Visualizzazione post con etichetta agenzia delle entrate. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta agenzia delle entrate. Mostra tutti i post

domenica 20 ottobre 2019

OMI, pronte le quotazioni del 1°semestre 2019. Con l’applicazione possibile consultare i dati su smartphone e tablet

Un’indicazione dei prezzi al metro quadro per diverse tipologie di immobili, consultabili in base al semestre, alla Provincia, al Comune, alla zona e alla destinazione d’uso. È  quanto offrono le quotazioni OMI aggiornate al primo semestre 2019, disponibili da oggi sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e tramite l’applicazione per smartphone OMI Mobile.
Come consultare le quotazioni - La ricerca sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > Quotazioni immobiliari, è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.  È possibile consultare non solo le quotazioni dell’ultimo semestre, ma anche quelle precedenti, a partire dal primo semestre 2006. Per gli utenti registrati ai servizi Fisconline ed Entratel, da ottobre 2016 è attiva, inoltre, la possibilità di scaricare gratuitamente le quotazioni immobiliari a partire dal primo semestre 2016.
Le quotazioni con OMI Mobile - E’ disponibile per il download gratuito sugli store digitali Apple e Google l’applicazione OMI Mobile che consente di consultare le quotazioni OMI su smartphone e tablet.
Continua a leggere...

sabato 28 settembre 2019

Isa, incontri di giugno e luglio con associazioni di categoria e ordini professionali. Una circolare raccoglie le risposte fornite dall’Agenzia

È online, sul sito internet delle Entrate, la circolare n. 20/E che raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio.
Il documento di prassi, che segue la circolare n. 17/E, mette a sistema le risposte dell’Agenzia alle domande poste da operatori ed esperti, suddividendole, per una esposizione più organica, per macro aree tematiche: dall’uso degli indici ai fini delle attività di analisi del rischio, all’indicazione di ulteriori componenti positivi, passando per cause di esclusione, precalcolate Isa 2019, regime premiale e proroga dei versamenti.
I quesiti su controlli e cause di esclusione - Come vengono considerati i contribuenti che presentano un punteggio compreso tra 6 e 7,99? E quali conseguenze per chi ottiene un punteggio particolarmente basso? A queste domande l’Agenzia ha risposto che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé, l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019. Con riguardo invece alle cause di esclusione il documento di prassi ribadisce che i soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge n. 398/1991 non applicano gli Isa, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Esclusi, come previsto dai Dm di approvazione degli Isa, anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario (L. 190/2014) e di quello per l’imprenditoria giovanile (Dl n. 98/2011).
Quando è possibile modificare l’Isa precompilato - Nel corso degli incontri, l’Agenzia ha chiarito che in caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio Isa. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Come già illustrato in precedenti documenti di prassi, nel caso di calcolo dell’Isa senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.
“Precalcolate” e assenza di dati - Nei mesi scorsi, l’Agenzia ha risposto anche sul caso dei contribuenti che hanno individuato alcuni dati precompilati incompleti (ad esempio hanno individuato l’assenza del dato relativo all’anno di inizio attività). Bisogna tenere conto, è la risposta delle Entrate, che i dati relativi ad alcune delle variabili precalcolate sono presenti solo se le variabili risultano utilizzate dallo specifico Isa. La variabile precompilata “Anno di inizio attività”, ad esempio, riguarda solo 103 Isa tra ordinari e semplificati. L’assenza del dato potrebbe verificarsi anche in relazione alle variabili precompilate utilizzate da tutti gli Isa, qualora il contribuente non possa utilizzare una posizione Isa completa ma solo una posizione residuale. Per verificare la correttezza dei dati precalcolati, è possibile consultare l’allegato 1 del Dm del 9 agosto scorso, che ha esplicitato le modalità di calcolo.
Nuovi componenti positivi - Con il documento di prassi, le Entrate confermano che in caso di esito degli Isa che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Isa (ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9) al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Sempre in tema di premialità, i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello Isa.
Continua a leggere...

Rallenta il trend positivo per il mercato immobiliare nel secondo trimestre 2019: + 3,9% per il settore abitativo, +5,5% per il non residenziale

Quasi 160mila abitazioni e 46mila unità immobiliari compravendute nel settore non residenziale nel secondo trimestre di quest’anno, con una crescita, seppure rallentata rispetto alla precedente rilevazione, rispettivamente del 3,9% e del 5,5% sullo stesso periodo del 2018. È la fotografia di un mercato che comunque permane ancora in crescita quella che emerge dall’ultima edizione delle Statistiche trimestrali, la pubblicazione curata dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato del mattone incrociando i dati provenienti dalle note di trascrizione degli atti di compravendita con quelli presenti nelle banche dati catastali e ipotecaria.
Il settore abitativo - Il secondo trimestre 2019 conferma la tendenza espansiva del mercato immobiliare residenziale, proseguendo una crescita che, anche se in decelerazione, non si arresta dal 2014. Con 159.619 compravendite, il tasso di crescita registrato sullo stesso periodo dell’anno precedente è pari al 3,9% (era +8,8% nel precedente trimestre). Il Centro e le Isole sono le zone che mostrano un incremento più marcato (rispettivamente +4,4% e +4,5%). Seguono il Nord-Est (+3,9%), il Nord-Ovest (+3,8%) e il Sud (3%).
Segno positivo anche per il mercato di box e posti auto (+5,2%), seppure a ritmi più contenuti rispetto al trimestre precedente, quando la crescita era stata a doppia cifra (+10,4%). Le compravendite di cantine e soffitte sono aumentate del 7,1%, specialmente nelle aree del Nord-Est, dove hanno raggiunto incrementi del 12,5%, mentre un’inversione di tendenza si registra – per questo comparto – nelle Isole, che passano dal +10,6% nella precedente rilevazione al -9,8%.

