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lunedì 3 settembre 2018

Fisco: Agenzia Entrate dimezza numero dirigenti. Comitato gestione approva nuovo assetto


Il comitato di gestione delle Entrate ha definito il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia a seguito dell’introduzione delle nuove posizioni organizzative, previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2018. Con il nuovo modello organizzativo, che sarà operativo entro la fine dell’anno, le posizioni dirigenziali saranno ridotte di 452 unità (circa il 50% in meno) e verranno istituite 1.483 posizioni organizzative: 252 negli uffici centrali, 275 nelle direzioni regionali e 956 nelle direzioni provinciali. Il costo delle nuove posizioni sarà coperto con il risparmio derivante dalla riduzione delle posizioni dirigenziali e dalla soppressione delle posizioni organizzative speciali (POS).
Come cambiano le direzioni provinciali… - All’interno degli uffici controlli presenti nelle direzioni provinciali saranno previste 2/3 aree in base alla tipologia di contribuente prevista a livello centrale (imprese medie; piccole imprese; persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali); anche gli uffici provinciali – territorio verranno suddivisi in aree, dedicate ai servizi catastali e cartografici, a quelli di pubblicità immobiliare, a quelli estimativi e all’osservatorio del mercato immobiliare. Nelle grandi direzioni provinciali con più uffici territoriali potranno essere unificate le attività riguardanti i rimborsi Iva e/o la liquidazione, il controllo e i rimborsi relativi agli atti pubblici e alle dichiarazioni di successione, in modo da ridurre il sovraffollamento negli altri uffici. Si prevede, infine, che le attività di riscossione vengano affidate all’ufficio legale.
…e quelle centrali e regionali - Si confermano le scelte fatte l’inverno scorso di valorizzare la distinzione per tipologia di contribuenti e di migliorare il coordinamento dei servizi. Inoltre, verrà dato maggior rilievo alle funzioni legate alla crescita professionale, allo sviluppo del personale e all’introduzione dello smart working e sarà potenziato il presidio sul territorio delle funzioni di audit. Per i centri di assistenza multicanale verrà rafforzato il presidio e il coordinamento centrale per una migliore qualità dei servizi. Infine, l’assetto delle direzioni regionali verrà reso omogeneo al modello centrale, soprattutto per quanto riguarda la suddivisione delle attività di consulenza e controllo in base alla tipologia di contribuenti e l’integrazione dei servizi resi all’utenza.
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lunedì 17 luglio 2017

Del Rio:' Obbligatorio il certificato di stabilità'

Da diversi anni si parla di regolarizzare i documenti che devono essere presenti in un contratto d'affitto o di compravendita relativi ad un immobile, è stato fatto 10 anni fa con le certificazioni energetiche, e da diversi anni si studia come poter introdurre un documento che certifichi la staticità dell'edificio.

Dopo i spaventosi terremoti che abbiamo vissuto, si è visto come tanti edifici presentino vulnerabilità tali da portarli al crollo troppo facilmente, purtroppo anche senza l'accadimento l'evento sismico. Tuttavia non è mai stato fatto nulla a riguardo per un problema semplicissimo: i costi! Oggi però secondo il ministro Del Rio questo problema verrebbe meno, e potrebbe già nelle prossime settimane, essere abbozzata una legge a riguardo che poi verrà approvata nella legge di bilancio. I dubbi sono ancora tanti, se si parlerà di classi come quelle energetiche, se è relativo al sisma atteso o alla resistenza massima della struttura. Il Ministro ha dichiarato che tale certificato potrebbe rientrare nel  rientri nel sismabonus, e che quindi sarebbe detraibile fino all'85% dall'IRPEF rende più facile le cose.


E' tuttavia da analizzare la situazione in cui i tecnici (speriamo solo ingegneri strutturisti ) andranno ad operare. Infatti, se suoi nuovi edifici la situazione è relativamente semplice, poiché esistono i progetti depositati in comune e le strutture al genio civile, oltre che perizie, foto, ecc... della fase di cantiere, per cui un tecnico sarebbe facilitato ad analizzare la staticità dell'edificio e quindi produrre un documento che si basi su dati certi. Differente è per un edificio esistente: basti pensare che solo fino a pochi anni fa la perizia geologica non veniva sempre fatta e si andava 'a naso', e quindi le fondazioni sono spesso insufficienti a dare la giusta stabilità all'edificio. Per non parlare del complesso lavoro che nascerebbe dall'analizzare la struttura portante: se è facile capire se una struttura è in cemento armato o in muratura, diverso è capire quanti ferri ci possono essere dentro a un elemento strutturale o la durezza della calcestruzzo. Se è un edificio storico, realizzato in muratura la cosa si complica ulteriormente, perché è probabile che abbia subito nella sua vita più interventi in diverse epoche, con diverse tecnologie e con diversi materiali. Se non vengono considerati tutti questi, si rischia di non fare una buona analisi (sopratutto sismica). Infatti si dovranno predisporre delle analisi anche semidistruttive per avere della campionature certe sulle quali basarsi. Questo per fare un buon lavoro, e non una porcata tipo le certificazioni energetiche, che nate per essere un'attenta analisi dei costi energetici dell'edificio, sono ora svendute a 40 € su internet, senza che nessuno venga nemmeno a vedere la casa.  Poiché inserire dentro a un software dei numeri a casaccio per arrivare ad emettere un certificato non corrispondente alla realtà, ma con cui è possibile levarsi il peso dell'atto, è diverso dal verificare con attenzione se gli chi abita una struttura è sicura di non restarci sotto o meno.


Da aggiungere che tale certificato è impossibile che riguardi la singola unità immobiliare, dovrà comprendere tutto l'immobile. I tempi di lavorazione saranno probabilmente anche lunghi che potranno arrivare anche a superare il mese se non oltre! Quindi una volta che tale certificato verrà normato, sarà meglio che i condomini si apprestino celermente a produrlo, poiché la pena sarebbe l'impossibilità da parte del Notaio o dell'AdE di convalidare l'atto di comprevendita, affitto, ecc.... Hanno anche un vantaggio a produrlo, poiché il ministro Del Rio ha dichiarato che tale documento rientrerebbe nel sismabonus, cosa che oggi è esclusa. Oggi solo se nel caso vengano eseguite lavorazioni si ha diritto ad rientrare nel sismabonus e alle detrazioni fiscali irpef.




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giovedì 22 giugno 2017

Energia - Efficienza energetica: certificazione ed etichette

Presentato lo studio Accredia-Isnova che delinea il quadro dei processi di certificazione delle competenze in ambito energetico e cambiate le etichette degli elettrodomestici che diventano più smart.

