lunedì 27 aprile 2009

DPR 223/89 - CAPO II - Art. 11 - Cancellazioni anagrafiche



CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE


Art. 11.
Cancellazioni anagrafiche 


1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: 

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; 

b) per trasferimento all'estero dello straniero;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni. 

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e' effettuata al questore.


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