assumere, perché i giovani che hanno formato non sono in grado di abilitarsi a seguito della sospensione delle sessioni di esame in prefettura ed in questo periodo di difficoltà nel mondo del lavoro è inaccettabile,
  • la modifica dell'art.15 del 162/99 relativo alla manutenzione, precisando che il manutentore deve stilare un piano di manutenzione per ciascun impianto, su misura, in funzione delle sue caratteristiche e condizioni d'uso,
  • modifiche minori agli articoli sulla messa in esercizio, verifiche e manovra di emergenza;
  • l'introduzione in questo nuovo provvedimento dell'art. 19-bis, rubricato "Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162".
Questa ultima modifica è quella che sanerebbe alcune criticità ancora presenti su molti degli ascensori obsoleti e non adeguati agli standard di sicurezza e che ha attirato l'attenzione dell'associazione Confedilizia che in un suo comunicato stampa ha lanciato l'allarme su una supposta "tassa sugli ascensori", scatenando una campagna di disinformazione sui media.
Ad oggi il provvedimento è ancora fermo sui tavoli dei politici in quanto la polemica divampata ha fatto fermare tutto e l'Italia oltre che rischiare di essere in "infrazione" in quanto è stata superata la data limite del 20 aprile 2016 imposta dalla Comunità europea, ancora una volta si trova a non riuscire a risolvere il problema della sicurezza degli ascensori vecchi.

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TASSA ASCENSORI: LE ARGOMENTAZIONI DI CONFEDILIZIA

II fermo dell'iter procedurale della nuova norma è stato determinato principalmente dalla polemica sollevata su alcune testate giornalistiche sulla presunta "Tassa ascensori".
Le motivazioni utilizzate da Confedilizia per attaccare il provvedimento del Governo sono essenzialmente queste:
  • gli ascensori sono già sottoposti per legge ad un sistema di controlli che ne garantiscono l'assoluta sicurezza, infatti, sono sottoposti a controlli di sicurezza ogni 6 mesi da parte dei manutentori, e ogni 2 anni da enti controllati dal ministero (Organismi Notificati e ASL/ARPA);
  • se sono necessari interventi per ripristinare la sicurezza, questi vengono prescritti dagli enti in occasione delle verifiche periodiche biennali;
  • in ultima istanza, se l'ascensore non è sicuro, il manutentore lo può/deve fermare, garantendo così la sicurezza degli utenti;
  • quindi, l'imposizione di nuovi controlli sarebbe un arbitrio del governo, si tratta di controlli e di interventi non necessari, la sicurezza è un pretesto per favorire le lobby degli ascensoristi e dei verificatori;
  • la conseguenza e che sui proprietari di immobili viene a gravare una nuova tassa, non di nome ma di fatto, che vanifica l'eliminazione della Tasi;
  • questi lavori non sono richiesti dall'Europa, non sono inseriti nella direttiva europea (vincolante) ma semmai solo in una raccomandazione (non vincolante).
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NUOVA TASSA ASCENSORI: LA REALTA' DEI FATTI

Le argomentazioni di Confedilizia sono pretestuose e vediamo perché.
E' vero, esiste l'obbligo dell'affidamento a ditta specializzata per la manutenzione che è eseguita non solo ogni sei mesi ma anche con intervalli minori e programmati in base allo stato e alle esigenze dell'impianto. Quindi questa notizia non è corretta. La cadenza semestrale a cui si fa riferimento riguarda uno degli obblighi di legge che deve svolgere il manutentore, e cioè provare i componenti di sicurezza e annotare l'esito delle prove sul libretto ogni sei mesi, ma questo non significa fare la manutenzione sull'impianto ogni sei mesi. Queste prove sono una delle cose che deve fare il manutentore durante la sua attività di manutenzione che può essere mensile, bimestrale o trimestrale, in funzione del programma di manutenzione previsto in base ai macchinari installati. Questo è un elemento addirittura migliorativo rispetto alle supposizioni fatte da Confedilizia... ma, non viene detto che la manutenzione su un componete obsoleto spesso è inefficace e può solo servire ad allungare di poco l'utilizzo, a controllare il suo stato, a fare piccole regolazioni che poi si perdono con l'uso. Se un pezzo è usurato la sola manutenzione non può ripristinare le condizioni iniziali di efficienza ed efficacia di un qualsiasi componente.
Le verifiche periodiche sono i controlli degli enti notificati sullo stato dell'impianto e sul funzionamento dei componenti di sicurezza, ma sono eseguite dall'ingegnere dell'Ente notificato ogni due anni, quindi in questo lasso di tempo si possono generare situazioni di rischio se non vi è il controllo periodico della manutenzione e se i componenti sono obsoleti, quello che Confedilizia non dice e non fa comprendere ai cittadini è che senza un nuovo provvedimento, l'ingiunzione dell'ente notificato durante la sua visita BIENNALE controlla la rispondenza dell'impianto alle norme del periodo in cui è stato collaudato, quindi se un impianto è collaudato negli anni '60 l'ingegnere che fa la verifica biennale non è obbligato a fare annotazioni in merito al mancato adeguamento ai sistemi più moderni di sicurezza, come per esempio il livellamento elettronico al piano della cabina che evita il gradino o le fotocellule contro l'urto in chiusura delle porte automatiche o il collegamento telefonico in cabina (alcuni mesi fa 2 suore in un convento sono rimaste chiuse 3 giorni in ascensore senza la possibilità di comunicare con l'esterno).
Inoltre non esiste alcuna lobby o commissione tra aziende di manutenzione e enti notificati in quanto entrambi sono oggetto di incarico affidato dal proprietario dell'immobile che sceglie con attenzione le aziende a cui affidare queste attività e tra loro non deve intercorrere alcun legame, anzi l'ente notificato durante le verifiche biennali è controllore anche dell'operato del manutentore. Quindi quanto sostenuto da Confedilizia è tendenzioso e non vero e il proprietario dell'impianto può e deve vigilare sul fatto che non vi sia commistione tra la ditta di manutenzione e ente notificato ed ha poteri per evitare che questo accada.
L'altra anomalia che si è generata è quella in merito al fatto che il manutentore, che è l'unico che conosce bene lo stato dell'impianto, se invia un preventivo segnalando la necessità di sostituire un componente obsoleto, se questo non rientra nelle segnalazioni dell'ingegnere dell'ente notificato, non viene preso in considerazione.
E' stata spostata l'importanza dell'opinione di chi conosce l'impianto perché lo controlla periodicamente a favore di chi, seppur con parere autorevole, visita l'impianto ogni due anni e senza fare un controllo approfondito se non sui componenti di sicurezza.
Questa situazione ha generato una inversione di buone consuetudini diminuendo l'attenzione verso le segnalazioni del manutentore che conosce l'impianto a favore delle segnalazioni o prescrizioni dell'ente di controllo che seppur autorevoli e qualificate sono comunque fatte ogni due anni e, su una macchina di 30 anni è un periodo rilevante calcolando le corse che fa ogni giorno un ascensore.
Inoltre ad oggi durante le verifiche viene fotografato lo stato dei fatti e non vengono più proposte le soluzioni per risolvere i problemi dell'ascensore, e a questo si aggiunge, come spiegato, il fatto di non avere l'obbligo di verificare l'adeguamento alle nuove norme tecniche ma solo di verificare la rispondenza delle norme del periodo di installazione. Per questo motivo è stato inserito l'art. 19-bis nel provvedimento del Ministero e che Confedilizia ha contestato utilizzando alcuni organi dil stampa e facendo una campagna contro il governo chiamando tassa ascensori, un piano di interventi di messa in sicurezza pluriennale solo di alcuni ascensori, quindi non tutti, e, che comunque prima o poi andranno comunque eseguiti in quanto si tratta di sostituzioni di componenti obsoleti e di rischi evidenti.
Tutto questo non ha nulla a che fare con la parola tassa sul cittadino, primo perché non è una tassa, poi perché non riguarda tutti gli ascensori e perché per quelli coinvolti (ascensori installati prima del luglio 1999) abbiamo certezza che molti hanno già eseguito buona parte dei lavori previsti, proprio grazie al buon senso di molti proprietari che comprendono che un componente di 30 anni non è più sicuro anche se manutenuto alla regola dell'arte. In ogni caso, la stragrande maggioranza dei lavori comporterà una spesa comunque contenuta e distribuita su più anni, da suddividere, ovviamente, tra i condomini dell'edificio, i quali potranno usufruire delle detrazioni Irpef previste dalla legislazione vigente (ad oggi, pari al 50% della spesa). Si tratterebbe, ovviamente, di interventi una tantum, niente di lontanamente avvicinabile ad una tassa.
Viene invece da riflettere se chi rappresenta le grandi proprietà immobiliari sia contrario a questo provvedimento per evitare loro di spendere in sicurezza.
L'anomalia è che allo stato attuale ogni impianto sarebbe sicuro rispetto ai requisiti di sicurezza richiesti all'epoca della sua installazione, quindi è una sicurezza relativa e non aggiornata ai canoni di sicurezza attuali; che invece il codice del consumo a tutela dei cittadini imporrebbe.
L'Europa non ha imposto questi interventi di adeguamento non perché non li ritenga indispensabili, ma perché la loro imposizione non rientra tra i poteri che i Trattati assegnano alle Istituzioni europee (gli impianti preesistenti sono di competenza degli Stati membri, gli impianti marcati CE sono di competenza europea), per tale motivo, la Commissione Europea ha emanato un'apposita raccomandazione, nel lontano 1995, invitando gli Stati membri ad innalzare il livello di sicurezza degli impianti preesistenti.

