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lunedì 14 agosto 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 LUGLIO 2017
Differimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali.
(Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-07-2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'articolo 12,  comma  5,  il  quale  prevede  che,  con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  tenendo  conto delle  esigenze  generali  dei  contribuenti,  dei  sostituti  e  dei responsabili    d'imposta    o    delle    esigenze     organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo stesso decreto;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 di approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;  
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  le modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto l'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  aprile  2012,  n.  44 riguardante i termini per gli adempimenti fiscali; 
  Visto il decreto-legge 13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106, che  all'articolo 7, comma 2, lettera l), prevede che gli adempimenti ed  i  versamenti previsti  da  disposizioni  relative  a   materie   amministrate   da articolazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze,  comprese le  Agenzie  fiscali,  ancorche'  previsti  in   via   esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei  confronti  delle medesime articolazioni o presso i  relativi  uffici,  i  cui  termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in materia di statuto dei diritti del contribuente»;  
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 gennaio 2017, pubblicato  sul  sito  internet  dell'Agenzia  delle entrate nella medesima data, con il quale e' stato approvato, con  le 
relative istruzioni, il modello 770/2017 relativo all'anno 2016; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  con i quali sono stati  approvati  i  modelli  di  dichiarazione  con  le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016,  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Considerate le  esigenze  generali  rappresentate  dalle  categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali  da  porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;  
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
Decreta:
Art. 1
 
Proroga di termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni  o   altri elementi 
 
  1. E' disposta la proroga dei seguenti termini: 
    a) la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui  all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1998,  n.  322,  relativa  all'anno  2016,  e'  presentata   in   via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di  cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 31 ottobre 2017; 
    b) le dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di imposta regionale sulle attivita' produttive  dei  soggetti  indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che devono essere presentate dal 1 luglio 2017 ed entro il 30 settembre 2017, nonche' dei soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 83 del Testo unico delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che devono essere  presentate  dal  1°  luglio 2017  ed  entro  il  termine  di   cui   all'articolo   13-bis,   del decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,  sono  presentate entro il 31 ottobre 2017. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, 26 luglio 2017 
 
                                                                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                                                                                 Boschi                  
 
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2017, n. 1636
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giovedì 16 febbraio 2017

COME VIETARE DI ADIBIRE UN APPARTAMENTO A B&B?

Il divieto regolamentare di adibire l'appartamento ad uso di Bed & Breakfast deve essere anche trascritto

Cass. 18 ottobre 2016 n.21024

La vicenda riguarda il caso di un condomino che adibisce il suo appartamento ad attività di bed & breakfast.
II condominio ritiene illegittima tale attività sulla base di una antecedente modifica del Regolamento condominiale contrattuale, adottata anni prima a maggioranza dall'assemblea.
La Cassazione, investita della questione ha ritenuto che il divieto di destinazione di un immobile debba essere chiaramente trascritto (Cass. 14898/2013): "Il regolamento condominiale predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'so o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche a quelle che restringono i poteri e le facoltà del singoli condomini sulle loro proprietà esclusive".
Inoltre, secondo la Cassazione, il divieto regolamentare di destinazione integra una "servitù negativa atipica" che deve essere specificamente trascritta nei registri immobiliari, non essendo sufficiente la trascrizione degli atti di vendita con un generico riferimento al regolamento.
La Corte di Cassazione ha dato quindi ragione al condomino che sosteneva l'inopponibilità di simile clausola limitativa, non trascritta e neppure richiamata negli atti di vendita.

Avv. Carlo Patti
Consulente Legale

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venerdì 22 luglio 2016

Norme per il riordino della disciplina della conferenza di servizi: Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 27

Il provvedimento del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 27 – che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2016, n. 162 ed entrerà in vigore dal prossimo 28 luglio - dà attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 riguardante la riforma della Pubblica amministrazione.
Le nuove norme interessano il settore edilizio e dell’abitazione in relazione agli interventi soggetti alle procedure della conferenza di servizi e al rilascio del permesso di costruire.
In particolare, si sottolineano le seguenti novità.
Il decreto riordina la disciplina della conferenza di servizi contenuta nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 riformando un istituto sul quale erano stati nel corso degli anni riscontrate molte criticità che si ripercuotevano in particolare sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Esso interviene, pertanto, a risolvere molte di queste criticità assicurando un modello di conferenza più snello con una riduzione dei termini ed una maggiore efficienza del processo decisionale.
I lavori della conferenza si potranno concludere tra i 55 giorni oppure i 100  giorni in caso di presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica ecc., fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
Il provvedimento conferma le tre tipologie di conferenza dei servizi (istruttoria, preliminare e decisoria), prevedendo due diverse modalità in cui possono svolgersi:

a) conferenza in forma semplificata e modalità asincrona: che si caratterizza per l’assenza fisica delle amministrazioni con invio dei documenti per via telematica e determinazioni non collegiali e contestuali;

b) conferenza in modalità simultanea e modalità sincrona: si svolgerà per la conferenza decisoria solo in alcuni casi (es. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere; su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato), con la presenza fisica delle amministrazioni e obbligo della collegialità e contestualità delle determinazioni.

