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martedì 26 dicembre 2017

Canone tv 2018, c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo ma è preferibile anticipare i tempi



I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea). 

La dichiarazione di non detenzione - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv. 

Come presentare la domanda - Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. 

 E’ preferibile anticipare la presentazione - La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
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martedì 6 giugno 2017

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017, N. 518 - in tema di pignoramento

TRIBUNALE DI TARANTO 22 FEBBRAIO 2017 N. 518

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO 
TERZA SEZIONE CIVILE

                           
Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7654/2014 r.g.

TRA
A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare - in persona del suo legale rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'avv. D. C.;
ATTORE OPPONENTE

E
Condominio in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. D. Q.;
CONVENUTO OPPOSTO

P.I. s.p.a. -contumace
CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 3-7-2014 la A.R.C.A. Jonica-Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare (subentrata nei rapporti giuridici dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Taranto in forza della legge Regione Puglia n. 20-5-2014 n. 22), ha proposto opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso l'atto di pignoramento presso terzi datato 18-5-2014 e notificato dal Condominio di via (omissis...) in T. nei propri confronti, oltre che del terzo debitore P.I. s.p.a. presso l'Agenzia TA5 di via (omissis...) in Taranto. Nel contraddittorio del Condominio di via (omissis...), il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensiva dell'esecuzione compensando le spese di lite, ed assegnando, con successivo provvedimento, termine per l'introduzione del giudizio di merito. Con citazione spedita per la notifica il 10-10-2014 A.R.C.A. Jonica ha riassunto il giudizio per il merito, chiedendo che sia dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento e dei successivi atti di esecuzione, con condanna del Condominio alla restituzione delle somme assegnategli e riscosse dal terzo, e vittoria di spese. Ha resistito il Condominio di via (omissis...) in T. instando per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c., mentre non si è costituita P.I. s.p.a..
Deduce A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento in quanto attuato su somme depositate presso uno dei sei conti correnti esistenti presso P.I. s.p.a. filiale di Ta., ove affluivano esclusivamente proventi derivati da canoni di locazione e vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Evidenzia l'opponente che l'art. 2 comma 85 della L. n. 662 del 1996 avrebbe comportato la assoluta impignorabilità delle somme aventi quella provenienza, sulle quali era imposto un vincolo di destinazione rilevante ex art. 828 comma 2 cod. civ. Eccepisce inoltre A.R.C.A. Jonica la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 a seguito della modifica apportata dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000, che regolamenta il pignoramento ed il sequestro di somme di denaro delle pubbliche amministrazioni assoggettate al regime di Tesoreria Unica. Espone l'opponente che gli Istituti Autonomi Case Popolari originariamente inclusi nella tabella A allegata alla legge da ultimo citata, con D.P.C.M. del 28 ottobre 1999 erano stati esclusi da tale tabella nella qualità di enti regionalizzati, ma a seguito di quanto disposto dall'art. 66 comma 5 L. n. 388 del 2000 che aveva sancito il passaggio delle Regioni nella tabella A, dovevano ritenervisi nuovamente inclusi, in analogia a quanto previsto per le Regioni, con conseguente applicazione della normativa di cui all'art. 1-bis L. n. 720 del 1984 cit.. Il Condominio di via (omissis...) in T. sostiene invece l'inapplicabilità della L. n. 720 del 1984, ed interpreta la norma dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 nel senso che questa non comporterebbe l'impignorabilità delle somme in questione, condizionandola invece all'accertamento di un concreto vincolo contabile apposto da parte dell'ente debitore in riguardo ad una specifica destinazione delle somme in questione per finalità di realizzazione di programmi costruttivi; destinazione specifica della quale il debitore esecutato non avrebbe fornito dimostrazione.
L'opposizione deve trovare accoglimento. Rileva ai fini della decisione l'interpretazione del disposto dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996, a tenore del quale "le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, non possono, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, nonché al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza, essere sottratti alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Qualunque atto di ritenzione di essi e gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo e non sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate agli IACP e la disponibilità di essi da parte degli istituti medesimi."
Il Condominio di via (omissis...) sostiene che questa norma non potrebbe essere interpretata come previsione diretta di impignorabilità delle somme e dei crediti derivanti all'opponente dai canoni di locazione e dalla alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, evidenziando che, alla previsione astratta di legge, dovrebbe sempre seguire un provvedimento concreto dell'ente che conferisca una specifica destinazione a determinate somme rivenienti da canoni di locazione, essendo anche insufficiente a tale fine il semplice inserimento delle somme nel bilancio di previsione. Per contro l'opposta sostiene che la norma da ultimo citata sancirebbe una ipotesi di impignorabilità ex lege delle somme esistenti sul conto corrente postale presso cui è stato operato il pignoramento, ed evidenzia che su detto conto confluiscono esclusivamente proventi derivanti da canoni di locazione o da vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, essendo poi sufficiente la loro iscrizione in apposito capitolo di bilancio o in contabilità speciale per determinarne l'assoluta impignorabilità.
Ritiene il Tribunale che l'interpretazione della norma sostenuta dall'opponente sia indirettamente confermata dal precedente di Cass. 1694-2006, pure invocato da entrambe le parti a sostegno delle rispettive tesi. In tale pronuncia la Corte dopo avere ritenuto che ai sensi del previgente art. 25 comma 3 L. n. 513 del 1977 ai fini dell'operatività del vincolo di impignorabilità fosse necessaria la dimostrazione da parte dell'ente del previo appostamento contabile e della sua scrupolosa osservanza, ha aggiunto testualmente che "questa conclusione, ove ve ne fosse bisogno, riceve conferma dalla stessa considerazione, dell'evoluzione legislativa successiva, la quale con la L. 29 ottobre 1984, n. 720, art. 1-bis, comma 4-bis, aggiunto dal D.L. 18 gennaio 1593, n. 8, art. 11, convertito in L. 19 marzo 1993, n. 68, ebbe a sancire espressamente l'impignorabilità delle somme giacenti presso le sezioni decentrate del bancoposta nell'interesse dell'I.A.C.P. (ente ricompreso fra quelli di cui alla tabella A annessa alla citata legge) e, quindi, delle somme come quelle oggetto dell'opposta esecuzione, rappresentate da canoni locativi. Somme che, successivamente furono oggetto di una specifica previsione di impignorabilità con la L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 85. Tali sopravvenienze legislative - inapplicabili pacificamente ratione temporis alla fattispecie oggetto del giudizio - lungi dal costituire una sorta di conferma espressa di quanto sarebbe stato desumibile dall'art. 25 (come vorrebbe l'istituto resistente), evidenziano la consapevolezza da parte del legislatore - che il regime di all'art. 25 non aveva alcuna efficacia direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità". In tal modo la S.C. ha evidenziato la cesura esistente tra la disciplina dell'art. 25 L. n. 513 del 1977 cit. e quella in seguito posta dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., confermando implicitamente che quest'ultima fosse apportatrice di una nuova previsione di impignorabilità assoluta ex lege dei canoni locativi di e.r.p., la quale trova giustificazione nel perseguimento delle finalità di particolare interesse sociale connesse alla disciplina dell'edilizia economica e popolare(cfr. in tal senso ampiamente Corte Appello Lecce Sezione distaccata di Taranto sentenza n. 499 depositata il 4-11-2013; Trib.Taranto 1658-2012).
