martedì 8 marzo 2016

Agevolazioni prima casa: se il trasferimento della residenza si ottiene anche oltre il termine di 18 mesi il beneficio è valido

Il contribuente che entro 18 mesi dalla data dell’atto di acquisto dotato del beneficio fiscale ha diritto all’agevolazione prima casa se presenta domanda di trasferimento della propria residenza nel territorio del Comune nel quale si trova l’immobile acquistato, anche se ottiene il trasferimento della residenza dopo la scadenza del diciottesimo mese. Questo è quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Lombardia con sentenza n. 12/66/2016 del 4 gennaio 2016.


IL FATTO
Il caso trae origine da due avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni notificati ad un contribuente, con cui l’Agenzia delle Entrate revocava l’aliquota prima casa per mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto dell’abitazione e chiedeva il pagamento di IVA e imposta sostituiva.

Avverso tali atti impositivi il contribuente proponeva tempestivo appello, chiedendo il loro annullamento.

Deduceva di aver chiesto il trasferimento della residenza nel termine previsto dalla legge, ma di aver ottenuto il rigetto della domanda per assenza durante i sopralluoghi. Specificava di svolgere l’attività di rappresentante di commercio e di non essere reperibile nelle ore diurne.

Affermava di aver presentato la domanda altre tre volte e di aver impugnato il provvedimento di rigetto opposto dal Comune avanti il Prefetto di Brescia.

In diritto, deduceva che ai fini del trasferimento della residenza era sufficiente aver presentato la domanda, anche se successivamente ottenuta.

La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) accoglieva il ricorso.

Avverso tale sentenza ha interposto appello l’Ufficio, censurando la decisione della CTP per avere violato l’art. 1, nota II bis, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86.

A parere dell’Agenzia la realtà fattuale non poteva assumere rilievo a discapito del dato fattuale.

L’Ufficio affermava infatti che le assenze lavorative del contribuente non potevano giustificare o modificare il provvedimento che aveva rigettato il trasferimento della residenza. Parimenti il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi costituiva requisito indispensabile al fine di beneficiare delle agevolazioni prima casa.

LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA
La CTR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate. Sul punto osserva la Corte territoriale che le più recenti pronunce giurisprudenziali hanno determinato un’apertura evidente rispetto alle interpretazioni più restrittive.

La domanda, se presentata entro i termini di legge, rileva ai fini delle agevolazioni anche se l’ottenimento del trasferimento della residenza sia avvenuto successivamente. Peraltro la giurisprudenza ha visto con favore quegli eventi impeditivi che possono aver ostacolato l’acquisizione della residenza in un dato Comune.

Da ultimo i giudici ricordano che la Corte di Cassazione si è spinta ad affermare che il termine di 18 mesi è sollecitatorio e non perentorio, laddove sussistano delle circostanze che hanno impedito l’ottenimento della residenza in tempi brevi.

Nel caso di specie, il contribuente aveva dimostrato la sua buona fede nel presentare domanda al Comune, nel ripresentarla tempestivamente e nell'impugnare i provvedimenti di rigetto opposti dal Comune. Aveva peraltro dimostrato documentalmente di essere un rappresentante di commercio e di trovarsi in situazione di temporanea assenza nelle ore diurne.

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