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giovedì 1 dicembre 2016

NOVITA': D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Aggiornato con il Decreto Legislativo 18 luglio 2016, in vigore dal 26 luglio 2016. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165.
  • Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all’articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:

a) all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;

b) all’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

c) all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia;

b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;

e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

g) consumo di energia finale: tutta l’energia fornita per l’industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l’agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell’energia e alle industrie energetiche stesse;

h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;

n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi del PAN GPP;

p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;

q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;

r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;

s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;

t) esercente l’attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 17 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

u) esercente l’attività di misura dell’energia elettrica: soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 6 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

v) grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;

bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso;

cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

dd) Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell’articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici;

ee) Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;

ff) pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali di cui all’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012;

ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un’opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria necessaria per rifornire un’unità di energia il 50 per cento di calore di scarto; erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell’analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un’opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un’unità di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

oo) sistema di gestione dell’energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;

pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;

ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
  • a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
  • b) il 50 per cento di calore di scarto;
  • c) il 75 per cento di calore cogenerato;
  • d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
  • Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura:

a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali;

b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l’attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:

a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell’attività di misura previste dalla normativa vigente, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;

c) nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11.

4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l’attività di misura assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile: 

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:

  1. per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
  2. le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
  3. l’obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
  4. fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
  5. ’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

  1. dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
  2. dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/ CE siano installati o meno, provvedono affinché:

a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

  1. prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
  2. confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
  3. informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 137del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;

d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d’utenza.

8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all’articolo 15-bis del decretolegge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.


  • Art. 16. Sanzioni
  1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
  2. L’esercente l’attività di misura che, nei casi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
  3. L’esercente l’attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell’articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  4. L’esercente l’attività di misura che al momento dell’installazione dei contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
  5. L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
  6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
  7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
  8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
  9. L’impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione.
  10. L’impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
  11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l’impresa di vendita di energia al dettaglio: a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera a); b) che non offre al cliente finale l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest’ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 7, lettera b); c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera c); d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest’ultimo di confrontare offerte comparabili.
  12. L’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l’accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.
  13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.
  14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati.
  15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  16. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  17. L’autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
  18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.
  19. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere: a) l’indicazione dell’autorità competente; l’oggetto della contestazione; l’analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata; b) l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell’ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti; c) l’indicazione del termine entro cui l’interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni; d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18; e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) l’indicazione del termine di conclusione del procedimento.
  20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
  21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 è effettuato con le modalità di versamento previste dall’articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all’autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo.
  22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
  23. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
  24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.





