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martedì 17 ottobre 2017

OCCUPAZIONE DI SUOLO. DIFFERENZA TRA INNOVAZIONE E USO DEL BENE COMUNE - CASSAZIONE 4 SETTEMBRE 2017, N. 20712

Deve considerarsi illegittimo l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte del singolo condomino in quanto, impedendo il libero e pacifico godimento dei beni comuni, viene ad essere alterato l'equilibrio esistente tra i singoli partecipanti al condominio. La Suprema Corte affronta il tema di particolare interesse quali la legittimità delle innovazioni e l’accertamento della proprietà esclusiva da parte del singolo condomino. Nella specie trattasi di occupazione di uno spazio comune da parte di un ristoratore con opere che avevano sottratto tale spazio all’uso ed al godimento comune. Gli Ermellini hanno confermato sostanzialmente la sentenza di primo grado ritenendo le opere e l’occupazione illegittime

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CASSAZIONE: DIFFERENZA TRA INNOVAZIONE E USO DEL BENE COMUNE


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CASSAZIONE 4 SETTEMBRE 2017, N. 20712

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   
Dott. BIANCHINI  Bruno -  Presidente 
Dott. ORICCHIO Antonio   -  Consigliere 
Dott. SCARPA  Antonio  -  rel. Consigliere 
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara  -  Consigliere 
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:      
                                    