Le certificazioni accreditate da ente terzo contribuiscono sicuramente al miglioramento del mercato dei servizi energetici, con benefici energetici, ambientali, sociali e di produttività, perché sono garanzia di qualità e di aggiornamento professionale. È ciò che è emerso dall’Osservatorio Accredia “Le certificazioni accreditate per l’efficienza energetica”, realizzato dall’Ente unico italiano di accreditamento, in collaborazione con Isnova, (I’Istituto per la Promozione dell’Innovazione Tecnologica), controllato da Enea, e presentato a fine marzo a Roma dal Presidente di Accredia Giuseppe Rossi e dal Presidente di Enea, Federico Testa, insieme a rappresentanti delle imprese e della Pubblica Amministrazione.
Lo studio Accredia-Isnova delinea ruolo, benefici, criticità e aree di miglioramento dei processi della certificazione accreditata delle competenze (figure professionali e organizzazioni) e dei sistemi di gestione dell’energia ed è stato realizzato su un campione composto da soggetti e organizzazioni in possesso di certificazioni per il miglioramento della performance energetica: EGE (Esperti in gestione dell’Energia), ESCo (Società che forniscono servizi energetici) e organizzazioni certificate ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia”.
La certificazione accreditata, rilasciata da un organismo verificato da Accredia, presenta maggiore credibilità e autorevolezza rispetto agli altri tipi di certificazione, come l’autodichiarazione di conformità o la qualificazione emessa da fornitori o subfornitori e presenta vantaggi per la PA, le imprese ed i consumatori.
Per le imprese, la certificazione accreditata conferisce maggiore incisività e penetrazione sul mercato, grazie al vantaggio competitivo; inoltre attraverso di essa il fornitore può dimostrare al cliente che opera in conformità alle norme nazionali e internazionali e alle prescrizioni attinenti al proprio campo di attività, il 60% delle imprese vede il processo di certificazione come opportunità per innescare l’innovazione di processo e prodotto, mentre il 72% lo identifica come strumento per misurare le proprie prestazioni energetiche. La certificazione verifica, in modo terzo e indipendente, il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze dei professionisti o l’approccio sistemico al miglioramento continuo dei processi relativi a un sistema di gestione. In più, è facilitato l’accesso alle gare pubbliche e si accresce la reputazione aziendale e la fiducia trasmessa ai consumatori.
Questo tipo di certificazione risponde, infine, alla richiesta dei consumatori di avere garanzie sempre crescenti sull’affidabilità e sostenibilità dei beni e servizi acquistati, contribuendo all’adozione di comportamenti energeticamente consapevoli e con ricadute positive sull’ambiente.

Qualche numero
Per ciò che riguarda nello specifico, i benefici derivanti dalla certificazione accreditata, gli EGE (Esperti di Gestione dell’Energia) hanno evidenziato l’aumento della reputazione professionale (per il 48%), una maggiore visibilità sul mercato (32%), l’avanzamento professionale (11%) e la facilitazione nelle gare di appalto (10%).
Le Società che forniscono servizi energetici (ESCo) hanno identificato come benefici: l’aumento della fiducia del cliente nel prodotto o servizio offerto (per il 66%), la maggiore visibilità sul mercato (per il 64%), l’aumento della qualità dei servizi forniti (55%), la facilitazione nella partecipazione a gare d’appalto (51%) e la maggior credibilità con le istituzioni bancarie (26%).
Le organizzazioni certificate ISO 50001 hanno evidenziato come benefici l’opportunità di misurare la prestazione energetica (72%), o di innescare l’innovazione di processo, l’identificazione delle priorità in campo energetico (53%), il miglioramento delle competenze (31%).
Nel 2016 sono stati 1674 gli Esperti in Gestione dell’Energia certificati sotto accreditamento: il 44% di essi lavora nel settore dell’agricoltura, che è quello che ha il maggior numero di organizzazioni che si sono dotate di un energy manager certificato EGE, seguito da quello dell’industria e del terziario, rispettivamente con il 25%, della PA con l’11% e dei trasporti con il 7%.
Le ESCo certificate sono state 1025: il settore di attività prevalente indicato è quello industriale con il 49%, seguito da quello terziario con il 20%, dalla PA con il 18%, residenziale con l’8% e agricoltura con il 4%.
Le organizzazioni che hanno fatto certificare il loro sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001, nel 2016, sono state 1269, appartenenti prevalentemente al settore dell’industria (47%), seguito dal terziario (31%) e PA (13%).

La nuova etichetta smart entro il 2019
Eravamo abituati da quasi vent’anni alle etichette energetiche di elettrodomestici e televisori, ora saranno univoche (con la stessa scala da A a G) e faranno capo a un archivio digitale di informazioni. Le nuove etichette potranno contenere un QR code o un link che permetterà ai cittadini di accedere a un archivio online. La creazione di un database dettagliato e di strumenti digitali, come ad esempio app per smartphone, permetteranno ai consumatori di fare paragoni immediati tra i prodotti presenti sul mercato. Diventerà così possibile nell’UE lo sviluppo di applicazioni per smartphone analoghe a quelle già in uso ad esempio in Australia, che consentono agli acquirenti di fare confronti immediati fra i diversi modelli e di scegliere quello che offre il maggiore risparmio rispetto alle abitudini personali di impiego. I produttori avranno inoltre la facoltà di inserire sulle etichette relative all’efficienza energetica il simbolino che indica la capacità dell’apparecchiatura di essere “smart”, cioè di essere programmata (su consenso dell’utente) per mettersi in funzione quando l’energia elettrica costa meno o è disponibile in maggiore quantità. L’etichetta stampata rappresenterà l’efficienza energetica tramite una scala univoca rappresentata dalle lettere dalla A alla G e dai colori dal verde al rosso e non ci saranno più infiniti “+” davanti alla lettera A!
Le nuove etichette saranno applicate dapprima a frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lampadine ed entro il 2019 dovrebbero cominciare ad arrivare nei negozi, a seguire toccherà a tutti gli altri prodotti.
L’accordo informale ora dovrà essere confermato dai 28 Stati UE e successivamente dall’assemblea plenaria del Parlamento Europeo. Il nuovo regolamento sulle etichette relative all’efficienza delle apparecchiature che consumano energia entrerà direttamente in vigore in tutti gli Stati UE, senza bisogno di essere trasposto nelle legislazioni nazionali: il Parlamento Europeo avrà il controllo delle fasi di attuazione.
Le etichette relative all’efficienza energetica e l’ecodesign, ossia all’introduzione progressiva di criteri più stringenti di produzione, consentono un risparmio energetico stimato dalla Commissione europea in 175 Mtep all’anno (si tratta di 175 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) entro il 2020: all’incirca la quantità di energia consumata in un anno nel nostro Paese.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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martedì 20 giugno 2017

Il fabbisogno termico di energia termica utile

Per comprendere il concetto di Fabbisogno termico è utile ricorrere ad una analogia “idraulica” che recupera l’esperienza (comune) di tutti quelli che, per necessità o per intrinseco piacere, solitamente si “lavano”. Prendiamo quindi in esame una vasca da bagno e la sua cugina maggiore ovvero una piscina:
Senza ricorrere a troppi tecnicismi risulta intuitivo considerare accettabile una associazione logica, ovvero la correlazione tra la quantità di acqua contenuta in un recipiente (vasca o piscina) con il “livello” raggiunto/desiderato, a parità di dimensioni del contenitore.
Quindi se accettiamo l’assunto precedente, tale assunto si può estendere alla termotecnica: basta considerare la quantità di calore necessaria a soddisfare un bisogno come una quantità di acqua e la temperatura raggiunta/desiderata come il livello necessario per permettere di soddisfare questo bisogno.
Quindi se ipotizziamo che “statisticamente” necessitino almeno 20°C per raggiungere condizioni di comfort, la corrispondente quantità di calore deriva dalle “dimensioni” del contenitore (stanza, zona termica) da climatizzare. La schematizzazione, volutamente, è abbastanza rozza perché entrano in gioco i concetti di trasmittanza e capacità termica , variabili termiche aggiuntive alle pure variabili dimensionali.
Ma per gli scopi immediati il parallelo regge. Accettato quindi questa similitudine, il concetto di fabbisogno termico può essere meglio compreso ricorrendo alla successiva immagine:
Ipotizziamo appunto una situazione come quella descritta: la necessità da soddisfare è quella di mantenere un livello di acqua nella vasca (temperatura ambiente) sufficiente per consentire al “roditore” di compiere le proprie abluzioni.
La vasca da bagno (alloggio, stanza, zona termica) è però, ahimè, affetta da fori (dispersioni termiche) tali da far decrescere il livello desiderato. Ecco la necessità di ricorrere ad un sistema di reintegro (impianto) per ripristinare il livello desiderato introducendo la quantità di acqua (calore – energia termica) dispersa.
Quindi il FABBISOGNO TERMICO DI ENERGIA TERMICA UTILE altro non è che un bilancio tra dispersioni (fuoruscite di acqua dalla vasca) e gli apporti (piove nella vasca) , una volta fissato il livello di acqua in modo convenzionale (20°C di temperatura interna).
Altro è il concetto di CONSUMO (FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA) che deriva dal soddisfare il fabbisogno di energia utile tramite l’impiego di vettori energetici. Questo impiego può essere più o meno efficiente generando comunque perdite che si aggiungono al fabbisogno di energia utile per costituire il CONSUMO.
Quindi il CONSUMO può essere inferiore al FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE nella misura in cui si rinuncia a parte del servizio (per esempio accettando di godere di una temperatura inferiore a 20°C), ma solitamente il CONSUMO risulta sempre superiore al FABBISOGNO DI ENERGIA UTILE appunto perché si generano comunque perdite nei processi di conversione.