Il mercato nelle grandi città - Analizzando il trend abitativo nelle grandi metropoli si evidenziano situazioni diverse: Bologna incrementa le compravendite dell’11,9%, seguita da Milano (+6,1%) e Roma (+2,7%), mentre le altre città presentano variazioni tutte di segno negativo (Palermo -0,2%, Torino -1,1%, Napoli -3,2%, Genova -3,7%, Firenze -9,1%).
Il mercato non residenziale - Segno positivo anche il mercato non residenziale (+5,5%). In particolare, nel settore terziario-commerciale le compravendite di uffici tornano in campo negativo (-0,5% rispetto allo stesso periodo del 2018) mentre i negozi, per i quali l’ultima variazione negativa risale al primo trimestre 2015, mostrano un tasso tendenziale ancora positivo (+7,5%). Nel settore produttivo, costituito prevalentemente da capannoni e industrie, sono state scambiate quasi 3mila unità, in leggera flessione rispetto ai volumi scambiati nel II trimestre del 2018 (-1,4%); infine, risulta in forte espansione il numero di scambi del settore produttivo agricolo (752 transazioni, per una crescita del 21,6%).
Ulteriori approfondimenti - I due report, dedicati al mercato immobiliare residenziale e non residenziale, sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate con tutte le tabelle e i grafici di dettaglio.
Continua a leggere...

giovedì 19 aprile 2018

Fisco: 5 per mille per 49mila enti. Sul sito dell’Agenzia gli elenchi degli ammessi e degli esclusi del 2016



Sono disponibili online gli elenchi per la destinazione del 5 per mille con i numeri relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Le liste degli ammessi e degli esclusi, insieme agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “5 per mille”. Ad accedere al 5 per mille 2016 sono stati quasi 49mila enti, tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, e 8.096 Comuni.

Il mondo del 5 per mille 2016 in cifre - Gli elenchi pubblicati sul sito delle Entrate sono suddivisi in base alle categorie ammesse: enti del volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria, Comuni e associazioni sportive dilettantistiche. In totale, la platea dei beneficiari è di 48.966 enti. In testa, il mondo del volontariato, con 40.742 enti; a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (7.698), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (418) e quelli che operano nel settore della sanità (108). Presenti anche i Comuni (in tutto 8.096) ai quali, per il 2016, sono destinati 15,2 milioni di euro.

Ricerca, prosegue l’impegno per trovare una cura - L’Associazione italiana per la ricerca sul cancro occupa la prima posizione sia tra gli enti impegnati nella ricerca sanitaria sia tra quelli che operano nel settore della ricerca scientifica. Nel caso della ricerca sanitaria, sono oltre 374mila le scelte espresse, grazie alle quali il beneficio supera i 16,7 milioni di euro. Per quanto riguarda, invece, la ricerca scientifica superano il milione i contribuenti che hanno optato per l’Airc, cui vanno oltre 39,5 milioni di euro.

Volontariato, la parola ai contribuenti - Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a Emergency, che continua in testa alla classifica e si vede assegnare 13,5 milioni di euro. A seguire, Medici senza Frontiere, (scelta da quasi 279mila contribuenti) per un importo di oltre 11,4 milioni di euro.
Continua a leggere...

lunedì 9 aprile 2018

Tutto il Fisco a portata di Spid. La chiave unica di accesso alla Pa da oggi apre anche il cassetto fiscale



Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale. Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo Spid, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione. Col provvedimento firmato oggi dal direttore di Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico Sogei, a tutti i servizi online offerti dall’Amministrazione finanziaria. L’accesso tramite le credenziali Spid si affianca alle attuali modalità di autenticazione previste per i 7,3 milioni utenti dei servizi telematici dell’Agenzia (di questi 6,7 milioni sono utenti Fisconline).
L’universo Spid – Il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) rappresenta il documento di identificazione online del cittadino. Attraverso un unico nome utente e un’unica password i cittadini possono utilizzare in modo semplice, veloce e sicuro i servizi erogati online da oltre 4mila Pubbliche Amministrazioni, connettendosi da computer. Un unico identificativo, quindi, per iscrivere i figli a scuola, prenotare una visita in ospedale, richiedere il Bonus Mamma, registrare un contratto di locazione, presentare la dichiarazione precompilata. E molto altro. Il sistema non consente la profilazione garantendo la protezione dei dati personali. Spid, nato nel marzo 2016, è stato scelto già da 2,3 milioni di persone, di cui il 61% donne e il 39% uomini.
Come ottenere le credenziali di accesso alla Pa web – Per ottenere Spid basta aver compiuto 18 anni ed avere un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria con codice fiscale, un indirizzo e-mail valido e un numero di telefono. Bisogna registrarsi a scelta, sul sito di uno degli 8 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa) e seguire i vari step per l’identificazione. Tutte le modalità di registrazione e tutte le possibilità per poter ottenere Spid sono disponibili su https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il livello di sicurezza adottato (Spid Livello 2) corrisponde ad un’autenticazione forte a due fattori (password e PIN “dinamico”, ossia che cambia sempre ad ogni accesso), ed è lo stesso già implementato in fase di autenticazione ai servizi “Dichiarazione precompilata” e “Fatture e Corrispettivi”.
Continua a leggere...

mercoledì 7 marzo 2018

Dichiarazione precompilata 2018: C’è tempo fino al 9 marzo per le comunicazioni di asili nido, amministratori di condominio ed enti che rimborsano le spese sanitarie

Gli asili nido, gli amministratori di condominio e gli enti e casse con finalità assistenziali possono effettuare l’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata fino al 9 marzo anziché fino al 28 febbraio. Sempre al 9 marzo slitta il termine entro cui i contribuenti possono esercitare la propria opposizione all’utilizzo, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata, delle spese sostenute nel 2017 relativamente alle rette per la frequenza degli asili nido. Il nuovo termine, fissato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato individuato per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla trasmissione e non comprometterà la tempistica per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. 

