Cass. 13/06/2014 n. 15326 III sez. Pres. Berruti, Rel. Ambrosio
La sentenza in commento si pone sulla scia di giurisprudenza precedente, da ritenere ormai consolidata (Cass. 10153/2011 - Cass.14197/2011 e altre), nel ritenere la necessità che l'amministratore uscente debba compiutamente dimostrare che le anticipazioni asseritamente effettuate nell'interesse del condominio provengano dal proprio patrimonio e non dai versamenti dei condòmini.
A tal proposito la Corte di Cassazione non ritiene sufficiente la sola approvazione del consuntivo riportante l'indicazione delle anticipazioni eseguite, poiché tale approvazione non costituisce di per sé univoco riconoscimento di debito da parte dei condòmini nel confronti dell'amministratore cessato.
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