di Antonio Claudio Lucchesi
Consulente ANACI
fonte: AmministrareImmobili
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Il fabbisogno energetico per la ripartizione della spesa del riscaldamento

Il calcolo del fabbisogno termico è elemento necessario per procedere correttamente alla ripartizione della spesa del riscaldamento conseguentemente all’adozione dei sistemi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione. L’articolo 9, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 102/2014, prevede che il criterio base per la ripartizione della spesa debba necessariamente essere la norma UNI 10200 (attualmente è in vigore la versione del 2015).
Tuttavia, qualora siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate.
Appare quindi essenziale, prima di dare corso all’incarico per la redazione dei calcoli necessari ai fini della norma UNI 10200, procedere alla determinazione del fabbisogno energetico.
Infatti, acquisiti questi dati, la prima cosa da verificare è se sussistano o meno i presupposti per poter disapplicare la norma UNI. In tal caso, la questione dovrà essere sottoposta all’assemblea la quale potrà valutare quale scelta adottare. Si ritiene indispensabile la presenza del professionista in quella sede.
Nel caso in cui i condomini dovessero scegliere di non fare ricorso alla norma tecnica per la ripartizione, il fabbisogno non sarà più necessario, anche se resta un dato utile per eventuali scelte future. Qualora, invece, l’assemblea dovesse decidere di applicare la norma UNI, il fabbisogno sarà necessario per la formazione della nuova tabella millesimale del riscaldamento.
La norma tecnica per il calcolo del fabbisogno è la UNI TS 11300 che, si ritiene, non debba essere applicata pedissequamente.
La norma, infatti, per calcolare il fabbisogno prevede di considerare l’attività posta all’interno delle unità immobiliari. Infatti, se vi fosse un ufficio con molti computer che erogano calore, il fabbisogno energetico sarebbe diverso da quello, ad esempio, di una unità immobiliare ad uso abitazione oppure se nell’appartamento vi fosse un negozio da parrucchiera con i caschi che, notoriamente, scaldano molto.
A seconda dell’attività posta all’interno dell’alloggio, cambia, quindi, la quantità di calore che deve essere prelevata dai corpi scaldanti e, quindi, il fabbisogno.
Tali elementi andrebbero ad incidere sulle differenze di fabbisogno con la conseguenza che, cessata l’attività e mutata la destinazione (ad esempio da parrucchiera a enoteca), conseguirebbe una modifica che potrebbe alterare le differenze oltre il 50%. Così fosse, ogni volta che varia una attività, occorrerebbe procedere nuovamente ai calcoli (quanto meno dell’unità stessa) per verificare se ancora sussistono le condizioni per disapplicare la norma UNI.
Ne consegue che si sarebbe portati a ritenere che il calcolo del fabbisogno debba essere effettuato senza considerare l’attività che in concreto viene svolta nell’unità immobiliare. Saranno invece presi in considerazione solo l’edificio e quelle parti di esso che possono portare a minori o maggiore dispersioni ma che, in ogni caso, riguardano il palazzo e non l’uso che dello stesso viene fatto. Pertanto, si ritiene che debbano essere considerati i doppi vetri e gli eventuali “cappotti interni” che, in ogni caso, hanno carattere di stabilità nel tempo.
Qualora, invece, i condomini dovessero decidere di applicare comunque la norma UNI 10200 (oppure se non dovessero sussistere le condizioni per la sua disapplicazione), la determinazione del fabbisogno torna utile per calcolare la nuova tabella millesimale con la quale verranno ripartiti i costi che generano la così detta “spesa per potenza termica installata”: dispersioni (la così detta quota fissa), energia elettrica, terzo responsabile, manutenzione ordinaria.
In tal caso, però, occorrerà apportare modifiche ai criteri utilizzati per il calcolo. Poichè, in tal caso, il calcolo del fabbisogno è strumento per procedere alla determinazione della tabella millesimale, troveranno applicazione quelle norme che disciplinano i criteri per la formazione della stessa.
L’articolo 68 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile, prevede espressamente che “nell’accertamento dei valori di cui al primo comma (millesimi -ndr-) non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare”.
Conseguentemente, non dovranno essere considerati i doppi vetri in quanto “miglioramenti”. Questi, riducendo le dispersioni, sicuramente vanno ad abbassare il fabbisogno dell’unità immobiliare. Tuttavia la norma del codice deve prevalere sulla norma tecnica (la UNI TS 11300) che, peraltro, non è richiamata espressamente dalla legge.
Il professionista deve quindi considerare, per la determinazione della tabella millesimale, lo stato degli infissi al momento del completamento dell’edificio.
Si ricordi che la tabella millesimale verrà utilizzata per la ripartizione della spesa per potenza termica installata. Il risparmio per il singolo condomino che ha effettuato opere o interventi migliorativi energeticamente, si ha nella quota a consumo. Infatti, avendo diminuito il fabbisogno dell’unità immobiliare, sarà necessario prelevare una quantità inferiore di calore dai corpi scaldanti.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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La nuova filiera delle energie rinnovabili

La neocostituita Filiera Finco delle Energie Rinnovabili ha incontrato ieri sera il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Dott. Gian Luca Galletti, presenti il Direttore Generale FINCO Dott. Angelo Artale, il Vice Presidente CNPI P.I. Renato D’Agostin, il Presidente FIPER Dott. Walter Righini, il Direttore Generale Dott. Paolo Taglioli ed il Dott. Luca Mazzanti di ASSOIDROELETTRICA. Scopo primario della Filiera è la promozione ed il sostegno della produzione e dell’utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabili al fine di pervenire ad una loro capillare diffusione ed affermazione, con una particolare attenzione per il settore residenziale privato (responsabile di oltre il 60% dei consumi di energia primaria), seguendo il principio europeo «innanzitutto pensare piccolo» («Think Small First»), proprio della generazione distribuita in cui le piccole e medie imprese rivestono un ruolo di primo piano.
Per questo occorre fare “sistema” tra le energie pulite onde evidenziare ed evitare distorsioni di mercato e conflitti di interesse risolti finora pressoché sempre a favore del fossile, innalzando i costi della bolletta energetica, spesso a spese del contribuente italiano oltre che delle imprese.
Sotto il profilo politico vi è necessità di ulteriore attenzione verso le esigenze del Paese in termini di indipendenza energetica e verso l’interesse dei contribuenti valorizzando le risorse presenti sul territorio. Esempio emblematico, l’impiego delle biomasse in reti di teleriscaldamento, che permettono da un lato di garantire la manutenzione dei boschi e del territorio e dall’altro di ridurre le polveri sottili, migliorando la qualità dell’aria. Tra gli obiettivi della nuova Filiera – che rappresenta soprattutto i piccoli e medi produttori indipendenti - vi è la promozione della aggregazione di soggetti che avvertono l’urgenza di “fare rete”, così da costruire le fondamenta per supportare i processi di cambiamento ed implementazione del tessuto produttivo italiano verso i paradigmi dell’efficienza energetica e della sostenibilità.
Ed, anche, quello di diventare sempre più un soggetto stabile e credibile quale “consulente” del Decisore Politico.
Su queste basi, Anaci (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio ed Immobiliari) Anig Hp (Associazione Imprese geotermia a bassa entalpia), Assoidroelettrica (Imprese del settore Idroelettrico), Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde), Fiper (Imprese del settore teleriscaldamento a Biomassa/biogas), sono le Associazioni che hanno avvertito l’esigenza di dare vita alla nuova Filiera. Altre associazioni sono in procinto di aderire.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Fire (Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia) forniranno sostegno tecnico.
In tale contesto sarebbe auspicabile una forte collaborazione tra la Filiera ed Enea, oltre ad un riconoscimento “concettuale” da parte dello stesso Ministero dell’Ambiente nell’ambito dei Tavoli di consultazione aperti con gli operatori del settore.
“Oggi l’Italia – spiega il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti – è un driver globale nello sviluppo delle energie rinnovabili e sta puntando molto sull’efficienza energetica: la SEN, Strategia Energetica Nazionale, in via di predisposizione disegnerà per loro un ruolo di primissimo piano verso un futuro orientato alla decarbonizzazione, in linea con gli accordi di Parigi e con il Pacchetto Clima-Energia 2030. Per l’efficienza energetica e le fonti alternative è necessario strutturare una Filiera forte: l’iniziativa di Finco va dunque nella giusta direzione”.