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TASSA ASCENSORI: LE CONCLUSIONI

L'Italia è la nazione europea con il parco ascensori più numeroso, e con la quota più elevata di impianti vecchi, eppure è l'unica a non aver ancora recepito la raccomandazione europea che richiede interventi di adeguamento della sicurezza del parco ascensori esistente. Negli ultimi anni si é registrato un aumento crescente delle cause civili per risarcimento danni legate alla vetusta degli impianti: la prima causa di incidente è l'inciampo nel gradino che si forma tra pavimento dell'ascensore e piano di sbarco e le compagnie di assicurazione hanno registrato un conseguente forte aumento degli indennizzi liquidati per gli infortuni di questo tipo. L'ultimo episodio di cui siamo venuti a conoscenza riguarda l'indennizzo di oltre 33 mila euro riconosciuti dal Tribunale di L'Aquila ad una signora infortunata a seguito della caduta mentre entrava nell'ascensore condominiale, con condanna del condominio quale custode dell'impianto ai Sensi dellart. 2015 c.c. (sentenza pronunciata il 27/10/2015, causa 362/2010); ma sono centinaia le cause di questo tipo in tutti i tribunali italiani ed i costi sociali degli infortuni (in primis a carico del servizio sanitario nazionale) sono di difficile quantificazione ma assai elevati.
Il provvedimento allesame del MiSE é un atto dovuto a tutela della salute e sicurezza dei cittadini, con risvolti positivi anche per la riduzione dei costi sociali, a carico dell'intera collettività, derivante dall'implementazione degli interventi di adeguamento e dalla conseguente riduzione di incidenti ed infortuni ed oggi non è stato ancora ratificato proprio in virtù di questa polemica e I'ItaIia è già in infrazione comunitaria visto che andava fatto entro aprile 2016.
Conoscere quale sia lo stato delle cose, quindi capire cosa è installato sul nostro impianto quello che viene fatto e quali sono le opportunità delle nuove tecnologie anche in base alle nuove aspettative di qualità di prodotto che tutti ci immaginiamo è un diritto ed è comunque opportuno fare un attenta analisi per capire se ci sono dei rischi non rilevati per le motivazioni sopra descritte.


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IMPIANTI ASCENSORE: SUGGERIMENTI AI PROPRIETARI

A salvaguardia della sicurezza degli utenti degli ascensori nonché dei lavoratori che effettuano la manutenzione, ANACAM suggerisce a tutti i proprietari di ascensori installati prima dell'entrata in vigore della direttiva 95/16/CE di valutare attentamente, insieme al manutentore dell'impianto, tutti i possibili fattori di rischio che potrebbero rivelarsi causa di incidenti durante l'utilizzo dell'impianto o durante le operazioni di manutenzione, programmando per tempo e facendo eseguire gli interventi necessari per eliminare o almeno ridurre i rischi. Ciò anche allo scopo di cautelarsi a fronfe di eventuali responsabilità cui il proprietario stesso può essere chiamato a rispondere, in sede civile ed anche penale, in caso di incidenti e infortuni sugli ascensori.
ANACAM ha individuato una serie di rischi specifici che sono quelli maggiormente associati ad episodi di incidenti più o meno gravi verificatisi in Italia nel corso degli ultimi anni e i conseguenti interventi di adeguamento per prevenirli:
  • Installazione di un combinatore vocale bidirezionale collegato ad un centro di soccorso: ciò copre il rischio che persone intrappolate in cabina non vengano soccorse nel tempo più breve e nel modo migliore.
  • Installazione di un sistema di livellazione precisa al piano, per evitare che gli utenti inciampino nell'entrare o uscire da una cabina non ben livellata al piano.
  • Installazione di dispositivi (barriere optoelettroniche) a protezione delle persone durante la chiusura di porte automatiche installate prima dell'entrata in vigore delle norme della serie EN 81.
  • Installazione di porte di cabina sulle cabine che ne siano attualmente ancora prive.
  • Adeguamento degli ascensori idraulici in modo da portarne il livello di sicurezza allo stesso conseguito sugli elettrici già col DM 587/1987 (secondo le specifiche indicazioni dell'allegato NA alle UNI EN 81-80).
  • Adeguamento della illuminazione del locale macchine.
  • Adeguamento della illuminazione normale della cabana e installazione di una luce di emergenza in cabina (questa azione potrebbe introdurre sistemi di illuminazione a basso consumo che ridurrebbero sensibilmente l'intero consumo energetico dell'ascensore).
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martedì 29 novembre 2016

La normativa sugli ascensori ed il relativo adeguamento degli ascensori esistenti

Dalla norma UNI EN 81 - 80 contemplata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 108/2009 del 23/7/2009. La sentenza C. Cass. n. 13358/2016.

La cultura della sicurezza nella materia di ascensori non soffre di conflitti di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo poiché l’attività di omologazione di un impianto di ascensore e di controllo sul suo funzionamento costituisce prestazione di servizio pubblico resa in confronto di un soggetto determinato.

