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martedì 24 aprile 2018

Il riconoscimento del debito verso l'amministratore uscente: CASSAZIONE 12/04/2018, N. 9097 - Il commento



Il riconoscimento di un debito non esige formule particolari, non ha natura negoziale né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. A tale proposito, vale anzitutto ricordare, come fa Cassazione, una verità essenziale: e cioè che il riconoscimento di debito costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione non implica l’applicazione di specifiche norme di diritto ma più semplicemente la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto. Nella specie un ex amministratore si rivolgeva al Tribunale per sentire condannare il Condominio al pagamento delle sue spettanze residue relative all’opera prestata. L’attore poneva a fondamento delle sue richieste la produzione di un documento con il quale l’amministratore entrante aveva riconosciuto, sottoscrivendo il relativo conteggio che gli veniva presentato, il debito che ancora reclamava verso lo stabile il suo predecessore.

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Il riconoscimento del debito verso l'amministratore uscente: CASSAZIONE 12/04/2018, N. 9097 - Il testo

CASSAZIONE 12 APRILE 2018, N. 9097

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. GIUSTI   Alberto -  Presidente   - 
Dott. PICARONI Elisa  -  Consigliere  - 
Dott. SCALISI  Antonino  -  rel. Consigliere  - 
Dott. TEDESCO  Giuseppe  -  Consigliere  - 
Dott. SCARPA   Antonio-  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:  
                                        
ORDINANZA

sul ricorso 21999/2014 proposto da: 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. D. M., che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato G. B.; 
- ricorrente - 

CONTRO
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. L. rappresento e difeso dall'avvocato R. B.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 208/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/02/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI; 
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

M.L., con atto di citazione del 19.3.2011, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino, il Condominio (OMISSIS), esponendo di esserne stato amministratore sino al 3.8.2006; di avere l'assemblea approvato il consuntivo della gestione ordinaria 2006 ed il relativo riparto, pari ad Euro 42.782,96; di avere egli sostenuto spese nell'interesse del Condominio per Euro 11.916,57, nel corso della gestione 2005 e per Euro 16.486,56 nel corso della gestione 2006 e di avere, invece, i condomini, versato la sola somma di Euro4.129,35; di avere, quindi, egli anticipato la complessiva somma di Euro 28.534,53, vedendosi rimborsare solo il suddetto importo, con un credito residuo pari, quindi, ad Euro 24.405,18. Esponeva, inoltre, di avere il nuovo amministratore, B.F., sottoscritto apposito documento da cui si evinceva la situazione contabile del Condominio al 3.8.2006 ed il debito verso l'amministratore uscente; di avergli il Condominio corrisposto tre acconti (il 10.11.2006 di Euro 4.500,00, il 18.12.2006 di Euro 5.000,00 ed il 30.6.2007 di Euro 6.000,00), rimanendo debitore di Euro 8.905,18. Chiedeva, quindi, che il Tribunale condannasse il Condominio convenuto al pagamento di tale somma.

Il convenuto non si costituiva in giudizio con conseguente declaratoria di contumacia.

Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 5903/2011, accoglieva la domanda di M. e condannava il Condominio convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre ad interessi.

Avverso questa sentenza, interponeva appello il Condominio, chiedendone la riforma per più motivi.

Si costituiva M. chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 208 del 2014, non notificata, rigettava l'appello e confermava la sentenza del Tribunale, condannava il Condominio a rimborsare alla parte appellata le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, l'appello era infondato relativamente all'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'amministratore del Condominio (OMISSIS), posto che, come ha avuto modo di specificare la Corte di Cassazione, l'amministratore, cessato dalla carica, può agire per recuperare le somme anticipate nei confronti del condominio in persona del nuovo amministratore. L'appello era infondato, anche nel merito, perchè in forza del riconoscimento del debito da parte del Condominio (sia per il tramite del documento contabile dal quale emergeva il credito dell'Amministratore cessato dall'incarico, sia dal fatto che il documento contabile era stato sottoscritto dal nuovo Amministratore, e sia, ancora, per il fatto che il condominio successivamente al documento contabile aveva provveduto a corrispondere parte della somma dovuta), incombeva al Condominio dimostrare l'inesistenza del debito.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio con ricorso affidato ad un motivo. M.L. ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso, il Condominio (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136,1720 e 2697 c.c., e degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, il Tribunale prima e la Corte distrettuale dopo, non avrebbero tenuto conto che l'amministratore, cessato dalla sua funzione, non aveva fornito alcuna documentazione delle spese che assumeva aver corrisposto e, soprattutto, nè la prova di aver eseguito le assunte anticipazioni con denaro proprio. Mancava agli atti di causa un qualsiasi documento giustificativo ed un elenco analitico, non solo delle entrate delle spese condominiali ed il saldo finale, ma, soprattutto, degli esborsi personali che si assumevano eseguiti da parte dell'ex amministratore per conto del condominio. Nè sarebbe convincente, sempre secondo il ricorrente, la tesi secondo la quale il documento contabile sottoscritto anche dal nuovo amministratore integrerebbe gli estremi di una ricognizione di debito da parte del Condominio perchè, comunque, non sarebbe provato il credito vantato oggetto del giudizio.

b) sarebbe privo di pregio e di fondamento, secondo il ricorrente, anche l'assunto della Corte di Appello di una ratifica dell'operato dell'amministratore ed un riconoscimento di debito, il fatto che il Condomino avesse corrisposto all'ex amministratore, una parte delle somme pretese proprio perchè il riconoscimento di un debito da parte del condominio impone un atto di volizione dell'assemblea condominiale, che, nel caso, non sussisterebbe. In altri termini, andrebbe negata efficace vincolante nei confronti del condominio della sottoscrizione, da parte del nuovo amministratore, del documento contabile in difetto di preventiva delibera dell'assemblea, e ai versamenti dallo stesso effettuati senza autorizzazione da parte dell'assemblea.