Ufficio Comunicazione Finco
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martedì 16 maggio 2017

VALVOLE TERMOSTATICHE: Legislazione Tecnica

La proroga al 30 giugno 2017 per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non vale per la Regione Lombardia. E’ quanto sostiene la Regione stessa a mezzo di una pubblicazione sulla pagina internet www.curit.it.
La proroga citata è prevista nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”) il quale modifica il D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5 lettere b) e c).
La scadenza al 31/12/2016 è prevista invece in Lombardia dalla Legge Regionale 24/2006 articolo 9 comma 1 lettera c).
Ad avviso della Regione, quindi, la Legge Regionale prevale sulla norma nazionale.
Vi sarebbero però spazio anche per una possibile interpretazione contraria.
Occorre infatti ricordare che la Legge 24/2006 Regione Lombardia (emanata a tutela della salute e dell’ambiente) prevedeva inizialmente la scadenza per la termoregolazione al 01/08/2014.
Successivamente, con la legge 20/2015, la Regione decise di uniformarsi alla normativa nazionale richiamando espressamente il D. Lgs. 102/2014 che all’articolo 9 comma 5 prevedeva la scadenza al 31/12/2016.
La nuova formulazione della Legge Regionale a seguito della modifica è, pertanto, la seguente:

Art. 9, Legge 24/2006 (Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)
“La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”– Collegato 2007), detta disposizioni per:
  1. (omissis);
  2. (omissis);
  3. estendere l’obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l’installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”
Parrebbe quindi possibile anche ritenere che l’articolo della legge Regionale sopra richiamato, di fatto, altro non faccia che autorizzare la Giunta Regionale ad emanare, con propria Delibera, disposizioni attuative per l’installazione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione. Tutto quanto sopra, però, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale.
Si ricorda, infatti, che la Delibera di Giunta Regionale è norma regolamentare attuativa di una Legge. In questo contesto si inserisce il decreto legge così detto “milleproroghe” che rinvia la scadenza per l’adozione dei sistemi di contabilizzazione e di termoregolazione al 30 giugno 2017.
Pertanto, il milleproroghe ha modificato la norma a sua volta richiamata dalla Legge regionale.
Si consideri che il D. Lgs. 102/2014 ha recepito la Direttiva Europea 2012/27/UE mentre la Regione Lombardia non ha, a sua volta, recepito tale direttiva con una Legge decidendo, così, di non ricorrere alla potestà legislativa riconosciutagli dalla Costituzione ma, invece, di emanare solo norme attuative.
Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del D. Lgs. 102/2014, le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale il quale consiste nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Per il raggiungimento di tale obbiettivo, quindi, la Legge regionale demanda alla Giunta di emanare provvedimenti attuativi.
Non sfuggirà all’interprete la circostanza in base alla quale il D. Lgs. 102/2014 non contiene, a differenza dal D. Lgs. 192/2005 attuativo della Direttiva UE 2002/91/ce poi sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE, la clausola di cedevolezza che lascia alle Regioni la possibilità di recepire autonomamente la Direttiva (non appare questa la sede per la disamina circa l’eventuale incostituzionalità di tale norma in riferimento all’articolo 117 della costituzione che, invece, assegna alle Regioni la potestà legislativa in materia).
In ogni caso, soccorrerebbe in tale ipotesi la “clausola di cedevolezza”. Secondo tale interpretazione, le norme legislative di dettaglio emanate dallo Stato nelle materie per le quali le Regioni hanno la potestà legislativa ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, sostituiscono le norme regionali in vigore e cedono, in seguito, solo nel caso in cui la Regione dovesse emanare nuove leggi nella stessa materia.
Vi è sicuramente incertezza interpretativa, anche in riferimento alla possibile incompatibilità tra le nuove disposizioni di Legge e le precedenti, nonché ai rapporti tra le diverse potestà legislative esercitate dallo Stato e dalle Regioni (le une fatte proprie dalle altre).
Occorre prestare attenzione anche alle conseguenze circa l’eventuale scadenza al 31/12/2016 in Lombardia. Si ricordi, infatti, che dallo spirare del termine consegue che:
  1. migliaia di cittadini lombardi potrebbero vedersi destinatari della sanzione amministrativa da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare, come previsto dalla DGR Lombarda n. 1118/2013 articolo 25, comma 5 lettera q);
  2. decadenza di tutti i contratti stipulati con un terzo responsabile, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della medesima DGR 1118/2013; la decadenza è determinata dal fatto che l’impianto termico, in assenza di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, non sarebbe più conforme alle disposizioni di legge; tale norma è analoga a quella contenuta nel DPR 74/2013 articolo 6 comma 4; la decadenza del contratto porterebbe a mancati guadagni da parte delle imprese.
Visto tutto quanto sopra, potrebbe essere utile un pronunciamento del Consiglio Regionale Lombardo che si uniformi, anche questa volta, alla norma nazionale.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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Amministratori condominiali: investire di più nel risparmio energetico

L’invito è arrivato dal Presidente di Anaci Francesco Burrelli in occasione del convegno “L’amministratore Immobiliare: professionista senza confini” organizzato a Reggio Emilia all’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari della città emiliana in collaborazione con quella nazionale e l’amministrazione comunale.

