lunedì 8 febbraio 2016

Diversa ripartizione delle spese: ascensore

L'ascensore è una di quelle spese che tendenzialmente vengono suddivise in base all'uso che ne fanno i singoli condomini. Cioè si dividono le spese per la gestione e manutenzione metà per i millesimi di proprietà e metà per l'altezza dal suolo del piano. (vedi art. 1123 cc.)

Ma è possibile che così non vada bene a tutti: discutiamo il caso particolare, di un condominio che ai piani bassi ha più utenze commerciali che utilizzano maggiormente l'ascensore e le scale mentre i proprietari degli immobili dell'ultimo piano utilizzano l'appartamento solo poche settimane l'anno e solo per la vacanza. Se la divisione fosse fatta secondo norma di legge, gli abitanti degli ultimi piani sarebbero soggetti al pagamento di una spesa maggiore relativa all'uso che ne fanno. 

Quindi, in assemblea, potrebbe nascere la questione sul come dividere meglio le spese. Una delle soluzioni maggiormente utilizzate è quella di dividere le spese tra tutti i condomini in parti uguali. Ad esempio, nel caso si voglia procedere in tal senso, si dovrà scrivere sul verbale dell'assemblea il seguente testo:


Verbale

(omissis)

L'assemblea, dopo ampia discussione, approva, con la totalità dei voti e della caratura millesimale, la ripartizione delle spese relative all'ascensore in parti uguali, in deroga al disposto dell'art. 1124 c.c.

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