1.1.- Il motivo è infondato. La Corte distrettuale (ma ancor prima il Tribunale) ha ampiamente chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto dimostrata la sussistenza del credito di M.L.. Il ragionamento della Corte distrettuale che conduce ad affermare il riconoscimento del debito del Condominio nei confronti di M., si snoda su due coordinate essenziali la cui sussistenza è stata dimostrata, e cioè: da un verso, la Corte distrettuale ha preso atto che il M. aveva prodotto un documento intitolato "Situazione contabile al 3 agosto 2006", il quale recava l'indicazione del passivo complessivo a tale data (composto dal passivo di bilancio relativo al 2005 e 2006 nonchè da un residuo c/c evidentemente passivo e ripianato dal M. secondo la prospettazione dello stesso), dei versamenti effettuati dai condomini per l'anno 2006, di un'ulteriore somma a credito del Condominio, nonchè il debito nei confronti dell'ex amministratore pari ad Euro 24.405,18. E, tale documento veniva sottoscritto dal nuovo amministratore. Successivamente, si dava atto di ulteriori pagamenti per complessivi Euro 15.500,00. Per altro, (la Corte distrettuale ha preso atto) che il versamento delle somme di cui si è già detto, successive alla sottoscrizione del documento del 3 agosto 2006 non era controverso ed, anzi, la circostanza era stata posta a base delle difese svolte in via subordinata dal Condominio stesso, che non ha contestato, neppure, la legittimità di tali pagamenti, tanto che, relativamente ad essi, nessuna domanda di tipo restitutorio, o eccezione, è stata proposta.

1.2.- Ora, si deve considerare che il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, nè carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. n. 15353 del 30/10/2002). Non vi è dubbio che i dati accertati dalla Corte distrettuale integrano gli estremi di un riconoscimento di debito. La Corte distrettuale, ha ulteriormente aggiunto: a) che il versamento delle somma di cui si dice era imputabile a tutti i condomini poichè in difetto di una diversa allegazione i suddetti pagamenti andavano imputati ad essi secondo le rispettive quote millesimali; b) che il comportamento dei condomini andava, altresì, qualificato quale ratifica dell'operato del nuovo amministratore, non potendo ad esso essere attribuito altro significato, se non quello di dar corso al riconoscimento del debito da questi sottoscritto e, quindi, di adesione ad esso. E, significativamente, la Corte ha concluso, come è giusto che fosse, che in forza del riconoscimento incombeva sul Condominio dimostrare l'inesistenza del debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata del tutto in contrasto con il suo adempimento, seppure parziale.

1.3.- Il ricorrente, per altro, non tiene conto che il riconoscimento del quale si discute costituisce un atto giuridico in senso stretto, la cui identificazione, non implica l'applicazione di specifiche norme di diritto, ma, più semplicemente, la ricostruzione di un accadimento, di un fatto umano, la quale deve essere solamente motivata in modo congruo e corretto e, se priva, come nel caso in esame, da vizi logici non è suscettibile di sindacato nel giudizio di cassazione.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannato a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 19 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018
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venerdì 19 agosto 2016

Guai in vista per l’amministratore che non collabora con il creditore del condominio

di Alberto Celeste
Magistrato

IL DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della normativa condominiale (legge n. 220/2012), la giurisprudenza di merito ha iniziato ad essere sollecitata sulle prime criticità della novella, segnatamente in ordine alla peculiare questione relativa all'obbligo collaborativo dell’amministratore nei confronti dei terzi creditori del condominio.
Invero, il riformato art. 63 disp. att. c.c. attualmente stabilisce che, "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" (comma 1), aggiungendo che i creditori non possono agire nel confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini (comma 2).
In questa sede, interessa soprattutto la disposizione che contempla l’obbligo, da parte dell’amministratore, di comunicare i dati dei condomini morosi, su richiesta del creditore del condominio, consentendo a quest’ultimo di rivolgere le sue richieste e, eventualmente, di intraprendere l’azione giudiziaria, direttamente nei confronti dei condomini che non hanno pagato i contributi condominiali.
Ci si chiede, pertanto, fino a dove si estende detto obbligo di "cooperazione" (e connessa responsabilità in caso di inadempimento), in capo all'amministratore, nei confronti dei creditori del condominio che lo interpellano, ossia di soggetti diversi dai condomini, in un’ottica volta ad intravedere un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione di crediti nascenti dalla gestione condominiale, prescindendo dal contenuto del programma interno del rapporto di mandato instaurato con i singoli partecipanti della collettività condominiale.