ORDINANZA

sul ricorso 28467-2014 proposto da: 
AL FARO DI M.R. SNC, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. B., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. S.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V. A.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 964/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PALMANOVA, depositata il 23/07/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Al Faro di M.R. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico complesso motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1362 c.c. in relazione all'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS)), notificato il 27 novembre 2014, avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, il 23 luglio 2013, su domanda del Condominio (OMISSIS), essendo stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello, a norma degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., con ordinanza della Corte d'Appello di Trieste del 1 ottobre 2014.
Il Condominio (OMISSIS) si difende con controricorso.
Il Condominio aveva domandato al Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, di accertare che la Al Faro di M.R. s.n.c., titolare del Ristorante (OMISSIS), occupava illegittimamente il passaggio pedonale di proprietà comune posto su via (OMISSIS) accanto all'ingresso dell'area adibita a parcheggio condominiale, area originariamente costituita da uno scivolo, poi livellato, ed utilizzata dai condomini per accedere al marciapiede che costeggia l'edificio e conduce all'ingresso principale dello stesso, nonchè al parcheggio. Il Condominio aveva quindi chiesto il rilascio dell'area e la demolizione del manufatto ivi eretto dalla società convenuta. La s.n.c. Al Faro di M.R., costituitasi, aveva dedotto la sussistenza di un proprio diritto di "uso esclusivo per una lunghezza di metri 2,50 oltre il marciapiede", negato l'intralcio all'accesso al fabbricato, ed allegato che una prima struttura posta ad occupazione dell'area risaliva al 1987, con conseguente acquisto della proprietà per usucapione. Stante tale pretesa della convenuta di acquisto a titolo originario dell'area, il Tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio, che non era però stata eseguita, sicchè la domanda nei confronti dei singoli condomini, litisconsorti necessari, veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale.
Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella sentenza impugnata, ha quindi interpretato che il "diritto all'uso esclusivo" dello spazio "fronteggiante i locali al piano terra, nei lati ovest e sud, adibiti ad attività commerciale", attribuito dal Regolamento di condominio, registrato il 1 dicembre 1970, non inerisse i tratti di area comune adibiti a passaggio, in quanto i "passaggi" erano menzionati in altra parte del medesimo Regolamento come inclusi tra le parti comuni. Ciò il Tribunale spiegava anche alla luce del riferimento alla larghezza di ml. 2,5 "oltre il marciapiedi". Vieppiù, si impone per il primo giudice una interpretazione non estensiva della deroga convenzionale al pari uso dei passaggi condominiali. Dai testi assunti il Tribunale ricavava anche il dato dell'intensa utilizzazione dello scivolo per il passaggio sia in bicicletta che pedonale, rilevante quale comportamento ex art. 1362 c.c., comma 2. Ciò detto sul titolo, il Tribunale aggiungeva che la collocazione di una struttura fissa ad opera della s.n.c. (OMISSIS) sull'area comune precludesse il godimento della stessa da parte degli altri condomini, connotandosi come innovazione vietata ex art. 1120 c.c., comma 2. La vantata usucapione veniva altresì esclusa avendo i testi dichiarato che, almeno fino a metà degli anni novanta, "gli scivoli erano liberi". Le parti hanno depositato in data 27 e 30 giugno 2017 memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.
L'unico motivo di ricorso della Al Faro di M.R. s.n.c. richiama l'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS), e sostiene che il Tribunale abbia malamente interpretato lo stesso, in quanto i passaggi ivi contemplati si riferiscono esclusivamente alle parti interne della struttura; aggiunge la ricorrente che erronea sia stata altresì la valutazione data dal Tribunale alla deposizione del testimone B., quando al fatto che fino alla metà degli anni novanta l'area in questione fosse libera; si continua nella censura evidenziando come il giudice di primo grado abbia confuso la medesima area per cui è causa con i tratti adibiti ai passaggi condominiali; viene ancora accusato di essere errato il richiamo fatto in sentenza all'art. 1102 c.c., trattandosi documentalmente di area di uso esclusivo; si citano in ricorso le fotografie e la planimetria depositate, distinguendo le zone evidenziate in giallo ed in verde; viene criticata l'interpretazione offerta dal Tribunale alla clausola regolamentare come mera deroga al principio del pari uso delle parti comuni; si insiste sulla chiara rilevabilità dal Regolamento del diritto di uso esclusivo dell'area prospiciente il Ristorante (OMISSIS).
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte comunque infondato.
Per quanto accertato in fatto, e non rivalutabile nel giudizio di legittimità, si ha riguardo ad uno spazio esterno adiacente al fabbricato del Condominio (OMISSIS), astrattamente utilizzabile per consentire l'accesso allo stesso edificio, e dunque da qualificare come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c..
Il Condominio (OMISSIS) ha sostenuto che la società convenuta (OMISSIS) s.n.c. abbia stabilmente occupato tale area comune, utilizzata in parte come passaggio pedonale di comunicazione con la pubblica via ed in parte come accesso all'edificio ed al parcheggio condominiale, così realizzando una sottrazione definitiva della medesima parte del suolo comune alla sua naturale destinazione ed all'altrui godimento. Ciò configura, in astratto, non una violazione dell'art. 1120 c.c., comma 2, (testo antecedente alle modifiche introdotte con la L. n. 220 del 2012, qui operante ratione temporis), ma dell'art. 1102 c.c., disposizione invero applicabile a tutte le innovazioni che, come nella specie, non comportano interventi approvati dall'assemblea e quindi spese ripartite fra tutti i condomini. L'art. 1102 c.c. implica che l'uso particolare o più intenso del bene comune da parte del condomino si configura come illegittimo quando ne risulta impedito l'altrui paritario uso e sia alterata la destinazione del bene comune, dovendosi escludere che l'utilizzo da parte del singolo della cosa comune possa risolversi nella compressione quantitativa o qualitativa di quella, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari (Cass. Sez. 2, 06/11/2006, n. 23608). Va pertanto corretto il riferimento che la sentenza impugnata fa in motivazione all'art. 1120 c.c., ritenendo integrata, nella specie, una "innovazione additiva". Gli artt. 1102 e 1120 c.c. sono disposizioni non sovrapponibili, avendo presupposti ed ambiti di operatività diversi. Le innovazioni, di cui all'art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c. (Cass. Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052). In realtà, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c.) corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo, giacchè, fermo il tratto comune dell'elemento obiettivo consistente nella trasformazione della "res" o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell'art. 1120 c.c. (mentre è estraneo all'art. 1102 c.c.) è l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell'assemblea. Le modificazioni dell'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano con un interesse generale, poichè perseguono solo l'interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell'assemblea.
