Con la Circolare 12/E dell’8 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti sulle misure adottate con la legge di stabilità 2016 che rivestono particolare interesse per le Cooperative di abitanti.
In specie, vengono risolti i dubbi interpretativi riguardanti, tra l’altro, la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto di case in classe energetica A o B, le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo, il bonus IRPEF per l’acquisto dell’arredo di case ristrutturate ed altri benefici prima casa.
- Detrazione del 50 % dell’IVA pagata per l’acquisto di case in classe energetica A o B. In merito a questa agevolazione, che era stata sollecitata da Federabitazione-Confcooperative, l’Agenzia conferma i chiarimenti già forniti alla stampa specializzata, in particolare, sul tema degli acconti. La Circolare, infatti, precisa che, ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo agevolato, ossia nel 2016. Ciò, di fatto, esclude la possibilità di fruire dell’agevolazione in relazione all’IVA pagata per gli acconti corrisposti nel 2015, ancorché l’acquisto dell’abitazione (e, quindi, la stipula del rogito definitivo) avvenga nel 2016. Sempre in virtù dell’applicazione del principio di cassa, inoltre, si precisa l’impossibilità di fruire della detrazione in caso di pagamento di acconti nel 2016, per acquisti perfezionati nel 2017. In questi casi, infatti, non verrebbe rispettato il dettato normativo che vincola l’agevolazione agli acquisti effettuati “entro il 31 dicembre 2016”. L’Agenzia precisa altresì che, ai fini della detrazione, è del tutto irrilevante sia la data di fine lavori di costruzione dell’abitazione, purché l’acquisto sia soggetto ad IVA, sia la circostanza che, prima dell’acquisto, l’abitazione agevolata sia stata locata dall’impresa costruttrice cedente.
- Agevolazioni fiscali per il “leasing abitativo”. In ordine alle agevolazioni fiscali sul leasing abitativo, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art.1, commi 83-85, legge 208/2015), l’Agenzia delle Entrate ha confermato i chiarimenti anticipati in via informale alla stampa specializzata, riguardanti, in particolare, l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1,5%, per gli acquisti di abitazioni effettuati dalle società di leasing a favore di utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa” (di cui alla nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986). Nel merito, la Circolare conferma che l’abitazione deve essere una «prima casa» per l’utilizzatore e non anche la sua «abitazione principale». Inoltre, i requisiti «prima casa» possono essere dichiarati dall’utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell’atto d’acquisto dell’abitazione stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di leasing che, in questo caso, dovrà comunque essere registrato unitamente all’atto d’acquisto dell’immobile. L’enunciazione, nell’atto d’acquisto, del contratto di leasing comporta la necessaria registrazione anche di quest’ultimo nella misura fissa di € 200 (art.22, DPR 131/1986).
- “Bonus mobili”. In tema di “bonus mobili”, ossia della detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in classe A+, destinati all’arredo di abitazioni oggetto di interventi edilizi agevolati con il “bonus edilizia” (art.16, comma 2, D.L. n. 63/2013, convertito nella legge 90/2013, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2016 dalla legge di Stabilità 2016), si conferma ulteriormente quanto già chiarito nella recente CM 7/E/2016 (Cfr. nostra precedente Circolare n. 7 del 2 marzo 2016). Nella specifico, viene ribadita l’ammissibilità al “bonus mobili” delle spese per mobili e grandi elettrodomestici sostenute entro il 31 dicembre 2016, anche se correlate ad interventi di recupero dell’abitazione, le cui spese sono state sostenute in anni precedenti (a partire dal 26 giugno 2012), sempre nel limite massimo di 10.000 euro complessivi.
- Agevolazioni “prima casa”. Come noto, la legge di Stabilità 2016 (art.1, comma 55, legge n. 208/2015) ha previsto l’applicabilità delle agevolazioni “prima casa” anche al riacquisto di una nuova abitazione, a condizione che la “prima casa” già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. A riguardo si chiarisce che il credito d’imposta di cui all’art. 7, legge 448/1998, è riconosciuto anche nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione sia precedente alla vendita della «prima casa» preposseduta. La nuova disposizione, che afferisce agli acquisti posti in essere dal 1° gennaio 2016, si applica anche nel caso in cui il nuovo acquisto sia soggetto ad IVA (aliquota 4%), ancorché il nuovo acquisto sia effettuato anche a titolo gratuito (per donazione o successione).
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