I PROFILI RISARCITORI AZIONABILI
In questa prospettiva, il Giudice di Pace di Genova, con la sentenza del 15 giugno 2015, ha condannato un amministratore in proprio al pagamento, in favore di un creditore del condominio, della somma di €.2.225,00, a titolo di risarcimento del danno, pari al valore dell'intero credito azionato e non recuperato a causa del comportamento omissivo del convenuto (nello specifico, trattavasi dell'importo portato nel precetto, al lordo della ritenuta d'acconto dedotto quanto versato in corso di causa, in forza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto).
In particolare, il suddetto magistrato onorario ha accertato, per un verso, che l'attore aveva proceduto all'interpello dell'amministratore del condominio per ottenere i nominativi dei condomini morosi, al fine di procedere alla loro preventiva escussione, prima di poter procedere nei confronti degli altri condomini virtuosi, e, per altro verso, che il convenuto aveva omesso i necessari adempimenti, restando "inadempiente alle obbligazioni nei confronti del creditore del condominio, che può conseguire l'adempimento solo a condizione che l'amministratore agisca secondo le regole di buona fede e correttezza".
Peraltro, l'amministratore, rimasto contumace, non aveva ottemperato nemmeno all'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. volto all'esibizione dei registri contabili e del conto corrente condominiale, conseguendone la condanna di cui sopra, oltre quella alle spese di lite.
In maniera analoga anche se con un'impostazione processuale differente, il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 19 marzo 2014, ha condannato "il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore", a comunicare al creditore ricorrente i nominativi dei condomini non in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, ed al pagamento della somma di €.1.000,00, "oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo", nonché alla refusione delle spese processuali.
Nella specie, il creditore aveva diffidato il condominio al pagamento della somma di €.2.560,00 ed aveva chiesto all'amministratore gli estremi dei condomini morosi, mentre il condominio non si era costituito in giudizio, né era comparso all'udienza rendendosi contumace.
Il magistrato siciliano, richiamato il disposto dell'art. 63 sopra citato e verificato l'inadempimento agli obblighi assunti dall'amministratore, aveva dato atto del pregiudizio nel ritardo patito dal ricorrente per aver invano incoato il giudice adìto una prima volta, ed aveva riconosciuto appunto il danno da ritardo "quantificabile equitativamente in complessivi €.1.000,00, ivi assorbita la spesa di €.84,00 necessitata per contributo unificato del primo giudizio ed i compensi difensivi di quel giudizio, ma non potendosi riconoscere il valore dei compensi difensivi del primo giudizio, non rivelandosi alcun nesso eziologico tra i costi ed i compensi difensivi del giudizio non andato a buon fine ed il comportamento dilatorio e pregiudizievole del condominio".

L'AMBITO DEL DOVERE DI COOPERAZIONE
Sempre nell'ambito del procedimento sommario di cognizione (introdotto dalla legge n. 69/2009), di recente, il Tribunale di Tivoli, con l'ordinanza 21 aprile 2016, ha ordinato all'amministratore di condominio di produrre le generalità complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore entro 30 giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, condannando, altresì, la parte intimata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di spese giudiziali.
Nello specifico, l'attore, stante l'inutilità delle sollecitazioni stragiudiziali, aveva chiesto di accertare il diritto ad accedere all'elenco dei condomini morosi, al fine di poter attivare il proprio credito per l'attività prestata nei confronti del condominio, ma la documentazione in atti - pur prodotta dal suddetto amministratore - non era "sufficiente ad identificare compiutamente le parti mancando le generalità piene e complete" di tutti i morosi.
Nel corso del giudizio, l'amministratore aveva prodotto la copia della ripartizione millesimale del rendiconto consuntivo relativo al credito azionato, dal quale emergevano solo i cognomi dei condomini, a fronte dell'obbligo di tenere aggiornato e puntuale il registro dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, n. 6), c.c., finalizzato sia alla trasparenza della gestione condominiale sul versante interno, sia ai rapporti esterni con i creditori insoddisfatti.
Lo stesso Tribunale laziale, con ordinanza del 16 novembre 2015, accogliendo il ricorso di un creditore del condominio, ha affermato che l'obbligo dell'amministratore di comunicare i dati dei condomini riguarda solo coloro che risultano "morosi rispetto allo specifico credito vantato dal creditore istante", non essendo sufficiente inviare a quest'ultimo l'elenco generico di tutti i condomini morosi, senza cioè indicare le singole morosità riferite allo specifico credito oggetto dell'interpello.
Nel caso esaminato, il magistrato tiburtino ha correttamente opinato che debbano considerarsi "morosi" i soli condomini che sono debitori delle quote afferenti allo specifico titolo da cui sorge il debito del condominio verso il soggetto creditore, venendo di conseguenza escluse le complessive morosità condominiali che fanno riferimento ad altri crediti.
In quest'ottica, avendo l'amministratore inviato solo l'ultimo rendiconto consuntivo della gestione condominiale, non era dato evincere se le morosità ivi indicate fossero o meno imputabili a "quel" creditore (segnatamente, trattavasi di un avvocato).
In proposito, il Tribunale di Catania, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 9 gennaio 2015, oltre che condannare (forse impropriamente) il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare al creditore tutti i nominativi non in regola con gli oneri condominiali, ha addirittura fissato la somma di €.10,00 al giorno come penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento.
Tale ordinanza si rivela interessante perché in essa si specifica che l'amministratore non possa scegliere di comunicare al creditore il nome solo di alcuni condomini morosi (ad esempio, quelli la cui morosità sia maggiore), nemmeno se gli importi da essi dovuti siano sufficienti, qualora recuperati, a soddisfare per intero il creditore, spettando, infatti, a quest'ultimo "stabilire, in virtù dei dati ricevuti dall'amministratore, se agire contro tutti o solo alcuni dei condomini morosi, in ragione delle aspettative che, di volta in volta, creda di avere".
Si aggiunge, infine, che, per quanto concerne il contenuto della comunicazione, l'art. 63 disp. att. c.c. parla genericamente di "dati", dovendo in tale nozione intendersi il nome, il cognome, il codice fiscale di ciascuno dei condomini morosi, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio.
E' vero che l'art. 1130, n. 6), c.c., trattando dell'anagrafe condominiale, non menziona le quote millesimali di ciascun condomino, tuttavia, l'espressione "dati" che compare nell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. deve ritenersi comprensiva anche delle suddette quote millesimali, tanto si desume, peraltro, anche in via di interpretazione sistematica, dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., nel senso che la sussidiarietà implica che non vi è solidarietà, e che quindi vale l'idea dell'azione pro quota del terzo creditore verso il singolo moroso, come imposta a partire da Cass. S.U. n. 9148/2008.
D'altronde, la mancata indicazione dei millesimi di proprietà non consentirebbe al creditore alcun riscontro in merito alla correttezza della quota versata dai singoli condomini, evenienza che comporterebbe estenuanti richieste all'amministratore, ma anche un'eventuale opposizione in giudizio da parte del condomino moroso, qualora lo stesso asserisca di dover pagare meno in relazione alle effettive carature millesimali di proprietà, dato quest'ultimo che, diversamente opinando, il creditore potrebbe non conoscere.
Per completezza, si rileva che analogo risultato giudiziario, ossia l'ordine al condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, di comunicare i dati afferenti ai condomini morosi, è stato, di recente, ottenuto tramite la procedura monitoria azionata impropriamente dal creditore: in tal caso, il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 5 maggio 2016, ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione del condominio, ma ha condannato ugualmente l'opponente ad adempiere l'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. nei confronti dell'opposto (il fatto che quest'ultimo fosse anche condomino e, quindi, presumibilmente in possesso delle tabelle millesimali, non aveva costituito una circostanza impeditiva della possibilità di ottenere tali informazioni, potendo tale condomino aver perduto la disponibilità del relativo documento o per non averla mai avuta).