Tra i punti qualificanti della riforma si evidenziano:
  1. perentorietà del termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le  proprie determinazioni che non dovrà superare i 45 giorni (90 giorni per tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali ecc. salvo che disposizioni di legge non prevedano un termine diverso), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
  2. rafforzamento del principio che qualora le amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale e dei beni culturali, non si esprimano nel termine ovvero esprimano un dissenso non motivato, il silenzio equivale ad assenso. Nella conferenza di servizi decisoria in modalità simultanea viene precisato che si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni in cui il rappresentante non abbia partecipato alla riunione oppure partecipandovi non abbia espresso definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;
  3. partecipazione alla conferenza simultanea di un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione;
  4. limitazione alle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza di procedere in via di autotutela. In caso di annullamento ai sensi dell’articolo 21 nonies della legge 241/90 sopra citata, le amministrazioni potranno sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere i relativi provvedimenti previa indizione di una nuova conferenza di servizi. In caso, invece, di revoca ai sensi dell’articolo 21 quinquies della medesima legge 241/90, potranno sollecitare l’amministrazione ad assumere i relativi provvedimenti solo se abbiano partecipato alla conferenza di servizi;
  5. previsione di un nuovo procedimento per la soluzione dei dissensi espressi dalle amministrazioni portatrici di interessi sensibili (tutela ambientale, paesaggistico ecc). Il procedimento è ora denominato di “opposizione” e prevede a carico delle amministrazioni dissenzienti l’onere di esperire tale rimedio solo nei casi in cui abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori. L’opposizione è presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri con rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di mancato raggiungimento dell’intesa;
  6. in caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza regionale, si prevede l’integrazione dei procedimenti attraverso l’indizione da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA di un’unica conferenza decisoria. Il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto. La conferenza è sempre convocata in modalità sincrona e si conclude nel termine di 150 giorni. Resta ferma la disciplina per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA statale.
Le nuove disposizioni trovano applicazione ai procedimenti avviati successivamente alla data del 28 luglio 2016.
Il provvedimento apporta alcune modifiche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al fine di coordinare la normativa al nuovo procedimento della conferenza di servizi.
Nello specifico, si prevede che tutte le volte che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di “ulteriori atti di assenso”, è obbligatoria la convocazione della conferenza di servizi. Come noto, il testo vigente prima delle modifiche prevedeva l’indizione della conferenza solo se entro 60 giorni il responsabile del procedimento non avesse acquisito i relativi assensi o era intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni.
Dato che la nuova normativa della conferenza di servizi fa salvi per i casi di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico – territoriale i termini previsti da diverse disposizioni di legge, si ritiene che lo stesso debba essere inteso in 45 giorni, come peraltro previsto dall’art. 146 del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42, piuttosto che in 90 giorni. Ciò, tuttavia, è chiaro in merito alla conferenza semplificata poiché espressamente previsto. Nella conferenza simultanea, invece, non è stata specificata tale formula ma si stabilisce che in questi casi il termine è di 90 giorni.
Per quanto riguarda la SCIA e CIL o CILA, il decreto non ha previsto alcuna modifica. Si ritiene pertanto che, in questo caso, continui a rimanere facoltativa e ad iniziativa della Cooperativa o del privato la possibilità di rivolgersi allo Sportello unico per l’acquisizione dei relativi atti di assenso e, nel caso, di indire la conferenza di servizi.
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martedì 19 aprile 2016

B&B: COMMENTO ALLA LUCE DELL'ULTIMA SENTENZA

Ancora sui bed breakfast. Non si può destinare un appartamento ad affittacamere, attività alberghiera o bed and breakfast se il regolamento di condominio vieta destinazioni d'uso diverse da quella abitativa.
Cassazione II 7 gennaio 2016 sent. n. 109


Non si esaurisce la serie delle pronunce contrastanti sulla legittimità dei bed & breakfast pur in presenza di divieti posti dal regolamento di condominio.
A tal proposito abbiamo già riportato su questo sito il contenuto di decisioni anche di diverso avviso. 