Quali sono i dati interessati - Entro il 9 marzo, gli asili nido devono trasmettere telematicamente alle Entrate una comunicazione con le informazioni relative alle spese sostenute dai genitori, e a eventuali rimborsi, avvenuti nell’anno precedente per ciascun figlio in relazione al pagamento di rette di frequenza e per i servizi formativi infantili. Gli amministratori di condominio devono, a loro volta, inviare i dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuati sulle parti comuni, utilizzando le nuove specifiche tecniche che sono state adeguate alle disposizioni normative in tema di cessione del credito e perfezionate rispetto allo scorso anno. Infine, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale sono tenuti a trasmettere le informazioni sui rimborsi delle spese sanitarie, utilizzando le nuove specifiche tecniche, anch’esse perfezionate rispetto all’anno passato. 

Per gli asili nido, più tempo ai genitori per opporsi alla comunicazione - Con il Provvedimento di oggi, slitta al 9 marzo anche il termine, per i contribuenti che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido, per decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di queste spese, inclusi i relativi rimborsi ricevuti, e di non farli inserire quindi nella propria dichiarazione precompilata.
Continua a leggere...

martedì 23 gennaio 2018

Fisco; al via spesometro light, slitta termine 28 febbraio: Provvedimento Ruffini, online bozza semplificata

È online sul sito di Agenzia delle entrate la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni. La bozza recepisce le novità introdotte dal decreto-legge n. 148 del 2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, ad esempio prevedendo una comunicazione cumulativa per le fatture di importo inferiore a 300 euro. Per consentire agli operatori di prendere visione delle nuove indicazioni, la scadenza dell’invio dei dati relativi alle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo.


Meno dati e possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro - Sarà facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. I contribuenti che hanno utilizzato un software di mercato per la predisposizione della comunicazione del primo semestre 2017 e non intendono modificarlo, potranno continuare a compilare la comunicazione secondo le previgenti regole tecniche (retro-compatibilità). Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. 

Due nuovi software di controllo e di compilazione - Per semplificare l’adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia, congiuntamente al provvedimento definitivo, anche due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione. Strumenti che si aggiungeranno ai servizi già disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet di Agenzia.

Nuove scadenze ok anche per l’invio telematico dei dati fattura - Secondo quanto previsto dalla bozza, i termini per l’invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria. Anche chi esercita l’opzione, infatti, potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

Più tempo per inviare i dati delle fatture del secondo semestre 2017 - Per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. 
Continua a leggere...

Nuova disciplina della detrazione Iva sulle fatture: l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi degli operatori

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione Iva, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017. La circolare n. 1/E di oggi, infatti, analizza le criticità derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni e scioglie i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, fornendo indicazioni operative per applicare correttamente la nuova disciplina. Le istruzioni dell’Agenzia tengono conto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, in base ai quali l’esercizio del diritto alla detrazione Iva, oltre al requisito dell’esigibilità dell’imposta, è subordinato anche a quello formale del possesso della fattura d’acquisto. Il Dl n. 50/2017 ha ridotto il termine per l’esercizio della detrazione Iva spettante sulle operazioni di acquisto di beni e servizi, modificando anche la disciplina della registrazione delle fatture. Il nuovo termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva si applica alle fatture ed alle bollette doganali emesse dal 1°gennaio 2017, purché relative ad acquisti di beni e servizi e importazioni effettuati, e la cui relativa imposta sia divenuta esigibile, a decorrere dalla stessa data.



Come applicare la disciplina - Per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture ricevute nei primi mesi del 2018 ma relative ad operazioni effettuate nel 2017, l’Iva può essere detratta attraverso la registrazione nel 2018, secondo le modalità ordinarie, in una delle liquidazioni periodiche di tale anno. In alternativa è possibile effettuare la registrazione tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019 in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019. L’Iva risultante da fatture ricevute nel 2017, relativa ad operazioni effettuate e la cui imposta sia divenuta esigibile in tale anno, può invece essere detratta previa registrazione entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità ordinarie, al più tardi entro il 30 aprile 2018 previa registrazione (tra il 1° gennaio 2018 e il 30 aprile 2018) in un’apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, facendo concorrere l’imposta medesima alla formazione del saldo Iva della dichiarazione 2017. In ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, e in considerazione del fatto che i chiarimenti sopra riportati sono stati forniti in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), non saranno sanzionati i comportamenti difformi adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica.