Una media di oltre 300mila domande di sgravi fiscali dal 2013 sino ad oggi, ma solo una parte minoritaria indirizzata verso il risparmio energetico, circa il 65% è infatti avanzata per la sostituzione degli infissi e serramenti. Lo ha spiegato Francesco Burrelli, Presidente di Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari) nel corso del convegno nazionale “L’amministratore Immobiliare, professionista senza confini” organizzato a Reggio Emilia dall’Associazione cittadina guidata dalla presidente Maria Rita Furnari Lasagni, in collaborazione con Anaci nazionale, con l’amministrazione comunale e con il patrocinio del Gruppo 24Ore. “La maggior parte delle domande – spiega Burrelli – è stata avanzata per il ricambio di serramenti, solo il 25% per riqualificazione delle centrali termiche, il 7% per le energie rinnovabili, solo il 3% per riqualificare l’involucro. Occorre pertanto che la domanda possa essere orientata di più e meglio sul risparmio, sia per la sostenibilità futura delle nostre comunità sia per una adeguata valorizzazione del patrimonio immobiliare italiano, che potrà crescere cambiando soprattutto la propria classe energetica”. Un percorso che appare complesso e difficile stante ai dati attuali e in particolare al fatto che circa il 60% degli immobili è stato costruito antecedentemente al 1974, ovvero prima della legislazione antisismica e di quelle relative al risparmio. “In futuro la scelta di una abitazione sarà sempre più legata a due fattori, la sicurezza, e vediamo oggi, di fronte all’emergenza sismica, quanto questo aspetto sia sempre più rilevante e il risparmio energetico. Del resto sono le stesse normative europee con il PAES a richiedere l’adeguamento a nuovi e più significativi parametri energetici”.
L’incontro alla Sala del tricolore è servito quindi a fare il punto su una serie di argomenti di forte interesse per la categoria ma anche per i cittadini, come l’allarme lanciato in merito all’aumento del distacco per morosità dei servizi essenziali, acqua, luce e riscaldamento: la crisi economica ha prodotto anche questi effetti che riguardano sia cittadini italiani che stranieri. Un’emergenza, questa, confermata anche in sede locale dalla presidente Furnari. Da Reggio Emilia è arrivata inoltre la conferma della volontà di Anaci di incontrare con una propria delegazione i rappresentanti delle popolazioni colpite dai recenti terremoti, per offrire loro sostegno economico e professionale alla ricostruzione. “Oggi gli amministratori condominiali, per continuare a rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, hanno solo uno strumento a disposizione, la formazione - ha concluso Burrelli - Le normative fiscali, legali, tecniche sono in continuo divenire, mutano sempre più spesso e le istituzioni devono dialogare con gli amministratori, in modo da coordinare e non imporre i provvedimenti. Per questo i nostri professionisti sono chiamati ad aggiornarsi con continuità e con gli strumenti più innovativi. L’incontro di Reggio Emilia, come i molti altri organizzati periodicamente, dimostra una volta di più come Anaci sia a disposizione dei territori e delle istanze che da essi provengono”.
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giovedì 20 aprile 2017

In Lombardia proroga per la contabilizzazione

In materia di contabilizzazione e termoregolazione, anche la Regione Lombardia si uniforma alla scadenza nazionale del 30 giugno 2017. Quest’ultima data è oggetto di una proroga di quella inizialmente prevista per il 31 dicembre 2016.
La Legge della Regione Lombardia 24/2006, già si era allineata con la stessa scadenza nazionale di fine anno. A seguito, invece, della proroga concesso dallo Stato, si è creato un disallineamento di date, posto che nella legge della Regione Lombardia compare ancora la data (ormai vecchia) del 31 dicembre. ANACI aveva sin da subito comunicato ai propri iscritti Lombardi che era possibile ritenere valida la data del 30 giugno stabilita da Legge dello Stato.
Questo sia in forza della così detta Clausola di cedevolezza, sia perché la Legge regionale di fatto opera un rinvio alla legislazione statale. Con la variazione di questa ultima, avrebbe potuto essere inteso che sarebbe variata anche la scadenza regionale.
Al fine di prevenire difformità di interpretazioni e disparità di trattamento nell’applicazione di sanzioni in conseguenza del contrasto tra normativa nazionale e regionale, è stato proposto e votato in Commissione Regionale il Progetto di Legge 336 della X Legislatura Regione Lombardia.
In assenza della proroga, tutti gli impianti termici in Lombardia non adeguati, sarebbero stati non conformi alle disposizioni di legge.
La conseguenza sarebbe stata da una parte la possibile irrogazione delle sanzioni amministrative da 500 a 3000 euro per ogni unità immobiliare e, dall’altra, la decadenza di tutti i contratti con i terzi responsabili. Infatti, ai sensi del DPR 74/2013 e della DGR 1118/2013 Regione Lombardia, in assenza di conformità a legge degli impianti, la delega al terzo responsabile non può essere ammessa e, se già esistente, decade automaticamente.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN
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lunedì 3 aprile 2017

Ecobonus fino al 2021 per i condomini

Ecobonus 2017 per i condomìni fino al 75%, stabilizzato fino al 2021 e detraibile in 10 anni. Proroga di 1 anno della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre al 50%.

Gli incentivi fiscali sulla casa saranno estesi ai condomini: maggiore efficienza energetica o adeguamento antisismico e più elevata sarà la riduzione Irpef.
Da dati CRESME-ENEA è emerso che nel corso del 2014 sono stati oltre 11 milioni gli italiani che hanno usufruito del fondamentale strumento delle detrazioni fiscali sulla casa, con una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro. All’interno di questa cifra vanno segnalate le 455.800 persone che hanno effettuato una spesa totale di 3,3 miliardi di euro utilizzando l’Ecobonus 65% per interventi di riqualificazione energetica. I dati affiorano da una analisi delle dichiarazioni dei redditi 2015. Inoltre, secondo le ultime elaborazioni del centro studi CRESME, su dati del ministero delle Finanze, ad aprile scorso gli italiani hanno avviato interventi per oltre 1,9 miliardi di euro, pari al 5% in più rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2015.
Per le ristrutturazioni la proroga è solo per i 2017, per l’agevolazione del 65% sulla riqualificazione energetica la stabilizzazione è di 5 anni fino al 2021 se le spese sostenute riguardano le parti comuni dei condomini. Per i condomini che non hanno immediata disponibilità di risorse per sostenere i lavori ci sarà la possibilità di cedere i crediti anche a soggetti terzi e non solo alle ditte che eseguono i lavori. A queste agevolazioni va ad aggiungersi il nuovo sismabonus, una detrazione Irpef per le spese sostenute per adeguare gli immobili che ricadono in zone ad alta pericolosità sismica.
Queste alcune delle novità contenute nella nuova legge di bilancio approvata a ottobre dal Governo.
  • Ecobonus 2017-2021
La detrazione del 65% è prorogata a fine 2017 e per 5 anni, fino al 2021, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali (e degli Istituti autonomi per le case popolari), consiste in una detrazione dovuta per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, ovvero la detrazione Irpef del 65% dei costi sostenuti ripartita in 10 quote annuali di pari importo, sino a un limite massimo di:
• 30.000 euro, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• 60.000 euro, per le opere di riqualificazione dell’involucro di edifici esistenti, e per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
• 100.000 euro, per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

Dal 2017, se l’intervento interesserà l’intero involucro dell’edificio, il contribuente potrà ottenere delle detrazioni più alte, pari:
• al 70% dei costi, se gli interventi avranno un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio;
• al 75% dei costi, se il lavoro sarà finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Per accedere all’eco bonus è necessario presentare i seguenti documenti:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario.

Per gli interventi consistenti, come la riqualificazione globale e l’isolamento dell’edificio, deve essere trasmessa la seguente ulteriore documentazione all’Enea:
• APE (attestato di prestazione energetica) redatto da un professionista abilitato e indipendente dalla ditta che esegue i lavori;
• Asseverazione, ovvero la certificazione dei produttori necessaria per caldaie, finestre e infissi;
• scheda informativa, ossia un documento che contiene i dati identificativi del soggetto, dell’immobile e la quantificazione del risparmio energetico conseguente all’intervento.

  • Incentivi per ristrutturazioni
Gli incentivi che riguardano la ristrutturazione consistono in una detrazione dall’Irpef dei costi sostenuti per gli interventi, le spese sono detraibili al 50% dalle imposte, in 10 quote annuali dello stesso importo, fino a un massimo di 96.000 euro. La detrazione scadrà il 31 dicembre 2017, dopo tale scadenza, se non prorogata, tornerà al 36%. Possono fruire del bonus ristrutturazione:
• i proprietari dell’immobile su cui sono effettuati gli interventi;
• i conduttori dell’immobile (inquilini);
• i nudi proprietari; • gli usufruttuari;
• i comodatari;
• i familiari conviventi (purché siano loro a sostenere le spese e risultino intestatari di bonifici e fatture).

Gli interventi agevolabili consistono in lavori interni effettuati su immobili esistenti e oltre alle spese per la realizzazione, è possibile detrarre anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie e i sopralluoghi. Nel dettaglio, come anche precisato dalla Circolare n. 35/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, gli interventi incentivabili sono per opere di:
• manutenzione ordinaria (solo per le parti comuni dell’edificio);
• manutenzione straordinaria;
• ristrutturazione edilizia;
• recupero e risanamento conservativo.