I RIFLESSI IN MATERIA DI PRIVACY
In quest'ordine di concetti, non convince la recente ordinanza del 3 giugno 2015, con cui il Tribunale di Monza, su istanza del creditore (ancora una volta, un avvocato), ha condannato l'amministratore a comunicare "l'intera anagrafe condominiale", con l'indicazione delle "quote millesimali" di ciascuno, in quanto il suo credito per le spese legali liquidate in una sentenza non era stato saldato dal condominio.
Secondo il giudice Lombardo, "il creditore non può sapere, siccome estraneo al condominio, se vi siano effettivamente alcuni condomini morosi rispetto al suo credito o se lo siano tutti, oppure se il suo credito nemmeno sia stato deliberato in assemblea, si che tutti i condomini sono tenuti pro quota, e senza applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.".
Proprio in ragione di questa asimmetria informativa tra amministratore e creditore, si è ritenuto che l'ambito dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. ed il correlativo obbligo di informazione, "si estenda anche al caso in cui il creditore chieda l'intera anagrafica dei condomini, cosi facendo, il creditore si tutela in via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia dell'ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia di quella in cui siano comunque tenuti tutti pro quota (per omessa deliberazione assembleare del credito)".
Si aggiunge - abbastanza contraddittoriamente - "sarà l'amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi, mentre, in caso contrario, fornirà tutti i nominativi".
Tuttavia, la ratio del comma 1 del citato art. 63 va rinvenuta anche nel proteggere la tutela della privacy dei condomini virtuosi, per i quali non scatterebbe l'esonero del consenso di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, non richiesto solo laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge, qui appunto inesistente perché si permette di agire nei loro confronti solo dopo avere infruttuosamente escusso i morosi.
Peraltro, appare curiosa la configurazione della suddetta "tutela preventiva" da parte del creditore non soddisfatto, poiché è ragionevole prevedere che quest'ultimo, prima di adire il magistrato, dovrebbe quanto meno avanzare siffatta richiesta nelle vie bonarie, e poi, in caso di rifiuto, avviare la procedura giudiziaria, in quest'ottica, non sembra ravvisabile alcuna giustificazione nel richiedere "preventivamente" l'elenco completo dei condomini, a meno che non si ritengano non veritiere le informazioni ricevute dall'amministratore, veridicità peraltro accertabile da un mero riscontro contabile, che potrebbe comportare profili di responsabilità personale in capo al destinatario della richiesta.
fonte: DossierCondominio
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venerdì 8 luglio 2016

CANCELLARE L'IPOTECA A FINE MUTUO: la verifica gratuita è on line


COMUNICATO STAMPA

Cancellazione dell’ipoteca a fine mutuo, la verifica è online e gratuita
I servizi telematici dell’Agenzia aprono le porte del Registro delle comunicazioni

Verificare direttamente su internet la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile. Da oggi, tramite i canali dell’Agenzia Fisconline e Entratel, chi ha estinto un proprio debito può controllare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore, come per esempio la banca, consultando gratuitamente l’apposito registro. Il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale ad eccezione delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e delle altre zone in cui vige il sistema tavolare.

In rete tutte le informazioni sulla cancellazione dell’ipoteca - Accedendo al servizio, il debitore che ha estinto il mutuo può verificare se il creditore ha inviato la comunicazione, se questa è in lavorazione e se la pratica è andata a buon fine con la cancellazione dell’ipoteca. In caso contrario, può conoscere i motivi per cui l’iter si è eventualmente interrotto: per esempio, nel caso in cui mancano o sono errati i dati indispensabili alla cancellazione o il creditore ha chiesto la permanenza dell’ipoteca.

Roma, 8 luglio 2016

Fonte: agenziaentrate.gov
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martedì 10 maggio 2016

IL DEBITO DI UN CONDOMINO COME VA DIVISO?

Il debito di un condomino non si può dividere fra gli altri partecipanti senza il consenso di tutti.

