Il codice civile all’articolo 896 stabilisce che il vicino sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà può chiedere di tagliarli in qualsiasi momento, pertanto senza limiti di prescrizione.
Nel caso poi che dai rami cadano frutti all’interno della proprietà del vicino, questi gli appartengono senza dovere alcunché.
Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino.
Quanto sopra significa che le spese dovranno essere sostenute dal titolare del fondo ove insistono gli alberi e che in caso di sua inottemperanza è possibile rivolgersi al tribunale richiedendo i provvedimenti di urgenza.
Da tenere presente come il taglio dei rami non possa spingersi all’abbattimento dell’albero.
Le leggi regionali che vietano l’abbattimento di alberi aventi particolare valore naturalistico non impediscono il diritto del vicino di ottenere il taglio dei rami che si protendono sul suo fondo.
La facoltà di tagliare i rami si può esercitare in qualunque tempo, è imprescrittibile e può essere esercitata dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di diritto come l’usufruttuario; di conseguenza, il proprietario dei rami non potrà mai rivendicare il diritto di usucapione della servitù di protendere i rami sul fondo del vicino.
Il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere i rami.
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