mercoledì 3 novembre 2010

I provvedimenti d'urgenza (art.700 c.p.c.)



L'ultima forma di tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile è costituita dai cosiddetti provvedimenti d'urgenza.
Questi provvedimenti sono disciplinati dall'articolo 700 del codice di procedura civile e possono essere utilizzati in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento; si tratta pertanto di provvedimenti che sono innanzitutto caratterizzati dal requisito della sussidiarietà..
I provvedimenti d’urgenza si caratterizzano rispetto agli altri provvedimenti cautelari anche per l’atipicità del loro oggetto; infatti il loro contenuto può essere sia anticipatorio che conservativo.
Questa caratteristica trova la propria ragione d'essere nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell’identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata ed annullare il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve affinché possa svolgersi un giudizio.
Da quanto sopra deriva che è possibile identificare due diverse tipologie di provvedimenti d’urgenza, ovvero quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio.
I provvedimenti puramente conservativi hanno lo scopo principale di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito e mantengono, quindi, inalterata la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà ad incidere, mentre i provvedimenti di carattere anticipatorio sono quelli che tendono ad anticipare in maniera provvisoria tutti o parte degli effetti prevedibili della decisione finale e sono proprio questi ultimi ad avere una maggiore applicazione pratica.
Il presupposto primario per emettere un provvedimento d'urgenza è che vi sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Infine un ulteriore presupposto per l'emissione di un provvedimento di urgenza è che non sussista nessun altro provvedimento cautelare con cui sia possibile, in concreto, raggiungere la finalità perseguita.

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