Quest'ultima interpretazione è stata ancora ribadita dalla più recente giurisprudenza della S.C.. In fattispecie analoga alla presente ha rilevato la Corte che il tenore letterale dell'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit. "è tale da indurre a ritenere che sia la stessa norma di legge ad attribuire alle somme ed ai crediti per canoni di locazione la destinazione istituzionale che li rende impignorabili. E' certo, infatti, che l'impignorabilità sia subordinata alla sussistenza di una condizione, da verificarsi in concreto: che si tratti di somme o crediti iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale - attività, quest'ultima, che presuppone l'individuazione in concreto delle somme e dei crediti di che trattasi. Per contro, mentre non vi è alcun altro riferimento a provvedimenti da adottarsi necessariamente dall'Istituto per la destinazione in concreto delle somme e dei crediti (nè vi è l'indicazione di tempi e di contenuto delle relative delibere), la norma ne riferisce la destinazione "a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza". In effetti, la seconda tipologia di destinazione ben può essere oggetto di un provvedimento amministrativo connotato da specificità. Invece, la previsione di una "categoria generale" ("servizi e finalità di istituto") cui, in alternativa, dovrebbe in concreto essere preordinato il vincolo di destinazione depone in senso contrario a quanto preteso dalla ricorrente. Considerati la normativa di riferimento ed i compiti istituzionali e statutari degli IACP, le somme ed i crediti per canoni di locazione risultano per definizione destinati "a servizi e finalità di istituto": l'espressione adoperata dal legislatore è talmente generica ed omnicomprensiva che non si presta nemmeno a far immaginare come e per quali finalità le somme ed i crediti derivanti da canoni di locazione potrebbero essere distolti dal pagamento dei servizi ovvero dalle finalità di istituto, quasi che siano ammesse dall'ordinamento destinazioni delle entrate per finalità non di istituto. In tanto la richiesta di apposito provvedimento amministrativo di destinazione avrebbe avuto senso in quanto il legislatore avesse previsto, nell'ambito dei servizi e delle finalità di istituto, destinazioni istituzionali privilegiate e specifiche, alle quali volta a volta l'Istituto avrebbe potuto vincolare i propri proventi, a seconda della concreta situazione patrimoniale e di bilancio. Il legislatore ha piuttosto individuato nella categoria delle entrate dell'istituto, quelle provenienti da canoni di locazione e dall'alienazione degli alloggi, iscritti in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, e per questi proventi ha previsto l'impignorabilità "in guanto destinati" a servizì e finalità di istituto. Sebbene si convenga con la ricorrente che il significato immediato dell'espressione adoperata dal legislatore, in sè considerata, possa essere quello di "nella misura in cui"; non può non obiettarsi, come fa la resistente, che l'art. 12 preleggi prescrive che alla legge debba essere attribuito il senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse": orbene, la connessione tra le due parti del primo periodo del comma, nonchè con le restanti parti dello stesso comma, palesa la diretta individuazione da parte del legislatore di "beni destinati a un pubblico servizio" (cioè, per usare la lettera della legge speciale, beni destinati a "servizi e finalità di istituto"), quindi facenti parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 826, u.c. e art. 828 (espressamente richiamato dalla legge) e art. 830 cod. proc. civ..La presunzione legale, in favore degli Istituti, della destinazione a pubbliche finalità delle somme e dei crediti di che trattasi trova riscontro nella parte finale dello stesso comma, che sancisce la nullità ed inefficacia "di pieno diritto" degli atti di sequestro e pignoramento aventi ad oggetto canoni di locazione e prezzi della cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica."(così, Cass. 26-2-2016 n. 3773; e nello stesso senso Cass. 16-3-2016 n. 5266).
Nella specie l'opponente ha fornito prova (la circostanza del resto non è stata contestata in maniera specifica per gli effetti dell'art. 115 comma 1 c.p.c.) che le somme pignorate su conto corrente postale intestatole presso l'Agenzia 5 di Taranto di P.I. provenissero esclusivamente da canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o da vendita degli stessi. A.R.C.A. Jonica ha infatti prodotto il provvedimento del Commissario Straordinario di IACP di Taranto n. 157 del 18-6-2004, col quale, proprio con riferimento all'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit., si attestava che i canoni di locazione ed i proventi della vendita degli alloggi di e.r.p. sarebbero confluiti in via esclusiva su alcuni conti correnti postali accesi presso P.I. s.p.a. - dei quali non è stato contestato facesse parte quello ove è stato operato il pignoramento - attestandosi che le stesse somme, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciale, sarebbero rientrate nella citata disposizione normativa, essendo pertanto impignorabili, con il conseguente venir meno da parte del terzo pignorato dell'obbligo di accantonamento.
L'opponente ha inoltre prodotto:
- copia del proprio bilancio di previsione 2013, in cui si attesta che tra le entrate correnti, iscritte in appositi e separati capitoli di bilancio, vi fossero quelle derivanti da canoni di locazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti(cfr.parte I titolo II cat.6 di tale bilancio cap.520661) oppure da alienazione di alloggi costruiti col contributo dello Stato o di altri enti (parte I, titolo III, cat.9a di tale bilancio - cap.530902);
- copia del provvedimento del Commissario Straordinario IACP di Taranto n. 132 del 30-12-2013 con il quale era autorizzato per l'anno finanziario 2014 l'esercizio provvisorio per una durata massima di quattro mesi e limitatamente per ogni mese ad un dodicesimo del bilancio di previsione 2013 in precedenza approvato il 17-12-2013, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2014;
- provvedimento n. 66 del 10-6-2014 di ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio sino all'approvazione del bilancio preventivo per quell'anno prevista entro il 31-7-2014.
Sulla scorta di queste evidenze documentali si deve ragionevolmente presumere che le somme confluite sui conti correnti destinati presso P.I. alla raccolta dei canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica pignorate nel mese di maggio 2014 sul conto dell'opponente in essere presso P.I., derivassero dalla gestione di alloggi in locazione relativa a mensilità precedenti sino all'aprile 2014, rispetto alle quali esisteva una iscrizione in appositi capitoli di bilancio(per l'anno 2013), o comunque, per i primi quattro mesi del 2014, una previsione di entrata da rapportare, nella misura di un dodicesimo, all'ultimo bilancio approvato(il quale, a sua volta come detto, prevedeva specifici capitoli per i fondi contemplati dall'art. 2 comma 85 L. n. 662 del 1996 cit.).
In definitiva le somme pignorate, in quanto derivanti dai canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli IACP, ed iscritte in appositi capitoli di bilancio, non potevano essere pignorate perché destinate sulla scorta dell'art. comma 85 cit., integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 c.c., a servizi e finalità di istituto(nonché, eventualmente anche al pagamento di emolumenti e competenze a qualsiasi titolo dovuti al personale dipendente in servizio o in quiescenza), rientrando nel patrimonio indisponibile dell'Ente secondo i principi già in precedenza evidenziati, con il richiamo alle recenti pronunce di legittimità.
Da quanto detto discende in definitiva che, in accoglimento dell'opposizione, va dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento presso terzi in questa sede opposto e degli atti susseguenti della procedura esecutiva, con condanna del Condominio di via (omissis...) in T. a restituire all'opponente tutte le somme erogategli dal terzo debitore P.I. in virtù dell'esecuzione forzata presso terzi in oggetto(n. 3161/2014 RGE) e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dalla data della domanda di restituzione(13-10-2014) al saldo.
Rimane assorbito, stante la fondatezza del primo motivo di opposizione, quello ulteriore basato sull'affermata violazione dell'art. 1-bis della L. n. 720 del 1984 in relazione all'applicazione anche allo IACP(ed ora all'Agenzia subentrata) del regime di tesoreria unica.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, dichiara la nullità del pignoramento presso terzi in data 18-5-2014 fatto notificare dal Condominio di via (omissis...) in T. all'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare ed a P.I. s.p.a. sino a concorrenza di € 9000, e dei successivi atti del procedimento esecutivo n. 3161-2014 r.g.e.;
2) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore dello A.R.C.A. JONICA di tutte le somme percepite dal terzo debitore in virtù dell'esecuzione forzata n. 3161-2014 rge, e del provvedimento di assegnazione somme del 13-7-2014, maggiorate di interessi legali dal 13-10-2014 al saldo;
3) condanna il Condominio di via (omissis...) in T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'A.R.C.A. Jonica Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2783,17 di cui € 2.500,00 per compensi ed € 283,17 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.
Così deciso in Taranto, il 22 febbraio 2017.
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2017.
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martedì 10 gennaio 2017

Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017

COMUNICATO STAMPA

Online la bozza e le istruzioni del modello 730/2017
Da quest’anno più spazio per le agevolazioni

Da oggi è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la bozza del 730/2017 con le relative istruzioni. Diverse le novità che entrano nel modello dichiarativo, tra cui l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato e il regime speciale previsto per i lavoratori impatriati.

Premi di risultato - Da quest’anno è prevista una tassazione agevolata per i dipendenti del settore privato che percepiscono premi di risultato d’importo non superiore a 2.000 euro o a 2.500 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. In particolare, se i premi di risultato sono percepiti in denaro, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 10%; se i premi invece sono percepiti sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna imposta.

Regime speciale per i lavoratori impatriati - Per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

Agevolazioni previste dalla “legge dopo di noi”- Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro. Sempre a partire dall’anno d’imposta 2016, è possibile fruire della deduzione del 20% di erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficienza.

School bonus - Per le erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Spese arredo immobili giovani coppie - Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non ha più di 35 anni e che nel 2015 o nel 2016 hanno acquistato un immobile da adibire a propria abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Spese per canoni di leasing per abitazione principale - È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati nel 2016 per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito non superiore a 55.000 euro. L’importo dei canoni di leasing per cui si può fruire della detrazione non può essere di importo superiore a 8.000 euro se, alla data di stipula del contratto, si hanno meno di 35 anni o di 4.000 euro se alla stessa data si hanno 35 anni o più. L’agevolazione spetta anche se nel 2016 sono stati pagati i prezzi di riscatto: in tal caso il prezzo del riscatto non può essere superiore a 20.000 euro se si aveva meno di 35 anni, a 10.000 euro se si aveva 35 anni o più.

Iva pagata nel 2016 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B - A chi lo scorso anno ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016. Dispositivi multimediali per il controllo da remoto - È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Roma, 5 gennaio 2017
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martedì 3 gennaio 2017

Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche a decorrere dall’anno 2017



Roma, 30 dicembre 2016

Oggetto: Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie casistiche a decorrere dall’anno 2017 - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016

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giovedì 29 dicembre 2016

CANONE TV - ATTENZIONE AI SITI CONTRAFFATTI


COMUNICATO STAMPA

Canone tv, attenzione ai siti contraffatti che chiedono dati e soldi
La dichiarazione di non detenzione si invia online solo tramite i servizi delle Entrate ed è gratuita

Solo il sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, consente la trasmissione telematica delle dichiarazioni di non detenzione del canone tv (Dnd) e delle richieste di rimborso. L’invio è gratuito: nessun tipo di pagamento è infatti dovuto dai contribuenti.

Ai cittadini si raccomanda quindi di non inserire informazioni personali e soprattutto di non fornire i dati della propria carta di credito su siti diversi da quello istituzionale dell’Agenzia: il rischio è quello di vedersi addebitato un primo importo e nei giorni successivi somme più consistenti, finché il titolare della carta non procede al blocco.

