DPR 223/89 - CAPO III - Art. 19 - Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe
CAPO III - ADEMPIMENTI ANAGRAFICI
Art. 19. Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe
1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24
dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di
anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta
dell'anagrafe della popolazione residente.
2. L'ufficiale di anagrafe e' tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione (o la mutazione) anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.
3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa ((...)), l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza.
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