(Vedi Affittacamere e B&B in condominio)

In passato, infatti, i giudici di legittimità si sono espressi a favore delle attività ricettive in condominio anche in presenza di divieti nel regolamento, ritenendo tali attività compatibili con la destinazione d'uso abitativa (Cass.24707/2014, ma vedi anche, contraria, Cass.704/2015).
Due orientamenti, peraltro, seguiti da molte sentenze di merito, per il primo quella del Tribunale di Verona del 22 aprile 2015 che ha censurato l'interpretazione data dall'assemblea al regolamento condominiale, che proibiva di dare agli immobili destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, ritenendo compatibile l'attività di B&B con tale la destinazione, mentre per il secondo si è espresso Tribunale di Roma 23 gennaio 2015 n. 1559.
Ora la Cassazione sembra aver cambiato nuovamente orientamento, aderendo all'impostazione rigorosa nel rispetto dei divieti di regolamento. Il divieto va rispettato anche se il regolamento è datato, ed anche se altri condomini, in passato, violando lo stesso regolamento, hanno utilizzato i propri appartamenti per attività commerciali, imprenditoriali o professionali.
La vicenda parte dall'autorizzazione assembleare rivolta ad una società per adibire gli immobili che ha in locazione ad uso di affittacamere.
La delibera, però, viene impugnata dai condomini, che lamentano la violazione del regolamento contrattuale (risalente al 1920 e mai modificato), che così dispone: "è vietato di destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, ambulanze, sanatori, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agenzie di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di fame, comunque un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato".
La società convenuta sostiene che l'inapplicabilità della norma del regolamento, basata su prescrizioni rigide e datate ed oggi non più valide. Sostiene inoltre che in passato altri condomini hanno intrapreso attività in violazione del precetto condominiale, ritenendolo pertanto implicitamente abrogato.
La Cassazione, ha rigettato il ricorso della società e confermato il divieto di adibire l'immobile ad attività ricettiva.
Secondo i giudici non ha rilevanza la condotta contraria al regolamento tenuta in passato da altri nel condominio, che non può influenzare la interpretazione e la vigenza del regolamento stesso, anche se datato. Soprattutto, la Cassazione sottolinea che "ontologicamente l'attività di affitacamere e del tutto sovrapponibile - in contrapposto all'uso abitativo - a quella alberghiera e, pure a quella di bed and breakfast (vedi sui due punti: Cass. Sez. VI-2, ordinanze 704/2015 e 26087/2010)".
Tale assimilazione del bed & breakfast all'attività alberghiera lo contrappone all'uso abitativo, che è il solo consentito dal regolamento condominiale, integrando quindi la violazione della norma contrattuale.


di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
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venerdì 26 febbraio 2016

ASCENSORE: Regole e Norme


Intrappolati in ascensore

Oggi molti non sanno che esiste l’obbligo per le aziende che eseguono la manutenzione sugli ascensori di garantire l’intervento 24 h per le persone intrappolate nelle cabine degli ascensori messi in esercizio a partire dal 1 luglio 1999, attraverso una struttura organizzata in modo professionale e in conformità con la norma UNI EN 81-28.

II paradosso tutto italiano e di pochi altri Paesi europei è quello in cui esistono ascensori con un livello di sicurezza ed altri con un livello di sicurezza inferiore.

In merito alle persone intrappolate in cabina, oggi grazie alle nuove tecnologie gli ascensori moderni devono essere sempre collegati con il servizio di pronto intervento 24 h per mezzo di un combinatore telefonico, il quale attraverso la richiesta di emergenza attivata con il pulsante (giallo) di allarme compone automaticamente il numero preimpostato del servizio di emergenza e mette in comunicazione le persone in cabina ascensore con il personale addetto della azienda di manutenzione con cui il condominio ha sottoscritto un contratto.

Lo stesso combinatore telefonico nella chiamata fornisce indicazioni, con un messaggio preimpostato o con il segnale telefonico al personale di emergenza, in merito alla localizzazione dell’impianto e dello stabile da cui è partita la chiamata, in quanto potrebbe accadere che chi chiede il soccorso non sia in grado comunicarlo.

Lo stesso combinatore telefonico, attraverso la rete dati, fa un autocontrollo interfacciandosi con la centrale di soccorso per testare il suo funzionamento. Questo avviene come da norma UNI EN 81-28, almeno una volta ogni 72 ore e se la centrale di soccorso non riceve entro quel termine il segnale dal combinatore telefonico, la ditta di manutenzione invia il tecnico a verificarne il funzionamento.

Durante la verifica periodica biennale il mancato funzionamento del combinatore telefonico per gli impianti installati dopo il 1999 e causa anche di verbale negativo da parte degli enti di controllo e quindi è responsabilità del proprietario, ai fini della sicurezza, fare in modo che questo sia sempre funzionante. Tale responsabilità e ribadita anche in un’altra norma armonizzata con la direttiva ascensori, la UNI EN 13015 (“Regole per le istruzioni di manutenzione”), che stabilisce che nel libretto di istruzioni che accompagna l’impianto deve essere indicata “La necessità che il proprietario metta fuori servizio l’ascensore quando il dispositivo di comunicazione bidirezionale non sia funzionante”.