La differenza tra norma tecnica italiana e regola dell’arte europea. Occorre notare che la legge n. 317 del 21/6/1986, attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni, definisce (art. 1):
  • norma una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria ed appartenente ad una delle categorie: norme internazionali, norme europee, norme nazionali;
  • regola tecnica: una delle specifiche tecniche o uno degli altri requisiti la cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto sul territorio nazionale e le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l’utilizzazione di un prodotto.
Occorre notare che una norma tecnica in materia di ascensori è la norma UNI – EN 81 – 80 (contenente le regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori limitatamente agli ascensori preesistenti e le regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per passeggeri e merci preesistenti ), originante da lavoro triennale del gruppo di lavoro (WG) 10 del CEN/TC10 ed approvata nel settembre 2003, la quale non è una norma armonizzata secondo la direttiva ascensori poiché si occupa degli ascensori esistenti, mentre la direttiva 95/16/CE si occupa di ascensori nuovi.
Altre norme tecniche sono costitute dalla serie EN 81 contenente: la UNI EN 81/1/2199 contemplante n. 74 situazioni di pericolo negli ascensori esistenti, la UNI EN 81 – 1 per gli ascensori elettrici, la UNI EN 81 – 2 per gli ascensori idraulici, la UNI EN 81 –28 contemplante i teleallarmi per passeggeri. Il ricorso alla norma tecnica è determinante per valutare la diligenza nell’adempimento del debitore nelle obbligazioni aventi ad oggetto lo svolgimento di un’attività professionale secondo quanto disposto dall’articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Tale constatazione appare evidente laddove si rifletta che il contenuto dell’obbligazione consiste nelle tecniche proprie dell’attività specializzata e, pertanto, il grado di diligenza del debitore, esperto in un’attività professionale, appare più elevato della diligenza del buon padre di famiglia, poiché qui occorre operare il riferimento al risultato specifico che comporta l’obbligazione assunta.
Ne consegue che gli interventi di adeguamento dell’ascensore alla normativa dell’Unione europea, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, attengono all’aspetto funzionale dello stesso, ancorché riguardino l’esecuzione di opere nuove, l’aggiunta di nuovi dispositivi, l’introduzione di nuovi elementi strutturali.
La cultura della sicurezza nella materia di ascensori non soffre di conflitti di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo poiché l’attività di omologazione di un impianto di ascensore e di controllo sul suo funzionamento costituisce prestazione di servizio pubblico resa in confronto di un soggetto determinato, in rapporto al quale è configurabile un rapporto d’utenza. Inoltre tale attività impegna non un potere discrezionale dell’amministrazione, ma solo la sua discrezionalità tecnica, sicché, in relazione ad essa, sorgono nel privato posizioni di diritto soggettivo per cui spetta al giudice ordinario conoscere della domanda di risarcimento del danno proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione (ISPESL, Ministero della Sanità, Azienda ASL, Comune) a seguito del comportamento asseritamente “contra ius” da questa posto in essere nel procedere all’omologazione di un impianto di ascensore installato a servizio di un immobile condominiale, nell’eseguirne le verifiche periodiche ed, infine, nell’inibirne il funzionamento. A tal riguardo la Suprema Corte afferma i seguenti principi:
  • l’omologazione ed il controllo degli impianti di ascensore costituiscono un servizio pubblico reso dalla pubblica amministrazione nell’ambito del servizio sanitario nazionale (l. n. 1415 del 24/10/1942, art. 6, lettera n, della legge n. 833 del 23/12/978);
  • le domande proposte contro i soggetti privati, inerenti ai comportamenti da essi tenuti, sia per quanto attiene alla progettazione dell’edificio in rapporto all’impianto di ascensore sia per quanto riguarda le successive trasformazioni, attengono tutte a rapporti tra privati né vengono in rilievo quanto a questi profili, per cui la loro attività è equiparata a quella della pubblica amministrazione agli effetti della giurisdizione e quindi ricadono anch’esse nella giurisdizione del giudice ordinario.
In accordo a tali principi il mancato rispetto della norma tecnica da parte del soggetto obbligato all’installazione, vendita, manutenzione degli ascensori e degli impianti ad essi relativi comporterà l’applicazione delle seguenti norme del codice civile. - l’art. 1175 che impone al debitore ed al creditore di operare secondo le regole di correttezza e di buona fede;
  • l’art. 1218 stabilente la responsabilità del debitore il quale è tenuto a risarcire il danno laddove non esegua esattamente la prestazione dovuta, qualora non provi che l’inadempimento o il ritardo siano stati determinati dall’impossibilità della prestazione derivante da causa al medesimo non imputabile;
  • gli articoli 1667 e seguenti per i quali permane la responsabilità civile del terzo responsabile alla conduzione dell’impianto nei confronti del proprietario per lo svolgimento del subappalto (qualora sia consentito dal contratto e non sia espressamente vietato oppure sia stato effettuato senza l’autorizzazione del committente contro l’espresso divieto dell’art. 1656) secondo le regole generali del contratto di appalto;
  •  l’art. 2050 il quale afferma che chiunque cagiona ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati (quale è quella relativa agli ascensori), è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno; - l’art. 2224 il quale consente al creditore, qualora il prestatore d’opera non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni del contratto e a regola d’arte, di stabilire un congruo termine entro il quale il debitore deve conformarsi a tali condizioni che, se trascorre inutilmente, consente al primo di recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Il Codice del consumo contenente norme sulla sicurezza dei prodotti.
Il Codice del consumo, il d.lgs. 6/9/2005 n. 206 (emanato ai sensi dell’art. 7 della legge 29/7/2003 n. 229 e pubblicato su GU n. 235 del 8/10/2005), contiene i seguenti principi rilevanti:
  • il produttore (art. 104) immette sul mercato solo prodotti sicuri;
  • un prodotto (art. 117) è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui il modo di presentazione, l’uso del prodotto, il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione;
  • il difetto di conformità ( art. 129, ultimo comma) che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
  • si afferma (art. 105) che un prodotto è definito sicuro:
  1. si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, i cui riferimenti siano stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
  2. per quanto concerne gli aspetti disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato, che sono stabilite nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30 e che fissano i requisiti cui deve rispondere il prodotto sul piano sanitario e della sicurezza per poter essere commercializzato;
  3.  in circostanze diverse da quelle sopra riferite la conformità di un prodotto all’obbligo generale di sicurezza è valutata tenendo in particolare conto, se esistenti, i seguenti parametri sussidiari:
- le norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee diverse da quelle sopra citate;
- le norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato;
- le raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla sicurezza dei prodotti;
- i codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato;
- gli ultimi ritrovati della tecnica;
- la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendere.

