mercoledì 2 marzo 2016

Opzione Branch Exemption (Agenzia delle Entrate) di che cosa si tratta

L’articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 – contenente disposizioni finalizzate a favorire la crescita e l’internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell’Unione europea – ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption).

Il comma 3 del citato articolo 14, dispone che le modalità applicative della nuova disciplina saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di seguito allegato in bozza.
Considerata la novità e la rilevanza della materia, le imprese, gli operatori economici, gli ordini professionali, il mondo accademico e gli esperti della materia, sono invitati a inviare commenti ed osservazioni sulla bozza di provvedimento, esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo: branchexemption@agenziaentrate.it

Il termine per l’invio dei contributi è 31 marzo 2016

direttamente dal sito uff. dell'Agenzia delle Entrate


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