giovedì 19 novembre 2015

Condizionatori sulla facciata, ci vuole la SCIA?


Secondo il TAR del Lazio l’illecito amministrativo vale anche se l’opera era già preinstallata

Il Tar del Lazio, con la recente sentenza nr. 10826/2015 ha stabilito che se il motore del condizionatore è installato all’esterno vi è l’obbligo di procedere alla segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), a pena di sanzione, essendo irrilevante se il soggetto sanzionato lo abbia già trovato montato nell’immobile acquisito successivamente.

Con la sentenza di cui sopra il Tar del Lazio ha quindi confermato la sanzione amministrativa inflitta dal comune di Civitavecchia, per un importo di 516,00 Euro, al proprietario di una galleria d’arte in possesso di due apparecchiature esterne sul fabbricato.

Per il Tar, come già per il Consiglio di Stato (nr. 4744/2008), i climatizzatori rappresentano impianti tecnologici e pertanto qualora siano collocati all’esterno dei fabbricati rientrano tra gli interventi edilizi soggetti a Scia anche dopo il decreto legislativo nr. 133/2014 Sblocca Italia che esclude la Scia solo nel caso di “edilizia libera”, ovverosia per gli “interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.

Non rileva pertanto, ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria , il fatto che l’opera fosse stata portata a termine in data antecedente rispetto a chi aveva la disponibilità dell’immobile nel momento della rilevazione dell’illecito, perché tale soggetto aveva comunque il dovere di adottare ogni iniziativa necessaria a ripristinare la perpetrata violazione.

Con o senza titolo abilitativo infatti l’art. 6, comma 1, del d.p.r. nr. 380 prevede che i condizionatori siano sempre conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienza energetica ed alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. nr. 42/2004).

Da non tralasciare inoltre la questione legata al rumore prodotto perché, come stabilito dalla recente sentenza nr. 7912/2015 della Cassazione, se le emissioni del condizionatore superano la normale tollerabilità possono comportare sia sanzioni amministrative che penali, nel caso in cui non siano utili all’esercizio di un’attività rumorosa.

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