Diritto alla detrazione ed esigibilità anticipata nell’ambito dello Split payment – Con il documento di prassi firmato oggi, l’Agenzia fornisce chiarimenti anche per le pubbliche amministrazioni e gli enti soggetti al meccanismo della scissione dei pagamenti (cd Split payment) che decidono di optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata (spostando l’esigibilità dal momento del pagamento al momento della ricezione o al momento della registrazione della fattura). In base al Dl n. 50/2017, questa scelta può essere effettuata in relazione a ciascuna fattura. Una volta esercitata la scelta, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato dalla Pa che sia in possesso della fattura di acquisto, nel momento in cui l’imposta diventa esigibile (perciò al momento della ricezione o della registrazione della fattura). 

Detrazione dell’imposta e dichiarazione integrativa a favore – La circolare ricorda che in linea generale con la dichiarazione integrativa a favore è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. Ricorrendo alla dichiarazione integrativa, il soggetto passivo cessionario/committente può recuperare l’imposta per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti documentati nelle fatture ricevute nei termini. Il termine massimo per ricorrere all’integrativa a favore è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In ogni caso il soggetto passivo cessionario/committente deve regolarizzare la fattura di acquisto irregolare ed è soggetto alle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.
Continua a leggere...

martedì 16 gennaio 2018

730, Cu, 770, Cupe, Iva: Pronti i modelli 2018 in versione definitiva

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli 2018 delle dichiarazioni 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Tra le principali modifiche, l’ingresso nei modelli 730 e CU di cedolare secca per le locazioni brevi e dei premi di risultato e del welfare aziendale. Nel modello Iva, invece, trovano spazio le ultime novità in materia di Iva di gruppo e split payment. Le versioni definitive dei modelli 2018 tengono conto delle osservazioni e dei suggerimenti forniti degli operatori del settore che il direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini ha voluto ringraziare per la disponibilità e il contributo di professionalità, nel percorso di condivisione e collaborazione costruttiva che ha tra i principali obiettivi migliorare gli strumenti del fisco. 



Modello 730/2018: cambiano alcune detrazioni e c’è una nuova scadenza – Aggiornate le istruzioni del modello 730/2018 con il nuovo termine del 23 luglio per l’invio della dichiarazione. La nuova scadenza è valida sia per chi invia la precompilata in autonomia che per chi si avvale dell’assistenza fiscale tramite Caf o professionisti. Tra i vari aggiornamenti del nuovo modello rientrano anche le percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali. Aumentato il limite per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione (passato da 564 a 717 euro). 

Modello 730/2018: welfare e affitti brevi - Entra nel 730/2018 anche la nuova disciplina fiscale per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. In questo caso, il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Per il sublocatore o il comodatario, il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice “10”. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro). 

Modello Iva/2018: cambiamenti per il quadro VH, l’Iva di gruppo e lo split payment - Nuova veste per il quadro VH che da quest’anno dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (ris. n. 104/E del 28 luglio 2017). Gli enti o le società commerciali controllanti dal 2018 potranno comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione unicamente nella dichiarazione annuale Iva (quadro VG). Il vecchio modello Iva 26 potrà adesso essere utilizzato per comunicare l’esercizio congiunto dell’opzione solo nell’ipotesi in cui non sia possibile utilizzare la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno solare precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’Iva dovuta o dell’Iva a credito da trasferire alla controllante. Infine, sono stati rinominati i righi VE38 e VJ18 per l’esposizione delle cessioni e degli acquisti effettuati in regime di split payment riguardanti non solo le pubbliche amministrazioni ma anche alcune società. 

Certificazione Unica 2018: spazio a locazioni brevi e premi di risultato - Per gestire il nuovo regime fiscale delle locazioni brevi è stata prevista una nuova certificazione. La recente normativa ha, infatti, stabilito che i soggetti residenti in Italia che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a questi contratti o qualora intervengano nel pagamento dei canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione. Nel nuovo modello CU 2018 è stata aggiornata anche la sezione relativa ai premi di risultato, implementata la sezione riguardante i rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione e inserita una casella per una migliore gestione del personale comandato presso altre Amministrazioni dello Stato.
Continua a leggere...

lunedì 8 gennaio 2018

Riqualificazione urbana, mercato immobiliare, sostenibilità: sul sito delle Entrate il nuovo numero della rivista scientifica “Territorio Italia”


È online il nuovo numero di “Territorio Italia”, la rivista di informazione tecnicoscientifica delle Entrate open access peer-reviewed sui temi del governo del territorio, del catasto e del mercato immobiliare. 

La rivista si pone come ponte tra la ricerca scientifica, coinvolgendo principalmente il mondo universitario, e la Pubblica Amministrazione, che svolge un ruolo di fondamentale importanza nel processo di ammodernamento del Paese. Il nuovo numero, disponibile sia in italiano che in inglese sul sito dell’Agenzia, riparte dalle tematiche del mercato immobiliare, analizza gli strumenti finanziari finalizzati alla riqualificazione urbana e approfondisce il nuovo codice dei contratti pubblici. I temi di questo numero - Il primo studio della rivista analizza in maniera empirica il segmento delle abitazioni acquistate tramite mutuo ipotecario in relazione a diverse variabili, tra cui il valore delle abitazioni, il capitale erogato e il tasso d’interesse. Il secondo contributo ritorna sul tema della sub-segmentazione territoriale, analizzando in particolare le Microzone di Torino che vengono confrontate con alcune “porzioni territoriali storiche” per verificarne l’equivalenza. Il terzo saggio prosegue con la rassegna dei vari sistemi di registrazione immobiliare vigenti nei diversi Paesi europei, confrontando quello spagnolo con quello italiano, mentre il quarto paper riprende il tema della sostenibilità, focalizzandosi sullo studio delle possibilità di intervento sugli spazi pubblici e privati all’interno del tessuto urbano grazie ai finanziamenti per l’efficientamento energetico. Infine, l’ultimo studio analizza il nuovo codice dei contratti pubblici, mettendone in luce la portata innovativa ma anche le criticità. 