L’Agenzia invita i cittadini eventualmente interessati a denunciare l’accaduto, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle Forze di polizia.

Roma, 28 dicembre 2016
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mercoledì 21 dicembre 2016

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA: Audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA


L’ANAGRAFE TRIBUTARIA NELLA PROSPETTIVA DI UNA RAZIONALIZZAZIONE DELLE
BANCHE DATI PUBBLICHE IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA.
POTENZIALITA’ E CRITICITA’ DEL SISTEMA NEL CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE



MODELLO 730 E MODELLO UNICO PRECOMPILATI, CANONE TV NELLA
BOLLETTA ELETTRICA, FATTURAZIONE ELETTRONICA




AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Dott.ssa Rossella Orlandi




Roma, 21 dicembre 2016 (h. 8:30)
Palazzo San Macuto, via del Seminario n. 76


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lunedì 12 dicembre 2016

Canone RAI: uscito il modello per l'esenzione del 2017

Come la legge prevede, i cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo (compresi computer e simili), funzionanti o meno, hanno tempo fino al 31 gennaio 2017 per comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, presentando il modello di dichiarazione sostitutiva. Questa può essere inviata tramite posta o per via telematica, si preferisce la seconda per la maggior celerità del sistema e per evitare di vedersi cmq addebitare la prima rata del canone.

Il modello è disponibile a questo link sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va presentato direttamente dal contribuente o dall'erede tramite un'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenza delle Entrate (sistema che prevede un attimo di conoscenza informatica, avendo le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia), oppure tramite intermediari abilitati (CAF e professionisti). Se si preferisce la tradizione, si può inviare il modello tramite raccomandata allegando un documento di riconoscimento all'indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Questa dichiarazione può essere compilata anche digitalmente e firmata digitalmente e inviata tramite PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. 

Purtroppo in Italia il sistema burocratico è sempre tra i migliori al mondo: il modello ha durata annuale, pertanto va presentato TUTTI GLI ANNI. 

Il modello da compilare è questo:

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giovedì 13 ottobre 2016

L’imposta di registro per i contratti di locazione e gli adempimenti dell’amministratore

