Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo II
Delle persone giuridiche
Capo I
Disposizioni generali
Art. 11.
Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.Persone giuridiche pubbliche.
Art. 12. (1)
[Persone giuridiche private.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 13.
Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.Società.
Capo II
Delle associazioni e delle fondazioni
Art. 14.
Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.Atto costitutivo.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15.
Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16.
Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
[Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 17. (1)
Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127.Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19.
Limitazioni del potere di rappresentanza.
Art. 20.
Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21.
Deliberazioni dell'assemblea.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 22.
Azioni di responsabilità contro gli amministratori.
Art. 23.
Annullamento e sospensione delle deliberazioni.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.
Art. 24.
Recesso ed esclusione degli associati.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Art. 25.
Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.
Art. 26.
Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.
Art. 27.
Estinzione della persona giuridica.
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.] (1)
(1) Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 28.
Trasformazione delle fondazioni.
Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.Trasformazione delle fondazioni.
La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.
Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.
Art. 29.
Divieto di nuove operazioni.
Art. 30.
Liquidazione.
Art. 31.
Devoluzione dei beni.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Art. 32.
Devoluzione dei beni con destinazione particolare.
Art. 33. (1)
[Registrazione delle persone giuridiche.
Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
La registrazione può essere disposta anche d'ufficio.
Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 34. (1)
[Registrazione di atti.
Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori.[Registrazione di atti.
Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 35. (1)
Disposizione penale.
Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,] sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.Disposizione penale.
(1) Articolo così modificato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Capo III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21967 in Altalex Massimario.
Art. 37.
Fondo comune.
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.Fondo comune.
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Art. 38.
Obbligazioni.
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Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 giugno 2009, n. 14612 in Altalex Massimario.
Art. 39.
Comitati.
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.Comitati.
Art. 40.
Responsabilità degli organizzatori.
Art. 41.
Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio.
Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42.
Diversa destinazione dei fondi.
Consulta il Codice Civile Italiano:
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