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giovedì 7 aprile 2016

L’amministratore di condominio come guida per i condomini

Pensare che un amministratore condominiale possa svolgere una funzione di “guida” per i condòmini, può essere un’idea bislacca, poco realistica e un po’ avventata.
Ma perché non esplorarla?
Da diverso tempo mi sto occupando, come psicologo di comunità, del lavoro degli amministratori di condominio e sono sempre più convinto che questo ruolo ha una valenza sociale che dovrebbe essere riconosciuta. Dalle istituzioni e dall’opinione pubblica. Ma anche dagli amministratori stessi che, in molti casi, potrebbero attrezzarsi meglio per svolgere anche questa funzione, di natura psicosociale.
Personalmente sono convinto che sia possibile immaginare un ruolo più ampio per l’Amministrazione Condominiale. Un ruolo che promuova e sostenga un’immagine più positiva di questa figura, garantisca all’amministratore una maggiore gratificazione dal proprio lavoro e contenga lo stress che lo caratterizza.
Come dicevo, da un po’ di tempo sono impegnato a capire cosa potrebbero fare gli amministratori condominiali a questo riguardo. A capire se, oltre a svolgere i compiti specifici del loro ruolo tecnico e amministrativo, potrebbero dare un contributo per affrontare altri problemi con cui si confrontano le persone che abitano nei complessi da loro amministrati.
Prima di tutto il condominio non è solo un edificio. È anche un insieme di persone che abitano sotto lo stesso tetto. Una comunità. Una comunità in difficoltà. Persone che, nel bene e nel male, devono condividere diversi aspetti della loro vita. Questa vicinanza, scelta od obbligata che sia, può essere un’opportunità, un problema o tutte e due.
Cosa comporta questo per l’amministratore?
Intanto non può occuparsi solo dell’immobile. Ci sono le persone che reclamano attenzione, ascolto e risposte. A volte a richieste pertinenti. Altre volte a richieste che arrivano all’amministratore perché non c’è nessun altro a cui rivolgerle o perché è il più vicino.
Il rapporto con le persone comporta una fatica, forse la fatica maggiore. E richiede tempo. Se non si prendono gli opportuni accorgimenti, molto tempo.
Ho capito che per un amministratore condominiale il tempo è la risorsa più scarsa. Una risorsa che deve essere usata bene e che non può essere assolutamente sprecata. Il rapporto fra tempo disponibile e cose da fare è spesso sbilanciato. In alcuni casi ciò diviene motivo di stress e influisce sul lavoro e sulla qualità della vita dell’amministratore.
Altro che occuparsi dei problemi dei condomini!
Bisogna proteggersi dalle loro richieste, spesso eccessive e non pertinenti. Questo è ciò che fanno alcuni amministratori per sopravvivere, per non essere risucchiati dalle inesauribile richieste di condomini, sempre più bisognosi o pretenziosi.
Al di là delle misure adottate da alcuni per proteggersi dall’invadenza, le persone hanno bisogni che premono e ignorarli potrebbe essere una soluzione peggiore di cercare di fare qualcosa per rispondere.
Ciò vuol dire che un amministratore condominiale, che lo riconosca o no e che gli piaccia meno, in un certo senso è costretto a fare anche l’operatore psicosociale. Personalmente lo includerei fra le professioni di aiuto. Specialmente in questo momento in cui il sistema dei servizi pubblici o parapubblici appare decisamente inadeguato per rispondere ad un numero elevato di bisogni.
Certamente alcuni amministratori, forse la maggior parte di loro, non riconoscono e non apprezzano questa funzione e si lamentano di “dover fare anche gli psicologi e gli assistenti sociali”.
Dal loro punto di vista, “fare gli psicologi e gli assistenti sociali”, oltre ad essere un compito improprio, è anche un fatto che snatura il loro lavoro.
In certo senso, hanno ragione. Non sono lì per fare questo. Né hanno il ruolo e le competenze per fare gli psicologi e gli assistenti sociali. Ma nel lamentarsi di dover fare questo, riconoscono che a loro è richiesto uno sforzo per “capire le persone e fare qualcosa per aiutarle”.
Le persone, con le loro competenze, aspirazioni, credenze, valori, bisogni e problemi, sono lì, nel condominio. Certo, sarebbe molto più facile amministrare un condominio, se non ci fossero le persone. Ma sarebbe un altro lavoro.
Queste persone oggi sono in difficoltà. Si trovano di fronte problemi nuovi. Oppure a problemi vecchi che non possono essere affrontati nel modo abituale, perché le soluzioni di un tempo non funzionano più. Le persone sono spaesate, disorientate, impaurite, arrabbiate. A volte rancorose. In molte situazioni non sanno cosa fare. E, a volte, fanno le cose sbagliate.
Di fronte ai problemi di complessità crescente, per la molteplicità e l’intreccio dei fattori che li causano e la varietà degli esiti possibili, riconoscere e accettare di non sapere cosa fare, di non avere la soluzione certa, sarebbe la cosa più saggia. Ma è anche la più ansiogena. Per questo ci si agita, senza avere criteri certi e soprattutto condivisi per orientarsi. E si inventano soluzioni/non soluzioni, pur di contenere l’ansia dell’incertezza. In questa situazione le persone avrebbero bisogno di un supporto e di una guida. Di essere aiutate a ritrovare la strada, di essere sostenute nella fase dell’incertezza che è necessario attraversare per capire la scelta da fare. Lì, nel posto dove abitano. Da parte di qualcuno che conosce loro e la condizione nella quale si trovano. Potrebbe essere questo un servizio dell’amministratore condominiale?
Io penso di sì. L’amministratore è prossimo alle persone, in molti casi le conosce e vede i problemi molto prima degli psicologi e degli assistenti sociali che stanno nei servizi. Inoltre conosce il contesto, le sue fragilità e le sue risorse. Ma il condizionale è d’obbligo. Non sempre gli amministratori sono organizzati per farlo. Non hanno né tempo, né competenze. Né sono pagati per questo.
L’Amministratore dovrebbe quindi organizzarsi e dotare il suo studio delle competenze psicosociali necessarie. In questo modo potrebbe svolgere un ruolo di grande rilevanza sociale ed entrare a far parte a pieno titolo anche del sistema dei servizi alle persone.
E’ questa la prospettiva del gestore sociale che si sta affermando, ad esempio, nell’ambito del housing sociale. Potrebbe diventare un nuovo modo di intendere la professione, ma anche un possibile elemento su cui giocarsi la competizione in un mercato sempre più affollato di offerte.
In ogni caso, se questa apertura alla dimensione psicosociale non assicura necessariamente più soldi, potrebbe portare comunque un maggiore riconoscimento sociale agli amministratori e una maggiore gratificazione per il proprio lavoro.


di Elvio Raffaello Martini
Psicologo
Amministrare Immobili
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martedì 25 novembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 3

Art. 3 Obiettivo nazionale di risparmio energetico 

1. L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.

2. Le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1.

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mercoledì 12 novembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 20



Art. 20

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


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giovedì 18 settembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 2


Art. 2 

Definizioni 


1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui: 
a) all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni; 

b) all'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni; 

c) all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 


2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010; 

b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;

c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche; 

d) CEI: comitato elettrotecnico italiano; 

e)coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio; 

f) condominio: edificio con almeno due unita' immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni; 

g) consumo di energia finale: tutta l'energia fornita per l'industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l'agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell'energia e alle industrie energetiche stesse; 

h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici; 

i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio; 