Tribunale di Roma, Sentenza 17 settembre 2015 n. 18477

La vicenda riguarda l'impugnazione di una delibera assembleare con la quale si ripartiva il debito residuo insoluto di un condomino fra tutti gli altri allo scopo di ripianare il debito del condominio.
Con la sentenza in commento il Tribunale di Roma ha applicato il principio di parziarietà delle obbligazioni espresso dalla Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9148/2008.
In forza di tale principio non è possibile ripartire tra tutti i proprietari esclusivi la passività residua facente capo ad un condomino, in quanto questi sono obbligati in via parziaria e non solidale. Dunque, non sussiste nessun obbligo in capo a quei condomini che sono in regola con i pagamenti, a meno che non intervenga una decisione unanime che approvi la ripartizione del residuo.
Va pertanto annullata la delibera condominiale che approva la ripartizione del debito residuo a carico di tutti i condomini, non sussistendo a carico di quelli non morosi alcun obbligo e non esistendo tra i condomini alcun principio di solidarietà delle obbligazioni.
La legittimità di una simile ripartizione deriverebbe soltanto dall'approvazione unanime del punto ad opera di tutti i consociati.
Nei caso di specie, dunque, l'assemblea di condominio non poteva legittimamente approvare di ripartire il debito residuo a carico di tutti i condomini, non sussistendo a carico di quelli non morosi alcun obbligo di solidarietà, senza ottenere l'espresso consenso di ciascun partecipante.

di Carlo Patti
Consulente Legale ANACI Roma
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venerdì 8 aprile 2016

Recupero del credito in caso di fallimento del condominio

L’amministratore si trova, frequentemente, nella necessità di dover recuperare forzatamente i crediti, a fronte degli oneri deliberati dall'assemblea, nei confronti dei proprietari che non abbiano rispettato le richieste di pagamento precedentemente inviate.

Solitamente, nei casi di morosità dopo l’invio della lettera di costituzione in mora (non obbligatoria), decorso il termine concesso per Io spontaneo adempimento, il condominio creditore richiede il decreto ingiuntivo, ed acquisito il titolo esecutivo inizia l’esecuzione forzata sul beni del debitore.

Sulla scorta del decreto ingiuntivo ottenuto, il condominio istante può richiedere l’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile di proprietà del debitore, a garanzia del proprio credito (artt. 655 c.p.c. e 2818, comma 2, c.c.).

Si può verificare il caso che il condominio apprenda che il condomino debitore insolvente sia stato dichiarato fallito, in tal caso l'amministratore del condominio dovrà fare domanda di ammissione al passivo, oppure può accadere di fronte ad una rilevante costante morosità del condomino imprenditore, che sia Io stesso condominio a dover proporre l’istanza di fallimento, ovviamente in presenza dei requisiti (art. 1, comma 2, lett. A-c, L.F.).

In entrambi i casi si porranno per l’amministratore diverse problematiche relativamente al rapporto con gli organi della procedura, il curatore fallimentare, il giudice delegato ed il comitato dei creditori.

La legge fallimentare che disciplina la procedura è: R.D. 16 marzo 1942 n. 267, modificato con il D. Legge 12/09/2007 e da ultimo dalla legge 17/12/12 n.221 modificata dalla legge di stabilità 24/12/12 n. 228.
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Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare

Qualora la massa attiva del soggetto fallito non risulti sufficiente a soddisfare i creditori, il condominio creditore allora dovrà valutare ulteriori e diverse azioni esecutive.

Ad esempio, ove l'immobile sito in condominio, di proprietà del fallito, venga alienato quale cespite della massa attiva, il condominio potrà rivolgersi all'acquirente e chiedere il pagamento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., degli oneri condominiali imputabili all'anno in corso ed a quello precedente (naturalmente la data di riferimento è quella del decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile in capo all'aggiudicatario (ex art. 108 L.F. e 586 c.p.c.), mentre a nulla rileva il provvedimento di aggiudicazione).

Nel caso di coniugi in comunione dei beni, di cui uno solo sia stato dichiarato fallito, il condominio creditore potrebbe sottoporre a esecuzione forzata i beni ed i crediti del coniuge non fallito in base alla regola generale sulla solidarietà nel pagamento delle obbligazioni pecuniarie (art. 1292 c.c.).

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  5. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
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Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune

In base a quanto disposto dall'art. 80 L.F., in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al condomino locatore un equo indennizzo per l’anticipato recesso, che dovrebbe essere concordato tra le parti, soltanto in caso di mancato accordo verrà liquidato dal Giudice delegato, sentiti gli interessati.

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Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento

Ai Sensi dell’art.111 bis L.F., inserito dal D.Lgs. n. 5/2006 e dell’art. 111, comma 2, L.F. gli oneri condominiali appartengono ai “crediti prededucibili”, che vengono soddisfatti con preferenza, in ragione di capitale, spese ed interessi, con il ricavato della liquidazione del patrimonio del fallito ed anche al di fuori del procedimento di riparto, nel caso in cui essi 1) siano sorti in corso di procedura, 2) siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare e 3) se l’attivo realizzato è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di credito prededucibile.  Per detti crediti l'amministratore condominiale ai sensi dell’art. 48 L.F. dovrà indirizzare e recapitare tutta la corrispondenza fra il condominio ed il fallito presso il curatore, in quanto costui esercita i diritti previsti in capo al fallito, e potrà anche prendere visione dei bilanci e delle spese gravanti sullo stesso.  L'art. 47 L.F. prevede che Ia “casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività, pertanto in tal caso gli oneri gravanti sull'immobile sito nel condominio potrebbero aumentare.  Mentre gli oneri ordinari, dovuti alla gestione comune ed ai servizi, sono ritenuti come spese personali del fallito in quanto soggetto che utilizza e trae godimento dall'immobile abitato, le spese dovute a interventi o acquisti straordinari vengono generalmente ammesse alla prededuzione, in quanto attinenti alla conservazione dell'immobile, anche e soprattutto in vista della vendita del medesimo.  Nel caso, invece, di oneri gravanti su un immobile, sito nel condominio, non abitato dal fallito o dalla sua famiglia, l’amministratore del condominio dovrebbe operare la cessazione o quantomeno la riduzione delle spese ordinarie (es. il riscaldamento), le quali temporaneamente dovranno essere sostenute dai condomini, con la ripartizione in base ai millesimi di proprietà oppure con l’istituzione di un fondo speciale.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
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Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento

Qualora il fallimento del condomino moroso fosse già stato dichiarato, il condominio dovrà presentare un'istanza di insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 93 L.F., chiedendo al Giudice Delegato di essere ammesso a concorrere insieme agli altri creditori, alla ripartizione dell’eventuale massa attiva del fallimento.

Infatti, il condominio dalla data della sentenza che dichiara il fallimento del condomino moroso non potrà avviare alcuna azione individuale sui beni del fallito (artt. 16 e 51 L.F.).

L’istanza di insinuazione al passivo potrà essere “tempestiva” (art. 93 L.F.) o “tardiva” (art. 101 L.F.).
  • L’istanza tempestiva ex art. 93 L.F. è quella presentata con ricorso al Tribunale fallimentare sino a 30 giorni prima dell'udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
  • Qualora il condominio creditore, per la mancata conoscenza della procedura o altri disguidi, non fosse riuscito a rispettare i suddetti termini, comunque, l’amministratore potrà presentare “istanza tardiva”, la quale, comunque, per poter essere ammessa, non deve pervenire al Tribunale fallimentare oltre i 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga, per curatele di particolare complessità, a 18 mesi a cura del Tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento, art. 101, comma 1, L.F.).
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, senza la necessità di un legale, ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore.

Ai sensi dell’art. 93 L.F. il ricorso deve contenere:
  1. l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore,
  2. la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione,
  3. la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
  4. l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonchè la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale,
  5. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore.

Non è necessario che il condominio sia in possesso di un titolo esecutivo: in quanto gli artt. 55 e 59 L.F. prevedono che i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data di dichiarazione del fallimento.

Però bisogna considerare che se il condominio abbia ottenuto un’ipoteca giudiziale o altra garanzia sui beni del fallito, avrà diritto a soddisfarsi insieme al ceto dei creditori privilegiati.

Il decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio e divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini del debitore, poi fallito (40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se scaduti prima della sentenza di fallimento) può essere ammesso allo stato passivo fallimentare, anche se la formula esecutiva è stata apposta in epoca successiva al deposito della sentenza di fallimento.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di fallimento proposta dall'amministratore del condominio avverso il condomino moroso;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;

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Istanza di fallimento proposta dall’amministratore del condominio avverso il condomino moroso

Gli artt. 1-5 della legge fallimentare prescrivono i requisiti per poter presentare l’istanza di fallimento e richiedono la qualità di “imprenditore” del debitore di cui si tratta, persona fisica o giuridica e lo “stato di insolvenza” o “decozione”.

E' “imprenditore” chi esercita attività economica commerciale in modo professionale e organizzato per la produzione o lo scambio di beni e/o servizi (art. 2082 codice civile).

Sono conseguentemente esclusi dall'applicazione della disciplina citata l’imprenditore agricolo, gli artigiani e le piccole società commerciali, anche se titolari d’impresa e gli enti pubblici (art. 1 L.F.).

Sempre ai Sensi dell’art. 1, comma 2, legge fallimentare sono soggetti al fallimento gli imprenditori commerciali che:
  1. hanno avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  2. hanno realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  3. hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a cinquecentomila euro.
L'amministratore del condominio e legittimato a promuovere l’istanza di fallimento, in quanto si ritiene che rientri nel generale potere assegnatogli dall'art. 1130 c.c. n.3 (riscossione contributi), trattandosi di azione volta ad avviare la procedura di recupero forzoso delle somme dovute dal condomino moroso.

vedi anche:
  1.  Recupero del credito in caso di fallimento del condominio;
  2. Istanza di insinuazione al passivo per i crediti sorti prima del fallimento;
  3. Crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento;
  4. Fallimento del conduttore di immobile di proprietà comune;
  5. Come recuperare i crediti non soddisfatti dal passivo fallimentare;
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giovedì 18 febbraio 2016

Si possono cedere i crediti verso i morosi

E' poco utilizzato anche se è consentita dalla legge nell'ambito condominiale: se sussistono i divieti previsti dall'art. 1261 del codice civile:
I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.
La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario.

Inoltre, c'è da considerare l'art. 1260 del Codice Civile:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.


Premesso ciò, possiamo dire che l'amministratore può cedere a terzi un credito vantato dal condominio nei confronti di un condomino moroso, anche senza il consenso del debitore, questi tuttavia deve essere informato. Ciò può avvenire, ad esempio quando si effettuano dei lavori nello stabile e il condomino si rifiuta di pagare la quota a lui spettante: l'amministratore può decidere di cedere il credito da lui vantato alla società che ha effettuato i lavori, senza passare per l'assemblea di condominio.

