mercoledì 16 dicembre 2015

Se è assente in assemblea uno dei comproprietari è obbligo inviare copia del verbale?


Anche se presente uno dei comproprietari alla seduta assembleare, l’amministratore, se richiesto, non può esimersi dall’inviare copia del verbale all’ulteriore assente

Tribunale Civ. Roma, sez. V, Dr. Tedeschi, sentenza n. 918 del 16.1.2013

Il caso concreto

Una unità immobiliare in condominio è in comproprietà fra due soggetti. In occasione di un consesso assembleare e personalmente presente, in rappresentanza della complessiva proprietà, solo uno dei due aventi diritto, Successivamente a tale seduta assembleare l’ulteriore comproprietario (assente) rivolge richiesta all'amministratore di ottenere copia del verbale. Quest’ultimo, nega però l’invio del documento, giustificando tale atteggiamento in virtù del fatto che essendo stata comunque presente e rappresentata al consesso la complessiva proprietà, egli non aveva diritto ad ottenere copia del verbale. II condomino-comproprietario, non soddisfatto della tesi addotta rivolgeva domanda al Tribunale di Roma.

La decisione

L’autorità adita, accoglieva la domanda formulata dall'attore, ordinando al condominio la consegna della copia del verbale assembleare e condannandolo alle spese processuali.
A tal proposito motivando che “deve escludersi che la pretesa di parte attrice troverebbe ragione ostativa, quanto al suo riconoscimento, nella circostanza relativa alla presenza, alla relativa seduta, dell'altro comproprietario in rappresentanza della relativa proprietà immobiliare complessivamente considerata” atteso che “il relativo diniego alla richiesta del condomino di accesso ed estrazione copia di documentazione condominiale deve ritenersi illegittimo” poiché in violazione delle relative prerogative conoscitive aventi fondamento normativo nell’art. 1713, comma 1, c.c..
A tale dovere, motiva esattamente il Tribunale, l’amministratore potrà derogare nelle esclusive ipotesi che la richiesta manifesti una notevole incidenza negativa sulla corretta gestione condominiale, nel contempo, non supportata da valide motivazioni. 
Ovvero all’eventuale eccessiva onerosità per il condominio per assolvervi. Ipotesi esimente, quest'ultima, espressamente assorbita anche dalla recente riforma in materia che ha previsto in capo al richiedente la preliminare anticipazione delle spese necessarie.

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