Pertanto l’art. 105 del Codice del consumo innova la serie delle fonti giuridiche italiane e quindi in tale materia prevede il seguente ordine: la carta costituzionale italiana, le direttive europee comprensive delle norme armonizzate, la legislazione nazionale (leggi, decreti legge, decreti legislativi), la normativa regolamentare (decreti del presidente della repubblica e decreti ministeriali), i provvedimenti di autonomia, di autotutela e di autotarchia delle pubbliche amministrazioni (circolari e risoluzioni), le norme tecniche volontarie (norme UNI – EN, norme UNI – EN - ISO e norme UNI o CEI), gli usi e le prassi tecnologici. L’esplicito riferimento agli ultimi ritrovati della tecnica ed alla sicurezza attesa dagli utenti quali residuali parametri di riferimento della sicurezza del prodotto consente di ritenere definitivamente superato l’indirizzo dottrinario tradizionale il quale, con evidenti nostalgie di un passato storico autarchico, nazionalistico ed assolutamente autoreferente, afferma che ogni disposizione comunitaria, per essere vigente in Italia, necessiti la sua ricezione nel nostro ordinamento giuridico mediante l’esclusivo ricorso allo strumento legislativo del nostro Parlamento. Appare opportuno notare che i riferimenti agli ultimi ritrovati tecnologici e all’aspettativa della sicurezza da parte dei consumatori rappresentano, a loro volta, degli usi tecnologici che hanno una giuridica rilevanza non solo per gli interessi rispettivamente rappresentati e sicuramente meritevoli di tutela, ma anche perché la loro menzione consente di evitare una cristallizzazione della ricerca scientifica. Infatti la stessa procede adottando il metodo empirico del “provare e riprovare” inventato da Galileo Galilei e che non può essere definito una volta per tutte in quanto ogni innovazione tecnologica ne introduce una successiva in un continuo ed infinito divenire. E’ la soluzione per complessità per la quale la risoluzione di un problema implica necessariamente la formulazione di uno successivo e quindi il diritto non può bloccare tale movimento infinito con definizioni apodittiche e definitivamente conclusive come avvenuto in passato con il metodo medievale scolastico. In definitiva trattasi di una vera e propria clausola generale di salvaguardia tecnologica stabilita per evitare che disposizioni normative strette ed inderogabili rendano superfluo lo sviluppo tecnologico con la conseguenza di porre l’Europa in uno stato di obiettivo svantaggio di fronte alla concorrenza dei produttori statunitensi, cinesi ed indiani i quali pongono proprio la ricerca scientifica avanzata a fondamento dello sviluppo delle loro economie in modo da aumentare il loro prodotto interno lordo in misura notevolmente superiore al nostro.

I Decreti del 26/10/2005 e del 16/1/2006 del Ministero delle attività produttive relativi al miglioramento della sicurezza degli ascensori.
Il decreto emanato il 26/10/2005 dal Ministero delle attività produttive ( pubblicato nella GU n. 265 del 14/11/2005) riguarda il miglioramento della sicurezza degli ascensori installati negli edifici i civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/Ce. Il decreto impone di adeguare tali impianti, sia pure attraverso lo scaglionamento temporale dei lavori, descritto all’articolo 2, a secondo del grado di pericolosità dei rischi accertati, alla norma europea UNI EN 81- 80 contenente l’elenco dei 74 rischi maggiormente ricorrenti.
Il decreto del 16/1/2006 (pubblicato sulla GU n. 27 del 2/2/2006), del medesimo Ministero, recepisce nel nostro ordinamento la predetta norma UNI EN 81- 80 con la conseguenza giuridica di rendere immediatamente obbligatoria la sua adozione al fine di garantire la pubblica incolumità.
A tal riguardo può chiedersi se le norme armonizzate europee possano rivestire i principi essenziali di sicurezza e le caratteristiche fondanti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sopra sanzionate (con il ricorso alla nota struttura della norma penale in bianco contenente soltanto la sanzione e riguardante invero una fattispecie aperta al progresso tecnologico) . In merito la dottrina afferma che in campo penale la disapplicazione di una norma che si risolva in una operazione “in malam partem” è incompatibile con l’art. 25 della Costituzione sia perché una direttiva di per sé non può creare obblighi a carico di un soggetto, né può avere l’effetto di per sé, e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per l’attuazione della direttiva, di determinare o aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni. Osservasi inoltre che le direttive anche qualora prevedano sanzioni per il soggetto inottemperante riservano alla libera scelta dei Parlamenti degli Stati membri di stabilire se le pene previste abbiano, all’interno del singolo ordinamento, le caratteristiche della sanzione penale oppure amministrativa (con il pagamento di una somma pecuniaria).
A diversa conclusione non perviene la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la normativa di sicurezza non comprende, quale genus, sia la species delle norme antinfortunistiche sia quelle delle norme di igiene sul lavoro poiché tali due categorie sono ontologicamente distinte e separate. Tale orientamento dottrinale, tuttavia, non tiene conto del caso in cui una norma armonizzata europea venga recepita all’’interno del nostro ordinamento, come nel caso sopra esaminato, e assuma una rilevanza giuridica obbligatoria per la sua adozione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 626/1994 il quale, in definitiva, prevede l’adozione delle misure di sicurezza secondo la migliore scienza ed esperienza del singolo momento storico. D’altro canto tale norma diviene il parametro di riferimento per l’adozione di tutte le misure idonee previste per evitare il danno secondo quanto è previsto, nel codice civile in materia di fatti illeciti, dagli articoli 2049 (responsabilità dei padroni e dei committenti), 2050 (responsabilità per l’esercizi odi attività pericolose), 2051 (danno cagionato da cose in custodia). La dottrina afferma l’applicabilità di tali norme nell’ambito condominiale e le definisce capisaldi della responsabilità oggettiva civile che importa l’inversione dell’onere della prova della responsabilità del danno dal danneggiato (come prevede l’art. 2043 nella responsabilità aquiliana) al danneggiante il quale deve provare di avere adottato tutte le cautele idonee e tecnicamente possibili per evitare il verificarsi del danno. Inoltre la norma UNI EN 81- 80 costituisce l’insieme delle cautele che il datore deve adottare nelle misure generali di tutela previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 626/1994 e che costituiscono suoi precisi obblighi ai sensi del successivo art. 4. A tal proposito appare pletorico affermare che nel caso in cui il mancato rispetto della norma tecnica cagioni una situazione di pericolo e di danno alla persona da cui derivi una lesione personale o la morte di un soggetto utilizzatore dell’ascensore, secondo i principi generali del codice penale in materia di reati colposi e di contravvenzioni, nei confronti dei soggetti garanti dell’installazione, della funzionalità e della manutenzione dell’impianto sono ravvisabili le fattispecie dei reati di lesioni personali aggravate (articoli 590 e 582 del codice penale) oppure dell’omicidio colposo (art. 589del codice penale). Invero la mancata adozione della norma tecnica in tali ipotesi costituirà oggetto della colpa specifica che sarà contestata nel capo di imputazione al reo da parte della pubblica accusa e che costituirà oggetto di giudizio da parte del giudice.

