martedì 22 dicembre 2015

Canone COSAP quando è dovuto?

Intercapedini e Griglie: il canone COSAP spesso spesso non è dovuto

L'Occupazione suolo pubblico è soggetta al pagamento di un canone annuale (COSAP) regolato dal D.Lgs 15/11/93, n°507 che nell'ambito condominiale può avere carattere temporaneo, esempio ponteggi, o permanente.
Le occupazioni permanenti si riferiscono a passi carrabili, griglie, intercapedini, botole e si determinano a seguito di un atto di concessione rilasciato al Condominio anche se i chiarimenti Ministeriali (DM. 26/3/90) hanno indicato come obbligato al pagamento "colui che trae utilità dall'occupazione" (griglie a servizio di sottonegozi).
E' possibile infatti ottenere dai competenti uffici tributi municipali iscrizioni a ruolo direttamente a nome degli interessati.
Le tariffe COSAP sono fissate in relazione alla categoria della strada; per i passi carrabili viene applicata ai metri lineari con l'intassabilità di quelli "a raso" (passi carrabili direttamente su strada pubblica" senza marciapiedi (Circolare Ministero Economia n°43/E del 20/02/96).
Tuttora irrisolto è il contenzioso che si determina con gli uffici tributi municipali che continuano a notificare cartelle di pagamento (di rilevante importo annuale) per COSAP relativo all'esistenza di intercapedini e griglie ubicate lungo il perimetro dell'edificio condominiale, che costituiscono opere realizzate all'atto della costruzione dell'edificio stesso come da licenza edilizia.
Il Giudice di Pace dichiara sempre l'illegittimità della cartella esattoriale evidenziando l'inesistenza del presupposto impositivo, condannando Roma Capitale al pagamento delle spese legali, senza peraltro ulteriori impugnative del giudicato stesso.
Ed infatti la risoluzione del Ministero delle Finanze n°251/E del 29 Novembre 1996 ha evidenziato che griglie ed intercapedini hanno carattere unitario rispondendo alla stessa esigenza di assicurare con l'ingresso di aria e luce la salvaguardia delle strutture portanti di un edificio.
In ogni caso la tassazione di griglie ed intercapedini è possibile quando l'occupazione sia realizzata per effetto di un atto di concessione su area pubblica.
Ove l'occupazione con i manufatti in questione sia stata realizzata in sede di edificazione (l'area era privata) la tassazione non può essere operata per assenza del presupposto impositivo: infatti la realizzazione di intercapedini e griglie è oggetto di concessione edilizia e non di concessione particolare per l'uso di un bene pubblico.
Detta intassabilità deve ritenersi definitiva, precisa la risoluzione, anche quando l'Ente abbia acquisito sulla strada un potere impositivo, tuttavia limitato dalla presenza di una situazione di diritto e di fatto preesistente.
E' possibile richiedere la detassazione all'Ufficio Tributi del competente Municipio con il totale rimborso degli ultimi cinque anni eventualmente versati, prima di procedere al ricorso al Giudice di Pace (trenta giorni).

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