Avendosi riguardo, come detto, ad uno spazio esterno adiacente all'edificio, astrattamente incluso tra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c., non è più in discussione nel presente giudizio la sussistenza di un titolo di acquisto, originario o derivativo, della proprietà esclusiva di esso in capo alla s.n.c. (OMISSIS).
Come più volte affermato da questa Corte, allorchè un condomino, convenuto dall'amministratore per il rilascio di uno spazio di proprietà comune occupato "sine titulo", invochi l'accertamento della proprietà esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2 15/03/2017, n. 6649). Proprio in tale ottica, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini con riguardo alla pretesa della convenuta s.n.c. (OMISSIS) volta all'acquisto per usucapione dell'area in questione, ordine rimasto ineseguito entro il termine perentorio ex art. 102 c.p.c., con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda. Tale provvedimento, non oggetto di specifico gravame ad opera della s.n.c. (OMISSIS), ha implicato una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa, in mancanza di parti necessarie, con riferimento alla deduzione dell'avvenuta usucapione.
Ciò non di meno, la s.n.c. (OMISSIS) ha allegato nel presente giudizio, e pone a fondamento del suo motivo di ricorso, che lo spazio esterno al fabbricato da essa occupato non fosse destinato all'uso o al godimento comune (come conseguente alla presunzione di cui all'art. 1117 c.c.). Ciò in forza di un atto di autonomia privata, quale l'art. 2 del Regolamento del Condominio (OMISSIS), che a suo dire, espressamente disporrebbe un diverso regime, in particolare attribuendo l'area di passaggio in contesa all'uso esclusivo dei locali di proprietà individuale adibiti ad attività commerciale.
Certamente, in via di principio, un regolamento condominiale cosiddetto "contrattuale" - contestuale alla nascita del condominio - può contenere, oltre all'indicazione delle parti dell'edificio di proprietà comune ed alle norme relative all'amministrazione e gestione delle cose comuni, la previsione dell'uso esclusivo di una parte dell'edificio definita comune a favore di una frazione di proprietà esclusiva. In tal caso, come ha sostenuto già questa Corte, il rapporto ha natura pertinenziale, essendo stato posto in essere dall'originario unico proprietario dell'edificio, legittimato all'instaurazione ed al successivo trasferimento del rapporto stesso ai sensi dell'art. 817 c.c., comma 2 e art. 818 c.c. (Cass. Sez. 2, 04/06/1992, n. 6892; ma si veda anche Cass. Sez. 2, 24/11/1997, n. 11717). E' tuttavia evidente che la ravvisabilità di un tale titolo di fonte contrattuale, che attribuisca ad uno o a più condomini l'uso esclusivo di un'area esterna al fabbricato, altrimenti idonea a soddisfare le esigenze di accesso all'edificio di tutti i partecipanti, costituisce questione di interpretazione, ovvero di ricostruzione dell'esatta volontà negoziale dei condomini, e presuppone un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito. A tal fine, è del tutto irrilevante il dato empirico che l'area in esame, per la conformazione dei luoghi, sia stata di fatto goduta ed utilizzata più proficuamente e frequentemente dal condomino titolare della contigua unità immobiliare adibita ad attività commerciale, piuttosto che dagli altri condomini (arg. da Cass. Sez. 2, 03/05/2002, n. 6359).
L'interpretazione di un regolamento contrattuale di condominio da parte del giudice di merito è, come in genere l'intera materia della interpretazione negoziale, insindacabile in sede di legittimità, quanto meno per ciò che concerne la determinazione della comune volontà contrattuale (nella specie, si tratta appunto della delimitazione dell'area frontistante i locali del piano terra, attribuiti convenzionalmente a "diritto all'uso esclusivo"), in quanto attinente ad un'indagine di fatto, sempre che essa non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici per omesso esame di fatto storico decisivo, nei limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, nella sentenza impugnata, ha allora accertato che il "diritto all'uso esclusivo" dello spazio "fronteggiante i locali al piano terra, nei lati ovest e sud, adibiti ad attività commerciale", attribuito dal Regolamento di condominio, registrato il 1 dicembre 1970, non includesse i tratti di area comune adibiti a passaggio, essendo i "passaggi" già compresi da altra parte del medesimo Regolamento nell'ambito delle parti comuni. Pure la considerazione del riferimento spaziale alla larghezza di ml. 2,5 "oltre il marciapiedi" ha indotto il Tribunale a tale convincimento.
La ricorrente nella sua censura propone, in sostanza, soltanto una diversa (e ad essa più favorevole) interpretazione delle clausole del regolamento condominiale rispetto a quella adottata dal Tribunale, e così invoca un riesame del merito della lite. Il motivo di ricorso viene rubricato come violazione e falsa applicazione degli artt. 1102 e 1362 c.c., ma, nel suo sviluppo espositivo, non prospetta la deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate da tali norme di legge, e piuttosto allega un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze istruttorie di causa, denunciando l'errata valutazione del reale stato dei luoghi, della ubicazione e della consistenza delle aree, delle prove testimoniali assunte, della planimetria e delle riproduzioni fotografiche allegate.
Ulteriore ragione di inammissibilità di dette censure della ricorrente discende dall'art. 348 ter c.p.c., comma 4 secondo il quale, quando l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., è fondata, come nel caso in esame, sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) sicchè è escluso il controllo di legittimità sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
Una volta accertato che il passaggio pedonale posto su via (OMISSIS) accanto all'ingresso dell'area adibita a parcheggio condominiale rientra fra i beni destinati all'uso comune, è altresì corretto ritenere che la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione di tale spazio esterno, configura un abuso, agli effetti dell'art. 1102 c.c., poichè impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello stesso, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2017
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martedì 16 maggio 2017