Registrare il contratto per l’intero periodo contrattuale, usufruendo di un abbattimento dell’imposta da corrispondere calcolata in una percentuale ottenuta moltiplicando la metà del saggio di interesse legale in vigore al momento in cui si stipula il contratto per il numero degli anni di durata del contratto.
  • Ambito di applicazione
Ogni atto giuridico, in Italia, deve essere sottoposto a una imposizione fiscale sia per quanto riguarda il reddito prodotto, che può prevalentemente inerire alle imposte dirette, sia all’attività esplicata, che può viceversa riguardare le imposte indirette. Tra queste ultime, particolare rilievo per i contratti di locazione, riveste l’imposta di registro prevista, da ultimo, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La tassazione dei contratti di locazione deve avvenire sull’importo del canone annuale che sconta una aliquota proporzionale del 2 per cento; a tale principio generale fanno eccezione i contratti sottoposti ad I.V.A., ai quali si deve applicare l’imposta in misura fissa, come si verifica nelle fattispecie dei contratti di affitto d’azienda o nei contratti di locazione di beni immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione allorché il soggetto locatore sia un ente collettivo soggetto ad I.V.A., quale ad esempio una compagnia di assicurazione che lochi un fondo commerciale ad una azienda di abbigliamento, nonché quelli assoggettati a cedolare secca. Sono per contro esenti da questa imposta i contratti di locazione che abbiano una durata inferiore a trenta giorni nell’arco di un anno, che però non siano stipulati tra le parti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, nonché le ordinanze di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione come prevede per queste ultime la Circ. Min. del 22 gennaio 1986, n. 8/201201, nonché quelli che prevedono una riduzione del canone originariamente pattuito (d. l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164).
I contratti di locazione con durata pari o inferiore a trenta giorni devono essere comunque registrati in caso d’uso, ad esempio, se insorga una controversia giudiziaria in merito alla interpretazione delle relative clausole convenzionali e debba pertanto essere prodotto in causa. In questo caso il contratto sconta l’imposta fissa di euro 67,00=. . Si ricorda che trenta giorni sono da computarsi nell’arco di un anno solare anche se non siano consecutivi e il contratto sia stipulato anche con differenti conduttori, e inoltre che nell’arco dell’anno vi sono alcuni mesi di trentuno giorni per cui nel contratto di locazione non può farsi riferimento, ad esempio, al mese di luglio o di agosto, ma al periodo 1-30 luglio o 2-31 agosto, al fine di evitare la registrazione del contratto concernente tale periodo. Si rammenta, per una miglior comprensione della norma in esame, che nell’atto pubblico il notaio, che è un pubblico ufficiale, attesta che tutto ciò che è avvenuto in sua presenza corrisponde a verità e quindi che sono vere le attività e le dichiarazioni svolte tra le parti alla sua presenza, mentre sulla veridicità di quanto affermano le parti stesse il notaio non può indagare, con la conseguenza che, in caso di mendace dichiarazione di una delle parti, nessuna responsabilità può essergli imputata. Nella scrittura privata autenticata viceversa il notaio si limita ad autenticare la sottoscrizione del contratto e nulla altro. Per tale motivo le locazioni finalizzate al soddisfacimento di scopi turistici e vacanzieri, stipulati per una settimana non sono soggette a registrazioni.
  • Fattispecie particolari
Sono altresì soggette a imposta di registro le locazioni di immobili con patto di futura vendita con l’applicazione dell’aliquota vigente al momento del trasferimento della proprietà dell’immobile sempre che tale atto non sia soggetto ad Iva; sino al rogito di compravendita il contratto di locazione deve essere comunque annualmente registrato. Considerata la giurisprudenza costante in tema, si deve ritenere che analogamente questa normativa si debba applicare ai contratti rent to buy. In tutti gli altri casi, compresa l’ipotesi in cui un appartamento sia ammobiliato, l’imposta di registro deve essere corrisposta nella misura predetta del due per cento. Tra l’altro erano soggetti a imposta di registro anche gli oneri accessori sempre nella misura del due per cento (Comm. Trib. Centr., sez. VI, 2 luglio 1994, n. 2387), mentre ora sono esenti se costituiscono un mero rimborso delle spese condominiali; il deposito cauzionale che scontava un’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6 della tariffa del precitato D.P.R. 131/1986, ora è esente (Agenzia delle Entrate - Ris. 22 maggio 2002, n. 151/E), sempre che tale garanzia non sia prestata da terzi. D’altronde si deve rammentare che l’imposta di registro ha subito una profonda trasformazione sia con l’emanazione del d. lgs. 9 luglio 1997, n. 237 sia in particolare con la pubblicazione della l. 27 dicembre 1997, n. 449 e ciò a decorrere dal 1 gennaio 1998. Il legislatore infatti ha stabilito da una parte la soppressione dei Servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari con la conseguenza che tutte le imposte devono essere assolte soltanto in banca mediante l’apposito modello F24, e dall’altra ha stabilito che tutti i contratti di locazione, anche con canone inferiore al valore di euro 1.291,14 che in precedenza erano esenti dalla registrazione, devono scontare l’aliquota del 2 per cento, eccettuati i contratti che nell’arco di un anno non superino i trenta giorni di affittanza ut supra dedotto.
  • Modalità di assolvimento
Una volta stipulato il contratto il locatore deve provvedere alla sua registrazione entro il termine di trenta giorni ex art. 68, l. 21 novembre 2000, n. 342, che decorre dal giorno in cui è stato sottoscritto il contratto stesso e non quindi dall’eventuale differente data di decorrenza contrattuale voluta dalle parti, come ben può accadere allorché le parti sottoscrivano un contratto, ad esempio, nel mese di novembre, prevedendo però l’inizio del contratto medesimo con il 1 gennaio dell’anno successivo. Nel caso poi in cui non venga indicata dalle parti contraenti la data di sottoscrizione del contratto, si ritiene che la pattuizione si sia perfezionata lo stesso giorno di inizio del contratto. Gli estremi della registrazione devono essere inviati all’amministratore del condominio entro sessanta giorni, ex art. 13 l. 431/1998, come novellato dall’articolo 1, comma LIX, l. 28 dicembre 2015, n. 208; al conduttore, invece, deve essere inviata copia del contratto registrato. Nel caso di ritardata registrazione ovviamente scattano le sovrattasse che dal 1 aprile 1998 per effetto della modifica legislativa attuata al d. lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472 sono sostanzialmente mutate e peggiorate. Il locatore, prima che gli sia notificata la sanzione, per ritardata o per omessa registrazione del contratto di locazione, può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Agenzia delle Entrate Risoluzione 24 maggio 2007, n. 114). Dopo che sia stato sottoscritto il contratto, le parti devono andare in banca per compilare l’apposito modello F24 e provvedere al pagamento dell’aliquota del due per cento da calcolarsi sull’importo, del canone annuo di locazione. Si ricorda che l’imposta di registro è dovuta nella misura del settanta per cento se il contratto è stipulato in forza degli accordi territoriali ex articoli 2 e 4 legge n. 431/1998. Il modulo contiene non solo le generalità identificative dei contraenti, ma altresì i codici del tributo corrisposto e dell’ufficio del registro presso il quale deve essere poi depositato l’atto; per i rinnovi si devono riportare anche gli estremi della prima registrazione del contratto. Una volta assolta l’imposta, il contratto, con una copia del modello F24 attestante l’avvenuto pagamento, va depositato all’Agenzia delle Entrate che provvederà agli incombenti di sua competenza. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2010 in attuazione delle disposizioni dell’art. 19, comma quindici, d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state apportate modifiche al modello di presentazione dei contratti di locazione ai fini della loro registrazione. Infatti, deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate il Modello RLI predisposto dall’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 10 gennaio 2014, che contiene, oltre ai dati del locatore e del conduttore, gli estremi catastali dell’immobile, un nuovo quadro D, riportante la scelta del locatore per quanto inerisce all’applicazione o meno della cedolare secca. Per gli anni successivi al primo, l’imposta di registro viceversa sarà calcolata e assolta soltanto con la percentuale del due per cento e quindi, qualora l’ammontare dell’imposta fosse inferiore a euro 67,00, dovrà essere corrisposta la somma esatta risultante dalla moltiplicazione del canone per il due per cento di legge. Si deve ricordare che nel caso l’ammontare dell’imposta non sia pari a un euro o multiplo di euro, deve essere assolta con l’importo corrispondente all’euro superiore se i decimali espressi in centesimi siano pari o superiori a 50 e all’euro inferiore se i decimali, sempre espressi in centesimi, siano pari o inferiori a 49; ad esempio, se l’imposta ammontasse a euro 129,41=, l’importo da paga-re sarebbe di euro 129,00=, mentre se l’imposta ammontasse a euro 129,50=, l’importo da pagare sarebbe di euro 130,00=. I contratti di locazione inoltre possono essere registrati in qualsiasi ufficio del registro indipendentemente dall’ubicazione del bene immobile per il quale è stipulato il relativo contratto; è opportuno però rammentarsi il codice dell’ufficio del registro presso il quale il contratto è stato registrato in quanto i rinnovi dovranno essere sempre assolti con tale riferimento al fine di evitare l’impossibilità, per gli uffici finanziari, di verificare il costante ripetuto pagamento. Un’agevolazione è stata però concessa dal legislatore al contribuente; infatti, trattandosi ormai praticamente di contratti pluriennali, è possibile registrare il contratto per l’intero periodo contrattuale, usufruendo in questo caso di un abbattimento dell’imposta da corrispondere calcolata in una percentuale ottenuta moltiplicando la metà del saggio di interesse legale in vigore al momento in cui si stipula il contratto (e quindi attualmente del 2,5 per cento anche se non tutti gli uffici lo applicano) per il numero degli anni di durata del contratto. Qualora poi il contratto per qualsiasi motivo subisse una interruzione antecedente alla scadenza convenzionale e quindi o per diniego di rinnovazione o per recesso o per risoluzione, di diritto o giudiziale che sia, il locatore, che abbia pagato l’imposta per l’intero periodo, ha diritto al rimborso delle annualità residue rispetto a quelle della effettiva e concreta durata che il contratto ha avuto. In ogni caso, nella ipotesi di cessazione anticipata della locazione rispetto alla data di scadenza contrattualmente prevista è obbligatorio corrispondere una imposta pari a euro 67,00, che però non è dovuta nella ipotesi di registrazione di un nuovo contratto di locazione inerente alla stessa unità immobiliare.
  • Obblighi di legge
Si deve ricordare, infine, che l’imposta di registro deve essere assolta dal locatore, il quale può pretendere dal conduttore il rimborso della metà dell’imposta pagata ex art. 11, l. 392/1978; è invalso l’uso che tra le parti si suddividano a metà anche le ulteriori spese di registrazione del contratto, che sono costituite dalle marche da bollo da applicare (una, del valore di euro 16,00, per ogni quattro facciate di venticinque righe) sulle copie del contratto e dai diritti di registrazione; sia i bolli sia i diritti sono però assolti soltanto alla prima registrazione e non anche ai successivi rinnovi annuali. Qualora, infine, il proprietario di un appartamento locasse l’alloggio arredato, deve assolvere pur sempre l’aliquota del due per cento sull’importo globale del canone, attraendo il bene immobile quelli mobili; se però il locatore scinde il canone individuando una parte per l’unità immobiliare e una parte per l’arredamento, solo su questa ultima somma deve assolvere l’imposta corrispondendola in misura proporzionale con l’aliquota del tre per cento. La legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346) ha disposto che, se i contratti di locazione non vengano registrati, questi siano sanzionati con la nullità dei medesimi che, quindi, perdono efficacia sin dalla data della loro stipulazione. La Corte Costituzionale, con le ordinanze 22 novembre - 5 dicembre 2007, n. 420, 19/25 novembre 2008, n. 389 e 11 marzo – 9 aprile 2009, n. 110, ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del comma 346, di cui trattasi, sollevate in relazione sia all’art. 24 sia agli articoli 3 e 41 Costituzione. Inoltre il fisco presumendo l’esistenza di un contratto per i quattro anni solari precedenti, può applicare conseguenti sanzioni fiscali su un ammontare del canone pari al 10 per cento del valore catastale dell’immobile, salva prova contraria che deve essere fornita dal contribuente. Considerata la complessità della materia, l’Agenzia delle Entrate, con sua circolare del 1 marzo 2007, n. 12/E, ha esplicato le norme che erano state più discusse e più interpretate, anche in modo contrastante, soprattutto in tema di locazione d’azienda, di sub-locazione e di locazioni di appartamenti destinati a uso di vacanza.
  • Cedolare secca
Con l’art. 3 d. lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è stata istituita la, così detta, cedolare secca, costituita da una imposta sostitutiva dell’Irpef, e relative addizionali, nonché dalle imposte di registro e di bollo, concernenti la registrazione del contratto di locazione. Possono godere di questa imposta solo le persone fisiche che locano appartamenti destinati esclusivamente a uso abitativo. Il locatore, che non può chiedere alcun aumento o aggiornamento del canone per tutto il periodo per il quale si avvale della cedolare secca, deve informarne il conduttore anche, si deve ritenere, con una apposita clausola nel contratto originario di locazione. L’aliquota dell’imposta è del 21 per cento, calcolata sull’ammontare del canone annuo pattuito per i contratti di locazione, stipulati ai sensi del secondo comma dell’art. 2 l. 431/1998 (durata quattro anni rinnovabili ex lege e canone liberamente convenuto tra le parti), e del 10 per cento, sino al 31 dicembre 2017, per i contratti, così detti, concordati tra le organizzazioni sindacali di categoria; quest’ultima aliquota è stata statuita dall’art. 9 d. lgs. 28 marzo 2014, n. 47, essendo stata, in precedenza, del 19 per cento prima e del 15 per cento poi.
Applicando il regime della cedolare secca non sono dovute le seguenti imposte:

