giovedì 10 dicembre 2015

PARCHEGGI IN CONDOMINIO: cosa si può fare per l'abbandono di auto e moto negli spazi adibiti a parcheggio?


Non di rado si verifica la circostanza che veicoli e motocicli siano abbandonati dai legittimi proprietari, che scambiano il garage condominiale per un deposito. Può capitare sia per le autovetture non utilizzate per anni e che assumono l'aspetto di beni da rottamare, occupando in modo permanente un posto altrimenti fruibile, sia per i vecchi motorini lasciati in un angolo del locale comune. Talvolta, ma neppure tanto raramente, accade che il legittimo proprietario abbia anche venduto l'appartamento senza preoccuparsi di liberare il garage del proprio rifiuto.
In questo caso quali sono le procedure da seguire per liberare l'autorimessa senza porre in atto comportamenti illegittimi?
La più recente giurisprudenza penale, ha affermato che <<in tema di gestione dei rifiuti, deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata>>.
Dalla decisione, che ha equiparato la giacenza di un'auto in un'area pubblica a quella in un'area privata che, nel nostro caso, può essere tanto il cortile condominiale quanto il garage comune, emerge che un'auto può definirsi rifiuto sia quando il proprietario con il suo comportamento protratto dimostri di non volersene più servire, sia nel caso - ancora più evidente - in cui il veicolo non sia più in grado di circolare. Al verificarsi di tale situazione, quindi, il proprietario non può -senza correre il rischio di essere sottoposto alle relative sanzioni- abbandonare in un'area condominiale il proprio veicolo lasciandolo al proprio destino e determinando una lesione degli altrui diritti.

Come fare per liberare l'area così illegalmente occupata?

La Corte di Cassazione (Sent. 16 gennaio 2014, n. 820) ha affermato che l'assemblea non può deliberare di rimuovere il mezzo con l'intervento del carro attrezzi ponendo le spese a carico del proprietario dell'autovettura. Questo neppure qualora sia stato modificato il regolamento del condominio, introducendo una norma in tal senso e che superi l'art. 70 delle disposizioni di attuazione del codice del condominio che sanziona, in via pecuniaria, i comportamenti che violano il regolamento stesso. Ha osservato, infatti, la Corte che la norma prevede solo sanzioni pecuniarie (ora elevate fino ad €.200,00 e in caso di recidiva fino ad €.800,00), talché non sarebbe consentito introdurre sanzioni diversamente afflittive che si tradurrebbero nel consentire, in ambito condominiale, un diritto di autotutela. Ovviamente ed a maggior ragione un singolo condomino non potrà mai determinarsi unilateralmente a procedere alla rimozione, tramite società specializzata, alla rimozione dell'automezzo (Cass. 09 febbraio 2011, n.3180).
Nella situazione di cui ci stiamo occupando, pertanto, l'amministratore dovrà invitare l'interessato a rimuovere spontaneamente l'autoveicolo abbandonato in sosta ovvero non concretamente utilizzabile ed applicare, quindi, le sanzioni previste dall'art. 70 citato. Nel caso di comportamento perseverante, sempre tenendo conto delle preclusioni di legge e sussistendone le condizioni, si potrà ricorrere al Giudice per chiedere un provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ovvero un provvedimento cautelare ai sensi dell'art.1168 c.c.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...