mercoledì 18 novembre 2015

Se l'Amministratore non fornisce i nominativi dei morosi cosa succede?


Uno dei primi casi in merito all’obbligo da parte dell’amministratore di fornire l’elenco dei condomini morosi al fornitore che vanta un credito nei confronti del condominio è stato affrontato dal Giudice di pace di Genova con sentenza 1917/15, che ha dato torto all’amministratore.

L’amministratore che non fornisce i nomi dei morosi al creditore come previsto dal novellato articolo 63 delle norme di attuazione del codice civile rischia quindi una condanna in proprio a risarcire tutto il debito.
La condanna dell'amministratore a risarcire personalmente il terzo creditore per l'importo dell'intero credito azionato nei confronti del condominio è motivata dall’avere violato le regole di buona fede e correttezza, omettendo i necessari adempimenti e restando inadempiente alla obbligazione nei confronti del creditore, che può conseguire il dovuto solo a seguito della diligente attività dell'amministratore.
Nella specie, non solo l'amministratore non aveva risposto all'interpello ma non aveva, nonostante l'ordine del giudice, esibito la documentazione condominiale a dimostrazione della sua diligente attività di ripartizione e richiesta della somma ai condomini.
Trattandosi di decisione del Giudice di Pace il provvedimento è sintetico, e non si sofferma sugli istituti giuridici posti a fondamento dell'obbligazione imposta all'amministratore nei confronti del terzo, oppure se si tratti di obbligazione di natura contrattuale da “contatto sociale”, ovvero di obbligazione ex lege, di natura extracontrattuale, fondata sull'art. 2 della Costituzione, che impone obblighi di buona fede e solidarietà sociale o si fondi ancora su altri e diversi principi.

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