a) irpef;
b) addizionale regionale;
c) addizionale comunale;
d) imposta di registro;
e) imposta di bollo, se dovuta.

Il precitato art. 3 ha previsto, altresì, una grave sanzione a carico del locatore che non provveda alla registrazione del contratto.

Infatti, ha stabilito:

a) la nullità del contratto ex art. 1, comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311;
b) la sanzione amministrativa prevista dall’art. 69 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è stabilita da 120 a 240 per cento dell’importo dell’imposta dovuta, con una riduzione del 50 per cento se la registrazione avviene entro 30 giorni, con un minimo di euro200,00;
c) la decorrenza di un nuovo contratto dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio, del precedente contratto non registrato, con canone corrispondente al triplo della rendita catastale non rivalutata e il canone può essere aggiornato solo con il 75 per cento della svalutazione istat.

La giurisprudenza di merito, seppure con differenti deduzioni, ha sollevato un’eccezione d’incostituzionalità dell’articolo de quo, soprattutto per contrasto con l’art. 42 Cost.. La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo questo articolo, che inerisce alla sanzione comminata, con sentenza 14 marzo 2014, n. 50; tuttavia, il Parlamento, in sede di conversione in legge 23 maggio 2014, n. 80 (art. 1, comma I ter) del d. l. 28 marzo 2014, n. 47, ha fatto salvi, sino al 31 dicembre 2015, gli effetti prodotti dalla disposizione de qua. La Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta per dichiararne l’incostituzionalità per violazione dell’art. 136 della Costituzione, con sentenza 16 luglio 2015, n. 169. Per la registrazione dei contratti di comodato e dei contratti di locazione verbali, per esempio, per un fondo commerciale, l’imposta fissa è pari a euro 200,00, ex art. 26 d. l. 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n. 128. Da ultimo si rileva che l’art. 1, comma 49 della legge 147/2013 ha così statuito:
“Per assicurare il contrasto dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l’attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall’articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali”.
  • Segnalazione all’amministratore di condominio
Il legislatore del 2015, al fine di combattere ulteriormente l’evasione fiscale e, anche, di agevolare l’amministratore di condominio, nel tenere aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale, ha stabilito, con l’art. 1, comma LIX l. 28 dicembre 2015, n. 208, che il locatore è obbligato a registrare il contratto di locazione entro trenta giorni dalla data della sua stipulazione e di trasmetterne copia all’amministratore, per l’annotazione sopra indicata entro sessanta giorni. Quanto sopra sia che il contratto inerisca a immobili destinati a uso abitativo ovvero a immobili destinati a uso industriale, commerciale, professionale e artigianale. Si deve ritenere che, salvo quest’ultimo obbligo, un patto scritto, in forza del quale, il locatore deleghi il proprio conduttore a registrare il contratto sia ancora ammissibile; unica eccezione è costituita dalla fattispecie concernente la scelta del locatore di avvalersi del regime fiscale della cedolare secca. In tale ipotesi, essendo il locatore obbligato a predisporre il modello RLI e a inviarlo all’Agenzia delle Entrate, lo stesso può inviare il documento all’amministratore, unitamente alla copia del contratto di locazione stipulato. La problematica, che sorge, è relativa alla tutela dei dati personali, soprattutto per quanto riguarda le condizioni economiche del contratto; ritengo che oscurare i valori di queste ultime non costituisca violazione della normativa di cui trattasi. La ratio della norma, come indicata, inerisce altresì ai contratti di comodato. L’amministratore che verifica la presenza di terze persone in una unità immobiliare di un condominio, reputo possa, in caso di inottemperanza del condomino-locatore, richiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate, fornendo i dati anagrafici del condomino, richiamando, non soltanto, l’art. 1130 cod. civ. ma, in particolare, la citata legge 208/2015 a fondamento della sua istanza.

