DPR 223/89 - CAPO II - Art. 11 - Cancellazioni anagrafiche
CAPO II - ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE
Art. 11. Cancellazioni anagrafiche
1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene
effettuata:
a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente
dichiarata;
b) per trasferimento all'estero dello straniero;
c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle
operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando,
a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la
persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini
stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del
mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3,
trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della
carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a
provvedere nei successivi 30 giorni.
2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere
comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro
trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro
pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione e'
effettuata al questore.
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