II collegamento con la centrale di soccorso dell’azienda di manutenzione può avvenire con una linea telefonica fissa dedicata oppure con una SIM sempre carica o attiva.

Ai fini della sicurezza per gli impianti dove non è installato il combinatore telefonico è necessario verificare che l’allarme sia ben udibile da qualsiasi parte dello stabile ed anche in condizioni particolari di rumorosità e che non si verifichino condizioni di persone sole nello stabile che se dovessero restare intrappolate in cabina ascensore per un guasto, pur suonando l'allarme, nessuno Io udirebbe.

Per questo si consiglia sempre di installare il combinatore telefonico anche ove non è obbligatorio, se non altro per gestire meglio l’emergenza e per evitare rischi in casi particolari.

Cosa accade oggi solitamente.

Nei condomini senza il combinatore telefonico la persona intrappolata suona l’allarme in cabina che squilla per le scale sperando che qualcuno lo senta e chiami l'azienda per il pronto intervento. Può accadere che la chiamata sia fatta direttamente dalla persona intrappolata, se il cellulare privato ha linea, oppure in alcuni stabili ci sono persone preventivamente formate, che fanno la manovre di emergenza per portare la cabina al piano e aiutare a liberare le persone intrappolate.

Nei condomini che hanno installato il combinatore telefonico la chiamata avviene direttamente dal combinatore e la persona intrappolata e messa in contatto con il personale qualificato che è preparato a gestire l’emergenza dando rassicurazioni ed informazioni su tempi e modalità di intervento. In caso si ravvisasse la necessita, il personale e istruito anche ad avvertire oltre che la ditta di manutenzione ascensori per il pronto intervento, anche eventualmente il servizio medico e i vigili del fuoco.

Perché i vigili del fuoco? Semplice: perché arrivano prima! II paradosso del nostro Paese è che le aziende di manutenzione ascensori sono obbligate a fare il servizio 24 h, ma non hanno accesso a corsie preferenziali, non hanno sirene sugli automezzi e neanche agevolazioni per parcheggi e se lasciano la macchina in doppia fila per un’emergenza prendono pure la multa, ovviamente!

Ma con una persona intrappolata in cabina, magari in stato di agitazione, si può perdere tempo a parcheggiare? Sicuramente non si può violare il codice della strada, e quindi? A volte si richiede indispensabile anche l’intervento dei Vigili del Fuoco come per esempio in alcuni casi, di traffico intenso e bloccato o manifestazioni che impediscono l’accesso o è necessario essere più rapidi possibile perché si ravvisa che la persona intrappolata è in condizioni di malessere e solo i Vigili del Fuoco hanno la possibilità di accedere ovunque e più rapidamente di chiunque! Quindi se in alcuni casi particolari l’intervento dei Vigili del Fuoco è reso necessario perché più tempestivo, questo pero non esime la ditta di manutenzione dall’intervenire comunque nel minor tempo possibile.

La norma UNI EN 81-28 (che regolamenta il sistema bidirezionale di collegamento ad una centrale di soccorso) prevede che la ditta debba intervenire nel minor tempo possibile, indicato come circa un’ora IN CONDIZIONI NORMALI (citazione della norma). Può accadere in alcune città o in alcune zone e in alcuni casi, come detto, che il traffico o altre cause allunghino i tempi di intervento e per questo la norma cita la frase “in condizioni normali” .

Tutte queste informazioni sono più facili da gestire se c’è il combinatore telefonico, ma soprattutto se l’azienda opera attraverso un servizio organizzato con una centrale idonea a gestire questi eventi e, questo e un dato da non sottovalutare nella scelta dell'azienda di manutenzione e nell'analisi delle offerte.

Qualche anno fa è accaduto che la sera di capodanno intorno alle 2 di notte un utente, intrappolato in cabina, abbia chiamato con il proprio cellulare, leggendo il numero sulla targhetta in cabina, l'azienda di pronto intervento che già allora forniva il servizio 24h, attraverso una centrale operativa organizzata. La centrale ha prontamente risposto e chiesto all’utente in quale stabile si trovasse la risposta è stata “non lo so sono venuto ad una festa, mi hanno portato, ma voglio andare a casa”, è rimasto in contatto con la persona preposta fino a che, dopo qualche minuto, è uscito qualcuno da un appartamento e tutto si e risolto.

Anche un semplice fermo può diventare un problema. Per questo è stata fatta una norma specifica, la citata UNI EN 81-28 che si applica agli apparecchi installati a partire dal maggio 2004 e che analizziamo in alcuni punti che possono interessare.