Pur essendo tecnicamente consentita la cessione pro-solvendo, con il cedente che risponde dell'inadempienza del debitore, il condominio deve operare con la formulazione della cessione pro-soluto, dove il cedente, vale a dire il condominio, garantisce unicamente l'esistenza di un credito e non risponde dell'eventuale insolvibilità del debitore. Cioè, il condominio può cedere il credito senza dover rispondere dell'eventuale mancanza di fondi da parte del debitore.

PRE-RIFORMA
Prima della sentenza della cassazione 9148 del 2008 che ha sancito che il credito di una ditta nei confronti del condominio non si può ritenere valido nei confronti dei condomini che ha legittimamente versato la propria quota, ma solo nei confronti dei condomini morosi.

POST-RIFORMA
Con la riforma del condominio, si è consentito ai creditori di potersi rivolgere ai condomini virtuosi ma solo in seconda battuta, cioè prima si ci deve rivolgere a quelli morosi e successivamente, se da questi non si tira fuori nulla, si ci può rivolgere ai condomini che hanno già versato la loro quota, in base al cosidetto beneficio di eslusione. 

L'amministratore è obbligato a comunicare al creditore i dati personali e i millesimi dei condomini, questo però soltanto dopo 6 mesi dal momento in cui è possibile esigere il credito.

Se il condomino moroso non versa il dovuto, l'amministratore può decidere di sospendere la sua fruizione dai servizi comuni suscettibili al godimento separato (ascensore, parcheggio condominiale, ecc... ).

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mercoledì 23 dicembre 2015

L'amministratore uscente deve provare il proprio credito per anticipazioni?


Cass. 13/06/2014 n. 15326 III sez. Pres. Berruti, Rel. Ambrosio

La sentenza in commento si pone sulla scia di giurisprudenza precedente, da ritenere ormai consolidata (Cass. 10153/2011 - Cass.14197/2011 e altre), nel ritenere la necessità che l'amministratore uscente debba compiutamente dimostrare che le anticipazioni asseritamente effettuate nell'interesse del condominio provengano dal proprio patrimonio e non dai versamenti dei condòmini.
A tal proposito la Corte di Cassazione non ritiene sufficiente la sola approvazione del consuntivo riportante l'indicazione delle anticipazioni eseguite, poiché tale approvazione non costituisce di per sé univoco riconoscimento di debito da parte dei condòmini nel confronti dell'amministratore cessato.
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lunedì 23 novembre 2015

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 11 novembre 2015, n. 23018 - Data udienza 8 ottobre 2015


