Possiamo pertanto così riassumere le competenze dell'assemblea:
- ordinaria amministrazione in materie non riservate all’amministratore (competenza residuale a quanto disciplinato dall’articcolo 1130 c.c.)
- attività di controllo dell’amministratore ed eventuali interventi correttivi (attribuzione derivata dall’articolo 1133 c.c. che prevede in modo implicito un ricorso all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore)
- nomina e revoca dell’amministratore e attribuzione dei poteri (articolo 1129 c.c.)
- conferma dell’aamministratoreretribuzione dell’amministratore
- innovazioni (1120 c.c.)
- ricostruzione a seguito di pavimento parziale dell’edificio (1128 comma 2 c.c.)
- eventuale nomina di un consiglio di condominio (non previsto direttamente ma desumibile dall’articolo 1129 c.c.)
- approvazione del preventivo delle spese correnti durante relativa ripartizione tra i condomini
- approvazione del rendiconto annuale impiego del residuo attivo
- opere di manutenzione straordinaria
- liti giudiziarie (derivazione dal combinato disposto dell’articolo 1131 comma 3 c.c. e dell’articolo 1132 comma 1 c.c.)
- regolamento di condominio (1138 c.c. comma 3)
- Autorizzazione all'amministrazione a partecipare collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati
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