IN ASSENZA DI TITOLI IL SOTTOTETTO RIENTRA TRA I BENI COMUNI - CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184

In tema di condominio costituiscono parti comuni dell’edificio, «se il contrario non risulta dal titolo, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, etc., e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune». Criterio principale, quindi, è la presenza (o assenza) di titoli. Solo in difetto di questi ultimi, il sottotetto può dirsi comune, «se risulti destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune». Se, invece, l’esclusiva funzione che riveste è quella di isolare e proteggere l’appartamento sottostante dal caldo, dal freddo e dall’umidità, «tramite la creazione di una camera d’aria», e se non è dotato di dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo», allora può considerarsi pertinenza di tale appartamento.

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CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184 - in tema di sottotetto



CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11184

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:    
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente   
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  rel. Consigliere  
Dott. ORICCHIO  Antonio  -  Consigliere  
Dott. GRASSO  Giuseppe  -  Consigliere  
Dott. SABATO  Raffaele -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA

sul ricorso 9905/2013 proposto da: 
M.L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato L. G., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M. A. D. S., A. M., V. D. S.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato I. A., rappresentato e difeso dagli avvocati E. M. G. S., E. C.; 
- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 457/2013 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2013; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO; 
udito l'Avvocato A. M., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avvocato S. T., con delega depositata in udienza dell'Avvocato C. E. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - La vicenda oggetto della causa trae origine dai lavori con i quali M.L.C. , proprietaria di un appartamento all’ultimo piano facente parte del Condominio dell’edificio di via (omissis), occupò una parte del sottotetto del fabbricato, ponendolo in collegamento col proprio appartamento attraverso una scala interna realizzata praticando un’apertura nella soletta del detto sottotetto.
2. - La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accogliendo le domande proposte dal Condominio nei confronti della M. , dichiarò la natura condominiale del sottotetto e l’illegittimità delle opere eseguite dalla M. , condannando quest’ultima alla rimozione di tali opere, al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento del danno (liquidato in Euro 4.000,00).
3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.L.C. sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio dell’edificio di via (omissis).
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello erroneamente interpretato gli atti negoziali prodotti (atto costitutivo del condominio, regolamento contrattuale condominiale, titoli di provenienza della proprietà della M. ), pervenendo così alla conclusione del difetto di un titolo che stabilisse la natura giuridica del sottotetto e della necessità di fare ricorso al criterio sussidiario della destinazione oggettiva del bene all’uso comune.
Il motivo non è fondato.
Va premesso che la fattispecie per cui è causa è soggetta, ratione temporis, alla disciplina di cui all’art. 1117, primo comma, n. 1 cod. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge 11/12/2012 n. 220, a tenore del quale costituiscono parti comuni dell’edificio, se il contrario non risulta dal titolo, il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, etc., "e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune".
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di condominio, la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può ritenersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (Cass., Sez. 6 - 2, n. 17249 del 12/08/2011). In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, cod. civ.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass., Sez. 2, n. 6143 del 30/03/2016; Sez. 2, n. 24147 del 29/12/2004; Sez. 2, n. 8968 del 20/06/2002).
Nella specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi di diritto.
Prima i giudici di merito hanno motivatamente escluso che i titoli prodotti dalle parti attribuissero la proprietà del sottotetto alla M. . Sul punto, i giudici hanno sottolineato che, seppure dai titoli non risulta che il sottotetto dell’edificio sia di proprietà comune dei condomini, dall’atto di acquisto della M. non risulta affatto che il sottotetto sia stato trasferito in proprietà alla stessa. Le doglianze mosse in proposito dalla ricorrente si risolvono in censure di merito relative all’interpretazione di atti negoziali, interpretazione che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando - come nella specie - non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 e segg. cod. civ. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie esaustiva: cfr. p. 2-3) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010).
Una volta escluso che dai titoli possa ricavarsi la proprietà del sottotetto, esattamente i giudici di merito hanno fatto applicazione del criterio sussidiario della destinazione del bene dettato dall’art. 1117 primo comma n. 1 cod. civ. (nel testo vigente ratione temporis), ritenendo il sottotetto di proprietà condominiale per il fatto di essere destinato all’uso comune (tale uso comune i giudici di merito hanno dedotto dal fatto che il locale è costituito da un unico spazio comune compreso tra la scala A e quella B, con accesso dalla scala condominiale; e dal fatto che in esso sono collocate tubazioni condominiali, parti dell’impianto condominiale di riscaldamento centralizzato e dell’antenna centralizzata TV, nonché il vano tecnico dell’ascensore installato nella scala B).
La statuizione della sentenza impugnata sul punto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e risulta esente dai dedotti vizi di legittimità.
2. - Il secondo motivo - col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello omesso di dichiarare il difetto di legittimazione attiva del condominio, senza considerare che quest’ultimo aveva esercitato l’azione di rivendicazione relativamente ad una porzione di stabile esclusa dalle parti comuni - rimane assorbito nel rigetto della prima censura.
3. - Col terzo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), per avere la Corte di Appello condannato la M. al risarcimento del danno per l’occupazione del sottotetto, in assenza della prova di qualsiasi pregiudizio economico ed erroneamente ritenendo che il danno fosse in re ipsa.
La censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, l’utilizzazione in via esclusiva di un bene comune da parte del singolo condomino in assenza del consenso degli altri condomini, ai quali resta precluso l’uso, anche solo potenziale, della "res", determina un danno "in re ipsa", quantificabile in base ai frutti civili tratti dal bene dall’autore della violazione (Sez. 2, n. 19215 del 28/09/2016).
Sul punto, va precisato che, a seguito della occupazione illegittima della cosa comune da parte di un condomino, le facoltà dominicali del condominio possono risultare compromesse sia per il venir meno di un pregresso godimento del bene, sia per l’impossibilità di trarre in futuro dalla res le utilità che la stessa è idonea a produrre in base a calcoli di tipo figurativo. Tale danno, qualificabile in entrambi i casi come "lucro cessante" (interrotto o impedito), in tanto ricorre in quanto la parte comune sia suscettibile di utilizzazione e sia di natura potenzialmente fruttifera, potendosi da essa ricavare una utilità.
Nella specie, la Corte territoriale si è adeguata al richiamato principio di diritto ed ha verificato la natura potenzialmente fruttifera del locale occupato dalla M. . Esattamente, perciò, ha ritenuto la sussistenza del danno in re ipsa, peraltro liquidato in misura minima, neppure contestata dalla ricorrente.
4. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
5. - Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017
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giovedì 29 dicembre 2016