La norma riguarda gli ascensori dotati di combinatore telefonico ma il processo della gestione dell'emergenza riguarda tutti e alcuni punti della norma sono validi come principio anche per gli impianti senza combinatore telefonico o per gli impianti che invece del combinatore telefonico hanno l’ascensore sempre presidiato 24 h e quindi collegato con una risposta umana diretta attraverso un citofono.

Ovviamente le persone principalmente coinvolte in questo processo sono il proprietario dell’impianto e l'azienda di manutenzione.

La norma prevede che l’installatore/manutentore debba informare delle sue responsabilità il proprietario dell'ascensore in merito a quanto segue:
  • assicurare che l’ascensore sia collegato a un servizio di soccorso,
  • mantenere sempre il dispositivo di allarme funzionante per fornire una comunicazione bidirezionale con un servizio di soccorso,
  • porre l’impianto fuori servizio quando la comunicazione bidirezionale non è funzionante,
  • garantire che le indicazioni in cabina riguardanti il sistema di allarme e le relative segnalazioni luminose e acustiche siano in perfetta efficienza, segnalando tempestivamente le eventuali anomalie alla ditta di manutenzione,
  • verificare periodicamente la risposta vocale del servizio di soccorso, attivando manualmente il dispositivo dall’arme. La frequenza di tali verifiche è da stabilirsi in base all’analisi dei rischi effettuata.
Il Servizio di Soccorso, che può anche far parte dell’organizzazione di manutenzione, in caso di emergenza deve svolgere i seguenti compiti:
  1. ricevere la richiesta di soccorso proveniente dall'ascensore, verificarla, registrarla per documentare orario e circostanze della richiesta, confermare al richiedente che la richiesta è stata ricevuta,
  2. organizzare la operazioni di soccorso e monitorarle fino all’avvenuto recupero degli utenti imprigionati,
Considerata la complessità della gestione dell’ascensore nel pieno rispetto della normativa vigente, è fondamentale affidare la manutenzione dell’impianto ad un'azienda organizzata in modo serio e professionale, ciò comporta dei costi, ma garantisce una maggior sicurezza dell’impianto, l’efficacia degli interventi e la tranquillità della proprietà (o del suo mandatario) cui sono assegnate responsabilità non certo trascurabili.

Inoltre una corretta manutenzione regolare e costante, il rinnovamento dei componenti usurati, come per tutti i mezzi di trasporto, riducono sicuramente i guasti agli impianti e quindi il rischio di intrappolamento.

Negli ultimi anni alcuni incidenti anche gravi o mortali, sono avvenuti proprio per persone che, intrappolate, hanno provato a liberarsi senza attendere il servizio di pronto intervento. Anche se è comprensibile che si possa generare a seconda delle differenti personalità uno stato emotivo più o meno forte, quando ci si sente intrappolati in cabina ascensore, sicuramente essere in contatto con chi dall’esterno gestisce l’evento, può aiutare, ma soprattutto è fondamentale non provare mai a liberarsi da soli, cercare di stare calmi ed attendere il pronto intervento.



Addirittura pochi mesi fa , notizia comparsa anche sui quotidiani , tre suore, da sole nel loro stabile, sono rimaste chiuse in ascensore per 3 giorni, per poi essere liberate. Certamente avranno avuto una forza d’animo straordinaria e un sostegno “dall'alto”, ma, in virtù di quanto descritto si sarebbe potuto evitare di correre un rischio così.


fonte: Dossier Condominio
di Michele Mazzadra
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lunedì 18 gennaio 2016

B&B in condominio, la Cassazione cambia le carte

AFFITTACAMERE E B&B IN CONDOMINIO

Avevamo già trattato l'argomento in passato "AFFITTACAMERE E B&B IN CONDOMINIO" dove la Cassazione aveva espresso un parere difforme da quello attuale (seconda sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016).

Quest'ultima sentenza sembra, addirittura, retroattiva e farà molto discutere.

In passato (Cassazione sentenze nr. 24707/14 e nr. 6299/2014) i giudici si erano espressi favorevolmente circa le attività ricettive in condominio, anche in presenza di divieti nel regolamento, ritenendo tali attività compatibili con la destinazione d'uso abitativa, ovvero non era necessario fare il classico cambio di destinazione d'uso.

Ecco come cambia

La Cassazione sembra cambiare idea. Niente B&B o attività di affittacamere se il regolamento lo vieta. Ed il divieto rimane anche se il regolamento è datato, ed anche se altri condòmini, in passato, violando lo stesso regolamento, hanno utilizzato i propri appartamenti per attività commerciali, imprenditoriali o professionali.

