mercoledì 2 marzo 2016

Che cos'è il Branch Exemption?


Branch exemption: nuovo regime per le stabili organizzazioni all’estero

  • Abstract 
Lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese interviene in maniera significativa sulla disciplina relativa alle stabili organizzazioni site all’estero di soggetti non residenti, introducendo un regime opzionale in applicazione del quale i profitti realizzati dalla branch sono esenti da imposta e le perdite sono escluse dalla formazione del reddito complessivo della casa madre.
  • Testo
Mediante l’inserimento del nuovo articolo 168-ter nel DPR n. 917/1986, in un’ottica di favorire la competitività delle imprese residenti che operano all’estero per il tramite di stabili organizzazioni, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale, la c.d. “branch exemption”. In altri termini, viene introdotta la possibilità in capo ad un’impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalla sue stabili organizzazioni all’estero, da determinarsi in ogni caso secondo i criteri dettati dall’articolo 152 del DPR n. 917/1986. Con l’introduzione di tale opzione, l’Italia consente così alle sue società che dispongono di stabili organizzazioni all’estero di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalle legislazioni degli altri Paesi, così come di tax rate più basso rispetto a quello nazionale. La previsione di tale opzione rafforza il principio di territorialità limitando solo allo Stato della fonte la tassazione di tutti i redditi prodotti all’estero da un soggetto residente. Ciò ovviamente non si traduce nel venir meno del principio di tassazione mondiale che continua ad applicarsi non solo perché la branch exemption è un regime opzionale, ma anche perché lo stesso opera con esclusivo riferimento ai redditi prodotti all’estero per il tramite di una stabile organizzazione (ossia solo con riferimento al reddito d’impresa). La finalità perseguita con l’introduzione dell’opzione in parola è quella di favorire l’internazionalizzazione delle imprese nazionali, rendendo “neutro” il risultato (profitti e/o perdite) conseguiti all’estero. Si pensi alle ipotesi frequenti in cui un soggetto residente decide di localizzare una sua branch all’estero, anche al fine di poter beneficiare di determinati regimi fiscali di favore previsti dalle legislazioni straniere. L’adozione della branch exemption - ossia la “schermatura” dei redditi perseguiti dalle stabili organizzazioni - permette di beneficiare appieno dei vantaggi fiscali esteri.
  • Caratteristiche dell’opzione
L’opzione per l’esenzione degli utili e delle perdite se esercitata si applica a tutte le stabili organizzazioni all’estero. Inoltre, l’opzione è:
  1. irrevocabile;
  2. deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione;
  3. ha effetto dal medesimo periodo d’imposta in cui è esercitata;
  4. valida nel caso in cui le stabili organizzazioni non siano localizzate in Stati o territori indicati nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dall’articolo 167, comma 4 del DPR n. 917/1986. In altri termini, le stabili organizzazioni devono essere localizzate in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Infatti, qualora la stabile organizzazione sia localizzata nei predetti Stati o territori o quando sia localizzata in Stati diversi, ma ricorrano le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo decreto, l’opzione può essere esercitata solo se sono soddisfatte le esimenti di cui all’articolo 5, lett. a) e b) o dell’articolo 8-ter del citato articolo. In altri termini, in presenza di prevalenti profitti passive e di tax rate inferiore alla metà rispetto a quello nazionale, l’opzione per la branch exemption può essere esercitata soltanto qualora le branch svolgano un’effettiva attività commerciale nel mercato di riferimento dello Stato o territorio in cui la stessa è insediata o se la casa madre riesce a dimostrare di non voler conseguire l’effetto di localizzare i redditi oltre confine. In assenza di tali esimenti, si applicano le regole generali di cui all’articolo 167 del DPR n. 917/1986.
  • Regime transitorio
Al fine di consentire alle imprese con stabiliti organizzazioni già esistenti di adeguare i propri sistemi contabili all’opzione per la branch exemption, il legislatore ha stabilito che queste possono esercitare l’opzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.
L’impresa è tenuta a indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta nel quale esercita l’opzione gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello di effettuazione delle stessa.
Laddove, dalla somma algebrica ne dovesse derivare una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione saranno imponibili fino a concorrenza della perdita stessa (c.d. recapture delle perdite). Dall’imposta dovuta si scomputeranno le eventuali eccedenze positive d’imposta estera riportabili.
Inoltre, viene previsto che detto meccanismo si applichi anche nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo della stabile organizzazione o di parte di essa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell’opzione per la branch exemption.
Ed in particolare al ricorrere delle seguenti fattispecie, così come indicato nella relazione illustrativa al decreto:
  1. l’impresa che non ha esercitato l’opzione per la branch exempiton e ha importato perdite della sua stabile organizzazione, trasferisce la medesima stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo, che, in previsione degli utili futuri della stabile, eserciterà l’opzione per la branch exemption;
  2. l’impresa cedente ha optato per la branch exemption e per evitare il recapture delle perdite, trasferisce la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo, che in seguito al trasferimento eserciterà l’opzione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento saranno individuate le modalità applicative della norma in esame. Inoltre, il contribuente può preventivamente interpellare l’Agenzia delle Entrate in merito all’esistenza di una sua stabile organizzazione estera. Le disposizioni di cui all’articolo 168-ter entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Pubblicato sul Quotidiano Ipsoa in data 17 luglio 2015



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