L’amministratore di condominio non deve dimostrare solo l’invio della raccomandata a/r ma anche l’immissione dell’avviso di giacenza nella buca delle lettere.
L’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile stabilisce l’obbligo in capo all’amministratore di condominio di comunicare la convocazione dell’assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione.
La comunicazione può essere fatta sia con raccomandata a/r, sia con posta elettronica certificata (PEC), sia a mezzo fax ed anche tramite consegna a mano controfirmata dal condomino per ricevuta.
Nel caso in cui, con invio della convocazione a mezzo raccomandata a/r, il condomino non fosse presente nell’immobile e, quindi, materialmente non dovesse ricevere la convocazione in tempo utile asserendo di non avere mai ricevuto l’avviso di convocazione dell’assemblea, la Cassazione con sentenza nr. 13015/2015 ha stabilito che all’amministratore non basta dimostrare di avere spedito la raccomandata, ma che deve anche provare che l’avviso di giacenza sia stato inserito nella cassetta postale del destinatario.
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