giovedì 10 dicembre 2015

La revoca dell'amministratore di condominio è sempre possibile? REVOCA GIUDIZIARIA PER ATTIVITÀ INCOMPATIBILE CON LA TUTELA DELLE PARTI COMUNI


Di recente il Tribunale di Trento (sent. 18 giugno 2014) ha revocato un amministratore perché, senza alcuna autorizzazione, aveva praticato un'apertura sul muro al di sopra della porta tagliafuoco tra l'accesso ai garages dal giro scala, così vanificando la struttura e le misure antincendio ed impedendo, di fatto, ai condomini di parcheggiare l'auto nel garage interno.
A giudizio del Tribunale, nonostante lo stesso amministratore avesse provveduto a richiudere il foro nel muro in oggetto, lo stesso avrebbe dovuto assumere ogni necessaria informazione e cautela tecnica prima di intervenire sul muro e con tale condotta l'amministratore ha "dimostrato una inescusabile superficialità" per aver posto in essere un'attività in sé incompatibile con la "tutela delle parti comuni"
A sostegno di tale decisione, poi, si è aggiunta la circostanza che, al momento del giudizio, lo stesso amministratore non aveva curato la tenuta del registro di anagrafe condominiale e non aveva pubblicizzato i propri dati anagrafici nella bacheca condominiale (art. 1130, n. 6 c.c., art. 1129, comma 2, c.c.).
Fattispecie entrambe tipicamente previste come gravi irregolarità idonee a determinare la revoca (art. 1129, comma 11, n. 7 c.c.).
E' stata definita gravemente irregolare - rilevante ai fini della revoca giudiziaria - anche dal Tribunale di Palermo (decreto 20 maggio 2014), la condotta dell’amministratore che si era reso irreperibile per omissione di quanto disposto dall'art. 1129 c.c. che, tra l’altro, richiede che, sul luogo di accesso al condominio, venga fissata l’indicazione delle generalità, del domicilio e i recapiti dell’amministratore.

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