Gli interventi detraibili devono poi riferirsi alle seguenti componenti dell’immobile:
• impianto idraulico ed elettrico;
• inferriate fisse;
• soppalco;
• pareti interne ed esterne;
• scale ed ascensore;
• cablatura;
• porta blindata;
• vetri antisfondamento;
• cassaforte a muro;
• impianto di allarme e sistemi anti-intrusione;
• allargamento porte e finestre;
• pavimentazione esterna;
• facciata ed intonaci esterni;
• canna fumaria;
• citofoni, videocitofoni e telecamere;
• caldaia, caloriferi e condizionatori;
• abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
• balconi e verande;
• box auto;
• contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).

Per accedere al bonus sarà necessario esibire:
• fattura relativa alle spese sostenute;
• bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione (che può anche essere diverso dall’ordinante), il codice fiscale del beneficiario;
• dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori: può trattarsi di una comunicazione al Comune in cui si trova l’immobile, o di un titolo abilitativo comunale. Nel caso in cui questi documenti non siano obbligatori, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
  • Bonus mobili
Prorogato a tutto il 2017 anche il bonus per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici, in attesa di conferma per il 2017, il bonus mobili spettante alle giovani coppie (in cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni di età) per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione consiste nella detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici, entro un limite massimo di spesa di 10.000 euro, da ripartire in 10 rate di pari importo, il bonus è cumulabile col bonus ristrutturazione. Per ottenere il bonus mobili connesso alla ristrutturazione della casa è necessario, come per il bonus ristrutturazione, il possesso della fattura e del bonifico parlante, oltre alla dichiarazione di ristrutturazione da cui risulti una data di inizio lavori. Sono inclusi nel bonus i seguenti mobili:
• grandi elettrodomestici (frigorifero, congelatore, lavastoviglie, forno, lavatrice, asciugatrice, tutti di classe non inferiore alla A+, tranne il forno, per il quale è sufficiente la classe A);
• arredi di uso quotidiano (armadi, letti, sedie, tavoli, mensole, cassettiere, ecc.);
• componenti della cucina (basi, credenze, ecc.) e mobili contenitori per il bagno.
  • Sismabonus anche per condomini
È una detrazione che potrà andare dal 50% all’85% dei costi sostenuti per adeguare alle misure antisismiche gli immobili situati in zone ad alto rischio di terremoto.
Il tetto massimo di spesa sul quale potrà essere applicata la detrazione sarà pari a 96.000 euro. La detrazione potrà salire al 70% o all’80%, a seconda della classe di rischio ottenuta grazie agli interventi e sino all’85% se i lavori riguarderanno un intero condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 27 marzo 2017

Rubrica di approfondimento e ricerca sulle novità riguardanti l’abitare ecosostenibile e il risparmio energetico

Energia
Più controlli per gli APE e incentivi confermati per i condomini

Approvato il Piano dei controlli sugli APE di Regione Lombardia, predisposto da Infrastrutture Lombarde e pubblicato a novembre sul BURL, licenziata dal Governo anche la legge di bilancio 2017 per gli incentivi in materia di riqualificazioni.
Finalmente, a 4 anni dagli ultimi controlli lombardi, possiamo sperare di non ricevere più offerte di certificazioni energetiche a basso costo perché con la DGR n. X/5900 del 28 novembre 2016 “Approvazione del piano dei controlli sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, previsto dall’art. 11, della l.r. 24/2014”, pubblicata sul BURL n. 48 del 2 dicembre 2016, la Giunta regionale lombarda ha approvato il Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) predisposto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 della legge regionale 24/2014.
I criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della DGR 3868/2015 e del decreto 6480/2015 saranno definiti con provvedimento del dirigente competente indicando anche le modalità di esecuzione dei controlli documentali, che dovranno essere estesi anche agli APE redatti in base alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009.
L’ingiunzione di pagamento della sanzione, nel caso in cui un trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla legge 689/81, verrà emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa, diversamente da quanto previsto con DGR 2554/2011.
  • Gli adempimenti
Con Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 è stata conseguita la cessione a Infrastrutture Lombarde S.p.A. del ramo di azienda di Finlombarda S.p.A. dedicato allo sviluppo e all’attuazione delle politiche energetiche regionali e allo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l’efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile.
Contestualmente, sono state attribuite a Infrastrutture Lombarde le funzioni relative ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni riguardanti gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici, di cui all’articolo 27, comma 17 nonies, della Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24 affidate all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12.
L’Art. 11 comma 4 della Legge Regione Lombardia 5 agosto 2014, n. 24 impone a Infrastrutture Lombarde la predisposizione, con cadenza annuale, di un Piano dei controlli relativo alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e il resoconto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate.
  • Controllo della conformità
Il “Piano dei controlli in merito alla conformità degli attestati di prestazione energetica degli edifici” costituisce il primo piano per l’avvio delle attività di accertamento e tiene conto del corposo e significativo aggiornamento della normativa di settore apportato dai Decreti interministeriali del 26 giugno 2015 e dai dispositivi regionali di recepimento (DGR 3868 del 17 luglio 2015 e DDUO n. 6480 del 30/7/2015).
L’aggiornamento introdotto riguarda i criteri operativi per lo svolgimento degli accertamenti, al fine di adeguarli alla procedura di calcolo implementata nel motore Cened+ 2.0 ed entrata in vigore il 1° ottobre 2015.
Le verifiche che verranno condotte sugli APE sono di tre tipologie, tra loro distinte in relazione al livello di approfondimento:
  1. accertamenti di primo livello, di ammissibilità̀ e ragionevolezza;
  2. accertamenti di secondo livello o documentali;
  3. accertamenti di terzo livello o con rilievo presso l’edificio.
La delibera precisa che “gli attestati di prestazione energetica correttamente redatti sulla base della procedura di cui alla DGR 8745/2008 e al decreto 5796/2009 (si veda il punto 8 della DGR 3868 del 17.7.2015), continueranno ad essere valutati sulla base dei criteri approvati con i decreti n. 33 e n. 3673 del 2012 ed eventuali successive modifiche”.
Nel Piano è anche disponibile una tabella con le sanzioni vigenti a livello nazionale e regionale per tipologia di violazione e soggetto.
  • Confermati gli incentivi
Come preannunciato nello scorso numero, la Legge di Bilancio per il 2017 è stata approvata dal Governo, confermando la proroga dell’Ecobonus 65% e della detrazione 50% per gli interventi sulle singole unità immobiliari, il sismabonus e i bonus maggiorati per le parti comuni degli edifici condominiali. Via libera anche al credito di imposta per la riqualificazione degli alberghi, al Fondo Infrastrutture da 47,5 miliardi di euro e a una serie di misure per il risanamento delle periferie e il post-Expo.
Confermato fino al 31 dicembre 2017 l’Ecobonus 65% sugli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari. Gli interventi di riqualificazione energetica nei condomini usufruiranno di bonus graduati in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti. Si partirà quindi dal 65%, come nelle singole abitazioni, ma si potrà salire al 70% se l’intervento interessa almeno il 25% dell’involucro edilizio, ad esempio quando si dota l’edificio di cappotto termico o si isola la copertura. Gli incentivi potranno arrivare al 75% nel caso in cui l’intervento porti al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva.
Gli incentivi saranno validi per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le detrazioni saranno calcolate su un ammontare delle spese fino a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avverrà in cinque anni anziché in dieci.
Per le ristrutturazioni, il bonus del 50% sugli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni dei condomini sarà prorogato fino al 31 dicembre 2017. Nei condomini il bonus parte dal 50%, ma può arrivare al 75% e 85% in presenza di miglioramenti di una o due classi di rischio sismico riguardanti tutto l’edificio. Il tetto di spesa incentivabile sarà di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari del condominio.

di Annalisa Galante
Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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giovedì 23 marzo 2017

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Gli aggiornamenti più recenti:
  • proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche
  • beneficiari del diritto alle detrazioni
  • agevolazioni sull’acquisto del box auto
  • pagamenti con bonifici
  • proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici


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lunedì 13 marzo 2017

BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

COMUNICATO STAMPA

Bonus ristrutturazioni edilizie
Disponibile online la nuova guida aggiornata delle Entrate

Tutto sulle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella nuova edizione della guida “L’Agenzia informa”, disponibile da oggi sul sito delle Entrate. Il pratico vademecum illustra regole e modalità da seguire per poter accedere al bonus per le ristrutturazioni edilizie e tiene conto delle novità sul tema contenute nella Legge di bilancio 2017. Trovano spazio nella guida anche le indicazioni fornite dall’Agenzia nei documenti di prassi sugli adempimenti necessari per richiedere l’agevolazione. Tra le principali novità segnalate: la proroga per tutto l’anno 2017 del bonus mobili e del bonus ristrutturazioni edilizie, nuove istruzioni e tempi più ampi per effettuare gli interventi di adozione di misure antisismiche.