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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lunedì 22 agosto 2016

Chi può chiedere il rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica?

COMUNICATO STAMPA

Rimborso del canone Tv non dovuto addebitato in bolletta

Chi può chiedere il rimborso del canone Tv addebitato nella bolletta elettrica? Come si deve presentare la richiesta? Cosa indicare nell’istanza? Come avviene il rimborso? Sono alcune delle domande più frequenti poste dai contribuenti, anche attraverso il nuovo canale di assistenza via Facebook, a cui l’Agenzia delle Entrate dedica un approfondimento sul proprio sito, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone Tv > Faq.

Come si presenta la richiesta - Per chiedere il rimborso va utilizzato il modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) e su quello della Rai (www.canone.rai.it). I contribuenti possono presentare la richiesta utilizzando una specifica applicazione web, disponibile dal prossimo 15 settembre, direttamente online sul sito delle Entrate o, in alternativa, inviarla tramite servizio postale con raccomandata all’indirizzo Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino - Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento.

Cosa indicare nell’istanza - Oltre ai dati anagrafici e alle informazioni che identificano le fatture su cui il canone è stato addebitato, occorre indicare il codice che individua il motivo della richiesta di rimborso: se la motivazione del rimborso è diversa dai 5 casi già previsti, è possibile indicare il codice 6 e descrivere la propria situazione nell’apposito spazio del modello.

Un solo canone per famiglia - Cosa fare quando un nucleo familiare ha corrisposto due volte il canone con addebito su fatture intestate a due diversi componenti? In questo caso chi chiede il rimborso deve indicare il codice 4 e, nell’apposto campo, il codice fiscale del familiare a cui è stato addebitato il canone, oltre al periodo in cui sussistono i presupposti della richiesta, cioè l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica.

Il rimborso per gli anni passati - Se il contribuente intende chiedere il rimborso del canone Tv per il 2015 o per gli anni precedenti, non può utilizzare questo modello, che deve essere usato solo nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura elettrica, a partire dall’anno 2016.
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venerdì 8 luglio 2016

Quando il canone RAI non va in bolletta. C’è tempo fino al 31 ottobre per il versamento tramite F24

COMUNICATO STAMPA

Pronti i codici tributo quando il canone non va in bolletta.
C’è tempo fino al 31 ottobre per il versamento tramite F24

Arrivano i codici tributo per i contribuenti che non possono pagare il canone in bolletta. Con la risoluzione 53/E di oggi, infatti, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo “TVRI” e “TVNA” per il versamento, tramite il modello F24, del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nei casi in cui non sia possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.

Chi deve pagare il canone tv tramite F24 - Da quest’anno il pagamento del canone tv ad uso privato avviene tramite addebito sulla bolletta elettrica. In tutti i casi in cui questo non possa avvenire, i contribuenti dovranno effettuare il versamento tramite F24, eccezionalmente per quest’anno, entro il 31 ottobre. Si tratta, per esempio:
  • degli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, come Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene;
  • dei contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza aver intestata la bolletta elettrica;
  • del portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell’utenza elettrica dove detiene un televisore.
Come e quando pagare - Il pagamento è effettuato direttamente dal contribuente, compilando un modello F24 ed inserendo il codice tributo “TVRI” nel caso del rinnovo dell’abbonamento tv e “TVNA” se è il primo anno di abbonamento. Il versamento va fatto in un’unica tranche, pari a 100 euro.

Roma, 7 luglio 2016

fonte: agenziaentrate.gov
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martedì 17 maggio 2016

LE DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

Nell’ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di specifiche detrazioni ai fini IRPEF spettanti agli inquilini titolari di un contratto di locazione relativo all’immobile adibito ad abitazione principale.

La misura della detrazione è legata alla “qualifica” dell’inquilino e alla tipologia di contratto stipulato, come di seguito sintetizzato:
  • inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale;
  • lavoratore dipendente che trasferisce la residenza per motivi di lavoro;
  • inquilino di alloggio adibito ad abitazione principale con contratto a canone convenzionale;
  • inquilino giovane (di età compresa tra i 20 e i 30 anni) di alloggio adibito ad abitazione principale;
  • inquilino di alloggio sociale adibito ad abitazione principale.
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domenica 15 maggio 2016

Esenzione canone Tv Ultimi giorni per presentare la dichiarazione sostitutiva per il 2016

COMUNICATO STAMPA

È il 16 maggio l’ultimo giorno utile per inviare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento Tv per uso privato ed evitare l’addebito sulle fatture elettriche a partire da luglio. Si ricorda che la dichiarazione può essere presentata sia da chi non possiede un televisore, sia per comunicare su quale utenza elettrica, intestata a un membro della famiglia, deve essere addebitato il canone.