La decisione

L'assemblea di condominio autorizza una società ad utilizzare gli immobili che ha in locazione ad uso di affittacamere. La delibera viene impugnata lamentando la violazione dell'art. 2 del regolamento contrattuale (regolamento datato e mai sottoposto a modifiche), che così recita: “è vietato destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici, ambulanze, sanatori, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agenzie di pegni, case di alloggio, come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato”. 

La società si difende sostenendo che la norma regolamentare non è più applicabile perché basata su rigide prescrizioni stilate nel lontano 1920, oggi non più valide. A propria difesa porta il caso specifico di altri condomini che in passato avevano intrapreso attività commerciali vietate dal regolamento. Il che confermava la non vigenza della norma anche ai sensi dell'art. 1362 c.c., secondo il quale “nella interpretazione del contenuto del contratto deve farsi luogo alla comune volontà delle parti anche valutando la condotta delle medesime, successiva alla conclusione del negozio”. 

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società e, lasciando inalterato quanto deciso in appello, conferma il divieto di adibire l'immobile ad attività ricettiva. 

Secondo gli stessi Giudici non ha nessun fondamento il fatto della condotta tenuta in passato da altri perchè contraria al regolamento.

La Cassazione precisa altresì che l'attività di affittacamere è del tutto simile a quella alberghiera e, nel caso di specie, pure a quella di Bed and Breakfast.

Sta di fatto che tutti gli esercizi ricettivi non possono essere avviati se il regolamento contrattuale di condominio vieta usi diversi da quello abitativo. 

Dopo tale sentenza gli affari di molte persone/imprenditori, potranno essere compromessi.

Unico modo per ovviare al divieto del regolamento contrattuale è l'assenso di tutti i condomini in apposita sede assembleare. (1000 millesimi favorevoli).

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venerdì 15 gennaio 2016

ISPEZIONE OGNI DUE O QUATTRO ANNI SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO? (LINEE VITA)



NORMA UNI 11560/2014

Premesso che i sistemi di ancoraggio secondo quanto previsto all’art. 115 del TUS 81/08 e s.m.i. devono essere conformi alle norme tecniche, in data 6.11.2014 veniva pubblicata la Norma UNI 11560/2014 corretta successivamente in data 11.12.2014 e 22.10.2015.
La Norma UNI 11560 tratta specificatamente i sistemi di ancoraggio in copertura ed a questa occorre fare riferimento.
Sulla Norma alle definizioni troviamo specificato che :
Committente proprietario del sistema, responsabile della gestione della corretta installazione e manutenzione.
Installatore persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio.
Ispettore tecnico abilitato, che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazioni iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali.
Lavoratore persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio.
Manutentore persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazioni iniziali.
Le definizioni sono fondamentali per comprendere le nuove indicazioni sulle modalità e tempi di effettuazione delle ispezioni sui dispositivi di ancoraggio.

Ora vi sono quattro tipi di ispezione previsti dalla norma:
  • Ispezione al montaggio
Viene effettuata sui componenti prima e dopo il montaggio dall’installatore che deve seguire le indicazioni del fabbricante, del progettista e del progettista strutturale.
  • Ispezione prima dell’uso
Prima di ogni intervento il lavoratore deve ispezionare ogni componente e deve segnalare al committente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. Nel caso siano presenti difetti e/o inconvenienti si deve procedere con ispezione straordinaria.
  • Ispezione periodica
L’intervallo tra due ispezioni non può essere maggiore di 2 anni per i controlli sul sistema di ancoraggio e 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
Le ispezioni devono essere effettuate dall’installatore e/o l’ispettore con assunzione di responsabilità.
Fabbricante e progettista strutturale possono raccomandare ispezioni periodiche più restrittive.
Nel caso siano presenti difetti e/o inconvenienti si deve procedere con ispezione straordinaria.
  • Ispezione straordinaria
La verifica ispettiva straordinaria si ritiene debba essere eseguita da un ispettore.
Il manutentore effettuerà quanto richiesto in sede di ispezione .
La messa in servizio dei dispositivi sarà subordinata al controllo da parte dell’ispettore degli interventi effettuati.

Sui verbali di ispezione (montaggio, periodiche, straordinarie ed interventi di manutenzione) dovranno essere riportati i seguenti contenuti minimi:

  1. Riferimenti del committente
  2. Luogo e data di installazione
  3. Identificazione dell’installazione

Per ispezione e montaggio

  1. Valutazione dell’opportunità di effettuare prove di carico ed eventuali risultati

Per ciascuna ispezione periodica

  1. Controlli effettuati metodi utilizzati e risultati dei controlli

Per ciascuna ispezione straordinaria

  1. Controlli effettuati metodi utilizzati e risultati dei controlli, interventi programmati e controlli sugli interventi con i metodi utilizzati e risultati dei controlli
Le schede dei verbali di ispezione dovranno essere conservate dal committente.
Infine si sottolinea che la Norma UNI 11560 prevede che il committente per ogni installazione archivi e renda disponibile per la consultazione e comprensione il “Fascicolo del Sistema di Ancoraggio” .




