mercoledì 9 dicembre 2015

L’amministratore di un condominio senza dipendenti è datore di lavoro?



  • 29.8.2014 – Una squadra dei VVF rileva la mancanza di due estintori in un’autorimessa condominiale per 6 posti auto, superficie inferiore ai 300 mq, quindi mai soggetta a controlli di prevenzione incendi.
  • 12.9.2014 – Arriva verbale di contravvenzione all’amministratore (di condominio privo di dipendenti) in qualità di datore di lavoro per violazione dell’art.46 comma 2 del d.lgs., 81/08, per due violazioni: mancanza di estintori e materiale infiammabile presente in un box privato.
  • Settembre 2014 – L’amministratore contatta il redattore di queste note. Gli viene confermato che gli estintori ci volevano (dm 1.2.1986 art.6.2, norma di prevenzione incendi applicabile anche per piccole attività non soggette ai controlli), ma anche che la sanzione è sbagliata perché lui non è ‘datore di lavoro’, mancando il dipendente. La sanzione in questo caso (non-datore-di-lavoro e attività non soggetta a prevenzione incendi) semplicemente non c’è.
  • Settembre-ottobre 2014 – Piccolo sondaggio tra amici, colleghi e clienti per verificare se in altri territori hanno mai avuto notizia di casi simili: nessuno.
  • 30.10.2014 – Verificati gli adempimenti, i VVF inviano ammissione al pagamento dell’ammenda (euro 1.424,80) pari a un quarto del massimo. Se non si paga, l’ammenda torna intera (euro 5.699,20). Consigliato di resistere, l’amministratore accetta e tenta anche tramite tecnici e legali un contatto diretto con il comando dei VVF: niente da fare.
  • 31.12.2014: decreto penale di condanna del GIP: l’amministratore imputato deve pagare 900 euro di ammenda oltre alle spese accessorie. Il GIP nella motivazione ignora il materiale combustibile presente nel box privato, evidentemente non di competenza di un amministratore di parti comuni. L’ammenda quindi si riduce (anche se le spese legali crescono). L’amministratore riceve il decreto a fine febbraio, ma continua a resistere.
  • 10 aprile 2015 – L’amministratore viene citato in giudizio a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.
  • 8 giugno 2015 – Prima udienza. L’avvocato difensore richiede una relazione dal punto di vista tecnico sulla vicenda. L’udienza viene aggiornata al settembre 2015.
  • 28 settembre 2015, ore 12,15 – Inizia la seconda udienza del processo penale di primo grado. Mezz’ora dopo l’amministratore esce assolto.

ecco l’illuminante sentenza














Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...