Azioni possessorie e petitorie nel condominio

AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE (sintetica disamina)

REINTEGRAZIONE 
(art.1168 c.c.) elementi costitutivi dello spoglio sono la violenza e la clandestinità dai quali si può risalire all'animus spoliandi. La violenza quale presupposto dell’azione di spoglio implica che questo venga commesso con atti contro la volontà del possessore e non deve necessariamente consistere in attività materiale, ma sono sufficienti ad integrarla anche atti di costringimento morale, la clandestinità, invece, si concretizza quando l'atto viene posto in essere all'insaputa di chi subisce lo spoglio. L'animus spoliandi, quale elemento soggettivo, risiede nella consapevolezza di vedere l’altrui signoria sul bene. 

MANUTENZIONE 
(art. 1170) Mentre lo spoglio incide direttamente sulla cosa sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, la molestia si risolve contro l’attività dl godimento del possessore disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo difficoltoso. Elemento soggettivo è l'animus turbandi che consiste nella volontarietà del fatto lesivo e determina la diminuzione del godimento del bene da parte del possessore e nella consapevolezza che esso è idoneo a modificarne o limitarne l’esercizio.
Tra le azioni possessorie sono ricomprese anche le azioni di nunciazione: denuncia di nuova opera (art. 1171) e denuncia di danno temuto (art. 1172).
La caratteristica è quella di tutelare la situazione del possesso a prescindere dalla legittimità dello stesso.
Legittimato attivo è solo il possessore mentre la legittimazione passiva coinvolge sia l’autore materiale che l’autore morale.
Diversa è la disciplina delle azioni petitorie a presidio delle possibili lesioni che l’interesse del proprietario può subire, disciplinate nel libro terzo del codice civile esplicitamente intitolato "delle azioni a difesa della proprietà". 

RIVENDICAZIONE 
(art. 948) l'attore afferma in giudizio di essere titolare di un determinato bene e chiede una sentenza che, previo accertamento della titolarità del diritto di proprietà da lui vantato, condanni l’attuale possessore o detentore alla restituzione. L’attore è tenuto a fornire la prova rigorosa del vantato dominio e, quindi, a giustificare la proprietà del bene risalendo ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione. 

NEGATORIA 
(art. 949) il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temere pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno. 

REGOLAMENTO DEI CONFINI
(art. 950) è esperibile quando il confine tra due fondi è incerto, in tal caso ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente. E' ammesso ogni mezzo di prova e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali. Tale azione verte quindi sulla determinazione quantitativa dei fondi e non sulla contestazione del titolo giuridico. 