Come presentare la dichiarazione - I contribuenti possono presentare il modello mediante un servizio web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, direttamente se si è in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati (CAF e altri professionisti abilitati). L’autocertificazione può essere presentata anche in forma cartacea, inviandola all’Agenzia delle Entrate - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 – 10121 Torino - per raccomandata senza busta insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Roma, 13 maggio 2016


Fonte: Agenziaentrate.gov
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venerdì 13 maggio 2016

Riscossione tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP), dei relativi interessi e sanzioni


RISOLUZIONE N.39/E - Roma, 13 MAGGIO 2016


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martedì 3 maggio 2016

Il Fisco mette le ruote, al via l’edizione 2016 Assistenza on the road su precompilata e canone tv

Dichiarazioni precompilate e canone tv. Questi i “protagonisti” dell’edizione 2016 de “Il Fisco mette le ruote”, l’ufficio mobile dell’Agenzia delle Entrate che ogni anno porta in viaggio l’assistenza fiscale. Il tour nazionale parte lunedì 2 maggio dall’Abruzzo, a L’Aquila, per poi tagliare il traguardo il 9 luglio in Sardegna a Flumini di Quartu Sant’Elena.
Un viaggio sempre più ricco - A otto anni di distanza dal battesimo del 2008, l’iniziativa si arricchisce di due importanti novità, che rispondono alla volontà di intensificare il dialogo tra Amministrazione finanziaria e cittadini. Focus, quindi, sulle dichiarazioni precompilate per fornire ai contribuenti tutte le informazioni utili a gestire la propria posizione fiscale direttamente da casa. Inoltre, grazie all’intesa raggiunta tra Entrate e Rai, presso l’ufficio mobile verranno illustrate anche le nuove modalità di pagamento del canone tv. La Rai, infatti, metterà a disposizione un proprio funzionario che risponderà a tutti i dubbi dei cittadini. Prosegue inoltre con Il Fisco mette le ruote la collaborazione avviata a inizio anno tra l’Agenzia delle Entrate e l’Ente Nazionale Sordi: alcune tappe ospiteranno un interprete per poter aiutare i contribuenti con problemi uditivi.
Le tappe in tutta Italia - I cittadini avranno la possibilità di richiedere il codice Pin presso lo sportello finanziario itinerante e di controllare in tempo reale la propria dichiarazione. Il camper delle Entrate fornirà, infine, tutti i servizi degli uffici territoriali dell’Agenzia, tra cui:
  • informazioni sulla compilazione e trasmissione dei modelli di dichiarazione
  • abilitazione ai servizi telematici
  • consultazione delle quotazioni immobiliari
  • visure catastali e ispezioni ipotecarie
  • chiarimenti in materia di comunicazioni di irregolarità e di iscrizioni a ruolo
  • registrazione dei contratti di locazione
  • rilascio di codici fiscali e partite Iva
  • richiesta di duplicato della tessera sanitaria
  • informazioni relative a successioni e donazioni.
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venerdì 22 aprile 2016

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO: Agenzia delle Entrate - RAI











Dichiarazione di non detenzione Tv: c’è tempo fino al 16 maggio

In un provvedimento delle Entrate le istruzioni aggiornate I contribuenti hanno più tempo per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di oggi, infatti, viene spostato al 16 maggio 2016 il termine unico entro cui presentare la dichiarazione, sia in forma cartacea che online. In questo modo, i contribuenti possono presentare la dichiarazione in tempo utile per evitare l’addebito del canone da parte delle imprese elettriche, a partire dal mese di luglio 2016, qualora abbiano i requisiti previsti dalla legge. Il provvedimento pubblicato oggi aggiorna anche le istruzioni relative alla compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva, per tenere conto dei chiarimenti sulla definizione di apparecchio televisivo contenuti nella nota n. 9668 del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del canone di abbonamento alla televisione. Il modello di dichiarazione sostitutiva e le istruzioni per la compilazione del modello, approvati con il provvedimento del 24 marzo 2016, vengono quindi sostituiti da quelli approvati con il nuovo provvedimento. Restano ovviamente valide le dichiarazioni di non detenzione già presentate.

Roma, 21 aprile 2016
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venerdì 1 aprile 2016

Esenzione canone RAI, come fare per ottenerla e chi non deve pagare

Siamo arrivati al paradosso più grande. Per non pagare il canone RAI devi comunicare TUTTI GLI ANNI all'Agenzia delle Entrate il tuo diritto all'esenzione altrimenti... ECCOTELO ADDEBITATO IN BOLLETTA!

Da quest’anno, come ormai tutti sanno, la quota annuale del canone Rai sarà addebitata nella bolletta elettrica (100 euro). Soltanto per quest’anno si pagherà una prima maxi-rata di 70 euro, tutta sulla bolletta di luglio.

Poi, dall'anno prossimo, si pagheranno 10 euro al mese, da gennaio a ottobre (dal momento che le bollette sono quasi tutte bimestrali, vuol dire 20 euro a bolletta).

Chi non paga

E’ esente dal pagamento del canone Rai chi non ha in casa un apparecchio Tv. Inoltre è esente chi ha un reddito familiare di massimo 8.000 euro lordi e ha più di 75 anni (per informazioni è possibile chiamare il numero verde gratuito 800.93.83.62). Non pagano neanche le seconde case, né gli studenti o lavoratori fuori sede che però hanno ancora la residenza presso i propri genitori o nel nucleo familiare principale. Il canone segue la residenza.

Come si fa a non pagare

L’esenzione non è automatica. Occorre comunicarla all’Agenzie delle Entrate (dal 4 aprile in poi). Su questo punto sono appena uscite le indicazioni tecniche ufficiali sul come fare: sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della Rai, è disponibile il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo.

Per chi non usa internet

Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti tv - Casella Postale 22 - 10121 Torino. E’ anche possibile rivolgersi al Caf.

Tra moglie e marito

Il modello di autocertificazione potrà essere utilizzato anche da chi intende segnalare che il canone per il nucleo familiare è già intestato a un soggetto diverso dall’intestatario della bolletta elettrica. È il caso molto frequente della famiglia in cui uno dei coniugi ha sempre pagato il canone mentre all’altro è intestata la bolletta.

Attenzione alle scadenze

Entro il 30 aprile 2016 va presentata l’autocertificazione per chi utilizzerà la vecchia posta, tramite raccomandata. Chi invece userà la via telematica deve effettuare la comunicazione entro il 10 maggio 2016. L’autocertificazione ha validità di un anno e dovrà essere ripresentata ogni anno.


Fonte: articolo di Sandra Riccio de La Stampa
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