Dove consultare la rivista – La pubblicazione “Territorio Italia” può essere scaricata gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione L’Agenzia > L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > Pubblicazioni su catasto, cartografia e mercato immobiliare.
Continua a leggere...

martedì 26 dicembre 2017

Online i Quaderni dell’Osservatorio, l’approfondimento tematico delle Entrate sul mercato immobiliare


Sul sito www.agenziaentrate.gov.it sono disponibili da oggi i Quaderni dell’Osservatorio, l’approfondimento annuale sul mercato immobiliare a cura della Direzione centrale Omise dell’Agenzia delle Entrate. In questo numero l’attenzione si concentra sui mutui ipotecari e sulla trasparenza del mercato immobiliare. 

Focus sui mutui ipotecari - Nel primo contributo del nuovo numero vengono analizzati i mutui ipotecari finalizzati all’acquisto di un’abitazione, passando in rassegna la durata, la rata media, i tassi di interesse e provando a definire dei criteri metodologici di classificazione dell’intero universo dei mutui ipotecari. Dalle analisi emerge che nel periodo 2011-2016 risultano circa 4,7 milioni di immobili ipotecati a garanzia di mutui. La metà di essi è contenuta in atti inerenti prevalentemente le abitazioni e le relative pertinenze, con una quota che raggiunge il 56,4% nel 2016, dopo essere scesa al 50% circa nel periodo più acuto della crisi del settore immobiliare. Nell’intero periodo analizzato (2011-2016) l’ammontare di capitale di debito mobilizzato a fronte di garanzie immobiliari, mediante mutui, è stato pari a circa 400 miliardi. Di questi, poco meno della metà, sempre nello stesso periodo, ha finanziato (anche parzialmente) gli acquisti sul mercato immobiliare. 

La trasparenza del mercato immobiliare tra big data e valutazioni oggettive - Il secondo approfondimento tratta il tema della trasparenza applicato al mercato immobiliare. Il lavoro si concentra sulla misurazione della trasparenza, approfondendo l’indice GRETI elaborato dalla società Jones Lang LaSalle (JLL), e sull’impatto delle nuove tecnologie sull’informazione economica immobiliare, presentando due casi studio relativi al portale immobiliare Zillow e al Catasto inglese. Vengono fatte, inoltre, delle considerazioni sulle sfide in tema di privacy e sull’utilizzo dei big data e open data a fini statistici. Il terzo contributo affronta, infine, un tema di ricerca e sviluppo del Settore Servizi Estimativi della Direzione Centrale Omise relativo al processo di determinazione dei prezzi impliciti, necessari per applicare il metodo estimativo del confronto di mercato in maniera più trasparente e oggettiva possibile. 

Spazio anche a commenti e riflessioni - La seconda parte dei Quaderni dell’Osservatorio, dedicata a contributi anche esterni, ospita un’intervista al prof. Massimo Biasin, professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Macerata, sul tema della finanza immobiliare e, in particolare, dei fondi immobiliari. Chiude questo numero un lavoro di Gabriele Ruiu, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, che indaga sulla sussistenza di una possibile relazione significativa tra andamenti demografici e andamenti dei prezzi delle abitazioni, in base alla variazione della domanda.
Continua a leggere...

Canone tv 2018, c’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo ma è preferibile anticipare i tempi



I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31 gennaio 2018, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile online. Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone tv per l’anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea). 

La dichiarazione di non detenzione - La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, dal 2016, la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Per superare questa presunzione ed evitare quindi l’addebito in fattura, i cittadini che non possiedono l’apparecchio televisivo devono presentare una dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un’utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv (da parte del dichiarante stesso o di altro componente della famiglia anagrafica). Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv. 

Come presentare la domanda - Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti possono inviarlo direttamente, tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. In alternativa, i cittadini possono avvalersi degli intermediari abilitati (Caf e professionisti) per la presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è prevista la presentazione del modello, insieme a un valido documento di riconoscimento, tramite servizio postale, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it. La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale: va presentata ogni anno se ne ricorrono i presupposti. 

 E’ preferibile anticipare la presentazione - La dichiarazione sostitutiva può essere presentata fino al 31 gennaio 2018 per avere effetto per il canone dovuto per tutto il 2018: tuttavia, poiché l’addebito della prima rata di canone tv partirà già dal mese di gennaio 2018, è consigliabile presentare la dichiarazione di non detenzione entro il mese di dicembre (entro fine mese per la presentazione telematica, entro il 20 dicembre per la presentazione tramite posta) per essere sicuri di evitare eventuali addebiti in bolletta e di dover presentare, successivamente, un’istanza di rimborso. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la specifica sezione dedicata al canone tv sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e della Rai.
Continua a leggere...

Amazon pagherà al Fisco italiano 100 milioni di euro

Firmato l’accertamento con adesione 



L’Agenzia delle Entrate e Amazon siglano l’accertamento con adesione per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali, condotte dalla Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura della Repubblica di Milano, relative al periodo tra il 2011 e il 2015. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni di euro.

Gli importi sono riferibili sia ad Amazon EU S.ar.l che ad Amazon Italia Services srl. Con Amazon sarà inoltre ripreso il percorso, a suo tempo sospeso a seguito dei controlli attivati, finalizzato alla stipula di accordi preventivi per la corretta tassazione in Italia in futuro delle attività riferibili al nostro Paese.

