Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
(Pubblicato in S.O. della G.U. 27
settembre 1996, n. 227)
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le
barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384,
recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.
118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto
regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i
Ministri dell'interno, per la solidarietà sociale, del tesoro, della pubblica
istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA
il seguente regolamento:
Titolo I
SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. l.
Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli
impedimenti comunemente definiti «barriere architettoniche».
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita
di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una
capacita motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda
e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di
nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio
suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte
oggetto dell'intervento stesso.
Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte
soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché
ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a
recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli
accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme
contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di
un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da
consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la
fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici
privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello
Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici
non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art. 2.
Contrassegni
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite,
modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle
barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di
"accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione
internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3. Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo
accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilità
condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici
pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano
servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente
visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone
sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
AREE EDIFICABILI, OPERE DI
URBANIZZAZIONE
E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3.
Aree edificabili
l. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a
servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione
di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4.
Spazi pedonali
1. I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di
urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un
percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di
sollevamento ove necessario, 1'uso dei servizi, le relazioni sociali e la
fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria
o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto
percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto
riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme
contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto,
con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in
conformità alla normativa comunitaria.
Art. 5.
Marciapiedi
1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le
indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle
caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi
carrabili.
2. Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso
adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova
urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di
persone su sedia a ruote.
Art. 6.
Attraversamenti pedonali
1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali
devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.
2. Il fondo stradale, in prossimità dell'attraversamento pedonale,
potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fine di
segnalare la necessita di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su
sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione,
devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via
libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili
per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che
si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con
decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7.
Scale e rampe
1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10.,
4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono
essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Art. 8.
Servizi igienici pubblici
1. Per i servizi i igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6.
e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni
nucleo di servizi installato.
Art. 9.
Arredo urbano
l. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con
funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere
accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in
posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le
strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di
illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono
installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a
persone su sedia a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono
essere sempre dotati di almeno una unità accessibile.
Art. 10.
Parcheggi
1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la
lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a
ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la
lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del
posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Art. 11.
Circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone disabili
l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene
consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo
al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al
traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi
di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere
militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di
eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico
limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del
decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso
anche ad una sola categoria di veicoli per 1'espletamento di servizi di
trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la
circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone
invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti
di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno
almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla
figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
Art. 12.
Contrassegno speciale
l. Alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è
rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale
contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.
3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche
alla categoria dei non vedenti.
Titolo III
STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE
Art. 13.
Le norme generali per gli edifici
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei
tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di
accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio
sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici il
necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno
un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con
ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono
articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla
particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti
specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela
ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali
normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art.
3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi
relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini
della volumetria utile.
Art. 14.
Modalità di misura
1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le
caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme
stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici dal 14
giugno 1989, n. 236.
Art. 15.
Unita ambientali e loro componenti
1. Per le uniti ambientali e loro componenti come porte, pavimenti,
infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici,
cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori,
servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai
punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno
1989, n. 236.
Art. 16.
Spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro componenti
1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti
4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 17.
Segnaletica
1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 18.
Raccordi con la normativa antincendio
1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme
stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19.
Deroghe e soluzioni alternative
1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per
gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche,
ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti
specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente
regolamento in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi
strutturali o impiantistici.
3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (1), e all'art. 2 della legge 1° giugno 1939, n.
1089 (2), la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in
tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità è realizzato
attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio
e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La
mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la
specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata
l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto
autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di
cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, così come definite
all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236, purché rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello
stesso decreto.
(1) Il testo dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497
(Protezione delle bellezze naturali), è il seguente:
" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
" Art. 1 - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:
1) le cose immobili che hanno cospicui carattere di bellezza
naturale o singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi
per la tutela delle cose d'interesse artistico e storico, si distinguono per la
loro non comune bellezza;
3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così
pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze".
(2) Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela
delle cose di interesse artistico o storico), è il seguente:
"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri dele conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
"Art. 2 - Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come atali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale.La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri dele conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo".
Art. 20.
Elaborati tecnici
1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni
progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. Al fine di consentire una più chiara valutazione di merito, gli
elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica
contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste
per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti
tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al
comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con
l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli
esiti ottenibili.
Art. 21.
Verifiche
1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente
regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera
attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni contenute nel
regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni
tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del
progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale
attestazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento di
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Art. 22.
Aggiornamento e modifica delle
prescrizioni
1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi
dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente
normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica,
nonché il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di
cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli
professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la
quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di
aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA SCOLASTICA
Art. 23.
Edifici scolastici
1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese
le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della
scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non
deambulanti o con difficoltà. di deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli
articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per
assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere
caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie,
macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore, la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula
al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o
raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA'
Art. 24.
Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane
1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono
essere riservati a persone con limitate capacita motorie deambulanti almeno tre
posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso
dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere
riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo
stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi,
collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo
stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e
rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non
deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della
vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso
pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto
del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Art. 25.
Treni, stazioni, ferrovie
1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di
passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di
facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di
deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti
ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di
dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti
necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su
sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato
da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto
previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 753. (3)
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di
assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle
principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione
di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote
all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un
adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in
circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i
servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che
nel proprio «orario ufficiale».
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a
sedere per le persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. Il
trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle
caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6. Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal
dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con
quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario, gli
interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanziamento
nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli
edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate,
sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via
permanente.
(3) - Il testo del'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza
e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), è
il seguente:
"Art. 21. - Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone
estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi
soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti
stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso
sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato, inoltre, attraversare i binari in immediata vicinanza
dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta,
siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due
colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità, quando ciò sia indispensabile
per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori delle suddette norme sono soggetti alla sanzione
amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi
di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tranviari in sede propria,
si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa
caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su
pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e tranvie in sede
promiscua".
Art. 26
Servizi di navigazione marittima: navi
nazionali
1. Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per:
persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con autovettura
o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio
dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini.
Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a
m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere
pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano
adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per
l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio
fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità
motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore
od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la
zona antistante 1'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere
lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale
dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la manovra di
essa.
4. Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo
di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e
di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La
zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale
antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non
superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere
le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive
degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le
caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento.
Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve
essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di
sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di
larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di
locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli
dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio;
apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle
persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici
riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono
tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni
di cui sopra.
Art. 27.
Servizi di navigazione interna
1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno
metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza
modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati
speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle
persone.
2. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere
ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi
sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a
sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano
tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni
di cui sopra.
Art. 28.
Aerostazioni
1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire
un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo
o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso
all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le
caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli
edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di
cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di
sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, 1'autonoma circolazione del
passeggero disabile.
Art. 29.
Servizi per viaggiatori
l. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.
Art. 30.
Modalità e criteri di attuazione
1. Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalità
e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al
trasporto pubblico di persona.
Art. 31.
Impianti telefonici pubblici
1. Al fine di consentire l'uso di impianti telefonici pubblici da parte
anche di persone con ridotte o impedite capacita motorie o sensoriali sono
adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei capoluoghi di provincia,
deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad
una altezza massima di 0,90 m dal pavimento e convenientemente, isolato sotto
il profilo acustico. Negli uffici anzidetti, con un numero di cabine non
inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come
segue:
1) il dislivello massimo tra il pavimento interno della speciale cabina
telefonica e il pavimento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta
di accesso deve avere una luce netta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico
deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete
ove è applicato l'apparecchio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa
avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi
deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche
sono stabilite con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in
un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferibilmente
nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio
telefonico con i requisiti di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazione poste a
disposizione del pubblico deve essere rispondente ai requisiti di cui alla
lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico
deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. 1 predetti
impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei
singoli comuni interessati.
Art. 32.
1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 luglio 1996
SCALFARO
(Si omettono gli allegati)
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