Uno dei primi casi in merito all’obbligo da parte dell’amministratore di fornire l’elenco dei condomini morosi al fornitore che vanta un credito nei confronti del condominio è stato affrontato dal Giudice di pace di Genova con sentenza 1917/15, che ha dato torto all’amministratore.
L’amministratore che non fornisce i nomi dei morosi al creditore come previsto dal novellato articolo 63 delle norme di attuazione del codice civile rischia quindi una condanna in proprio a risarcire tutto il debito.
La condanna dell'amministratore a risarcire personalmente il terzo creditore per l'importo dell'intero credito azionato nei confronti del condominio è motivata dall’avere violato le regole di buona fede e correttezza, omettendo i necessari adempimenti e restando inadempiente alla obbligazione nei confronti del creditore, che può conseguire il dovuto solo a seguito della diligente attività dell'amministratore.
Nella specie, non solo l'amministratore non aveva risposto all'interpello ma non aveva, nonostante l'ordine del giudice, esibito la documentazione condominiale a dimostrazione della sua diligente attività di ripartizione e richiesta della somma ai condomini.
Trattandosi di decisione del Giudice di Pace il provvedimento è sintetico, e non si sofferma sugli istituti giuridici posti a fondamento dell'obbligazione imposta all'amministratore nei confronti del terzo, oppure se si tratti di obbligazione di natura contrattuale da “contatto sociale”, ovvero di obbligazione ex lege, di natura extracontrattuale, fondata sull'art. 2 della Costituzione, che impone obblighi di buona fede e solidarietà sociale o si fondi ancora su altri e diversi principi.
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