L’Agenzia conferma il suo impegno nel perseguire una politica di controllo fiscale attenta alle operazioni in Italia delle multinazionali del web.
Continua a leggere...

ONLINE il nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate

Online il nuovo portale dell’Agenzia delle Entrate 
Tra le novità ricerca dinamica per i servizi fiscali 
Contenuti “su misura” per ogni categoria di utenti 
Ruffini: “Cittadini in cima alle nostre priorità, superata la logica dell’adempimento”


Un motore di ricerca “intelligente” che guida il cittadino al servizio giusto, contenuti “tarati” sugli utenti e non sulle attività dell’Amministrazione, aree tematiche con le informazioni sugli argomenti più attuali. È online il nuovo portale dell’Agenzia delle Entrate, realizzato insieme al partner tecnologico Sogei in base alle linee guida di design per i siti web delle Pa dell’Agid e secondo l’approccio mobile first, per essere fruito innanzitutto da dispositivi mobili. In linea con le priorità dell’Agenzia, che intende mettere il cittadino al centro della sua azione, il sito si rivolge a ciascun target (cittadini, imprese, professionisti, intermediari, Enti e Pa) con linguaggio, contenuti e servizi più appropriati. A partire dalla home page, in cui trovano spazio le nuove “aree tematiche” con gli argomenti di maggior interesse. 

Servizi più facili da trovare con la ricerca dinamica - Più attenzione ai servizi nella nuova release: per quelli utilizzati più frequentemente si apre una corsia preferenziale direttamente dalla home page. Per tutti gli altri, un motore di ricerca “intelligente” risponde in maniera dinamica alle parole chiave inserite e consente di impostare il filtro per tipologia di servizio o di utenza. Una volta raggiunto il servizio, l’utente ha a disposizione una pagina con una breve scheda informativa e gli strumenti necessari per usarlo.

La tecnologia al servizio delle persone - Oltre a garantire gli standard di accessibilità e usabilità, il nuovo portale, progettato secondo l’approccio mobile first, è completamente responsive, ossia fruibile da diversi dispositivi (smartphone, tablet, desktop), anche grazie alla nuova veste grafica, lineare e intuitiva. In linea con le indicazioni dell’Agid, l’architettura del nuovo sito è stata messa a punto dopo un’analisi degli effettivi bisogni degli utenti. Cinque i profili chiave individuati: cittadini, imprese, professionisti, intermediari, enti e Pa, a ciascuno dei quali vengono forniti informazioni e servizi specifici. Sono tarate sulle esigenze informative dei cittadini, per esempio, le nuove aree tematiche in home page (“casa”, “canone tv”, “se l’Agenzia ti scrive”, ecc.) che raccolgono in un unico contenitore le principali informazioni, guide e approfondimenti sui temi più “cliccati” o attuali. Risorse dedicate agli utenti “più esperti”, invece, sono provvedimenti, documenti di prassi, modelli, software e specifiche tecniche, raggiungibili sempre dalla home page. In primo piano anche le ultime novità fiscali, i canali di contatto sui social media, “l’Agenzia comunica” (con la sala stampa, le guide fiscali e le riviste telematiche dell’Agenzia), il portale di Agenzia delle entrateRiscossione e il sito sulla dichiarazione precompilata. 

Agenziaentrate.gov.it in numeri - Dal 1° gennaio al 30 novembre 2017 il sito internet dell’Agenzia ha già registrato 125 milioni di visite da parte di 50 milioni di visitatori unici. Le pagine più “cliccate” dei servizi ad accesso libero sono quella per il calcolo del bollo auto in base alla targa del veicolo, che ha raggiunto oltre 4,9 milioni di visite e quella per il controllo delle partite Iva comunitarie, che ne ha registrate più di 3,8 milioni (il servizio consente agli operatori titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie di verificare il numero di identificazione Iva dei loro clienti). Infine, è stata visitata quasi 4 milioni di volte la pagina relativa agli strumenti per gli “addetti ai lavori”: codici, modelli, software, specifiche tecniche, ecc. Ma gli utenti accedono al sito anche per utilizzare i servizi online. Con pin e password dell’Agenzia, infatti, è possibile inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto di locazione, trasmettere una denuncia di successione, fare una visura catastale o dialogare con le Entrate senza andare allo sportello. I dati mostrano un trend in crescita: il numero delle dichiarazioni inviate direttamente dai cittadini, per esempio, è aumentato da 1,4 milioni del 2015 a 2,5 milioni del 2017. Quest’anno oltre 1 milione e 100mila contratti di locazione, il 63,5% del totale, è stato registrato online tramite la procedura “Rli”, il canale dei servizi telematici che permette di compilare e inviare via web la richiesta di registrazione dei contratti di locazione di immobili. Nei primi 11 mesi del 2017, inoltre, oltre 800mila istanze sono state gestite entro 3 giorni dalla presentazione tramite Civis, il servizio che consente di chiedere direttamente in rete assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento da controllo automatizzato delle dichiarazioni, di inviare i documenti in caso di controllo formale e di correggere le deleghe di pagamento F24.
Continua a leggere...

lunedì 4 dicembre 2017

AdE: al via in tutta Italia il servizio di consultazione dinamica della cartografia catastale

Navigazione dinamica delle mappe catastali e possibilità di visualizzazione integrata con altri dati a supporto dei processi di analisi, gestione e monitoraggio del territorio. È attivo da oggi per pubbliche amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini il nuovo servizio di navigazione geografica della cartografia catastale, che si aggiunge ai servizi già implementati nell’ambito della direttiva europea “Inspire” (2007/2/CE) finalizzata a supportare le politiche ambientali tramite misure che garantiscono la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità delle informazioni territoriali. Tra i dati trattati nella direttiva, classificati in 34 categorie, sono presenti quelli relativi alle “Cadastral parcel”, corrispondenti in Italia ai dati cartografici del catasto, gestiti dall’Agenzia delle Entrate.