APPOSIZIONE DI TERMINI 
(art. 951) se i termini tra fondi mancano o sono divenuti irriconoscibili ciascun proprietario ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
L’azione possessoria e quella petitoria sono reciprocamente indipendenti. Il cumulo dei giudizi è precluso, nel senso che il giudizio petitorio può essere intentato solo dopo aver esaurito quello possessorio, a memo che, dall'applicazione del divieto di cumulo possa derivare un pregiudizio irreparabile al proprietario (Corte Cost. 25/1992). 
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LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA DELL'AMMINISTRATORE

Il potere rappresentativo che compete all'amministratore del condominio ex artt. 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facoltà di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell’edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall'ambito degli atti conservativi. Resta esclusa, di conseguenza, la possibilità di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio (Cass. 7327/2013).
Le azioni reali da esperirsi contro singoli condomini o contro terzi e dirette ad ottenere situazioni relative alla titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell’edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130, n. 4, c.c.) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea, ex art.1131, primo comma, c.c. adottata con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c. (Cass. 2570/2016).
E' stata pertanto ritenuta sussistente la legittimazione dell'amministratore ad agire giudizialmente senza previo mandato assembleare con azione volta al ripristino dei luoghi in caso di abusiva occupazione di una porzione di area condominiale mediante la costruzione di un manufatto di proprietà esclusiva. Il condominio è compossessore, unitamente agli altri condomini delle parti comuni dell'edificio condominiale e, pertanto, è legittimato a chiedere la tutela possessoria contro gli attentati all'esercizio di tale possesso (Cass. 17686/2003).
Poiché il rapporto di condominio non determina l'esistenza di un ente giuridico con personalità distinta da quella dei condomini, ma da solo luogo ad un ente di gestione, che opera in rappresentanza e nell'interesse comune dei partecipanti, i singoli condomini, pur in presenza dell’organo rappresentativo unitario, non sono privati del potere di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all'immobile condominiale, né, conseguentemente, di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata già legittimamente assunta dall'amministratore o di avvalersi di mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore medesimo (Cass. 7130/2001).
Le azioni di rivendicazione secondo consolidato orientamento (Cass. 40/2015, Cass. 3044/2009, Cass. 5147/2003) non rientrano nel novero degli atti conservativi.
L'amministratore può agire al fine di rivendicare la proprietà comune dei beni purché sia munito di apposita delibera di autorizzazione (Cass. 2570/2016).
Quanto alla legittimazione passiva dell’amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, la S.C. ha stabilito invece che ai sensi dell’art. 1131 c.c., comma 2, la stessa non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino (Cass. 16901/2012).
L’amministratore ha l’obbligo di riferire all'assemblea ma è un adempimento di rilevanza interna che non incide sui suoi poteri rappresentativi processuali sanzionato dalla possibile revoca del mandato e risarcimento del danno.
Il principio che la legittimazione passiva dell'amministratore prevista dall'art. 1131 comma 2, ha portata generale in quanto estesa ad ogni interesse condominiale e sussiste pertanto anche con riguardo alla domanda proposta da un condomino o da un terzo di accertamento della proprietà esclusiva di un bene senza che sia necessaria la partecipazione in giudizio di tutti i condomini, è stato recentemente in più occasioni statuito (Cass. 25634/2014).
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BENI CONDOMINIALI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

Ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., rientrano tra le parti comuni spettanti ai proprietari delle singole unità site nell'edificio condominiale, tra l’altro, le scale, i vestiboli, gli anditi, ovvero comunque tutte le parti necessarie all'uso comune ed essenziali alla funzionalità del fabbricato, e quindi anche gli annessi pianerottoli, passetti, corridoi, pur se posti in concreto al servizio delle singole proprietà.
Per sottrarre tali beni alla comproprietà dei condomini e dimostrarne l’appartenenza esclusiva al titolare di una porzione esclusiva, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita o nella donazione delle singole unità immobiliare bensì nell'atto costitutivo del condominio.
Titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c., infatti, è non l'atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, quanto il negozio posto in essere da colui o da coloro che hanno costituito il condominio dell'edificio, in quanto tale negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condomini, ne determina l’estensione e le limitazioni reciproche. (Cass. 13450/2016).
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QUALIFICAZIONE DI SPOGLIO O TURBATIVA, PRINCIPIO DI DIRITTO

Non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che tale modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l’esercizio del possesso.




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EFFICACIA DELLA SENTENZA RESA NEL GIUDIZIO POSSESSORIO IN QUELLO PETITORIO

Il giudizio possessorio e quello petitorio sono caratterizzati dalla diversità di "petitum" e "cause petendi", giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune "restitutiones in integrum" (Cass. 13450/13).
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RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE CHE OMETTE DI AGIRE

L’amministratore ha il potere-dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio condominiale con conseguente responsabilità in ordine agli atti conservativi che avrebbe dovuto compiere e non ha compiuto.