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno - rel. Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere Dott. PICARONI Elisa - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18177/2009.
Proposto da: (OMISSIS) (c.f.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall'avv. (OMISSIS), come da procura a margine del ricorso; con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in (OMISSIS);
ricorrente
contro
Condominio in (OMISSIS) In persona del suo amministratore pro tempore sig. (OMISSIS); rappresentato e difeso dall'avv. (OMISSIS) e dall'avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso; con domicilio eletto in (OMISSIS), presso i medesimi;
Controricorrente
contro la sentenza n. 255/08 resa in grado di appello dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale; pubblicata il 25/7/08 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2015 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini; Udito l'avv. (OMISSIS) per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sgroi Carmelo che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - (OMISSIS), già amministratrice del Condominio in (OMISSIS), chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Albano Laziale che fosse ingiunto al predetto ente di gestione il pagamento di euro 1694,45, assumendo di averli anticipati, portando a sostegno documentale del proprio assunto una scrittura riassuntiva delle entrate ed uscite sottoscritta da essa medesima e dall'amministratore subentrante , illustrante un "disavanzo di cassa" pari al credito ingiunto; il Condominio propose opposizione, negando che fosse stata fornita la prova di una siffatta anticipazione in proprio favore; la (OMISSIS), costituendosi a sua volta, rilevò che il detto documento avrebbe rappresentato una ricognizione di debito in quanto sottoscritto da entrambi gli amministratori, all'esito di una verifica delle singole "voci" contabili.
2 - L'adito Giudice di Pace respinse l'opposizione; il Condominio impugnò tale decisione innanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, che accolse l'appello sulla base della considerazione che il documento posto a base del decreto di ingiunzione non avrebbe contenuto un riconoscimento del debito in quanto proveniente da organo non legittimato - in assenza di apposita delibera assembleare -; sottolineò altresì che non sarebbe mai stato depositato il prospetto contabile, richiamato nel verbale di consegna della documentazione tra amministratori.
3 - Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS), facendo valere quattro motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Condominio ha resistito con controricorso con ricorso incidentale; con ordinanza interlocutoria è stata rinviata la discussione della causa al fine di acquisire la delibera condominiale di autorizzazione (eventualmente anche a ratifica dell'attività nel frattempo svolta) all'amministratore a resistere al ricorso; a seguito di ciò è stata depositata idonea documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'articolo 1988 cod. civ. ribadendosi che il verbale di passaggio delle consegne dal vecchio al nuovo amministratore doveva essere considerato a tutti gli effetti una dichiarazione ricognitiva delle poste di credito - debito colà descritte, secondo il prospetto allegato : ciò in quanto i documenti contabili (le c.d. pezze di appoggio) avevano formato oggetto di verifica e che il successivo calcolo matematico sarebbe stato verificato in contraddittorio con il nuovo amministratore; osserva altresì parte ricorrente che, se pure non si fosse potuto attribuire tale valore certificativo di un proprio credito all'anzidetta documentazione, tuttavia a tali risultati si sarebbe dovuti pervenire in considerazione della condotta processuale adottata dall'opponente Condominio che non avrebbe contestato alcuna delle voci relative al documento in questione, così ratificando di fatto l'intero contenuto di esso, ivi compreso il preteso disavanzo di cassa.
1a - Viene formulato il seguente quesito di diritto ex articolo 366 bis c.p.c., all'epoca in vigore: "Il documento verbale relativo al passaggio di consegne alla base dell'emissione del provvedimento monitorio è da considerarsi ricognizione di debito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1988 cod. civ.".
1.b - Il mezzo presenta indubbi profili di inammissibilità: 1 - perché è diretto a far formulare una diversa interpretazione delle emergenze di causa al fine di dedurne la sussunzione nella fattispecie astratta portata dalla norma di riferimento e non già a sindacare l'identificazione, da parte del giudice di appello, dei confini applicativi della stessa: tale error in judicando però avrebbe dovuto formare oggetto di una censura attinente alla motivazione; 2 - perché, in deroga al principio di specificità del ricorso - ricondotto al canone di autosufficienza dello stesso - non vengono riportati ne' il contenuto del documento ne' le difese concretamente assunte in primo grado dal Condominio che, insieme, costituivano i parametri per valutare l'esistenza della pretesa condotta non oppositiva da parte del nuovo amministratore; 3 - perché il c.d. quesito di diritto non rispetta i canoni e le finalità che avevano portato alla formulazione dell'articolo 366 bis c.p.c., perché, come visto, la tematica della ricognizione del debito è stata affrontata in maniera incongrua rispetto alla violazione di legge; in ogni caso ad esso si sarebbe dovuto dare risposta negativa in quanto la funzione di ricognizione di debito può, come può non essere riconosciuta al verbale di accettazione delle consegne dei documenti trasmessi dal precedente amministratore, in relazione al contenuto del verbale stesso che, come visto, non viene riportato.
2 - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'articolo 648 c.p.c. senza peraltro alcuno svolgimento argomentativo: solo nell'articolazione del quesito di diritto vi è un accenno alle ragioni della laconica censura (che così era formulata: " l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata fondata su prova scritta e il Giudice di Pace ha confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La sentenza di appello non ha motivato sul punto e così facendo non ha considerato la mancanza di una opposizione fondata su prova scritta") la quale, peraltro, si presenta inammissibile perché, in deroga al principio di chiarezza, omette di specificare perché il giudice di appello avrebbe dovuto trovare un ostacolo alla, pur richiestagli, nuova valutazione delle emergenze di causa sol perché, seguendo un diverso percorso argomentativo, il giudice del grado precedente aveva, concesso prima e non revocato poi, la provvisoria esecutività del decreto; del tutto irrilevante dunque è la arguita - ma non spiegata - violazione della norma di riferimento.
3. Con il terzo motivo si assume la presenza di tutti e tre i profili del vizio di motivazione descritti nell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito in Legge n. 134 del 2012 - assumendo che il giudice del gravame non avrebbe affrontato il merito della questione che, secondo il ricorrente, avrebbe riguardato l'assenza, da parte del Condominio, di difese idonee ad inficiare il principio di prova rappresentato dal documento posto a base della emissione del decreto ingiuntivo; con lo strettamente connesso quarto motivo viene denunciato l'omesso esame di tale significativa condotta processuale del Condominio, tenuto conto del fatto che, essendosi introdotto, con la citazione in opposizione, un ordinario giudizio di merito, il Condominio, oramai da tempo in possesso dei documenti di appoggio alla dichiarazione di cui si accenna in ricorso, avrebbe dovuto contrastare in qualche modo la valenza indiziaria che da essa si sarebbe potuta trarre, tanto più che il riassunto contabile trasmesso al nuovo amministratore sarebbe stato stilato tenendo conto delle assemblee condominiali che negli anni avrebbero ratificato l'operato dell'amministratrice.
4 - Entrambi i motivi sono inammissibili sia perché non riportano - nuovamente - le difese del Condominio in primo grado, sulle quali parametrare l'allegato, difettoso esame da parte del giudice dell'appello, delle emergenze di causa, sia perché non spiegano ne' riportano - dato per accertato che non potesse parlarsi di una ricognizione di debito - le ragioni per le quali la (OMISSIS) avesse accumulato, negli anni del proprio incarico, i crediti fatti valere ne' soprattutto - stante la contestazione sull'an operata dal Condominio in prime cure, come riportato nella gravata decisione - quali fossero state le difese della attuale ricorrente che, pur sempre, ponendosi come parte sostanzialmente attrice, doveva dimostrare i titoli per i quali avrebbe anticipato somme per conto del Condominio, non senza omettere di considerare che, come ricordato nella impugnata decisione, il prospetto entrate dell'anno 2004 in cui, secondo allegazione, sarebbe stato riportato il disavanzo di cassa poi oggetto di ingiunzione e che sarebbe stato richiamato nel verbale di consegne, non sarebbe stato depositato in causa o, quanto è a dire, se pur fosse stato presente nel fascicolo di parte a corredo del ricorso per ingiunzione (circostanza sulla quale insiste la ricorrente nella memoria ex articolo 348 c.p.c.) tuttavia non sarebbe stato rinvenuto al momento della decisione.
4.a - Per completezza espositiva va altresì osservato che non può trovare applicazione il principio affermato di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 14475 del 2015), contrario all'assunto della non utilizzabilità dei documenti (nel caso in cui il deposito fosse avvenuto solo a corredo del ricorso per ingiunzione, per poi, gli stessi documenti esser ritirati e non più depositati prima della decisione) perché la questione, che avrebbe potuto determinare un vitium in procedendo, non è stata proposta come motivo di ricorso.
5- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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