L’operatività immediata della norma UNI EN 81- 80 e la conseguente impraticabilità della manovra d’emergenza sull’ascensore da parte del custode del condominio.
Nei confronti del DM 26/10/2005 è stata proposta un’istanza di sospensiva che è stata respinta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sulla base della considerazione che per la sua piena operatività il predetto decreto prevede (art. 2, comma 5) l’emanazione, entro sessanta giorni di un decreto del Direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività contenente le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri generali delle prescrizioni di adeguamento. Pertanto il giudice amministrativo non ha inteso sospendere l’efficacia di un provvedimento immediatamente non produttivo di effetti giuridici. Tuttavia da tale reiezione dell’istanza non appare ermeneuticamente corretto inferire la conseguenza per cui l’intera nuova normativa sugli ascensori sia attualmente sospesa. Invero da un lato non appare decisivo ricavare un principio interpretativo univoco da parte di posizioni soccombenti al vaglio del giudice adito, di talchè una sconfitta si tramuti inopinatamente in repentina vittoria, dall’altro notasi che la predetta norme UNI EN 81 -80 vive di vita autonoma e propria, rispetto alla citata vicenda giudiziaria, poiché il DM 16/1/2006 non risulta impugnato, è un decreto autonomo e non forma oggetto neppure incidentale della questione svolta nel corso del predetto giudizio.
Le conseguenze della vigenza della norma tecnica appaiono rilevanti in merito alla attuale impraticabilità della manovra d’emergenza sull’ascensore da parte del custode del condominio. La verifica degli ascensori disciplinata dal DPR 3/4/1999 n. 162 si distingue nelle due seguenti categorie:
  • l’ordinaria o periodica, da effettuarsi ogni biennio, la quale è diretta (art. 13, comma terzo) ad accertare se le parti dalle quali dipenda la sicurezza dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche: tali operazioni sono eseguite dal manutentore sotto la vigilanza del verificatore;
  • la straordinaria che deve essere compiuta, a spese del proprietario, allorquando la verifica ordinaria ottiene un verbale di verifica negativo (art. 14, comma primo) ed è effettuata su richiesta degli interessati (il proprietario o il suo legale rappresentante) che la richiedono ai verificatori dopo avere rimosso le cause che hanno determinato l’esito negativo della verifica precedente; oppure deve esser effettuata in seguito ad incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da un infortunio, comunicati dal proprietario o dal suo legale rappresentante al comune il quale, da parte sua dispone immediatamente il fermo dell’impianto (art. 14, comma secondo). In tali casi l’ascensore può essere rimesso in servizio solo per l‘esito della verifica è positivo.
L’art. 15, comma secondo, (manutenzione) del DPR 30/4/1999 n. 162 stabilisce che il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza dell’ascensore che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito per questo scopo.
I contratti collettivi di categoria prevedono (art. 20, comma primo, n.7 CCNL) l’aggiornamento dei lavoratori – custodi sulla salute e sulla sicurezza, la formazione (art. 43 ) sulla prevenzione antinfortunistica e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché (art. 19, comma quarto, lettera l del CCNL 1/12/2003 – 31/12/2006)” il compito di intervenire in casi di emergenza sull’impianto di ascensore ai fini di sbloccare la cabina, portarla al piano e aprire la porta, onde consentire l’allontanamento delle persone; l’affidamento di questa mansione può avvenire soltanto previo specifico corso di formazione che dovrà essere effettuato in conformità allo schema approvato dall’Organismo Paritetico Nazionale di cui all’art. 4 dell’Accordo 17/4/1997 (all. n. 6); tale conformità dovrò risultare da apposito provvedimento emanato dall’O.P.N.. Il costo del corso sarà a carico del datore di lavoro. Tale compito verrà svolto dai lavoratori incaricati durante l’orario di lavoro e, limitatamente a quelli che usufruiscono dell’alloggio di servizio, durante le ore di reperibilità, nonché quando gli stessi si trovino comunque presso i fabbricato, anche fuori degli orari di lavoro di cui sopra, il lavoratore potrà intervenire oppure provvederà a dare l’allarme, facendo attivare gli Organismi competenti. Il lavoratore sarà coperto da un’assicurazione per danni verso terzi procurati nelle manovre ai riallineamento, mediante estensione della polizza globale fabbricati. Per le prestazioni di cui sopra è dovuta l’indennità di cui alle tabelle da A ad A- quater dell’art. 117”
A tal riguardo osservasi che fin dal 1981 la giurisprudenza (C. Cass. Civile, Sent. L, n. 6387 del 1/12/1981) prevedeva l’obbligo dell’assicurazione per i lavoratori adibiti a tali mansioni sulla base della presunzione di pericolosità delle attività indicate dall’art. 1 del DPR 30/6/1965 n. 1124 riguardanti per i custodi la piccola manutenzione dell’ascensore, l’intervento in caso di allarme, il controllo degli impianti di illuminazione, l’esecuzione di pulizie nei locali all’interno dei quali è installato l’impianto termico. La norma UNI EN 81 –80, resa efficace in Italia con il decreto 16/1/2006, è autonoma dal Decreto 26/10/2005 non soltanto perché è contenuta in un differente atto normativo, ma poiché lo stesso decreto non subordina ad alcun termine la sua entrata in vigore in Italia e neppure all’emanazione del decreto direttoriale previsto dall’art. 2, comma quinto, del decreto 26/10/2005. Infatti il decreto 16//1/2006 afferma che allo stato attuale si ravvisa …”l’opportunità di provvedere alla diffusione della norma UNI EN 81 –80”che trova il suo fondamento nelle seguenti considerazioni:
  • nel livello di sicurezza degli ascensori esistenti inferiore allo stato dell’arte odierno;. - nelle nuove tecnologie e aspettative sociali le quali hanno condotto a quello che è lo stato dell’arte odierno in materiali sicurezza;
  • nell’aumento della durata della vita e nella legittima aspettativa delle persone disabili ad accessi e progettazioni adeguati alle loro esigenze;
  • nella necessità di fornire un mezzo sicuro di trasporto verticale per i disabili e per le persone anziane non accompagnate;
  • nella constatazione della diminuzione della presenza del personale di servizio fisso degli ascensori e dei custodi degli stabili per cui è importante fornire le misure di sicurezza rilevanti per il recupero di persone rimaste intrappolate;
  • nella constatazione della maggior lunghezza del ciclo di vita degli ascensori rispetto agli altri mezzi di trasporto con la conseguenza per cui il progetto di un ascensore, le sue prestazioni e la sicurezza possono rimanere indietro rispetto alla tecnologia moderna;
  • nell’osservazione per la quale se gli ascensori esistenti non verranno portati allo stato dell’arte in termini di sicurezza il numero degli infortuni aumenterà specialmente in quegli edifici nei quali ha accesso il pubblico;
  • nel rilievo dell’affermazione del principio della libertà di movimento delle persone all’interno dell’Unione europea con la conseguenza per la quale è sempre più difficile familiarizzare con le diverse installazioni sia per gli utenti che per le persone autorizzate.
La norma UNI EN 81 –80 cataloga le varie situazioni di pericolo, distinguendole nelle categorie alto, medio e basso, fornisce le opportune azioni correttive, consente la messa in sicurezza graduale dell’ascensore e si rivolge alle autorità nazionali, ai proprietari, alle ditte di manutenzione. La lista dei pericoli significativi, contenente la valutazione e la richiesta della riduzione del rischio, è divisa in 74 parametri contemplanti, ad esempio, le limitazioni alle persone disabili ( punto 5.2.1), l’inadeguatezza dei dispositivi di blocco alle porte (punto 5.5.2), l’insicurezza del dispositivo di blocco della porta di piano (punto 5.7.7), la mancanza di un dispositivo di chiusura automatica delle porte scorrevoli (punto 5.7.9), il collegamento non adeguato delle porte di piano ( punto 5.7.10), nessuna o l’inadeguata protezione del motore del macchinario (punto 5.15.2). Assai importanti sono le seguenti disposizioni relative all’intervento di sicurezza per estrarre le persone intrappolate all’interno degli ascensori:
  • lo sbloccaggio di emergenza di una porta di piano deve essere possibile soltanto usando un dispositivo speciale (per esempio una chiave triangolare secondo quanto previsto dalla EN 81-1:1998, 7.7.3.2, oppure dalla EN 81-2: 1998, 7.7.3.2; misure aggiuntive devono essere applicate in conformità alla norma EN 81 71 negli edifici che possono subire atti vandalici o dove può verificarsi un “surfing” sull’ascensore ( punto 5.7.8.1);
  • l’ascensore deve essere fornito di un sistema di manovra di emergenza in conformità con la EN 81
  • 1: 1998, 12.5, per gli ascensori elettrici oppure con la EN 81 – 2:1998, 12.9., per gli ascensori idraulici; tutti questi sistemi di emergenza devono essere forniti di istruzioni che siano chiaramente esposte come definito nella EN 81-1:1998, 16.3.1, oppure nella EN 81-2:1998, 16.3.1 (punto 5.12.2);
  • prima di rimettere in servizio un ascensore dopo avere effettuato delle modifiche esso deve essere sottoposto a controlli e a prove secondo quanto previsto nella EN 81 –1: 1998, appendice B”, oppure nella EN 81 –2: 1998, appendice E.2, oppure in regolamenti nazionali; le modifiche fatte su uno specifico componente possono avere conseguenze sulla sicurezza o sul funzionamento di altri componenti ad esso associati. Quindi i controlli e le prove dopo la modifica non devono essere limitati solo ai componenti modificati, ma devono comprendere anche i componenti e i sistemi che possono esserne influenzati (punto 6);
  • si deve fornire tutta la documentazione rilevante per quei componenti che vengono cambiati e completati secondo il punto 5 della UNI EN 81 -80 inerente ai requisiti di sicurezza ed alle misure di prevenzione (punto 7).
Infine con riferimento a tali quattro punti occorre notare che allorquando si interviene, anche con la procedura di emergenza, su di un ascensore è sempre necessaria l’effettuazione di una particolare verifica (ulteriore ed autonoma rispetto a quelle ordinarie e straordinarie previste dagli articoli 13, comma terzo e 14, comma primo del DPR n. 162/1999) la quale può essere svolta unicamente dai soggetti abilitati e previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 5/3/1990 n. 46, ovvero dai manutentori, verificatori ed installatori degli ascensori iscritti nell’albo ad essi relativo e tenuto presso le Camere di commercio territorialmente competenti con esclusione di ogni altro soggetto il quale se intervenisse, in tali casi, sull’ascensore comunque commetterebbe il reato previsto e punito dall’articolo 348 c.p. (esercizio abusivo della professione sanzionato con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516 ) come affermato dalla giurisprudenza in più occasioni.
E’ evidente che non ricorre l’ipotesi di reato predetto, in quanto i medesimi agiscono in adempimento di un dovere e pertanto la loro condotta integra la causa di giustificazione prevista dall’articolo 51 del codice penale (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), nei confronti del personale di soccorso pubblico appartenente alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle organizzazioni di pronto intervento della sanità pubblica i quali intervengano per soccorrere i soggetti che abbiano riportato delle lesioni nell’uso degli ascensori o che siano rimaste chiuse, per varie cause, all’interno dei medesimi.
Sono abilitate (art. 2 della legge 5/3/1990 n. 46) all’installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti indicati nell’art. 1 della legge 5/3/1990 n. 46 le imprese iscritte:
- nel registro delle ditte del r.d. 20/9/1934 n. 2001; - nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n. 443.