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale; 

m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013; 

n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari; 

o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente ai sensi del PAN GPP; 

p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata; 

q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; 

r)energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento,
sia per uso industriale che civile; 

s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008; 

t) esercente l'attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 17 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni; 

u) esercente l'attività di misura dell'energia elettrica: soggetto che eroga l'attività di misura di cui all'articolo 4, comma 6 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 11 del 2007, e successive modificazioni; 

v) grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro; 

z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.; 

aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;

bb)interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso; 

cc) micro impresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non e' stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

dd) Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell'articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli  obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e dei servizi energetici; 

ee) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 2013; 

ff) pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali di cui all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento: sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; 

hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012; 

ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un'opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell'analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione; 

ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un'opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l'apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un'unità di energia erogata nell'ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell'energia richiesta per l'estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili; 

nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o tele raffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese; 

oo) sistema di gestione dell'energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all'interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;

pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica; 

qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente
all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente; 

rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013; 
ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni; 

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno: 
il 50 per cento di calore di scarto; 
il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; 
il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; 
il 75 per cento di calore cogenerato; 

uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell'energia pari all'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato
convenzionalmente pari a 41,86 GJ; 

vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione. 
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martedì 16 settembre 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - 102/2014


Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettatati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
Vista la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio n. COM (2013) 762 recante Orientamenti della Commissione sull'attuazione della direttiva sull'efficienza energetica;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 8 marzo 2013, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, che approva la Strategia energetica nazionale;
Vista la delibera CIPE n. 17 dell'8 marzo 2013 che aggiorna il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 maggio 2014;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



Dato a Roma, addì 4 luglio 2014.

- D.Lgs. 102/2014 elenco completo degli articoli:

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giovedì 28 agosto 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 8

Art. 8 Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia 


1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici e da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione. 

2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all'articolo 12, comma 3, relative agli auditor energetici, con l'esclusione degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. Per lo schema volontario EMAS l'organismo preposto è ISPRA. 

3. Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 39, comma 1 o comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. 

4. Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento. 

5. L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi. 

6. L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del presente articolo, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo di cui ai commi 1 e 3, almeno pari al 3%. ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ. 

7. In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16. 

8. Entro il 30 giugno di ogni anno ENEA, a partire dall'anno 2016, comunica al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, lo stato di attuazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 3 e pubblica un rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti. 

9. Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione nelle PMI di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione ISO 50001. 

10. All'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente. 

11. All'attuazione delle attività previste ai commi 5 e 6 del presente articolo si provvede nel limite massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
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mercoledì 27 agosto 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 14

Art. 14 
Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica 

1. I contratti di prestazione energetica stipulati dalla pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato 8 al presente decreto. 
2. All'articolo 4, comma 1 dell'allegato 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n 115, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «aa) per la prima stipula contrattuale, la riduzione stimata dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 5 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale;». 
3. Le Regioni e le Province Autonome forniscono assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico e rendono disponibili al pubblico informazioni sulle migliori pratiche disponibili nell'attuazione dei suddetti contratti anche con il supporto di ENEA. 
4. L'ENEA, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con le Regioni, integra il contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio di cui all'articolo 4-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, con gli elementi minimi di cui all'allegato 8. 
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per semplificare ed armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili nonchè per armonizzare le regole sulla attestazione della prestazione energetica degli edifici, i requisiti dei certificatori e il sistema dei controlli e delle sanzioni. Tali linee guida sono finalizzate, in particolare, a favorire: 
a) la gestione delle procedure autorizzative attraverso portali on-line accessibili da cittadini ed imprese e contenenti altresì informazioni su vincoli emergenti dalla pianificazione urbanistica territoriale; 
b) uniformità e snellimento della documentazione a supporto delle richieste autorizzative;
c) applicazione di costi amministrativi o d'istruttoria massimi, tali da non scoraggiare l'installazione di tecnologie efficienti.
6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonchè alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. 
7. Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 25 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonchè alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 30 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga puo' essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile. 
8. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: 
«d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione; 
e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.» 
9. II comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente: 
«9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio: 
I. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
II. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti; 
III. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59; 
IV. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.». 
10. I provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, favorendo l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale di regole semplici per la valutazione della prestazione energetica e l'attestazione della prestazione energetica degli edifici. 
11. Ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, è prorogata la durata degli incentivi per i soli anni 2015 e 2016, a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purchè i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2015 e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione.
12. È fatto divieto ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia al dettaglio, di tenere comportamenti volti ad ostacolare lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e ad impedire la richiesta e la prestazione di servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica, compresa la preclusione dell'accesso al mercato per i concorrenti o l'abuso di posizione dominante. 
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