La Cassazione con sentenza nr. 10483 del 21-5-2015 ha stabilito che è configurabile il cosiddetto condominio parziale ogni volta che un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio, oggetto di un autonomo diritto di proprietà, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene previsto dall'articolo 1117 del codice civile. I presupposti per l'attribuzione della proprietà comune a vantaggio di tutti i partecipanti dell'articolo 1117 del codice civile vengono meno se le cose, i servizi e gli impianti di uso comune, per oggettivi caratteri materiali e funzionali, sono destinati all'uso o al servizio solo di una sola parte dell'edificio, ricavandosi dall'articolo 1123, terzo comma, del codice civile, che le cose, i servizi, gli impianti, non appartengono necessariamente a tutti i partecipanti.
giovedì 19 novembre 2015
Che cos'è il Condominio Parziale?
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