Le predette imprese che dimostrino la loro iscrizione nei predetti albi almeno da un anno dalla data di entrata in vigore della l. 46/1990 hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali previa la presentazione di una domanda (art. 5 della l. 46/1990). L’esercizio di tali attività è, inoltre, subordinato (artt. 3, 4, 5 della legge 46/1990) al possesso dei requisiti tecnico – professionali (laurea in materia tecnica, diploma di scuola secondaria, diploma di scuola secondaria superiore in materia tecnica, attestato di formazione professionale, prestazione svolta alle dipendenze di un’azienda del settore per un periodo non inferiore a tre anni ) il cui accertamento viene espletato per le imprese artigiane dalle Commissioni provinciali per l’artigianato, per tutte le altre imprese da una commissione nominata dalla Giunta della Camera di commercio, le quali rilasciano il certificato di riconoscimento dei requisiti professionali ( art. 3 del DPR 6/12/1991 n. 447). Per la progettazione degli impianti (art. 6 della l.46/1990, art. 4 del DPR 6/12/1991 n. 447) è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze. Al termine dei lavori (art. 9 della l. 46/1990 e 7 del DPR 447/1991, norme oggi sostituite dall’art. 7 del D.M. Sviluppo Economico 22/1/2008 n. 37) l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità (redatta sulla base del modello predisposto con decreto 20/2/1992 del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato) degli impianti realizzati nel rispetto delle norme previste dall’art. 7 della l. 46/1990. Il Sindaco (art. 11 della l. 46/1990 e art. 24 del DPR 380/2001) rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati. La dichiarazione (art. 13 della l. 46/1990) deve essere depositata presso lo sportello unico del comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori qualora il nuovo impianto sia installato in un edificio per il quale è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, mentre nel caso di rifacimento parziale di impianti il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento.

Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 108/2009 del 23/7/2009 relativo all’adeguamento degli ascensori esistenti alla norma Uni En 81 - 80.
I commentatori che hanno fino ad oggi negato l’immediata applicabilità della norma Uni En 81 - 80, nonostante la sua pubblicazione sulla GU n. 27 del 2/2/2006, sostenevano come principale ed unica argomentazione di tale assunto la mancata adozione di un decreto ministeriale di attuazione della normativa introdotta dai decreti del 26/10/2005 e del 16/1/2006 del Ministero delle attività produttive, anch’essi relativi al miglioramento della sicurezza degli ascensori.
Tale affermazione è oggi definitivamente superata dall’emanazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 108/2009 del 23/7/2009 (pubblicato su GU n. 189 del 17/8/2009) relativo all’adeguamento degli ascensori esistenti alla norma Uni En 81 - 80 che rivolto a tutte le categorie professionali interessate, a vario titolo, all’adeguamento allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio in Italia attesa la vetustà di una parte rilevante dei medesimi.
Il sistema di controllo (art. 2) coinvolge direttamente il proprietario od il legale rappresentante dell’impianto che, a partire dall’entrata in vigore del decreto, in occasione della prima verifica sull’impianto già programmata dall’organismo notificato, dalla ASL o dall’Ispettorato del Lavoro, richiede l’effettuazione di una visita straordinaria finalizzata “ad un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto” secondo le regole della buona tecnica e consistenti nelle norme UNI e le norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente come le norme Uni En 81 - 80. Le verifiche straordinarie debbono essere attuate entro i seguenti termini perentori decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto:
  • due anni per gli ascensori installati prima del 15/11/1964;
  • 3 anni per gli ascensori installati prima del 14/10/1979;
  • 4 anni per gli ascensori installati prima del 9/4/1991;
  • 5 anni per gli ascensori installati prima del 24/6/1999.
Le prescrizioni per operare gli interventi di adeguamento degli impianti hanno ( art. 3) termini quinquennali o decennali dal momento dell’effettuazione dell’analisi dei rischi a secondo della situazione riscontrata nell’impianto e descritte nelle tabelle A, B, C, del decreto. Inoltre le situazioni di rischio riportate nella tabella C possono essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi di significativa entità.
Gli oneri delle verifiche e dei costi di adeguamento degli impianti sono a carico dei rispettivi proprietari e il decreto afferma (artt. 4 e 5) le seguenti impegnativa dichiarazioni di responsabilità:
  • gli enti responsabili delle verifiche devono accertare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento degli impianti al decreto ed in caso in cui venga l’inottemperanza, l’ente ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale peri provvedimenti di competenza e informa il proprietario dell’impianto e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione;
  • il proprietario dell’impianto di ascensore o il suo legale rappresentante sono responsabili della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento previsti dal decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi del rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
Le valutazioni contemplate dalla norma Uni En 81 – 80 e relative alle misure per assicurare l’accessibilità dei disabili, contro gli atti vandalici e per assicurare un comportamento sicuro in caso di incendio sono (art.6) oggetto di specifica valutazione in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto è installato e dell’adozione di tali misure è responsabile il proprietario che dovrà valutare quali adottare e richiedere la relativa verifica all’organismo notificato. Infine di notevole rilievo per la tutela della pubblica incolumità è l’affermazione dell’art. 5, comma secondo, del decreto per cui in caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’organismo notificato o dalla ASL o dall’ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non può essere messo in esercizio.

