mercoledì 20 agosto 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 15



Art. 15

Fondo nazionale per l'efficienza energetica


1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di seguito «Fondo», che opera secondo le modalità di cui al comma 2 e per le finalità di cui al comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. La dotazione del Fondo può essere integrata: 
a) per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a); 
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. 
2. Il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico - privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite,
mediante due sezioni destinate rispettivamente a: 
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; 
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonchè mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica. 
3. Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità: 
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione; 
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento; 
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; 
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare; 
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi. 
4. Gli interventi di realizzazione e ampliamento di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, avviati tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono avere accesso alle garanzie offerte dal Fondo, secondo le modalità definite con i provvedimenti di cui al comma 5 e fermi restando i vincoli richiamati al comma 3. 
5. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata, sono individuate le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo, nonchè le modalità di articolazione per sezioni, di cui una dedicata in modo specifico al sostegno del teleriscaldamento, e le relative prime dotazioni. Nel quadro dei progetti e programmi ammissibili all'intervento del Fondo, tenendo conto del miglior rapporto tra costo e risparmio energetico, sono individuati termini e condizioni di maggior favore per interventi che presentino specifica valenza prestazionale volti a: 
a) creare nuova occupazione; 
b) migliorare l'efficienza energetica dell'intero edificio; 
c) promuovere nuovi edifici a energia quasi zero; 
d) introdurre misure di protezione antisismica in aggiunta alla riqualificazione energetica; 
e) realizzare reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento in ambito agricolo o comunque connesse alla generazione distribuita a biomassa; 
6. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento volontario di contributi da parte di Amministrazioni centrali, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con i provvedimenti di cui al comma 5. La dotazione del Fondo è, inoltre, incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23. 
7. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui al comma 2, lettera a) sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La sezione destinata alla concessione di garanzie, di cui al comma 2, è ricompresa nel Sistema nazionale di garanzia di cui all'articolo 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
8. Le garanzie concesse dal Fondo possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Europeo degli Investimenti o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione Europea o da essa cofinanziati. 
9. La gestione del Fondo e dei relativi interventi può essere attribuita sulla base di una o più apposite convenzioni, a società in house ovvero a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici. Agli oneri connessi alla gestione e al funzionamento del Fondo si provvede a valere sulle medesime risorse. 
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

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