Bonus mobili e ristrutturazioni prorogati per tutto il 2017 - La Legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la maggiore detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. È prorogato fino al 31 dicembre 2017 anche il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. La detrazione del 50% spetta sulle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Attenzione, però, per gli acquisti che si effettueranno nel 2017 potrà essere richiesta solo se è stato effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Detrazioni per gli interventi antisismici - Tra i contenuti della guida, anche la nuova detrazione d’imposta del 50%, introdotta per il periodo compreso tra il primo gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, legata alle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici che ricadono nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), con un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta (75% per gli edifici condominiali) se, dalla realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche, deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% (85% per gli edifici condominiali) se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Le indicazioni dell’Agenzia - La nuova guida riporta, tra le novità, anche le indicazioni fornite dall’Agenzia in alcuni documenti di prassi emanati recentemente. Tra queste, ricordiamo quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016). Un’altra indicazione è quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento (risoluzione n.9/E del 20 gennaio 2017).

Dove trovare la guida – La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: L'Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Guide fiscali.

Roma, 10 marzo 2017
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martedì 21 febbraio 2017

LE NUOVE FORME DELL'ABITARE

Si afferma sempre di più la richiesta di personalizzazione dell’abitazione e l’esigenza di trasformare gli spazi nel tempo.
La crescente attenzione verso la cura e il benessere della persona porta a concepire in maniera differente alcuni spazi della casa”.


Nell'edizione 2016 dell'“Indagine sul Risparmio e le scelte finanziarie degli italiani” realizzata dal Centro Studi Einaudi di Torino e da Intesa Sanpaolo, giunto alla trentesima edizione, è stato realizzato un focus monografico dedicato alla casa.
“Quest’anno è stato preso in considerazione un campione di 567 risparmiatori che fossero anche investitori, ossia detenessero qualche forma di investimento, al quale è stato sottoposto un questionario aggiuntivo per sondarne i comportamenti di investimento nella persistenza del clima di deflazione e di interessi nulli o minimali, con particolare riguardo alla propensione al passaggio dagli investimenti finanziari a quelli reali, come le case. Ne è emerso che gli italiani non tradiscono la propria passione per il mattone: quest’anno viene raggiunta anzi la quota più alta dal 2000 di famiglie proprietarie dell’abitazione (oltre l’80%). La soddisfazione complessiva per i risultati degli investimenti immobiliari rimane alta, pur mostrando segni di raffreddamento, dovuti anche a una percezione del calo del valore degli immobili molto superiore alla realtà (17,8% percepito contro il 3% reale!). E rimane alta, se pur in calo, la convinzione che l’investimento immobiliare sia il più sicuro, anzi, il migliore possibile: la pensa così, rispettivamente, il 60% e il 40% del campione (contro 1’83% e il 68% del 2007).
Angosciati tra l’atavica paura dell’inflazione e l’inedita realtà della deflazione, gli italiani preferiscono “restare liquidi” (32%) o valutare (29%) l’investimento immobiliare, incoraggiati anche, soprattutto i più giovani, dalla convenienza ad accendere un mutuo e dagli attuali valori di mercato: il 43% dei potenziali acquirenti aspirerebbe a una casa migliore, il 29% a una casa più grande. Segnali di ripresa si manifestano anche per la seconda casa: benché sia bassa (22%) la percentuale di chi la giudica un buon investimento, il 9% degli italiani si dichiara disposto a valutarne l’acquisto nei prossimi tre anni.
Poche settimane dopo la pubblicazione, le conclusioni dell’indagine sono state confermate dal “Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia” elaborato trimestralmente dalla Banca d’Italia, che nell’ultima edizione relativa al secondo trimestre 2016 mostra un significativo miglioramento delle aspettative sul mercato delle compravendite immobiliari rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’indagine sul risparmio, infine, ribadisce che sul tema immobiliare gli italiani ‘ si dimostrano informati e documentati, al punto da offrire suggerimenti più che sensati, per esempio, su regime fiscale e aspetti finanziari: molto insistita, in particolare, è l’esigenza di individuare formule per superare le difficoltà I legate al gap temporale tra la vendita del proprio immobile e l’acquisto di quello nuovo.”
Le difficoltà del mercato sono in buona parte determinate dalle carenze dell’offerta che propone abitazioni ancorate al modello della famiglia tradizionale e poco adatte alle nuove generazioni: giovani coppie, single, persone che si spostano per trovare lavoro, studenti fuori sede, immigrati, ecc. Stiamo vivendo un periodo di straordinarie trasformazioni a tutti i livelli (nella fruizione della città, nelle modalità di lavoro, nella sfera del tempo libero, ecc.) che coinvolgono in maniera significativa anche la dimensione dell’abitare. Si pensi all’impatto delle applicazioni dell’Information Communication Technology (ICT) sull’ambiente domestico con la conseguente ridefinizione degli ambienti della casa, la scomparsa di alcuni spazi e funzioni e il ruolo nevralgico assunto dalla tecnologia e dagli impianti. Lo spazio dedicato all’impianto telefonico scompare, lo studio che ospitava macchine da scrivere prima e PC poi perde la sua ragion d’essere e si trasforma in uno spazio polivalente o viene annesso allo spazio living.
Contestualmente a questi cambiamenti, si afferma sempre di più la richiesta di personalizzazione dell’abitazione e l’esigenza di trasformare gli spazi nel tempo. La crescente attenzione verso la cura e il benessere della persona porta a concepire in maniera differente alcuni spazi della casa. I locali di servizio acquistano una maggiore importanza. Il bagno diventa una vera e propria ‘sala da bagno’, in esso si passa sempre più tempo, le sue dimensioni aumentano, vengono installate apparecchiature per il wellness (sauna, idromassaggio), lo studio della luce, il design dei sanitari e degli arredi divengono sempre più accurati. La cucina acquista un ruolo centrale nell’abitazione: laddove le dimensioni dell’appartamento lo consentano, le superfici aumentano, gli elettrodomestici sono sempre più interconnessi e intelligenti, il design e i materiali degli arredi assumono una rilevanza simile a quella degli ambienti living.
Nelle realizzazioni di edifici per abitazioni che caratterizzano l’area milanese, si evidenza una sempre maggiore attenzione e richiesta di ambienti esterni. Grazie alla trasformazione del clima, che è divenuto più mite, i periodi dell’anno che consentono di svolgere attività all’aria aperta sono significativamente aumentati: terrazzi, logge e balconi sono sempre più apprezzati e richiesti (collocati nelle vicinanze delle cucine e delle zone living, con dimensioni tali da per-mettere l’utilizzo di arredi). Emerge con chiarezza anche una sempre più evidente richiesta di spazi condominiali che con-sentano una più agevole socializzazione. La sfida del futuro prossimo è quella di creare spazi di socialità moderni all’interno dei nuovi contenitori: se in alcune realizzazioni di ‘condomini orizzontali’ l’integrazione e lo scambio tra i residenti sono stati ottenuti grazie alla morfologia dei luoghi che agevola l’incontro, lo sviluppo verticale evidenzia effetti meno positivi.
In questa tipologia di edifici residenziali è necessario, sulla base di esperienze ormai consolidate realizzate nei Paesi del nord Europa e negli Usa, progettare ambienti comuni ‘al piede dell’edificio’ per dare l’opportunità agli abitanti di avere spazi di servizio e per il tempo libero. Solo gli operatori che sapranno cogliere le esigenze emergenti dalla domanda e si dimostreranno in grado di innovare qualitativamente lo spazio domestico potranno cogliere le enormi opportunità che il mercato della residenza riserverà nel futuro prossimo.

