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mercoledì 10 febbraio 2016

Articolo 892 C.C. - Distanze per gli alberi



Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non le dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  • 3 m per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • 1,5 m per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • 0,5 per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di 1 m, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
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mercoledì 18 novembre 2015

Rami che escono dalla proprietà: a chi spetta il taglio?


Il codice civile all’articolo 896 stabilisce che il vicino sul cui giardino si protendono i rami dell’albero piantato nell’altrui proprietà può chiedere di tagliarli in qualsiasi momento, pertanto senza limiti di prescrizione.

Nel caso poi che dai rami cadano frutti all’interno della proprietà del vicino, questi gli appartengono senza dovere alcunché.
Tale diritto può essere esercitato anche se gli alberi sono posti a distanza di legge dal fondo del vicino.
Quanto sopra significa che le spese dovranno essere sostenute dal titolare del fondo ove insistono gli alberi e che in caso di sua inottemperanza è possibile rivolgersi al tribunale richiedendo i provvedimenti di urgenza.
Da tenere presente come il taglio dei rami non possa spingersi all’abbattimento dell’albero.
Le leggi regionali che vietano l’abbattimento di alberi aventi particolare valore naturalistico non impediscono il diritto del vicino di ottenere il taglio dei rami che si protendono sul suo fondo.
La facoltà di tagliare i rami si può esercitare in qualunque tempo, è imprescrittibile e può essere esercitata dal titolare del diritto di proprietà sul fondo o da qualsiasi altro titolare di diritto come l’usufruttuario; di conseguenza, il proprietario dei rami non potrà mai rivendicare il diritto di usucapione della servitù di protendere i rami sul fondo del vicino.
Il proprietario degli alberi è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al vicino, anche quando quest’ultimo non si sia avvalso della facoltà di recidere i rami.
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Articolo 896 c.c. - Recisione di rami protesi e di radici




Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.


Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.
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