L’installazione dell’ascensore secondo la sentenza C.Cass. n. 13358/2016. 
La ristrutturazione degli immobili comporta modifiche consistenti che interessano anche impianti tecnologici invasivi quali gli ascensori ed a tal proposito è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13358/2016 (Sez. 2 Civ., ud. 15.3.2016, dep. 28.6.2016). Il caso trattato riguardava l’installazione di un ascensore all’interno di un cortile di un fabbricato realizzato senza rispettare le distanze legali di una proprietà vicina. Il proprietario dell’ascensore sosteneva che l’opera era stata legittimamente realizzata secondo le norme della legge 9.1.1989 n. 13 contenente disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere negli edifici privati. In particolare tale legge contiene l’art. 3 il quale al primo comma afferma che le opere possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati o comuni o di uso comune. Il successivo comma secondo sostiene che sussiste l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
La sentenza n. 13358/2016 ha rigettato il ricorso del proprietario dell’ascensore affermando che se è vero che il primo comma dell’art. 3 della legge n. 13/1989 contempla, oltre ai cortili comuni o in uso comune a più fabbricati anche i cortili interni, indipendentemente dalla proprietà degli stessi, tale principio non consente di accogliere la sua domanda poiché nel caso trattato ricorre il disposto del secondo comma dell’art. 3 citato in quanto nel corso dei gradi precedenti del giudizio era stato accertato che la costruzione dell’ascensore non coinvolgeva una proprietà comune alla controparte nel giudizio. Il conseguente principio di diritto consiste nell’affermare non solo che non è condominiale il cortile in cui è stata installata la colonna dell’ascensore, ma anche che non è condominiale, ovvero non appartiene al medesimo fabbricato del convenuto, la muratura perimetrale a cui detta colonna si appoggiava.


di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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mercoledì 22 giugno 2016

Sondaggio settimanale: Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Si è concluso il primo di una serie di sondaggi dal titolo in oggetto:

Qual'è il costo che ritieni eccessivo nelle spese condominiali?

Sul totale dei voti, il risultato è stato il seguente:




  • Riscaldamento  - 29,63%
  • Amministratore - 3,70 %
  • Pulizie   -  3,70 %
  • Ascensori   -  7,41 %
  • Commercialista 7,41 %
  • Assicurazione - 3,70 %
  • Legali   - 14,81%
  • Tecnici - 29,63%

Vi segnaliamo una serie di articoli volti al problema di ridurre le spese di riscaldamento e tecniche, assieme ad articoli più comuni che vi possono aiutare a prendere le decisioni giuste per risparmiare:



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venerdì 26 febbraio 2016

ASCENSORE: Regole e Norme


Intrappolati in ascensore

Oggi molti non sanno che esiste l’obbligo per le aziende che eseguono la manutenzione sugli ascensori di garantire l’intervento 24 h per le persone intrappolate nelle cabine degli ascensori messi in esercizio a partire dal 1 luglio 1999, attraverso una struttura organizzata in modo professionale e in conformità con la norma UNI EN 81-28.

II paradosso tutto italiano e di pochi altri Paesi europei è quello in cui esistono ascensori con un livello di sicurezza ed altri con un livello di sicurezza inferiore.

In merito alle persone intrappolate in cabina, oggi grazie alle nuove tecnologie gli ascensori moderni devono essere sempre collegati con il servizio di pronto intervento 24 h per mezzo di un combinatore telefonico, il quale attraverso la richiesta di emergenza attivata con il pulsante (giallo) di allarme compone automaticamente il numero preimpostato del servizio di emergenza e mette in comunicazione le persone in cabina ascensore con il personale addetto della azienda di manutenzione con cui il condominio ha sottoscritto un contratto.

Lo stesso combinatore telefonico nella chiamata fornisce indicazioni, con un messaggio preimpostato o con il segnale telefonico al personale di emergenza, in merito alla localizzazione dell’impianto e dello stabile da cui è partita la chiamata, in quanto potrebbe accadere che chi chiede il soccorso non sia in grado comunicarlo.

Lo stesso combinatore telefonico, attraverso la rete dati, fa un autocontrollo interfacciandosi con la centrale di soccorso per testare il suo funzionamento. Questo avviene come da norma UNI EN 81-28, almeno una volta ogni 72 ore e se la centrale di soccorso non riceve entro quel termine il segnale dal combinatore telefonico, la ditta di manutenzione invia il tecnico a verificarne il funzionamento.

Durante la verifica periodica biennale il mancato funzionamento del combinatore telefonico per gli impianti installati dopo il 1999 e causa anche di verbale negativo da parte degli enti di controllo e quindi è responsabilità del proprietario, ai fini della sicurezza, fare in modo che questo sia sempre funzionante. Tale responsabilità e ribadita anche in un’altra norma armonizzata con la direttiva ascensori, la UNI EN 13015 (“Regole per le istruzioni di manutenzione”), che stabilisce che nel libretto di istruzioni che accompagna l’impianto deve essere indicata “La necessità che il proprietario metta fuori servizio l’ascensore quando il dispositivo di comunicazione bidirezionale non sia funzionante”.

II collegamento con la centrale di soccorso dell’azienda di manutenzione può avvenire con una linea telefonica fissa dedicata oppure con una SIM sempre carica o attiva.

Ai fini della sicurezza per gli impianti dove non è installato il combinatore telefonico è necessario verificare che l’allarme sia ben udibile da qualsiasi parte dello stabile ed anche in condizioni particolari di rumorosità e che non si verifichino condizioni di persone sole nello stabile che se dovessero restare intrappolate in cabina ascensore per un guasto, pur suonando l'allarme, nessuno Io udirebbe.

Per questo si consiglia sempre di installare il combinatore telefonico anche ove non è obbligatorio, se non altro per gestire meglio l’emergenza e per evitare rischi in casi particolari.