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AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE - CASISTICA

La facciata e il relativo decoro architettonico dell'edificio costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore. Di conseguenza, la modifica delle facciate, comportando una interferenza nel godimento medesimo può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria (Cass. 7069/1995).
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l’azione di manutenzione e anche quanto tale violazione non ne comprime "di fatto" l'esercizio del possesso importa automaticamente una modificazione o restrizione delle relative facoltà. (Cass. 17868/2003).
Anche nel caso di apposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni con delimitazione di un’area con fioriere sussistono gli estremi dello spoglio (Trib. Bari sent. 374/2010).
L'apposizione di un cancello nello spazio condominiale "è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art.1168 c.c., colui che , consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi l'animus spoliandi in re ipsa" (Cass. 5215/2014).
E' stata invece esclusa la tutela possessoria nel caso in cui un condomino parcheggiava la propria autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il transito ed inibiva l'uso di una porzione di cortile da parte degli altri condomini. Il tribunale ha infatti sottolineato che "è ravvisabile una lesione possessoria solo quando taluno dei soggetti coinvolti abbia alterato o violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa - o su tutta una parte di essa - condotta incompatibile con il permanere del possesso altrui" (Trib. Nola 4.2.2014).
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martedì 27 dicembre 2016

LA FACCIATA È UN BENE COMUNE E LA SPESA VA RIPARTITA TRA TUTTI

La facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicchè, nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1, ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà.

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FACCIATA BENE COMUNE: CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2016, N. 23258



CASSAZIONE 15 NOVEMBRE 2016, N. 23258

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente 
Dott. PARZIALE  Ippolisto -  Consigliere  
Dott. ORILIA  Lorenzo -  rel. Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello -  Consigliere  
Dott. GRASSO  Giuseppe -  Consigliere 
  
ha pronunciato la seguente:    
                                      
SENTENZA
                                 
sul ricorso 17448/2012 proposto da: 
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. F., che lo rappresenta e difende; 
- ricorrente - 

