DPR 223/89 - CAPO I - Art. 5 - Convivenza anagrafica
CAPO I - REGISTRAZIONE ANAGRAFICA
DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.
Art. 5. Convivenza anagrafica
1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di
persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello
stesso comune.
2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di
lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della
convivenza, purché non costituiscano famiglie a se stanti.
3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande,
pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.
DPR 223/89 - Elenco completo degli articoli:
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.