Una recente indagine realizzata da una nota società che offre servizi immobiliari individua in dettaglio le principali tendenze attraverso l’analisi compiuta su 300 appartamenti di nuova costruzione commercializzati-venduti negli ultimi due anni a Milano.
La ricerca evidenzia una serie di tendenze e richieste della domanda ormai consolidate nell’area milanese, mostrando il comparto con le richieste della domanda negli anni ’60:
  • “aumento della superfìcie per cucine e living;
  • diminuzione della superficie per corridoi e disimpegni;
  • diversificazione dei bagni in funzione dell’utilizzo (cortesia, principale, di servizio, lavanderia, ecc.) e aumento del loro numero per alloggio;
  • diminuzione della superficie nella camera matrimoniale e aumento di quella dei figli;
  • importanza degli spazi esterni all’abitazione di proprietà (forma planimetrica e caratteristiche devono ottimizzare abitabilità e funzionalità).
Le esigenze della domanda non si traducono esclusivamente in variazioni dimensionali. I principali driver che caratterizzano il nuovo modo di concepire la casa sono:
  • Fluidità dell’abitare e iperconnessione. I singoli locali non sono più utilizzati con una sola e univoca funzione: l’impiego del digitale in ogni ambiente consente di comunicare, informarsi, lavorare, divertirsi e studiare ovunque esista una connessione. Lo scenario dell’Internet delle Cose (loC) ridisegnerà anche il nostro modo di vivere la casa.
  • Riconfigurazione degli spazi e degli arredi. La possibilità di svolgere diverse attività nei medesimi ambienti richiede di riconfigurare agevolmente gli allestimenti interni. Questa necessità pone in primo piano l’esigenza di armonizzare il progetto edile con quello d’interior design, troppo spesso concepiti separatamente.
  • Ibridazione e condivisione. L’ibridazione di funzioni e attività (smart working, cohousing) determina alla scala dell’edificio l’esigenza di progettare nuovi luoghi dove poter lavorare e incontrarsi.”
di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario Politecnico di Milano Dip. BEST 
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giovedì 9 febbraio 2017

Termoregolazione Rinviata al 30 giugno 2017

La proroga
E’ stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine per procedere:

a) all’istallazione dei sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,

oppure

b) nei casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali (riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato), all’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali.

La proroga è prevista dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (così detto “milleproroghe”), all’articolo 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione), comma 10, il quale, testualmente, recita: “All’articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»; b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»”.
In realtà, nei casi in cui per effettuare gli interventi sia necessario “svuotare” l’impianto di distribuzione dall’acqua in esso contenuta, il rinvio è di pochi mesi, soprattutto se si pensa a quelle località per le quali la stagione termica riferita all’impianto di climatizzazione invernale termina al 15 aprile.

Vi sono pertanto pochissimi mesi per effettuare quanto necessario:

  • incarico ad un professionista affinché rediga il progetto
  • rilievi per il calcolo del fabbisogno termico
  • calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 (ove applicabile)
  • raccolta preventivi e delibera assembleare per appaltare gli interventi.
Libretto di impianto e Catasto Impianti Termici Si ricordi che l’intervento, a cura del terzo responsabile o, in sua assenza, dall’amministratore (quale responsabile), deve essere annotato sul libretto di impianto.
La comunicazione deve essere inviata anche al catasto degli impianti termici.
Infatti ai sensi dell’articolo 7 comma 1 D. Lgs. 192/2005, il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
L’articolo 9 comma 3 del medesimo D. Lgs. 192/2005 (come modificato dall’art. 8 della legge n. 90 del 2013), prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l’impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti.

A tali fini:
a) Il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi un terzo, comunicano entro 120 giorni all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l’ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;
c) l’ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all’articolo 4, comma 1-bis.

Conseguentemente, ai sensi del DPR 74/2013, articolo 10 comma 4, le Regioni e le Province autonome, provvedono a:
a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Pertanto, vi sarà traccia della data dell’esecuzione dell’intervento di adeguamento agli obblighi di contabilizzazione e, ove previsto, di termoregolazione di cui al D. Lgs. 102/2014 articolo 9 comma 5, lettere b) e c), entro la scadenza del 30 giugno 2017.
  • La sanzione amministrativa
L’articolo 16 commi 6 e 7 del D. Lgs. 102/2014, prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare in caso di omessa installazione “entro il termine ivi previsto”. Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegate.
Atteso l’obbligo di compilazione del libretto e di aggiornamento del catasto degli impianti termici tenuto presso ciascuna Regione, sarà pertanto possibile capire quando è stato effettuato l’intervento. Ne consegue che, ad una applicazione letterale della norma, indipendentemente dalla data in cui il controllo venga eseguito, sarà facile capire se l’intervento sia stato o meno effettuato entro il termine di legge. In mancanza di opere effettuate entro il 30 giugno 2017 la sanzione potrebbe pertanto essere irrogata anche se l’accertamento sia avvenuto molto tempo dopo.
Si consiglia pertanto agli amministratori che ancora non lo avessero fatto, di convocare subito assemblea e porre all’ordine del giorno:
  1. incarico al professionista per la redazione del progetto (ex articolo 26 comma 3 Legge 10/1991) per le opere di cui all’articolo 9 comma 5 lettere b) e c) del D. Lgs. 102/2014 (termoregolazione e contabilizzazione);
  2. incarico al professionista per i calcoli di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d) D. Lgs. 102/2014 ai fini della ripartizione della spesa del riscaldamento;
Una volta in possesso del progetto e del conseguente capitolato, l’amministratore dovrà convocare nuovamente assemblea per la scelta dell’impresa alla quale appaltare le opere.
Si ricorda che, ai sensi della lettera d) così come modificata dal D. Lgs. 141/2016, nel caso in cui vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%, sarà possibile non applicare la norma UNI 10200:2015.

Sarà pertanto necessario che il professionista per prima cosa effettui i calcoli ai sensi della norma UNI TS 11300 in riferimento al fabbisogno. Conseguentemente:
a) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno inferiori al 50%, il professionista dovrà effettuare i calcoli ai sensi della norma UNI 10200:2015 ai fini della ripartizione della spesa; l’elaborato, comprensivo della nuova tabella millesimale, dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione; oppure
b) se le differenze di fabbisogno tra unità immobiliari saranno superiori al 50%, il professionista dovrà sospendere ogni ulteriore prestazione e riferire tale risultato all’amministratore; quest’ultimo dovrà convocare assemblea per fare decidere ai condomini se applicare comunque la norma UNI 10200:2015 oppure no; in tale ultimo caso l’importo complessivo del riscaldamento tra gli utenti finali dovrà essere suddiviso attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica, mentre gli importi rimanenti potranno essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate; anche in tal caso l’elaborato finale dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione.

Sembrerebbe possibile che l’assemblea la quale affida l’incarico al professionista, già decida come ripartire la spesa in caso di differenze di fabbisogno superiori al 50%. A questo punto il tecnico incaricato avrà già tutte le istruzioni necessarie.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

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