Cosa accade oggi solitamente.

Nei condomini senza il combinatore telefonico la persona intrappolata suona l’allarme in cabina che squilla per le scale sperando che qualcuno lo senta e chiami l'azienda per il pronto intervento. Può accadere che la chiamata sia fatta direttamente dalla persona intrappolata, se il cellulare privato ha linea, oppure in alcuni stabili ci sono persone preventivamente formate, che fanno la manovre di emergenza per portare la cabina al piano e aiutare a liberare le persone intrappolate.

Nei condomini che hanno installato il combinatore telefonico la chiamata avviene direttamente dal combinatore e la persona intrappolata e messa in contatto con il personale qualificato che è preparato a gestire l’emergenza dando rassicurazioni ed informazioni su tempi e modalità di intervento. In caso si ravvisasse la necessita, il personale e istruito anche ad avvertire oltre che la ditta di manutenzione ascensori per il pronto intervento, anche eventualmente il servizio medico e i vigili del fuoco.

Perché i vigili del fuoco? Semplice: perché arrivano prima! II paradosso del nostro Paese è che le aziende di manutenzione ascensori sono obbligate a fare il servizio 24 h, ma non hanno accesso a corsie preferenziali, non hanno sirene sugli automezzi e neanche agevolazioni per parcheggi e se lasciano la macchina in doppia fila per un’emergenza prendono pure la multa, ovviamente!

Ma con una persona intrappolata in cabina, magari in stato di agitazione, si può perdere tempo a parcheggiare? Sicuramente non si può violare il codice della strada, e quindi? A volte si richiede indispensabile anche l’intervento dei Vigili del Fuoco come per esempio in alcuni casi, di traffico intenso e bloccato o manifestazioni che impediscono l’accesso o è necessario essere più rapidi possibile perché si ravvisa che la persona intrappolata è in condizioni di malessere e solo i Vigili del Fuoco hanno la possibilità di accedere ovunque e più rapidamente di chiunque! Quindi se in alcuni casi particolari l’intervento dei Vigili del Fuoco è reso necessario perché più tempestivo, questo pero non esime la ditta di manutenzione dall’intervenire comunque nel minor tempo possibile.

La norma UNI EN 81-28 (che regolamenta il sistema bidirezionale di collegamento ad una centrale di soccorso) prevede che la ditta debba intervenire nel minor tempo possibile, indicato come circa un’ora IN CONDIZIONI NORMALI (citazione della norma). Può accadere in alcune città o in alcune zone e in alcuni casi, come detto, che il traffico o altre cause allunghino i tempi di intervento e per questo la norma cita la frase “in condizioni normali” .

Tutte queste informazioni sono più facili da gestire se c’è il combinatore telefonico, ma soprattutto se l’azienda opera attraverso un servizio organizzato con una centrale idonea a gestire questi eventi e, questo e un dato da non sottovalutare nella scelta dell'azienda di manutenzione e nell'analisi delle offerte.

Qualche anno fa è accaduto che la sera di capodanno intorno alle 2 di notte un utente, intrappolato in cabina, abbia chiamato con il proprio cellulare, leggendo il numero sulla targhetta in cabina, l'azienda di pronto intervento che già allora forniva il servizio 24h, attraverso una centrale operativa organizzata. La centrale ha prontamente risposto e chiesto all’utente in quale stabile si trovasse la risposta è stata “non lo so sono venuto ad una festa, mi hanno portato, ma voglio andare a casa”, è rimasto in contatto con la persona preposta fino a che, dopo qualche minuto, è uscito qualcuno da un appartamento e tutto si e risolto.

Anche un semplice fermo può diventare un problema. Per questo è stata fatta una norma specifica, la citata UNI EN 81-28 che si applica agli apparecchi installati a partire dal maggio 2004 e che analizziamo in alcuni punti che possono interessare.

La norma riguarda gli ascensori dotati di combinatore telefonico ma il processo della gestione dell'emergenza riguarda tutti e alcuni punti della norma sono validi come principio anche per gli impianti senza combinatore telefonico o per gli impianti che invece del combinatore telefonico hanno l’ascensore sempre presidiato 24 h e quindi collegato con una risposta umana diretta attraverso un citofono.

Ovviamente le persone principalmente coinvolte in questo processo sono il proprietario dell’impianto e l'azienda di manutenzione.

La norma prevede che l’installatore/manutentore debba informare delle sue responsabilità il proprietario dell'ascensore in merito a quanto segue:
  • assicurare che l’ascensore sia collegato a un servizio di soccorso,
  • mantenere sempre il dispositivo di allarme funzionante per fornire una comunicazione bidirezionale con un servizio di soccorso,
  • porre l’impianto fuori servizio quando la comunicazione bidirezionale non è funzionante,
  • garantire che le indicazioni in cabina riguardanti il sistema di allarme e le relative segnalazioni luminose e acustiche siano in perfetta efficienza, segnalando tempestivamente le eventuali anomalie alla ditta di manutenzione,
  • verificare periodicamente la risposta vocale del servizio di soccorso, attivando manualmente il dispositivo dall’arme. La frequenza di tali verifiche è da stabilirsi in base all’analisi dei rischi effettuata.
Il Servizio di Soccorso, che può anche far parte dell’organizzazione di manutenzione, in caso di emergenza deve svolgere i seguenti compiti:
  1. ricevere la richiesta di soccorso proveniente dall'ascensore, verificarla, registrarla per documentare orario e circostanze della richiesta, confermare al richiedente che la richiesta è stata ricevuta,
  2. organizzare la operazioni di soccorso e monitorarle fino all’avvenuto recupero degli utenti imprigionati,
Considerata la complessità della gestione dell’ascensore nel pieno rispetto della normativa vigente, è fondamentale affidare la manutenzione dell’impianto ad un'azienda organizzata in modo serio e professionale, ciò comporta dei costi, ma garantisce una maggior sicurezza dell’impianto, l’efficacia degli interventi e la tranquillità della proprietà (o del suo mandatario) cui sono assegnate responsabilità non certo trascurabili.

Inoltre una corretta manutenzione regolare e costante, il rinnovamento dei componenti usurati, come per tutti i mezzi di trasporto, riducono sicuramente i guasti agli impianti e quindi il rischio di intrappolamento.

Negli ultimi anni alcuni incidenti anche gravi o mortali, sono avvenuti proprio per persone che, intrappolate, hanno provato a liberarsi senza attendere il servizio di pronto intervento. Anche se è comprensibile che si possa generare a seconda delle differenti personalità uno stato emotivo più o meno forte, quando ci si sente intrappolati in cabina ascensore, sicuramente essere in contatto con chi dall’esterno gestisce l’evento, può aiutare, ma soprattutto è fondamentale non provare mai a liberarsi da soli, cercare di stare calmi ed attendere il pronto intervento.



Addirittura pochi mesi fa , notizia comparsa anche sui quotidiani , tre suore, da sole nel loro stabile, sono rimaste chiuse in ascensore per 3 giorni, per poi essere liberate. Certamente avranno avuto una forza d’animo straordinaria e un sostegno “dall'alto”, ma, in virtù di quanto descritto si sarebbe potuto evitare di correre un rischio così.


fonte: Dossier Condominio
di Michele Mazzadra
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