contro
N.U., (OMISSIS), B.M., S.M.A. (OMISSIS), IN QUALITA' DI EREDE DI SA.GI., C.D. (OMISSIS),          BR.CA. (OMISSIS), G.A. (OMISSIS), F.S. (OMISSIS), E.D.N.C. (OMISSIS), D.M.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato G. B., che li rappresenta e difende; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 2323/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA; 
udito l'Avvocato MUCCIO Giuseppe con delega depositata in udienza dell'Avvocato F. F., difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; 
udito l'Avvocato D. G. F. con delega depositata in udienza dell'Avvocato B. G. difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati; 
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l Con atto 22.1.1994 B.M., D.M.U., F.S., Br.Ca., C.D., Sa.Gi., G.A., N.U. e E.D.N.C., proprietari di unità immobiliari dell'Edificio (OMISSIS), convennero il Condominio davanti al Tribunale chiedendo di porre a carico di tutti condomini, in ragione delle rispettive quote, le spese relative al restauro e messa in sicurezza di alcuni pannelli decorativi della facciata dell'edificio, lamentando l'illegittimità della diffida a provvedere ai lavori a spese dei singoli attori.
Il Condominio, costituitosi, si oppose alla domanda replicando che i pannelli non avevano nessuna funzione decorativa del prospetto dell'immobile, ma costituivano elementi strutturali con funzioni di parapetto per la scala che, dai balconi degli attori, conduceva alla soprastante terrazza. In via riconvenzionale, chiese che gli attori fossero dichiarati tenuti alla manutenzione dei pannelli e che il condominio fosse manlevato da ogni ipotesi di danno e rimborsato di ogni spesa futura.
2 Il Tribunale di Roma respinse sia la domanda principale (ritenendo non provata la natura condominiale dei pannelli), che quella riconvenzionale (per difetto di prova), ma la Corte d'Appello si è mostrata di diverso avviso e, in accoglimento dell'appello del B. e degli altri attori, ha ritenuto che le spese di manutenzione dei pannelli dovessero essere ripartite tra tutti i condomini in base alle tabelle millesimali, osservando, per quanto qui interessa:
che l'appello conteneva requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.;
- che i pannelli erano inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante e che spettava al Condominio di fornire la prova dell'appartenenza dei pannelli alla proprietà esclusiva come pertinenze delle unità immobiliari dei singoli condomini.
3 Il Condominio ricorre per Cassazione denunziando tre motivi a cui resistono con controricorso B., D.M., F., Br., C., S.M.A. (quale erede dl Sa.Gi.), il G., il N. e l' E.D.N..
Il difensore dei controricorrenti ha depositato la sentenza del Tribunale di Roma n. 37152/02.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Preliminarmente, va disattesa, per estrema genericità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato alla signora S.M.A., "quale unica erede di Sa.Gi., mentre invece doveva essere notificato agli altri coeredi..." (v. pag. 9 controricorso): è sufficiente rilevare in proposito che anche il controricorso deve rispettare lo standard di specificità art. 370 c.p.c., che rinvia all'art. 366, in quanto possibile), e pertanto, una simile eccezione avrebbe richiesto, quanto meno, che si indicasse nominativamente chi fossero gli altri eredi Sa., ma ciò non risulta.
Sempre preliminarmente, occorre chiarire che nel presente procedimento non trova applicazione la norma dell'art. 366 bis c.p.c. (formulazione del quesito di diritto) perchè la pubblicazione della sentenza impugnata (avvenuta, come si detto, il 25.5.2011) è successiva all'entrata in vigore della legge che l'ha abrogata (L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4.7.2009): si rivela pertanto superflua la articolazione dei quesiti contenuti nei motivi di ricorso.
l bis Ciò premesso e venendo all'esame delle singole, con la prima di esse si lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza e del giudizio di secondo grado, per avere la Corte errato nell'interpretazione e nell'applicazione dell'art. 163 c.p.c. e art. 342 c.p.c., comma 1, stante l'omessa indicazione nell'atto di appello di specifici motivi di impugnazione, con conseguente nullità dello stesso e grave violazione delle norme processuali sopra indicate.
Tale censura, che denunzia in sostanza il mancato rilievo della inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, è inammissibile per difetto di autosufficienza (ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 6).
Come, infatti, più volte affermato da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori parte del giudice di merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012 Rv. 621100; Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012 Rv. 623401; Sez. L, Sentenza n. 9734 del 21/05/2004 Rv. 580597).
Nel caso in esame, come appare evidente dalla lettura del motivo il Condominio ricorrente si è sottratto a tale onere, avendo del tutto omettendo la trascrizione i motivi di appello ritenuti privi di specificità (non bastando certamente il personale riassunto a pag. 7 del ricorso sub a, di conseguenza la censura perde ogni consistenza.
2-3 Con il secondo motivo il Condominio denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 2697 c.c. e della normativa prevista in tema di beni condominiali. Si sostiene che i giudici di appello avrebbero errato nel negare rilievo - ai fini della attribuzione della proprietà - al fatto che un elemento di proprietà comune possa avere anche una specifica utilizzazione da parte del singolo. Da tale errore, ad avviso del Condominio, è scaturito l'altro sulla ripartizione dell'onere probatorio nonchè sulla valutazione dell'efficacia probatoria della relazione tecnica dell'ing. M. e del regolamento di condominio. Rileva che i condomini non sono riusciti a dimostrare la destinazione all'uso e al godimento collettivo e quindi la natura condominiale degli stessi.
Con il terzo motivo il Condominio denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c. (principio di disponibilità delle prove) l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello, invertendo l'onere probatorio, ha comunque totalmente omesso di valutare la documentazione del Condominio che avrebbe portato al sicuro rigetto dell'appello (relazione dell'ing. M. da cui si evinceva che i pannelli in questione erano di esclusiva utilità e pertinenza delle abitazioni dei condomini). Anche in caso di onere probatorio a carico del Condominio, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere dimostrato che i pannelli oggetto di giudizio fossero di esclusiva utilità e pertinenza delle abitazioni (in quanto pareti di protezione per la scala a chiocciola di collegamento tra il balcone dell'ultimo piano e la terrazza di copertura.
4 Queste due censure che ben si prestano ad esame unitario per il comune riferimento alla natura dei manufatti e al tema dell'onere probatorio - sono infondate.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'Appello si è confrontata sia con la relazione dell'ingegnere M. sia col regolamento condominiale che all'art. 2 include, tra i beni comuni, anche "murature perimetrali e le facciate con tutte le opere decorative esterne" (v. pag. 2 ricorso).
Ebbene, secondo l'apprezzamento della Corte di merito, da tali atti "emergeva che i pannelli in contestazione erano inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante..." pag. 5 sentenza impugnata).
Una tale argomentazione, frutto di un tipico accertamento in fatto, appare priva di vizi logici e in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, appunto, la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri, ed, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicchè, nell'ipotesi di condominialità del fabbricato, ai sensi dell'art. 1117 c.c., n. 1, ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà (Sez. 2, Sentenza n. 945 del 30/01/1998 Rv. 512078; Sez. 2, Sentenza n. 298 del 20/01/1977 Rv. 383827).
La sentenza impugnata pertanto si sottrae alle censure oggi rivolte dal Condominio, tendenti sostanzialmente sollecitare una alternativa ricostruzione delle risultanze processuali, attività certamente preclusa in questa sede.
Il ricorso va pertanto rigettato con addebito di spese alla parte soccombente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200.00 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2016
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