Mappe dinamiche a consultazione libera - Il servizio di consultazione, disponibile per tutto il territorio nazionale (ad eccezione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano), consente di visualizzare dinamicamente molti contenuti della cartografia catastale, che viene costantemente aggiornata in modalità automatica. Basato sullo standard “Web map service” (Wms) 1.3.0, il servizio è fruibile copiando l’indirizzo https://wms.cartografia.agenziaentrate.gov.it/inspire/wms/ows01.php all’interno di un software GIS (Geographic Information System) o di specifiche applicazioni a disposizione dell’utente. Da gennaio 2018, i servizi di consultazione e quelli di ricerca sui metadati saranno fruibili in maniera ancora più semplice, tramite uno specifico “Geoportale” dell’Agenzia delle Entrate. La consultazione libera non offre tutti i contenuti della cartografia catastale, per cui sono sempre disponibili i servizi di consultazione personale e le visure catastali telematiche.

La direttiva “Inspire” - La Direttiva 2007/2/CE, recepita con il Dlgs n. 32/2010, ha istituito un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE – INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe) per supportare le politiche ambientali comunitarie e le attività che possano avere un impatto sull’ambiente. La realizzazione di un’infrastruttura dati europea punta a favorire la conoscenza, la disponibilità e l’interoperabilità dei dati geografici e territoriali tra le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la realizzazione di servizi in rete. Inoltre, si propone di facilitare l’accesso del pubblico alle informazioni territoriali ambientali in Europa e di coadiuvare i processi decisionali relativi all’ambiente e al territorio.
Continua a leggere...

Fisco: Ruffini, strada giusta, lotta evasione aiuta Paese a crescere

“Il lavoro delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza è centrale nel contrasto all’evasione, nazionale ed internazionale, così come nella difesa della cultura della legalità”. Così il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in occasione dell’inaugurazione dell’anno di studi della Guardia di Finanza. 



“La preziosa, costante collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate sta dando risultati sempre più positivi nel contrasto all’economia sommersa a conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo consapevoli che il cammino è ancora lungo e - conclude Ruffini - che dobbiamo tutelare la stragrande maggioranza di italiani che rispetta le regole, anche per dare forza alla crescita del Paese”.
Continua a leggere...

martedì 14 novembre 2017

Fisco, Split Payment per le fatture emesse dopo il 1° luglio 2017



Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post Dl n. 50/2017

Pronti i chiarimenti delle Entrate sulle nuove regole in materia di split payment. La circolare n. 27/E firmata dal direttore Ernesto Maria Ruffini illustra le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (Dl n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Le novità, su cui si sofferma il documento di prassi, riguardano in particolare l’estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, le Società controllate da Pa centrali o locali nonché le Società quotate nell’indice FTSE MIB della borsa. Altra novità riguarda l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Tutti i destinatari a cui fatturare con split payment - La circolare fa il punto sulla platea di soggetti verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento. A seguito delle modifiche apportate dal Dl 50/2017, infatti, rientrano nell’applicazione della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società. In particolare, per quanto riguarda le Pa, la platea degli interessati corrisponde, ora, a quella dei soggetti verso cui i fornitori hanno l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico. Si tratta, quindi, di tutti gli enti iscritti all’Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei “Gestori di pubblici servizi”. Rientrano, inoltre, nella scissione dei pagamenti tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e reperibili al link http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-diBilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/.

Lo split payment dei professionisti - Spazio, inoltre, alla novità intervenuta nei confronti dei professionisti: a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017, infatti, il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d’imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti. Esigibilità a due vie - L’Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto. La scelta per l’esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l’Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente. 

Il calendario dei versamenti - Un’altra novità illustrata dalla circolare n. 27/E riguarda le modalità con le quali pubbliche amministrazioni e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare il versamento diretto all’Erario dell’Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Circa le modalità, questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:


  • Versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all’insieme delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile giorno per giorno; 
  • Versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.



In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registro delle fatture e dei corrispettivi previsti negli articoli 23 e 24 del Dpr n. 633/1972. 

Nessuna correzione per gli errori da luglio a oggi - L’Agenzia chiarisce che i soggetti che, pur dovendo applicare lo split payment, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l’imposta sia stata assolta. A partire da oggi, invece, i fornitori dovranno regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell’Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile. 

Cos’è lo split payment - Il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l’Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all’Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore. Con il documento di prassi pubblicato oggi, l’Agenzia illustra le modifiche introdotte dal Dl n. 50/2017 alla disciplina dello split payment con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.




Continua a leggere...

Fisco, Agenzia Entrate, mail false con virus, grazie a cittadini per segnalazioni

Nuovamente in giro i furbetti del PC che provano a prendere i vostri dati per truffe e furti.

L'Agenzia delle Entrate informa che stanno arrivando false mail col logo di Agenzia contenenti, in allegato, un pericoloso software (malware) che potrebbe infettare il computer o le utenze informatiche in uso. 