Marco Marchesi
Coordinatore Tecnico CSN
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lunedì 14 dicembre 2015

Le competenze dell'assemblea di condominio



L'articolo 1135 c.c., intitolato attribuzioni dell'assemblea dei condomini, stabilisce le competenze dell'assemblea condominiale, con riferimento agli articoli precedenti del codice civile.

Possiamo pertanto così riassumere le competenze dell'assemblea:
  • ordinaria amministrazione in materie non riservate all’amministratore (competenza residuale a quanto disciplinato dall’articcolo 1130 c.c.) 
  • attività di controllo dell’amministratore ed eventuali interventi correttivi (attribuzione derivata dall’articolo 1133 c.c. che prevede in modo implicito un ricorso all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore) 
  • nomina e revoca dell’amministratore e attribuzione dei poteri (articolo 1129 c.c.)
  • conferma dell’aamministratoreretribuzione dell’amministratore
  • innovazioni (1120 c.c.
  • ricostruzione a seguito di pavimento parziale dell’edificio (1128 comma 2 c.c.)
  • eventuale nomina di un consiglio di condominio (non previsto direttamente ma desumibile dall’articolo 1129 c.c.
  • approvazione del preventivo delle spese correnti durante relativa ripartizione tra i condomini 
  • approvazione del rendiconto annuale impiego del residuo attivo 
  • opere di manutenzione straordinaria 
  • liti giudiziarie (derivazione dal combinato disposto dell’articolo 1131 comma 3 c.c. e dell’articolo 1132 comma 1 c.c.
  • regolamento di condominio (1138 c.c. comma 3) 
  • Autorizzazione all'amministrazione a partecipare collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati
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venerdì 11 dicembre 2015

GLI IMPIANTI TERMICI, PROFILI TECNICI tutto sulla Norma UNI 10200

Premessa

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n.102. Con esso lo Stato ha recepito la direttiva Europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Tra gli strumenti utilizzati dal Legislatore per per seguire il fine che si è imposto, vi è la contabilizzazione del calore. Lo scopo è quello di far leva sui risparmi economici per spingere i cittadini condomini a consumare meno calore (cioè energia).
Per la prima volta la ripartizione della spesa tra condomini viene vista dal legislatore come strumento non solo per disciplinare i rapporti tra privati, ma anche (e soprattutto) per perseguire ben altri finiche, in ultimo, rivestono un ruolo non solo nazionale, ma sovranazionale. Il tutto nasce dalla sottoscrizione dell'Italia dell'ormai famoso protocollo di Kyoto. Da esso, infatti, discendono la Direttiva Europea 2012/27/UE ed il Decreto Legislativo oggi in commento.
Di particolare interesse per i condomini, tra le altre cose oggetto di futura disamina, è l'articolo 9 avente ad oggetto: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”.
Ilcondominioèdisciplinatodagliartt.1117ess.delc.c.cheperònonnefornisconounadefinizioneesaustivaedorganica.
Sinteticamente, esso può essere definito come una “contitolarità” di diritti sul medesimo bene, ex legeo ex contracto. Nella sostanza il condominio è un ente di gestione e non una persona giuridica (cfr. Cassazione civile 3064/2007).
“Edificio polifunzionale” il quale è un edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata. Mentre nel condominio occorre che vi siano almeno due proprietari di diverse unità immobiliari, in questa definizione viene previsto il caso in cui l'edificio appartiene ad un solo proprietario ma è “occupato” da almeno due soggetti (magari in forza di un contratto di locazione o di comodato o di leasing) Sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali dovranno poter ottenere informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati e dal monitoraggio del consumo energetico.
L'ottica nella quale il Legislatore si muove è quella dell'attenzione verso il cliente finale nonché l'adeguata trasparenza e informazione al fine di consentire allo stesso di meglio comprendere i dati dei propri consumi. Entro breve, pertanto, il “peso” del singolo scatto del contatore o del ripartitore dovrà essere facilmente intellegibile.
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

ART. 1

STABILISCE UN QUADRO DI MISURE PER LA PROMOZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ART. 2

DEFINIZIONI

  1. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2008, N.115 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  2. ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 FEBBRAIO 2007, N.20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  3. ALL'ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N.192 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
  4. AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163

ULTERIORI DEFINIZIONI

AUDITOR ENERGETICO:

Persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

CONDOMINIO:

edificio con almeno due unita'immobiliari, di proprieta' in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