I messaggi di posta elettronica segnalati in queste ore da alcuni cittadini, ai quali va il ringraziamento per la pronta comunicazione e lo spirito di collaborazione, contengono informazioni totalmente false (il nome del file riporta delle cifre e la denominazione F24) relative a presunti avvisi di pagamento predisposti da Agenzia delle Entrate. 

Per evitare danni al proprio pc, Agenzia invita a porre la massima attenzione, a non aprire i file allegati né a collegarsi al link contenuto nel testo del messaggio elettronico e a cancellare immediatamente la falsa mail.
Continua a leggere...

lunedì 30 ottobre 2017

Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo: c’è tempo fino al 31 dicembre per rispondere al Fisco



I contribuenti che in questi mesi hanno ricevuto una lettera che li informava su anomalie relative ai redditi conseguiti nel periodo d’imposta 2013 hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2017 per correggere gli errori o fornire chiarimenti all’Agenzia, evitando così un accertamento vero e proprio. Il termine di fine anno, entro il quale valutare le potenziali incongruenze nella propria posizione fiscale, riguarda le comunicazioni inviate via Pec o tramite posta ordinaria a maggio, giugno e settembre di quest’anno a circa 300.000 persone fisiche titolari di varie tipologie di reddito percepite nel corso del 2013. 

Cosa fare in caso di errori o dimenticanze - Chi ha ricevuto una di queste comunicazioni e valuta che la richiesta del Fisco sulla presenza di redditi non dichiarati sia fondata, può rimediare all’errore o alla dimenticanza inviando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione che integri quella originaria, beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni. Per inviare la dichiarazione integrativa e stampare l’F24 per versare gli importi dovuti si può utilizzare il servizio Fisconline: molti destinatari troveranno nel proprio cassetto fiscale la dichiarazione integrativa 2014 già compilata, disponibile solo per alcune tipologie di reddito; per le altre fattispecie, invece, la dichiarazione integrativa dovrà essere compilata con l’ausilio di un prospetto di dettaglio, presente anch’esso sul cassetto fiscale. 

Se il Fisco si è sbagliato - Nel caso in cui, invece, si ritenga che l’errore sia del Fisco, è possibile inviare i documenti giustificativi direttamente agli uffici o tramite il canale Civis, documenti che, dopo essere stati opportunamente valutati, consentiranno di chiudere la posizione del contribuente, evitando così la successiva fase dell’accertamento, che comporterebbe l’applicazione di interessi e sanzioni più elevate.

Cam e uffici pronti ad assistere i cittadini - I cittadini che ricevono una di queste comunicazioni possono chiedere chiarimenti rivolgendosi a uno dei Centri di assistenza multicanale (Cam) dell’Agenzia, che rispondono ai numeri 848.800.444 da telefono fisso e 06.96668907 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore - comunicazione direzione centrale accertamento”. In alternativa, è possibile rivolgersi alla Direzione Provinciale di competenza o, ancora, a uno degli uffici territoriali della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le informazioni sulle lettere per la compliance sono disponibili anche in una nuova sezione dedicata, sul sito dell’Agenzia, raggiungibile seguendo il percorso: Cosa devi fare > Compliance, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della compliance. 

Roma, 29 ottobre 2017
Continua a leggere...

Tutte le regole sulle locazioni brevi, pronta la guida delle Entrate


Su YouTube anche un video tutorial dell’Agenzia



Locazioni brevi, tutti i passi da seguire in una guida dedicata e in un video tutorial dell’Agenzia delle Entrate. Come e quando si applicano le nuove regole, come optare per la cedolare secca, come inviare i dati dei contratti, quando operare la ritenuta: sono questi i temi trattati nella nuova pubblicazione, disponibile nella sezione “L’Agenzia informa” del sito delle Entrate, che costituisce, anche con esempi pratici e tabelle, un prezioso vademecum per intermediari e locatori. Da oggi è inoltre disponibile il nuovo tutorial di Entrate in video, il canale YouTube dell’Agenzia, che spiega le novità normative e i nuovi obblighi per i soggetti intermediari e cittadini. Contemporaneamente, le Entrate puntano sulla formazione, con una videoconferenza con 105 sedi collegate, appena conclusasi, dedicata al personale e agli operatori del settore. A partire dal mese di novembre sarà inoltre attivo, sulla pagina Facebook dell’Agenzia, un apposito servizio di prima informazione attraverso il canale Messenger, con l’obiettivo di offrire risposte in tempo reale ai dubbi dei contribuenti interessati. 

Le regole per gli intermediari - La guida illustra le novità per chi esercita attività di intermediazione immobiliare sia tramite i canali tradizionali sia attraverso la gestione di portali telematici. Gli intermediari che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati della locazione stipulata per il loro tramite. Inoltre, se intervengono anche nel pagamento o se incassano i corrispettivi sono tenuti ad applicare una ritenuta, pari al 21% del canone, da versare all’erario entro il mese successivo. La ritenuta va operata sull’intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. 

Ok alla cedolare secca per i locatori - Il decreto legge n. 50/2017 ha introdotto una specifica disciplina fiscale per le locazioni brevi, ossia per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, stipulati, dal 1° giugno 2017, tra persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa. La guida spiega che per questi contratti, comprese le sublocazioni, il locatore può optare per il regime della cedolare secca assoggettando il reddito derivante dalla locazione all’imposta sostitutiva del 21% invece della tassazione ordinaria. 

I contratti possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o mediante piattaforme online. La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente percorso: 


 Roma, 25 ottobre 2017
Continua a leggere...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...