CONTATORE DI FORNITURA:

apparecchiatura di misura dell'energia consegnata dal fornitore del servizio;

CONTATORE DIVISIONALE O INDIVIDUALE:

apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC):

accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

SISTEMA DI CONTABILIZZAZIONE:

sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termicao frigorifera fornita alle singole unita'immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

SISTEMA DI MISURAZIONE INTELLIGENTE:

un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE:

sistema tecnico che consente all'utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unita' immobiliare, zona o ambiente;

ART.3

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO

NON PIU’ AMMINISTRATORI, MA RISPARMIATORI ENERGETICI

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
Art. 8. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001,2011

OBIETTIVO DELLA DIAGNOSI

Individuare gli interventi necessari per conseguire il miglioramento della classe energetica complessiva del condominio

AUDIT ENERGETICO

LA METODOLOGIA DEFINITA NELLE LINEE GUIDA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI FASI:

verifica preliminare dell’opportunità di elaborare un audit energetico; tale azione ha lo scopo di valutare, sulla base di considerazioni puramente qualitative, se sussistano possibilità reali di migliorare le prestazioni energetiche del sistema edifico impianto;
acquisizione dei dati rilevanti ai fini delle prestazioni energetiche del sistema edifico-impianto (caratteristiche termiche dell’involucro, dei sistemi di conversione energetica e di distribuzione ecc.) e dei consumi (bollette);
simulazione del comportamento energetico del sistema edificio-impianto attraverso modelli ed algoritmi indicati nell’ambito della metodologia stessa,-calcolo di opportuni indicatori che permettano il confronto tra i consumi attesi, ottenuti dall’analisi di cui al punto precedente, e quelli reali desunti dalle bollette;
affinamento dei parametri utilizzati nel modello di simulazione al fine di renderli meglio rispondenti alla situazione di reale utilizzo dell’edifico e degli impianti;
individuazione degli interventi migliorativi ed analisi tecnico economica in merito alla convenienza della singola azione e di relative combinazioni.
supporto al committente nell’individuazione delle azioni meglio rispondenti alle esigenze e dalle disponibilità economiche di quest’ultimo.
Art. 9. - Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici
LA DIAGNOSI ENERGETICA è una delle componenti chiave all'interno di un programma di efficienza ENERGETICA e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare. È inoltre il passo iniziale per le organizzazioni che vogliono certificare il proprio sistema di gestione dell'energia secondo la norma UNI CEI EN ISO 50001, 2011

Art. 9

Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

Comma 5

Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

CONTATORE FORNITURA DI CALORE

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

IL CONTATORE DI CALORE


 






SONDE DI TEMPERATURA

misura l’energia utilizzata per il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua fornita alle singole utenze servite da impianti centralizzati.
L’elaborazione del dato relativo alla differenza tra la temperatura dell’acqua in mandata e quella in ritorno, assieme al dato relativo al volume d’acqua utilizzato da ciascuna utenza, consente di calcolare la quantità di energia effettivamente utilizzata.





Q = (Cp G DT) dt

MODULO DI CALCOLO














CONTATORE DI CALORE















TIPO DI DISTRIBUZIONE












CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE e RIPARTIZIONE

CONTATORI INDIVIDUALI

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzatao da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;











CONTATORI INDIVIDUALI

IMPIANTI CENTRALIZZATI A COLONNE MONTANTI





Art. 9 - COMMA 5

c) nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 834, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall’impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato;

RIPARTITORI DI CALORE











Art. 9. - COMMA 5 -RIPARTITORI DI SPESA





Sono unità (applicabili ai radiatori o ai convettori) che misurano un indice correlato con l’emissione termica dal singolo corpo scaldante
  • Devono essere utilizzati insieme alla contabilizzazione diretta in centrale
  • Esistono tre tipologie di ripartitori
  1. A evaporazione (obsoleti)
  2. A una sonda di temperatura (misura la temperatura del corpo scaldante e assume fissa la temperatura ambiente)
  3. A due sonde di temperatura (misura anche la temperatura ambiente)
  • Nei sistemi attuali i dati vengono inviati a una centrale di raccolta ed elaborazione:
  1. Tramite rete in doppino telefonico
  2. Per via radio







Art. 9 Misurazione e fatturazione dei consumi energetici

d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

NORMA UNI 10200 -2013

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E ACQUA CALDA SANITARIA

1) NORMA UNI 10200 TERMINI E DEFINIZIONI




IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE DIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

IMPIANTI PROVVISTI DI CONTABILIZZAZIONE INDIRETTA DELL’ENERGIA TERMICA UTILE

2) COMPOSIZIONE DELLA SPESA





IL PROGETTO DELLA CONTABILIZZAZIONE


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